Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2025, n. 20401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20401 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
AULA 'B'
Numero registro generale 17008/2024 Numero sezionale 1625/2025 Numero di raccolta generale 20401/2025 Data pubblicazione 21/07/2025
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA ESPOSITO
Dott. FABRIZIA GARRI
Dott. ROSSANA MANCINO
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO
Dott. SIMONA MAGNANENSI
- Presidente - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere -
-Rel. Consigliere -
R.G.N. 17008/2024
Cron.
Rep.
Ud. 26/03//2025
PU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 17008-2024 proposto da: MA IZ EL, rappresentato e difeso da se
stesso;
contro
- ricorrente -
2025
CASSA
1625
NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO DE STEFANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2114/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2024 R.G.N. 2802/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 9664104e5b2c89c9f6a43eba731985 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 417c03e6s599eaa
udito l'avvocato MA IZ EL;
udito l'avvocato MAURIZIO DE STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 17008/2024 Numero sezionale 1625/2025 Numero di raccolta generale 20401/2025 Data pubblicazione 21/07/2025
IO CH MA aveva adito il Tribunale di Velletri per vedere accertato il suo diritto alla pensione anticipata di vecchiaia ex art. 2, comma 2, del Regolamento per le Prestazioni previdenziali della Cassa Forense, precisando che il requisito per la pensione di vecchiaia (ossia 35 anni di contributi e 70 anni di anzianità anagrafica) poteva essere determinato ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento Unico di Previdenza forense, ossia con un aumento figurativo degli anni di contribuzione pari a 10, sul presupposto di essere titolare di pensione di invalidità dal febbraio 2007, di avere, al 2022, almeno 36 anni di contributi e di aver visto aggravarsi le proprie condizioni di salute. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma con la pronuncia n. 2114/2024 che l'avvocato oggi impugna in questa sede proponendo nove motivi di censura. Resiste la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio il Collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sono proposti nove motivi di censura, così rubricati.
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 9664104e5b2c89c916a43eba731985e-Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 417c03e6s599eaa
Numero di raccolta generale 20401/2025 Data pubblicazione 21/07/2025
Numero registro generale 17008/2024 "1) Nullità della sentenza n. 2114/2024... ex art. 360 n. 4lumero sezionale 1625/2025 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della sentenza del.. Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 1235/2023 del 27/10/2023 per essere stata assunta in decisione in violazione degli artt. 51-52 c.p.c./ovvero senza preventiva sospensione e comunque prima della decisione del collegio sulla richiesta di ricusazione del giudice monocratico o della conoscenza dello stesso da parte del giudice ricusato attraverso il deposito nel fascicolo telematico poi - per violazione degli artt. 51 52 c.p.c. artt. 6 47 Cedu per violazione del principio di terzietà per mancata astensione da parte del giudice. 2) Abnormità/nullità della sentenza n. 2114/2024 ...ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 1235/2023 del 27/10/2023 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101-127 ter - 429 c.p.c. quanto all'applicazione della c.d. "riforma Cartabia" con interpretazione relativa all'applicazione dell'art. 127 ter alla controversia con rito speciale lavoro / e per mancato deposito del dispositivo ex art. 429 c.p.c. 3) Abnormità / nullità della sentenza n. 2114/2024... ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 1235/2023 del 27/10/2023 per mancato deposito del dispositivo ex art. 429 c.p.c. violazione del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter - 429 c.p.c. quanto all'obbligo della lettura / deposito telematico del dispositivo riferibile alla data di celebrazione dell'udienza / violazione dell'art. 429 c.p.c. I co. quanto al differimento del deposito del dispositivo senza concessione di termini / menomazione del diritto di difesa per decorso del termine breve ex artt. 324-326 c.p.c.
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 9664104e5b2c89c9f6a43eba731985 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 417c03e6s599eaa
Numero registro generale 17008/2024
4) Abnormità / nullità della sentenza n. 2114/2024... ex artNumero sezionale 1625/2025
Numero di raccolta generale 20401/2025 Data pubblicazione 21/07/2025
360 n. 3 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della. sentenza del Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 1235/2023 del 27/10/2023 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 - 127 ter - 429 c.p.c. quanto alla non richiesta "remissione in termini" con concessione d'ufficio all'udienza del 01/06/2023 di ulteriore termine alla parte resistente per controdedurre alle note a verbale del ricorrente del 07/04/2023 ovvero mancata concessione del termine alla parte ricorrente per replicare alle deduzioni concesse alla stessa parte resistente prima dell'udienza del 10/10/2023. 5) Nullità della sentenza n. 2114/2024...ex art. 360 n. 3 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 1235/2023 del 27/10/2023 per errata / omessa motivazione quanto al punto del "sopravanzamento" nella gerarchia delle fonti del diritto del Regolamento della cassa forense sulle altre/precedenti fonti del diritto (violazione dell'art. 1 preleggi) - abnormità della sentenza quanto a riconducibilità delle fonti normative cui è stata ispirata ovvero alla mancata valutazione della vigente normativa (LL. 576/1980-104/1992) sentenza per violazione di legge.
