Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 cod. pen.), l'esercizio del diritto di critica storica postula l'uso del metodo scientifico che implica l'esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell'opera, oggetto di contestazione, deve accertare l'esistenza - quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate ed utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che è illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen., da un canto, limitando il diritto della difesa alla controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell'opera suddetta e, dall'altro, pervenendo ad una valutazione di offensività di alcune frasi estrapolandole dal contesto (nella specie di circa trecento pagine), il cui vaglio è necessario per pervenire ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l'opera in contestazione ricada sotto la tutela dell'art. 21 Cost. o sotto quella più ampia dell'art. 33 Cost..
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il 30 giugno 2015, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza emessa nei confronti di Roberto Chiaramonte dal Gup del Tribunale della stessa città, in data 5 maggio 2010; il Chiaramonte, condannato in primo grado a pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di diffamazione (in ipotesi, commesso in danno della comunità ebraica del capoluogo piemontese), si vedeva mitigare il trattamento sanzionatorio, previa esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 3 del d.l. n. 122/1993. La pronuncia del Gup, che già aveva ritenuto di escludere gli effetti della pur contestata recidiva, trovava invece conferma in punto di affermazione della penale …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non sussiste l'esimente della critica se si aggredisce solo la sfera morale altruiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2005, n. 34821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34821 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi Presidente del 11/05/2005
Dott. MARINI Pier AN Consigliere SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe Consigliere N. 1102
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere N. 030368/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER LO N. IL 06/12/1943;
avverso SENTENZA del 20/02/2004 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'a.c.r.;
udito, per la parte civile, l'avv. BORASI AN;
udito il difensore avv. FEDERICO Pietro.
RITENUTO IN FATTO
ER LO, (proc. R. G. n. 578/02) veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli articoli 595 e 596 bis C.P., perché quale autore del libro intitolato "Due pesi e due misure", edito da Mondatori, nel maggio 1999, offendeva la reputazione di AS IL, MB RD, IG LL e di EL AN ER e condannato con sentenza del tribunale monocratico di Trento, sezione distaccata di Cles del 12/4/2002, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'uso del mezzo della stampa, alla pena della multa di euro 774. Spese processuali. Veniva condannato, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa, in favore delle parti civili, con gli interessi legali dalla pubblicazione del libro al saldo. Lo condannava, inoltre al pagamento della somma di euro 1032, 00 a favore di ciascuna delle parti civili, quale riparazione pecuniaria, nonché a rifondere le spese di costituzione.
Con ulteriore sentenza in data 19/9/2001 (proc. R. G. n. 395/03), lo stesso giudice assolveva il ER, dal reato di cui agli articoli 595 e 596 bis C.P., perché nella situazione di cui sopra offendeva la reputazione delle medesime parte offese, perché il fatto non sussiste.
L'imputato proponeva appello avverso la sentenza 12/4/2002, mentre, contro la sentenza del 19/9/2001, il P.M. proponeva ricorso per cassazione, successivamente qualificato appello e rimesso alla Corte di Appello di Trento.
Davanti a quest'ultima, veniva disposta la riunione dei due procedimenti e la Corte, in riforma della sentenza 19/2/2001 del tribunale di Trento, dichiarava ER colpevole dei fatti ascrittigli, assorbiti nel capo di imputazione di cui alla sentenza dello stesso tribunale 12/4/2002: Confermava quest'ultima decisione e ritenuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza 6/11/2002 della stessa Corte, aumentava la pena di euro 1.500 di multa.
Confermava nel resto. Condannava l'imputato al pagamento delle spese del 1 grado.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, prospettando vari motivi di annullamento, sia processuali che di merito. In rito.
