Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
In sede di quantificazione dell'indennizzo spettante per l'ingiusta detenzione, ove da essa sia derivato un comprovato pregiudizio all'ordinario svolgimento delle relazioni familiari, è possibile far applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo purché siano compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento dell'indennizzo alla peculiarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto provato il pregiudizio ulteriore derivato al ricorrente dalla subita privazione della funzione genitoriale, valutata ristorabile con il ricorso al criterio aritmetico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2013, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 17/12/2013
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 1928
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 4745/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE GI N. IL 28/11/1977;
avverso l'ordinanza n. 157/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
lette le conclusioni del P.G. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 25/09/2012 la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da TI GI in relazione alla custodia cautelare dal medesimo subita, nella forma della detenzione in carcere, dal 1/01/2009 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 4/06/2010, riconosceva al medesimo la somma di Euro 87.371,31. La Corte di appello riferiva che l'accusa che aveva dato causa alla detenzione era quella di tentata estorsione in concorso, aggravata anche dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7; che da tale accusa il TI era stato assolto il 4/06/2010 perché la genesi della identificazione del TI quale autore della richiesta estorsiva risultava estremamente confusa, non connotata dalla necessaria univocità, non avendo la persona offesa riconosciuto tale imputato come autore dei fatti.
1.1. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, la Corte faceva uso del cosiddetto criterio matematico, ritenuto comprensivo di tutte le possibili ed ordinarie conseguenze dannose connesse all'ingiusta privazione della libertà, in difetto di prova di ulteriori pregiudizi. Osservava, altresì, che non vi era stata alcuna allegazione, con riferimento allo strepitus fori, tale da far ritenere che l'eventuale diffusione della notizia della vicenda giudiziaria avesse comportato la propalazione di notizie strettamente riguardanti la persona dell'istante; che nessuna allegazione vi era stata con riferimento all'attività lavorativa e commerciale svolta all'epoca dell'arresto, al volume di affari prima e dopo la restrizione e alla prova della causalità tra la detenzione e la flessione economica asserita;
che risultava provata unicamente la costituzione del nucleo familiare del TI, senza alcun elemento concreto circa conseguenze dirette e derivate per i singoli componenti al di là dell'evidente e immaginabile disagio connesso allo status detentionis, già ricompreso nel calcolo aritmetico;
che, quanto al danno alla salute, la sindrome depressiva, già preesistente rispetto alla detenzione in quanto collegata a problemi lavorativi, aveva avuto una nuova insorgenza e durata circoscritta allo stato detentivo inframurario, venendo gradualmente a scemare durante la detenzione domiciliare per cessare anche prima della liberazione dalla restrizione, con ciò evidenziando il diretto collegamento tra tale stato depressivo e l'ingiusta detenzione, con conseguente comprensione di esso nella somma determinata con calcolo aritmetico.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione TI GI, per il tramite del difensore di fiducia;
deduce violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte limitato la determinazione del quantum al solo computo matematico dei 521 giorni di detenzione sofferti ingiustamente;
l'ordinanza ha travisato il dato di fatto inerente alla reale gravità della depressione, diagnosticata dal consulente tecnico del Giudice per le indagini preliminari, dichiarandola incompatibile con il regime di vita carcerario;
la motivazione risulta illogica e contraddittoria laddove non commisura l'indennizzo anche alle conseguenze personali e familiari, alla perdita della reputazione, notoriamente derivante per la pubblicazione dell'arresto nei giornali locali e regionali, alla grave sindrome depressiva ampiamente documentata nel giudizio di merito, affermando che il computo aritmetico è già comprensivo di tutte le possibili e ordinarie conseguenze dannose connesse all'ingiusta privazione della libertà.
2.1. Con motivi aggiunti il ricorrente ha sottolineato la contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove afferma che la depressione insorta durante lo stato detentivo non si è tradotta in una malattia vera e propria e non riconosce le privazioni e lo scompiglio della famiglia, di una figlia senza padre, messi tutti direttamente e indirettamente alla gogna mediatica trattandosi di un arresto riportato dai giornali e persino nel web.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte, la prima delle quali (Sez. U, n.l del 13/01/1995, Min. Tesoro in proc. Castellani, Rv.201035) ha svincolato la liquidazione dall'esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; la seconda (Sez. U n. 24287 del 9/05/2001, Min. Tesoro in proc. Caridi, Rv.218975) che ha chiarito le modalità di calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell'indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2 e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.