-
nullità della
6) Nullità della sentenza n. 2114/2024... ex art. 360 n. 3 c.p.c. per mancata valutazione/disamina/declaratoria della nullità della costituzione in giudizio della parte appellata per difetto dei requisiti di legge a pena di inammissibilità e per la inesistenza/nullità di un valido mandato e soprattutto di una valida ed efficace procura speciale e per difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore della parte appellata. 7) Nullità della sentenza n. 2114/2024 ... ex art. 360 n. 3 c.p.c. per inammissibilità del deposito della documentazione mai autorizzata prodotta con l'istanza depositata dall'avv. De Stefano per la Cassa forense in data 22/04/2024.
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 9664104e5b2c89c9f6a43eba731985 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 417c03e6s599eaa
Numero registro generale 17008/2024
8) Abnormità/ nullità della sentenza n. 2114/2024 ...ex artNumero sezionale 1625/2025
Numero di raccolta generale 20401/2025 Data pubblicazione 21/07/2025
360 n. 3 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 1235/2023 del 27/10/2023 per erroneo richiamo alla contraddittorietà con altro giudicato (sent. Tr. Roma n. 8134/2011) e/o per errata / omessa motivazione quanto al punto della mancata adozione del potere-dovere di cui agli artt. 421 437 c.p.c. in riferimento al fatto accertato/non contestato dello "status di invalido grave" (superiore all'80 %) in relazione alla normativa nazionale in materia (LL. 576/1980-104/1992). 9) Abnormità / nullità della sentenza n. 2114/2024...ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 1235/2023 del 27/10/2023 per errata / omessa motivazione quanto al punto della mancata adozione del potere-dovere di cui agli artt. 421 - 437 c.p.c. circa la necessità di un nuovo computo di importo dovuto in relazione al riconoscimento della pensione di invalidità da parte della stessa Cassa.
Il ricorso va respinto.
Il primo, secondo, terzo, quarto, ottavo e nono motivo lamentano una nullità della sentenza d'appello derivata da asserita nullità della sentenza di primo grado per motivi procedurali. Detti motivi sono inammissibili per difetto di interesse poiché la Corte d'appello si è pronunciata nel merito su tutte le questioni controverse ed è principio consolidato quello per cui <<risulta inammissibile, per difetto di interesse, "il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 9664104e5b2c89c9f6a43eba731985 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 417c03e6s599eaa
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quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353lueer354ccolta generale 20401/2025 cod. proc. civ.", e ciò allorché "il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità" (così Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 2008, n. 27777, Rv. 605866-01)» (Cass. n. 28744/2023 ex multis). La sentenza ha respinto il primo profilo di gravame, concernente la ricusazione del primo giudice, esaminando funditus le ragioni dell'infondatezza delle questioni, rilevando: che non vi era stata alcuna contestualità tra la decisione sulle ricusazioni e l'udienza di discussione della causa;
che il giudice ricusato non era tenuto a sospendere il giudizio, secondo giurisprudenza di legittimità richiamata;
che, analizzando, in una prospettiva ex ante, le determinazioni assunte dal Collegio delle ricusazioni, le istanze vertevano, in un caso, sul contenuto di provvedimenti giurisdizionali (e non su condotte in grado di manifestare, in tesi, grave inimicizia) e, nell'altro, sulla introduzione di un giudizio amministrativo non solo successivo a quello già assegnato al giudice ma di per sé inidoneo a determinare in nuce la pendenza di un giudizio con il giudice persona fisica, che il ricusante riteneva aver assunto la posizione di sua controparte, essendo l'atto di diniego impugnato davanti al giudice amministrativo (peraltro a firma del Presidente del Tribunale e non del giudice ricusato) un atto del Ministero della Giustizia. Anche quanto ai motivi sub 2, 3 e 4, concernenti a vario titolo la trattazione con il rito di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ. nonché la concessione d'ufficio alla sola Cassa di un termine per controdedurre alle note a verbale del ricorrente, senza termine per replica, la Corte ha affrontato le censure, motivando la reiezione come segue: per i primi due ha
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evidenziato il fatto che l'appellante non aveva indicatorqualleccolta generale 20401/2025 sarebbe stato il vulnus al diritto di difesa conseguente al deposito differito del dispositivo e della sentenza, considerato che la notifica del dispositivo e della sentenza da parte della cassa aveva segnato il momento di decorrenza del termine per proporre appello, infatti tempestivamente proposto, e che l'art. 127 ter cod. proc. civ. non deroga al principio per cui il termine per impugnare decorre dal deposito non del solo dispositivo ma del dispositivo unitamente alla sentenza, di tal chè non vi era stata erosione dei termini per impugnare;
per l'ultimo motivo, dopo aver premesso che il termine per note autorizzate era stato concesso non d'ufficio ma su richiesta formulata dalla Cassa in udienza ed in replica a osservazioni del ricorrente e che la controparte non aveva avanzato analoga istanza, ha sottolineato che comunque dell'avvenuto deposito delle note il ricorrente era stato notiziato via Pec con conseguente congruo termine per prendere posizione su di
esse.