Lamenta la nullità ex art. 178.1, lett. c) c.p.p., dell'ordinanza contumaciale di cui all'udienza preliminare del 16/05/2001 e degli atti conseguenti, per violazione delle norme di cui agli articoli 420 ter e quater c.p.p.. ER, aveva fatto pervenire certificazione medica attestante l'assoluto impedimento a comparire per l'udienza del 16/5/2001. Il GUP, sul presupposto della richiesta delle parti, dichiarava la contumacia dell'imputato, rinviando al 14/6/2001. In tale udienza, comparso l'imputato, il GUP si limitava a revocare la contumacia, senza pronunciarsi sulla certificazione. L'eccezione veniva riproposta nel corso del dibattimento e nel giudizio di appello, dove veniva rigettata ritenendo la carenza dell'impedimento ed in ogni caso, la carenza di interesse, essendo comparso all'udienza successiva.
Secondo il difensore, la mancanza di motivazione evidenziava l'illegittimità del modus procedendi del giudice, con conseguente nullità di ordine generale della dichiarazione di contumacia, non avendo proceduto all'accertamento della regolare costituzione delle parti e la mancata comparizione dell'imputato.
Quindi, non solo non era giustificata la declaratoria di contumacia, ma l'impedimento, imponeva la rinnovazione dell'avviso all'imputato a norma dell'art. 419.1 C.P.. La Corte di Appello, aveva respinto l'eccezione sulla base di argomentazioni avulse da quelle del primo giudice.
Il difensore contesta, poi, la mancanza di interesse affermata, in quanto l'Imputato, comparso alla udienza successiva a quella nella quale era stata dichiarata la contumacia, aveva presentato istanza di ricusazione nei confronti del GUP, dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello, proprio sul presupposto della sua tardiva presentazione, stante la declaratoria di cui sopra. Pertanto, il ricorrente, instava per la nullità dell'ordinanza contumaciale e degli atti conseguenti, compresa la sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 37.2 c.p.p., nonché questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che, in pendenza dell'istanza di ricusazione, il GUP non possa emettere il decreto che dispone il giudizio.
Infatti, pur essendo stata presentata istanza di ricusazione nel corso dell'udienza 14/6/2001, in pendenza del relativo procedimento, il giudice aveva pronunciato il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, malgrado il disposto dell'art. 37.2 c.p.p., emettendo il decreto che dispone il giudizio ex ari 429 c.p.p.. Trattandosi di provvedimento conclusivo di una fase processuale interessata dalla istanza di ricusazione, la relativa violazione comportava il verificarsi di una nullità assoluta relativa alla capacità del giudice a prescindere dall'esito positivo o meno dell'istanza di ricusazione medesima. La nullità era automatica e non - come sostenuto dalla sentenza impugnata - legata all'esito dell'istanza di ricusazione. Pertanto, doveva dichiararsi la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio ed in ogni caso, nell'ipotesi che la norma fosse stata ritenuta applicabile solo in presenza della pronuncia di sentenza, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale, con riguardo agli articoli, 3, 24 e 111 Cost..
Eccepisce ancora il ricorrente, la violazione ed errata applicazione dell'art. 596 C.P.; la violazione degli articoli 190.1, 495.2, in relazione all'art. 111 Cost. e degli articoli 191, 197 c.p.p. Mancata assunzione di prove decisive.
Infatti, con riguardo alla sentenza 12/4/2002, la difesa aveva eccepito l'ingiustificata limitazione al diritto alla prova, essendo state escluse molte prove testimoniali sui fatti costituenti oggetto di prova a carico. Le stesse violazioni erano state censurate con l'atto di appello, richiamando, sulla base della giurisprudenza costituzionale, il diritto di ER di provare la verità dei fatti descritti e delle opinioni e dei giudizi espressi nel suo libro, avendo invocata l'esimente di cui all'art. 51 C.P. e non limitare il diritto alle sole ipotesi di cui all'art. 596.1.2 C.P., di attacchi ad una persona individuata o individuabile.
