Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2005, n. 34821
CASS
Sentenza 11 maggio 2005

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Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 cod. pen.), l'esercizio del diritto di critica storica postula l'uso del metodo scientifico che implica l'esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell'opera, oggetto di contestazione, deve accertare l'esistenza - quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate ed utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che è illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen., da un canto, limitando il diritto della difesa alla controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell'opera suddetta e, dall'altro, pervenendo ad una valutazione di offensività di alcune frasi estrapolandole dal contesto (nella specie di circa trecento pagine), il cui vaglio è necessario per pervenire ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l'opera in contestazione ricada sotto la tutela dell'art. 21 Cost. o sotto quella più ampia dell'art. 33 Cost..

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il 30 giugno 2015, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza emessa nei confronti di Roberto Chiaramonte dal Gup del Tribunale della stessa città, in data 5 maggio 2010; il Chiaramonte, condannato in primo grado a pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di diffamazione (in ipotesi, commesso in danno della comunità ebraica del capoluogo piemontese), si vedeva mitigare il trattamento sanzionatorio, previa esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 3 del d.l. n. 122/1993. La pronuncia del Gup, che già aveva ritenuto di escludere gli effetti della pur contestata recidiva, trovava invece conferma in punto di affermazione della penale …

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  • 2Diffamazione: non sussiste l'esimente della critica se si aggredisce solo la sfera morale altrui
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2005, n. 34821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34821
Data del deposito : 11 maggio 2005

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