Il ricorrente non deduce quale interesse meritevole di tutela sarebbe stato, nella specie, leso, poiché non viene allegato alcun pregiudizio nè al diritto di difesa né al contraddittorio cui ancorare una dichiarazione di nullità dell'attività processuale svolta, considerato altresì che, una volta comunicata la sentenza, sono decorsi da tale data i termini per l'impugnazione ritualmente esercitata. In ordine a detti motivi, infine, la Corte territoriale ha altresì correttamente aggiunto che, comunque, «tutte le ivi indicate ipotesi di nullità della sentenza non esimerebbero la Corte dall'affrontare il merito della controversia». Anche i motivi indicati nel ricorso di legittimità come ottavo e nono predicano una nullità derivata dalla nullità della sentenza di primo grado e, come anticipato, sono inammissibili per difetto di interesse perché la Corte di
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appello si è espressamente pronunciata sul meritbraccolta generale 20401/2025 riconoscendo la formazione del giudicato (quanto all'ottavo)
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e ritenendo non necessario un nuovo computo della pensione di invalidità già percepita (quanto al nono).
La motivazione è chiara.
Sul presupposto pacifico che l'interessato godeva di pensione di invalidità dal gennaio 2007, la Corte ricostruisce il quadro regolatore. Richiama l'art. 5 della legge n. 576/1980 di riforma del sistema previdenziale forense per cui "la pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo... La misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4 secondo comma", nonché l'art. 4, che regola la pensione di inabilità, che compete qualora la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, stabilendo altresì che "per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2 [che è quello che disciplina la pensione di vecchiaia]. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque". Precisa quindi che, in base all'art. 52 del Regolamento di Previdenza Forense, relativo alla pensione di inabilità che spetta solo sul presupposto [nella specie non ricorrente] che il professionista si sia cancellato dall'albo professionale - "gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo" numero di anni indicati. Tanto premesso, la sentenza argomenta poi: «la circostanza incontestata che l'avv. è invalido in misura superiore all'80% (per cui gode di pensione di invalidità dal gennaio 2007) gli ha consentito di usufruire del bonus dell'aumento di 10 anni
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Numero registro generale 17008/2024 Numero sezionale 1625/2025
Data pubblicazione 21/07/2025
ex art. 4 I. 576/80 sul monte contributivo (in tal sensoccolta generale 20401/2025 giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 8134/2011 secondo cui "in base all'art. 5 I. 576/80 la pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dal calcolo di cui all'art. 4 relativo alla pensione di inabilità il quale a sua volta fa rinvio alle disposizioni dell'art. 2 della stessa legge, aggiungendo che "gli anni a cui va commisurata la pensione sono aumentati di 10 sino a raggiungere il massimo complessivo di 35". Pertanto, la pensione di invalidità a favore dei professionisti si calcola secondo le regole generali sulla pensione di vecchiaia aggiungendo dieci anni virtuali come per la pensione di inabilità ma riducendo quest'ultima del 30%"). Una simile condizione di invalidità non incide però allo stesso modo, ossia con il preteso accredito figurativo di dieci anni, anche sul requisito anagrafico della pensione anticipata di vecchiaia che, disciplinata dall'art. 44 del regolamento, prevede come requisiti per il pensionamento anticipato il raggiungimento del 70 anno di età - anticipabile a 65 ex art. 45 - (e almeno 35 anni di contribuzione) senza alcun altro addentellato con la pensione di inabilità, come invece accaduto per il calcolo della pensione di invalidità adottato nella pronuncia passata in giudicato». La Corte afferma quindi che, sulla base del precedente, passato in giudicato, il ricorrente, in quanto invalido, aveva già fruito del bonus quale incremento della contribuzione figurativa di 10 anni ai fini del computo della pensione di invalidità, e che tale bonus non poteva essere nuovamente fruito ai fini di anticipare (sempre di 10 anni) l'età pensionabile. Infatti, l'art. 44 del Regolamento stabilisce i requisiti anagrafici, di iscrizione e contributivi per la pensione di vecchiaia ed il successivo art. 45 (concernente la pensione
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Numero registro generale 17008/2024
anticipata di vecchiaia) dà la facoltà all'iscritto di anticipare Numero sezionale 1625/2025
Numero di raccolta generale 20401/2025 "Data pubblicazione 21/07/2025