Sul punto, lamenta anche che, in sede di ammissione delle prove, il giudice si era limitato ad una riserva in ordine al cd. ribaltone, in violazione dell'art. 190.1 c.p.p.. In tal modo, si era impedito alla difesa di iniziare l'assunzione delle prove in condizioni di assoluta parità e conoscenza dello sviluppo delle rispettive strategie, ponendola in condizioni di minorata difesa, impedendogli di dedurre prove a discarico diverse da quelle presentate dall'accusa. Le disposizioni processuali e quelle della Convenzione dei diritti dell'uomo e del Patto Internazionale sui diritti degli uomini, individuano limitazioni al diritto di prova solamente se la prova è vietata dalla legge ovvero risulti manifestamente irrilevante o superflua, per cui, in via di principio deve essere essa ammessa per non provocare una lesione al diritto di difesa. Quindi, si lamenta la disparità di posizioni subita nell'istruttoria, in cui la difesa era stata costretta a reiterate richiesta di integrazioni, mentre la valutazione decisoria era avvenuta quasi esclusivamente sulla base dei testi dedotti dall'accusa.
Contesta, poi, la decisione del giudice e la conferma da parte della Corte di Appello, con la quale numerosi testi erano stati esclusi in quanto i capitoli di prova avrebbero riguardato giudizi, si sarebbe trattato di circostanze generiche ovvero di natura esplorativa. Al contrario, come risultava dalla lista testimoniale ex art. 468 c.p.p., tutti i testi erano stati indicati su capitoli circostanziati e precisi e le conclusioni sulle loro testimonianze avrebbero dovuto trarsi dopo la loro escussione e non ex ante.
Contesta, quindi, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, avvenuto sulla base della stessa motivazione del giudice di primo grado, che in tal modo, non ammettendo le prove a discarico, non solo aveva violato i principi dettati a tutela dei diritti dell'uomo, ma disatteso le disposizioni processuali (denunciabili con ricorso per cassazione ex art. 606, lett. d, c.p.p.) che limitano il diritto solo in presenza di prove vietate o manifestamente superflue e irrilevanti. Il fatto assumeva rilievo ancora maggiore in quanto i giudici di merito, con motivazione contraddittoria, avevano ritenuto che "i fatti storici" posti dall'autore a fondamento delle tesi sostenute nel libro, hanno non fossero assolutamente provati, tanto più che le prove ritenute "esplorative" venivano considerate dai giudici ai fini di sminuirne l'efficacia probatoria. Non è possibile valutare se l'autore del libro, al momento della sua valutazione avesse a disposizione indizi idonei a formulare i propri giudizi, per poi concludere che non era stata raggiunta la verità dei fatti: i giudizi e le opinioni possono solo essere condivisibili o no, ma non possono essere considerati veri o falsi.
L'ammissione delle prove richieste avrebbe permesso di provare la sussistenza di quegli indizi che avevano poi portato ER a dare loro una lettura storico-politico, in violazione dell'art. 111 Cost., 495.2 c.p.p. e 606, lett. b) c.p.p. e, quindi, ad una diversa decisione.
Con riguardo al diritto di critica storica, il difensore evidenzia come esso abbia limiti più ampi rispetto alla cronaca, atteso che essa si fonda su una interpretazione soggettiva dei fatti, trova un limite solo nell'interesse pubblico, risulta superato solo quando si estrinseca in attacchi personali. E, nella specie, l'esame globale evidenzia gli aspetti valutativi dell'opera, per cui non può, automaticamente applicarsi il criterio della verità oggettiva dei fatti, tipico della cronaca giornalistica.
LEHENER, non ha mai insinuato l'idea del complotto, come emerge oltre che dall'intero contesto espositivo, anche dal significato grammaticale e sintattico dei termini usati, avendo parlato di sinergia, proprio per escludere qualsiasi accordo precostituito tra le forze istituzionali.
In conclusione, per rendere un giudizio sull'opera, occorreva, prima ammettere le prove richieste, che risultavano decisive a tal fine. Con il quarto motivo, censura la mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui accoglie acriticamente l'appello del P.M. avverso la sentenza assolutoria del 19/9/2001, essendosi, la Corte, limitata a ritenerlo fondato, in quanto mera ripetizione di quelle relative alla sentenza 12/4/2002 e, quindi ritenute assorbite nel relativo capo di imputazione.