2. Al fine di delineare l'oggetto della decisione risulta, poi, necessario premettere che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4^, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424).
3. Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, questa Corte ha, poi, costantemente affermato che qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4^, n. 49832 del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 254083).
Principio più volte affermato da questa Corte è, infatti, quello secondo il quale il criterio aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire una tendenziale uniformità di giudizi;
tale criterio, pertanto, può subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto. (Sez. 4^, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026; Sez. 4^, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).
4. Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integrante del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art. 315 c.p.p., comma 2, (Sez. 4^, n. 39815 del 11/07/2007, Bevilacqua, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo "equa" utilizzato dal legislatore (art. 314 c.p.p., comma 1), è però costante l'affermazione di questa Corte che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4^, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555).
4.1. Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze.
5. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Napoli ha motivato la propria decisione di adottare, nel caso in esame, il criterio di liquidazione esclusivamente matematico, sia sul presupposto che alcune allegazioni costituissero ordinarie conseguenze dannose connesse all'ingiusta privazione della libertà, sia sul presupposto che di altri pregiudizi non fosse stata fornita prova adeguata.
6. Le censure mosse dal ricorrente in merito alla contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alle ulteriori conseguenze, allegate nella domanda, appaiono infondate laddove lamentano l'omesso esame della lesione della reputazione e della lesione all'integrità psicofisica del ricorrente, avendo la Corte fornito (pag. 4) congrua, completa e logica indicazione dei motivi per i quali ha ritenuto tali conseguenze dannose, per come allegate e provate, ricomprese nell'indennizzo liquidabile con il metodo aritmetico.
7. Le censure mosse alla motivazione con riguardo alle altre conseguenze di natura personale e familiare risultano, del pari, infondate, considerato che l'istante si era limitato a dedurre e documentare la presenza nel nucleo familiare di una figlia in tenera età e che dal provvedimento impugnato è dato rilevare che la Corte di Appello, evidenziando che il criterio nummario appare adeguato nelle situazioni in cui non sia fornita adeguata prova di ulteriori pregiudizi, pur ritenendo provata la costituzione del nucleo familiare, non ha, nel caso concreto, ritenuto sussistente la prova di tali ulteriori pregiudizi, affermando che "alcun elemento concreto è stato fornito circa le conseguenze dirette, ad esempio, di salute, che siano derivate per i singoli componenti, al di là dell'evidente e immaginabile disagio connesso allo status detentionis".
7.1. Ritiene la Corte che, nel caso in esame, l'allegata e documentata presenza nel nucleo familiare di una figlia in tenera età sia stata correttamente e senza contraddizioni valutata dalla Corte territoriale come circostanza inidonea a fondare un giudizio positivo in merito alla sussistenza di pregiudizi di natura familiare ulteriori rispetto a quelli ordinariamente derivanti dalla privazione della libertà, correlata alla durata dell'ingiusta detenzione.
7.2. Le conseguenze personali e familiari menzionate dall'art. 643 c.p.p., al quale rimanda in materia di ingiusta detenzione l'art. 315 c.p.p., comma 3, devono, infatti, essere oggetto di specifico esame da parte del giudice di merito, svolgendo la funzione di adeguare la riparazione alle peculiarità del caso concreto, purché siano dedotte e provate nella loro funzione individualizzante del caso concreto.
8. Al fine di chiarire le ragioni di tale affermazione di principio, è opportuno richiamare le origini nell'ordinamento dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione.
8.1. Tali origini si rinvengono in un intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 1 del 15/01/1969) sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, comma 2, dell'allora vigente codice di rito penale per contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto tale norma riservava il diritto alla riparazione solo a chi fosse stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione o del giudice di rinvio, limitando il diritto stesso al caso che l'errore giudiziario fosse stato commesso in una sentenza irrevocabile di condanna (art. 576 c.p.p.) e riconosciuto poi attraverso un giudizio di revisione, mentre non sarebbe stato possibile ravvisare alcuna differenza qualitativa circa la sussistenza di un "errore" fra questa ipotesi e quelle di errore commesso in una qualsiasi pronunzia giurisdizionale e riconosciuto poi in un grado, od in una fase successiva del giudizio, di errore commesso cioè dal giudice istruttore con la sentenza di rinvio a giudizio ed il mandato di cattura emesso contro l'imputato, riconosciuto poi attraverso l'assoluzione con formula piena nel dibattimento.