rispetto a quanto previsto dall'art. 44, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal 65 anno di età, fermi restando i requisiti di anzianità, di iscrizione e integrale contribuzione di cui all'articolo precedente. La Corte d'appello afferma, quindi, che, formatosi il giudicato sulla sentenza n. 8134/2011 del Tribunale di Roma, l'avvocato aveva già ricevuto il bonus dei dieci anni di incremento dell'anzianità che però non gli accordano alcun privilegio in punto anticipazione anagrafica per maturare la pensione di vecchiaia. Come noto, l'interpretazione del giudicato esterno spetta al giudice del merito, essendo insindacabile in sede di legittimità se la motivazione, come nella specie, è corretta, sufficiente, coerente ed esente da vizi logico-giuridici (Cass. n. 6917/2024). Quanto sopra osservato vale, altresì, in ordine alla censura compendiata nel nono motivo: sul punto, consequenziale alle considerazioni in precedenza svolte è la chiara motivazione che sorregge il diniego di dar corso a CTU, laddove la Corte statuisce che è "appena il caso di osservare che, dovendosi escludere, per quanto sopra detto, il requisito stesso per il pensionamento anticipato, ne consegue logicamente l'inutilità di una CTU, il cui diniego appare dunque corretto anche sotto tale profilo, ulteriore rispetto a quello del bis in idem individuato dal primo giudice".
Il quinto motivo di censura deduce una violazione di legge per omessa motivazione quanto al lamentato "sopravanzamento" nella gerarchia delle fonti del diritto del Regolamento della cassa forense sulle altre/precedenti fonti. Il motivo è inammissibile nella parte in cui non si confronta con il decisum, che si fonda sul fatto che il diritto al
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Numero registro generale 17008/2024 Numero sezionale 1625/2025
Data pubblicazione 21/07/2025
pensionamento anticipato è stato escluso statero di accolta generale 20401/2025 preclusione dell'età anagrafica (sessanta anni) e presenta ulteriori profili di inammissibilità poiché predica una violazione di legge con riferimento non a disposizioni specificamente individuate ma a due testi normativi indicati nel loro complesso - legge n. 104/1992 e legge. n. 576/1980 - contenenti un coacervo di norme, senza, tra l'altro e consequenzialmente, che siano indicate con chiarezza le affermazioni della sentenza che sarebbero in contrasto.
Il sesto e settimo motivo possono essere esaminati insieme per l'intima connessione che li unisce poiché vertono sullo ius postulandi e sono da respingersi. Si legge in sentenza: - l'appellante, replicando alla memoria di costituzione della Cassa, ha sollevato due eccezioni in rito, ossia a) difetto di valido mandato per mancanza del potere di rappresentanza, perché non è allegata la delibera del CdA legittimante il Presidente a conferire incarico al legale e b) difetto di contestualità del deposito della procura speciale ad litem e dell'atto cui si riferisce;
tali eccezioni vanno respinte;
quanto ad a), è in atti la delibera del 20.3.2024 che legittima il potere del Presidente a conferire l'incarico al legale, ratificando le decisioni della Commissione contenzioso del 21 e 26 febbraio 2024, delibera utilmente prodotta con le note di udienza "non solo nell'ottica di sanatoria del potere di rappresentanza di cui all'art. 182 cod. proc. civ. ma anche considerato il potere officioso di acquisizione di atti indispensabili da parte della Corte"; quanto a b), va
-
richiamata la giurisprudenza di Cass. n. 2075 e 2077/2024 per cui la specialità della procura non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto all'atto a cui accede: nella specie era lamentata la non contestualità del conferimento della procura (perché l'appellante si doleva che la procura
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versata telematicamente in atti era solo apparentemente ccolta generale 20401/2025 Data pubblicazione 21/07/2025 riportata a margine della memoria di costituzione, essendo quest'ultima incompleta e priva di firma, ed era datata 20 marzo 2024, rispetto alla memoria depositata telematicamente l'8 aprile 2024); - l'elemento indispensabile è che la procura sia congiunta all'atto cui accede o materialmente o mediante strumenti informatici (e che il conferimento non preceda temporalmente la pubblicazione del provvedimento da impugnare né sia successivo alla notificazione del ricorso, evenienze non ricorrenti) e ciò è quanto accaduto nella specie (e la difformità tra il mandato a margine della memoria di costituzione e la procura allegata rendeva il primo tamquam non esset ma non consentiva di affermare che l'atto depositato fosse frutto di un falso per alterazione). Le censure di cui alle su riportate eccezioni sono state riprodotte nel ricorso in cassazione e non sono fondate. La Corte effettua la seguente ricostruzione: in data 21 e 26 febbraio 2024 la Commissione contenzioso (della Cassa) ha assunto le decisioni relative alla costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1235/2023 e al conferimento dell'incarico al legale, già difensore della Cassa in primo grado;