Lo stesso giudice di primo grado, con altra sentenza emessa in data 19/3/2001, relativa ad altro libro "Attentato al governo Berlusconi", aveva ritenuto diffamatorie alcune espressioni e l'aveva assolto da altre. Su appello del P.M., della P.C. e della difesa, il procedimento era stato definito ex art. 599 c.p.p., con contestuale rinuncia all'impugnazione da parte del P.M. e della P.C. e risarcimento dei danni. Trattasi della sentenza del 6/11/2001, unificata sotto il vincolo della continuazione con quella de qua e che conteneva espressioni analoghe con quelle per le quali il GUP aveva emesso sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. del 19/9/2001, ora riformata.
In quella sede il giudice di prime cure aveva ritenuto che le espressioni non fossero riferibili ad un soggetto determinato o determinabile, non esplicitando;
quali siano i soggetti interessati dal giudizio critico e che, in ogni caso costituivano espressione del diritto di critica politica.
Il ricorrente, richiama, poi, l'atto di querela relativo ai procedimento de quo, dal quale emerge che i ricorrenti lamentino come diffamatorie nei loro confronti, espressioni e giudizi relativi ad inchieste e processi estranei alla loro attività giudiziaria. La Corte di merito, ha invece, acriticamente accolto le deduzioni del P.M. appellante senza sottoporre a critica la valutazione approfondita ed articolata effettuata dal giudice di prime cure. Quindi, la sentenza impugnata, andava annullata con rinvio. Con l'ultimo motivo, il difensore ricorrente, deduce, carenza e illogicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui confermava le statuizioni civili, per violazione di legge in relazione agli articoli 185 e C.P. e 538 c.p.p.. Infatti, le parti offese non avevano fornito alcun elemento idoneo a dare contezza sia dell'esistenza che del valore dell'eventuale danno subito, in misura diversa da EL e dagli altri magistrati. Inoltre, mancava qualsiasi indicazione del nesso eziologico, tra evento lesivo e danno patito. La Corte, non confutava in alcun modo i motivi di gravame sul punto e si spingeva a liquidare in via definitiva il risarcimento, con una condanna avulsa da qualsiasi principio giuridico. Anche per la liquidazione equitativa occorreva dimostrare l'esistenza del danno risarcibile ed indicare i criteri e parametri di quantificazione del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Vanno preliminarmente esaminate e rigettate, in quanto infondate, le censure processuali sollevate dalla difesa del ricorrente, con i primi due motivi di ricorso.
Quanto alla pretesa nullità ex ari 178, lett. c) c.p.p. dell'ordinanza di declaratoria di contumacia del GUP, si assumeva l'asserito mancato riconoscimento da parte del giudice dell'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, documentato da idonea certificazione medica, attestante il suo legittimo impedimento a comparire all'udienza del 16/5/2001.
Ora risulta dagli atti e, non può certamente essere disattesa in sede di legittimità, non solo che la declaratoria di contumacia era stata pronunciata anche sulla richiesta della stessa difesa e che il dibattimento - in assenza dell'imputato - era stato rinviato e, che all'udienza successiva, a seguito della sua comparizione personale, era stata revocata, ma anche che la stesso tenore letterale della certificazione medica, la quale si limitava a prescrivere genericamente un breve periodo di "riposo e cura", individuava una situazione certamente non riconducibile ad una ipotesi "di assoluta impossibilità a comparire", in presenza della quale il giudice aveva potere-dovere di rinviare il procedimento o di sospenderlo. In conclusione, sul punto, la declaratoria di contumacia, a seguito della mancata comparizione del ER, era chiaramente legittima, in quanto era stata pronunciata con il consenso della difesa, logicamente perché accompagnata dal contestuale rinvio del procedimento, era stata puntualmente revocata all'udienza successiva al 16/5/2001, mentre non sussisteva la condizione di cui all'art. 420 ter 1 c.p.p., ne' l'interesse dell'imputato ad eccepire la nullità, proprio a seguito del rinvio e della successiva revoca (ari. 182 c.p.p.). Anche l'eccezione di nullità ex art. 178, lett. C) c.p.p. del decreto che disponeva il giudizio, per violazione dell'art. 37.2 c.p.p., poiché il GUP aveva pronunciato il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare pur in presenza di procedimento di ricusazione, è infondata.
