Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12669 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL12 66 9 / 0 3 CASSAZIONE LA CORTE SUP E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi IGg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16250/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.26551 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.07/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.DE RUGGIERO 71, presso lo studio dell'avvocato UGO MALVAGNA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL' INTERNO, MINISTERO DEL TESORO;
- intimati avverso la sentenza n. 145/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/02/01 R.G.N. 515/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1421 udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- ! AMOROSO;
- udito il P.M. in persona Generale Dott. Orazio FRAZZ rigetto del ricorso. - -2- del Sostituto Procuratore INI che ha concluso per il 16250/2001 r.g.n. ud. 7 marzo 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra TA TR conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla erogazione della indennità di accompagnamento e degli arretrati dalla data della domanda amministrativa (7/12/1994). Con sentenza n.9755/99 il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro dichiarava il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento, oltre agli arretrati, a decorrere dal giugno del 1999. Nella stessa sentenza il Pretore compensava integralmente le spese di lite, sulla base della circostanza che il diritto fosse sorto dopo il deposito del ricorso giurisdizionale. Avverso tale ultima determinazione, in quanto erronea, la IG.ra TA, come sopra rappresentata e difesa, proponeva appello con un unico motivo, chiedendo al Collegio di voler accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire le spese di lite e gli onorari di primo grado nella misura di Lit. 2.051.500, giusti conteggi contenuti nello stesso atto di appello;
chiedendo altresì di voler accertare e dichiarare la erroneità della compensazione delle spese e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Interno al pagamento con distrazione - in favore della ricorrente della predetta Somma di Lit. - 2.051.500 oltre IVA e CPA;
chiedeva altresì la condanna alle spese e agli onorari del giudizio di secondo grado, anch'essi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il Giudice di Appello, con la sentenza n.145/2001, depositata in data 22/02/2001, rigettava l'appello, dichiarando irripetibili le spese di 20 grado. La IG.ra TA ricorre, con un unico motivo di impugnazione, avverso la suddetta sentenza chiedendone la cassazione 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza è erronea e lesiva dei suoi diritti per violazione e falsa applicazione - in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. - dell'art. 149 disp.att. c.p.c.
2. Il ricorso è infondato. Il giudice d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado quanto alla compensazione delle spese di giudizio motivando sulla base, nella sostanza, del carattere solo parziale dell'accoglimento della domanda. B Infatti i giudici d'appello hanno ritenuto incensurabile la sentenza di primo grado dal punto di vista del rispetto del principio di soccombenza - secondo il quale, ai sensi dell' art. 92 cpc, non può essere condannata al pagamento, neppure parziale, delle spese la parte totalmente vittoriosa in giudizio;
ed inoltre hanno ritenuto che il primo giudice avesse fatto retto uso del proprio potere, discrezionale in ordine alla sussistenza delle condizioni per la totale compensazione tra le parti delle spese del grado . Tale decisione trovava nella specie - a parere della Corte d'appello - fondamento nel triplice motivo rappresentato dalla improcedibilità ritenuta dal primo giudice - e non censurata nell' atto di gravame della domanda di condanna alla attribuzione della - indennità, con emissione di semplice declaratoria di sussistenza delle sole condizioni sanitarie necessarie all'ottenimento del beneficio, dalla ritenuta ed anch'essa non - censurata carenza di legittimazione passiva del convenuto Ministero del Tesoro ed infine dal notevole differimento di cui il TA non si duole della decorrenza della declaratoria ( giugno 1999) rispetto alla data di presentazione della originaria domanda amministrativa ( dicembre 1994). Questa specifica e puntuale motivazione non è stata in realtà neppure impugnata dalla difesa del ricorrente che si diffonde in ordine ad un altro tema, estraneo alla ratio decidendi della sentenza d'appello; quello della compensazione delle spese di giudizio 4 nel caso in cui il requisito sanitario si perfezioni nel corso del giudizio, come consentito dall'art. 149 disp. att. c.p.c.. 3. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore (Ettore Mercurio) Giovanni Amoroso ₤the Mison: ' IL CANCELLIERE/ Depositato in Cancelleria oggi 9 Art Ang2/9 S R E H P U S CANCELLIERE 5