in data 20.3.2024 il CdA, con delibera n. 179, ha ratificato le decisioni assunte dal Comitato e legittimato il Presidente, pacificamente rappresentante legale della Cassa per Statuto, come riportato in sentenza e nel controricorso, a conferire l'incarico al legale di costituirsi nel giudizio;
il mandato al legale era stato validamente conferito con la procura depositata in allegato all'atto di costituzione l'8 aprile 2024; il ricorrente aveva rilevato una difformità tra detto mandato e la procura posta a margine della comparsa ma quest'ultima procura era da considerarsi tamquam non esset;
in assenza di elementi
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Data pubblicazione 21/07/2025
concreti, la mera difformità tra le due non consentiva ddccolta generale 20401/2025 affermare che l'atto depositato fosse frutto di un falso;
la specialità della procura non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede ma solo che la procura sia congiunta, o materialmente o mediante strumenti informatici, ossia inserita nel messaggio pec di notifica dell'atto cui si riferisce o nella busta telematica di deposito, con l'unico limite che il conferimento non preceda temporalmente la pubblicazione provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso, "evenienze che nella specie non ricorrono".
del
La decisione in punto necessità o meno della contestualità nel rilascio della procura è conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte come ben ricostruita, da ultimo in Cass. n. 522/2025, giurisprudenza per cui la specialità <<non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo» (Cass. sent. n.36827/2022), essendo quindi irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore alla redazione del ricorso purché avvenga <all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo» (Cass. n.
11149/2025, n. 2075/2024).
Fermo quanto sopra, si osserva poi che il deposito della delibera del CdA n. 179 è avvenuto in conseguenza dell'eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria datata
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriale: 9664104e5b2c89c916a43eba731985e-Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 417c03e6s599eaa
Numero registro generale 17008/2024 Numero sezionale 1625/2025
15 aprile 2024 in replica alla costituzione della Cassamedi eccolta generale 20401/2025 stato effettuato nella prima difesa utile dopo detta eccezione.
Data pubblicazione 21/07/2025
La Corte ha ammesso la produzione sia ex art. 182 cod. proc. civ. che in forza dei suoi poteri istruttori, come da motivazione sopra riportata. Soccorre, in primis, il disposto di cui all'art. 182 cod. proc. civ., il quale, finalizzato al controllo della regolare costituzione delle parti, nella versione vigente ratione temporis stabilisce che "il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, invitandole a completare o mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi" (primo comma) e, ove rilevi "un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione [...], assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza [...]", la cui osservanza "sana i vizi", disposizione che, in quanto collocata nel libro primo del codice di rito, ha portata di regola generale e non deroga, perciò, ad alcun diverso principio (Cass. n. 14967/2025), consentendo, quindi, la sanatoria della procura affetta da nullità, «emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura» (Cass. SSUU n. 37434/2022). Quanto all'esercizio dei poteri istruttori, si legge nella recente Cass. n. 22907/2024 che, «come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi. L'insegnamento costante della Corte indica, infatti, che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di
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Numero registro generale 17008/2024 colloca lumero sezionale 1625/2025 Numero di raccolta generale 20401/2025 Data pubblicazione 21/07/2025
ricerca della verità e, in questa prospettiva, si l'esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall'art. 421 cod.proc.civ. e dall'art. 437, comma 2, cod. proc. civ. Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta. Il Giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione (Cass. nr. 11845 del 2018; Cass. nr. 21410 del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019) ovvero idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità della prova (vedi Cass., sez.un., nr. 10790 del 2017) postula, infatti, una valutazione di efficacia dell'intervento officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio».
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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Numero di raccolta generale 20401/2025 Data pubblicazione 21/07/2025
Numero registro generale 17008/2024 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater Numero sezionale 1625/2025 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per da versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere estensore Simona Magnanensi
La Presidente
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