Invero, la presentazione della dichiarazione di ricusazione e la pendenza del relativo giudizio, ai sensi dell'art. 37.2 c.p.p., non comporta l'automatica sospensione del procedimento, ne' una limitazione dei poteri del giudice ricusato nello svolgimento dei suoi poteri, il quale rimane legittimato a compiere tutti quegli atti ritenuti necessari, con l'unico limite della pronuncia della sentenza (in senso tecnico) che pone fine al giudizio, in quanto provvedimento definitivo e non revocabile.
Ne consegue che - come costantemente ritenuto da questa Corte - i provvedimenti del giudice ricusato sono nulli solamente nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conservano piena validità tutte le volte che sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Infatti, la regolamentazione dell'istituto di cui all'art. 37 c.p.p., comporta solo un temporaneo difetto di potere giurisdizionale del giudice, limitato alla pronuncia della sentenza, condizionato all'accoglimento ovvero al rigetto della ricusazione e, quindi, con la conseguenza che la valutazione della validità o meno della decisione adottata avviene a posteriori e secundum eventum (Cass. sez. 6^, 7/3/2000, n. 275, Rv. 215592). E, nella specie, risultava definitiva la declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione.
Ne consegue la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente per asserita violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, atteso che costituisce scelta discrezionale del legislatore, peraltro ispirata da un evidente principio di ragionevolezza (diversamente opinando, qualsiasi istanza di ricusazione impedirebbe ogni attività giurisdizionale), prevedere per il giudice ricusato, la sola preclusione a pronunciare sentenza, trattandosi di atto che definisce un grado di giudizio e rinviando all'accoglimento o meno dell'istanza stessa, la valutazione in ordine agli altri provvedimenti interinali pronunciati dal giudice.
Risulta, invece, fondata la censura relativa all'ingiustificata limitazione al diritto di prova per l'imputato, che aveva escluso, molte delle prove testimoniali indicate a discarico, sui fatti costituenti oggetto di prova a carico, indicate nella lista testi ex art. 468 c.p.p. e dedotte in sede di richieste istruttorie ex art 495.2 c.p.p. (ora limitate ai capi di imputazione oggetto di condanna), in violazione dei principi dell'art. 111 Costituzione. La decisione sul punto dei giudici di merito, risulta emessa in violazione di legge e contraddittoria e illogica, alla luce della motivazione con la quale il ER è stato ritenuto responsabile delle imputazioni ascrittegli, con conseguente nullità della sentenza sul punto.
Infatti, considerato che al ricorrente, imputato quale autore del libro "Due pesi e due misure" era stato contestato di avere offeso la reputazione dei querelanti, "esprimendo l'idea, non dimostrata ne' provata con certezza..." e che si era invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di critica storico-politica di cui all'art. 51 C.P., la quale esclude la punibilità del fatto commesso nell'esercizio del diritto in presenza della verità dei fatti denunciati, il giudice di prime cure aveva limitato ex art. 596 C.P., la prova della verità alle sole espressioni "sufficientemente circostanziate da trasmodare in attacchi ad una persona individuata o individuabile", in violazione del generale diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e dell'interesse pubblico sociale. La sentenza impugnata, invece, dopo avere richiamato i vari motivi di annullamento, ritualmente sollevati dalla difesa dell'imputato, ha limitato il suo esame a quelli relativi all'assunta nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia e del decreto di rinvio a giudizio a seguito dell'avvenuta presentazione dell'istanza di ricusazione, omettendo qualsiasi esame relativamente alla denunciata limitazione del diritto di prova e alla censura riguardante la riserva contenuta nell'ordinanza in data 19/9/2002, con la quale era stato eluso l'obbligo del giudice di ammettere le prove senza ritardo, ad esclusione di quelle vietate dalla legge o manifestamente superflue, rigettando la richiesta di integrazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.. In tal modo i giudici territoriali hanno ritenuto che l'opera del ER non presentasse alcun carattere scientifico, non avesse effettuata alcuna seria e completa ricerca storica sulle fonti, per cui non poteva pervenirsi alla conclusione di una strumentalizzazione a fini politici dell'attività giurisdizionale. In sostanza, i giudici, con riguardo alle due affermazioni ritenute offensive, sono pervenuti ad una affermazione di responsabilità, sia perché all'epoca della pubblicazione dell'opera, sia successivamente, difettava radicalmente non solo la prova rigorosa della verità oggettiva dei fatti posti dall'imputato alla base del ritenuto (nell'opera) complotto e nella sinergia eversiva avviata dai magistrati del pool di Milano, con la Presidenza della Repubblica e con il Corsera, ma anche qualsiasi indizio, anche di tipo meramente congetturale, dal quale poter trarre tali accuse.
Ma a tali conclusioni, i giudici sono pervenuti non sulla base della valutazione delle acquisizioni dibattimentali, assunte in contraddicono, relative all'accusa e alla difesa, ma ponendo quest'ultima in una posizione di disuguaglianza rispetto all'accusa, violando il diritto pieno del ER alla controprova, -, ritenendo, in violazione dell'art. 190.1 c.p.p., sia con la denunciata riserva, sia ' anticipando l'escussione di un teste di riferimento non indotto nella lista testimoniale del P.M. (Tito), ne' giustificata come prova contraria, rispetto ad ipotetiche testimonianze che avrebbe potuto essere de relato (testi Agresti e Fiorini), sia escludendo numerose prove dedotte dalla difesa, benché indicate su capitoli circostanziati e precisi e non comportanti giudizi (vedi lista testi presentata ex ari 468 c.p.p.), ma riguardanti proprio dati di fatto e circostanze concrete >la cui mancanza è stata, poi, posta a base delle condannar relative a dichiarazioni pubbliche, di valenza storico-politica, prese in considerazione da ER per formulare quelle ipotesi interpretative che erano state oggetto di imputazione, sia ritenendo esplorative prove prima ancora di essere ammesse e, cioè (violazione dell'art. 192 c.p.p.) con un giudizio reso ex ante e non con una valutazione a posteriori delle risultanza acquisite.
I limiti del contenuto dell'attività di valutazione, in ordine alle richieste probatorie avanzate dalle parti, come emergenti dall'art. 190.1 c.p.p., sulla base del principio dispositivo accolto nel processo penale, comportano che il giudice deve limitarsi a verificare l'ammissibilità delle prove con riguardo ai divieti posti dalla norma (vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue o irrilevanti) ed alla pertinenza dei temi proposti all'oggetto del giudizio. Infatti, è evidente che il giudice si trova di fronte ad una ipotesi accusatoria enunciata nel capo di imputazione, alla quale fanno da contrattare le argomentazioni dell'accusa e quelle della difesa che le contrasta, per cui il giudice - al di là dei limiti espressamente prevista non è in grado di valutarne a priori l'efficacia probatoria ovvero prevedere gli effetti che le prove addotte potranno espletare, a seguito del contraddicono dibattimentale, ai fini della decisione.
Quindi, ogni diversa vantazione, non improntata ai criteri sopra indicati, in fatto e in diritto, esula non solamente dai poteri del giudice, ma contravviene al diritto alla prova delle parti e si risolve in una violazione di legge che vizia la relativa decisione. E, nella specie, la limitazione probatoria operata nei confronti delle tesi difensive, ha impedito alla difesa dell'imputato sia di fornire la prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell'opera, sia di esplicitare quali fossero gli elementi a sua disposizione e che lo avevano portato a formulare le ipotesi oggetto di contestazione.
Infatti, è indubbio che la valutazione delle due frasi ritenute offensive, estrapolate dal contesto di un'opera di oltre trecento pagine, avrebbe dovuto essere effettuata vagliando l'opera nel suo complesso, per poter pervenire ad un giudizio obiettivo e completo. Così operando non è stato possibile valutare se l'opera del ER dovesse essere considerata solamente sotto l'aspetto della libera manifestazione del pensiero ovvero, viceversa, come sostenuto dall'imputato, trovasse tutela anche nel più ampio ambito della tutela della libertà della ricerca scientifica di cui all'art. 33 della Costituzione. Invero, l'opera di critica storica, per essere tale, presume la ricorrenza di un metodo scientifico d'indagine, la esaustiva raccolta del materiale utilizzabile e lo studio delle fonti dalle quali esso è stato prelevato, una correttezza di linguaggio, l'esclusione di attacchi personali o polemici. Perché l'indagine storica assuma il carattere scientifico è necessario, tra l'altro, che le fonti siano esattamente individuate, che siano varie, che siano interpellabili, che il fenomeno che si vuole studiare sia ampio e riguardato sotto le più varie sfaccettature e, in sostanza che la ricerca, la raccolta e la selezione del materiale da sottoporre a giudizio, sia la più completa possibile.
Ora nella specie, l'opera di ER racchiude in sè aspetti anche solamente informativi, ma essi sono funzionali alla successiva valutazione, in cui i fatti e gli avvenimenti descritti vengono riletti in chiave critica, sulla base delle intuizioni e dei collegamenti che l'autore effettua tra i vari accadimenti. Logicamente l'indagine valutativa deve trovare il suo fondamento su accadimenti dimostrati, su dichiarazioni ed affermazioni vere, mentre l'apporto soggettivo del suo autore non può risolversi in intuizioni fantasiose, ma logiche e dimostrate.
La ricerca dello storico, comporta la necessità di una indagine complessa in cui persone, fatti, avvenimenti, dichiarazioni e rapporti sociali divengono oggetto di un esame articolato che conduce alla definitiva formulazione di tesi e/o di ipotesi che è impossibile documentare oggettivamente (poiché opinioni e giudizi possono essere condivisibili o meno, ma non certamente essere veri o falsi) ma che, in ogni caso debbono trovare la loro base in fonti certe ed essere plausibili e sostenibili.
Ne consegue che, non rientra nel potere del giudice di determinare se un soggetto possa essere qualificato o meno come vero storico, dovendo l'accertamento essere limitato a stabilire se l'opera, quale risultato della ricerca svolta dal suo autore, possa considerarsi storica, tenendo conto della circostanza che all'attività ricostruttiva degli avvenimenti presi in considerazione ha fatto seguito una correlata attività di interpretazione, per cui, dai fatti certi, l'interprete è pervenuto ad affermare fatti diversi. Ora, fermo restando che l'opera del ER si svolge attraverso l'uso di un linguaggio pacato e sulla base di elementi di fatto espressamente individuati e su dichiarazioni puntualmente richiamate con indicazione dei rispettivi autori, è evidente che i giudici di merito, al fine dell'accertamento o meno della scientificità del lavoro dell'imputato e, quindi, della sussistenza o meno della scriminante del diritto di critica storica, avrebbero dovuto accertare - come reiteratamente richiesto dalla difesa dell'imputato - l'esistenza (quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti) delle fonti indicate ed utilizzate per esprimere i propri giudizi.
Pertanto, nella specie, risulta che la mancata assunzione delle prove richieste dall'imputato a norma dell'art. 495.2 c.p.p., proprio sulla base della stessa motivazione addotta dalla Corte di merito, nella sentenza impugnata, a sostegno della condanna, se ammesse - essendo stato il ER chiamato a difendersi per avere espresso una determinata "idea" - avrebbero potuto determinare una diversa decisione.
Quindi, la sentenza impugnata va annullata - limitatamente alle due affermazioni ritenute diffamatorie - con riguardo alla mancata assunzione delle prove testimoniali dedotte dalla difesa nella lista testi ex art. 468 e indicate in sede di richieste istruttorie ex art. 495.2 c.p.p. e il giudice di rinvio procederà alla loro assunzione. Infine, risulta fondato anche il motivo di ricorso con il quale la sentenza di appello aveva accolto l'impugnazione del P.M., avverso la sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p. del 19/9/2001 del tribunale di Trento, per palese difetto di motivazione.
Invero, il giudice di prime cure, con riguardo ad una parte delle affermazioni contenute nel libro e, puntualmente specificate, era giunto alla conclusione - dell'insussistenza dell'elemento materiale del reato, ritenendo l'inidoneità è degli assunti del ER - stante la loro genericità - a ledere la reputazione - delle persone che si erano sentite offese.
A tali conclusioni il giudice era pervenuto dopo avere richiamato il dichiarato intento dell'autore, di ricostruire, mediante l'analisi di interviste asseritamene rilasciate da protagonisti del recente mondo politico e giudiziario, il cd. fenomeno di mani pulite, inteso "come pensiero e come azione" e di fornire una documentazione ampia sul tema, al libero giudizio del lettore.
Il giudice monocratico presso il tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles aveva accertato, con una motivazione ampia e articolata, che le locuzioni usate, lette alla luce del contesto e del tenore dell'opera nel suo complesso, non arrivavano mai a ledere l'onorabilità di alcuna persona determinata o determinabile, in quanto coinvolgevano in parte una determinata categoria, mentre difettava l'individuabilità dell'effettivo destinatario della ritenuta offesa, elemento essenziale per la sua perseguibilità, non potendosi, tale elemento surrogarsi con le intuizioni o le soggettive congetture di chi in essa si ritrovi.
Il giudice, dopo avere proceduto ad un puntuale ed accurato esame delle singole espressioni analizzate nel contesto in cui risultavano inserite nel libro - era giunto alla conclusione che le stesse, anche se di segno critico, non potevano considerarsi diffamatorie nei confronti di soggetti determinati e che in ogni caso finivano con l'ispirarsi al generale diritto di critica politica. E ciò, con riguardo alla critica in generale alle Procure, alle espressioni che, pur denunziando l'esistenza di un complotto ai danni del Presidente del Consiglio dell'epoca, non contenevano alcuna indicazione in ordine ai pretesi autori, ma alludevano ad una categoria aperta di persone fisiche, a quelle che criticando alcuni esponenti della magistratura, non indicavano, in alcun modo -; quali fossero i soggetti interessati al giudizio critico, in quanto coinvolgevano magistrati indicati come "rivoluzionari", nei quali non potevano essere individuati i querelanti.
Tanto ciò è vero che, come puntualizza il ricorrente, i querelanti si sono sentiti offesi anche da passi del libro, riguardanti la vicenda dell'ex ministro della sanità De Lorenzo ed alla quale essi erano estranei.
La Corte di Appello di Trento ha, invece, apoditticamente sovvertito la decisione del primo giudice, limitandosi ad affermare che l'appello del P.M. era fondato e che le espressioni usate, sic et simpliciter, si riferivano ai componenti del pool di Milano e costituivano una mera ripetizione, con parole diverse, della stessa accusa di cui alla sentenza del tribunale del 12/4/2002 (peraltro, anch'essa annullata con la presente decisione).
Il giudice dell'impugnazione che, a fronte di una motivazione del giudice di primo grado, adeguata, puntuale e logicamente corretta, intenda modificare la sentenza, è tenuto a rendere una motivazione altrettanto adeguata, puntuale e logica, in ordine a tutti i punti della decisione di prime cure e non può certamente limitarsi a disattenderla, sostituendo semplicemente una propria diversa vantazione (Cass. Sez. 5^, 16/12/2003, Bianco;
Sez. 6^, 20/4/2005, Aglieri).
Ciò comporta che la totale riforma della decisione di primo grado impone la dimostrazione della sua incompletezza o, alternativamente della non correttezza della decisione o della illogicità o incoerenza delle argomentazioni utilizzate dal primo giudice e, quindi, una puntuale analisi critica, sostenuta da una convincente motivazione che spieghi la diversa scelta e la diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti.
Nella specie, il giudice di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di responsabilità dell'imputato, aveva l'obbligo confutare specificamente gli argomenti della sentenza di primo grado, alfine di giustificarne la riforma.
Ne consegue che la sentenza impugnata, sul punto, va annullata per difetto di motivazione.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005