8.2. In tale pronuncia la Corte osservava che la legge da cui traeva origine la norma sottoposta al vaglio di legittimità non potesse dichiararsi incostituzionale perché solo parzialmente attuativa dei principi costituzionali, segnatamente dell'art. 24 Cost., spettando al legislatore risolvere se l'istituto della riparazione degli errori giudiziari dovesse restringersi ai casi di carcerazione ove intervenga o sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o dovesse invece comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva, ingiustamente scontata, oltreché dettare norme attuative circa i limiti di tempo per la proposizione della domanda, il riconoscimento con pronuncia giudiziaria della sussistenza dell'errore, forme e misure della riparazione, competenza e procedura. Il successivo dibattito dottrinario e giurisprudenziale metteva in luce come dallo stretto collegamento dell'art. 24 Cost., comma 2, con gli artt. 2 e 13 Cost., trasparisse che l'ordinamento aveva recepito come valori primari ed essenziali la tutela del principio di solidarietà e della libertà personale, alla cui stregua nella nozione di errore giudiziario dovevano ricomprendersi tutte le ipotesi di custodia cautelare che, essendo risultate ex post obiettivamente ingiuste, rivelavano l'erroneità della misura restrittiva adottata in quanto lesiva del bene della libertà personale.
8.3. Il codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 ha introdotto, dunque, la disciplina della riparazione per l'ingiusta detenzione ampliando lo spettro delle ipotesi nelle quali la persona ingiustamente privata della libertà ha diritto a ricevere dallo Stato una somma di natura indennitaria, nel rispetto della direttiva contenuta nella Legge Delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 100, che imponeva al legislatore delegato di "adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale" e, per la materia che qui interessa, all'art. 5, paragrafo 5, della CEDU e all'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che prevedono il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione.
8.4. Successive pronunce della giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi hanno definito gli ambiti di applicazione dell'istituto (Corte Cost. n. 214 del 5/06/2013; Sez. U, ord. n. 25084 del 19/07/2006 e Corte Cost. n. 219 dell'11/06/2008; Corte Cost. n. 413 del 13/12/2004; n. 231 dell'8/07/2004; n. 284 del 10/07/2003; n. 109 del 24/03/1999; n. 446 del 16/12/1997; n. 310 del 18/07/1996; n. 248 del 20/05/1992), conformandone il testo ai principi costituzionali ed alle norme interposte di matrice convenzionale, con particolare riguardo, tuttavia, ai presupposti di operatività della riparazione.
L'assenza, nel medesimo periodo, di interventi correttivi del testo dell'art. 643 c.p.p., al quale le norme sulla riparazione per ingiusta detenzione rimandano per i criteri di determinazione della somma da liquidare, può ritenersi indice significativo della conformità di tale disposizione ai principi costituzionali e convenzionali ed, in particolare, ai diritti fondamentali consacrati nella CEDU, il cui rispetto è imposto al legislatore nazionale dall'art. 117 Cost.. 8.5. I principi di matrice pattizia fungono, poi, al contempo, da parametri del giudizio di legittimità costituzionale delle norme interne (Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007; Sez. U civili nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 2004; Cass. penale Sez. 1^, n. 35616 del 22/09/2005, Cat Berrò, Rv. 232115; Sez. 1^, n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036; Sez. 1^, n. 2800 del 01/12/2006 Cc, dep. 25/01/2007, Dorigo, Rv. 235447) e da criteri ermeneutici ai quali il giudice di merito deve informare l'interpretazione del diritto interno. Spetta, dunque, al giudice di merito il compito ermeneutico della norma nazionale, sperimentando una interpretazione che sia conforme alla disposizione conferente della CEDU così come interpretata dalla Corte di Strasburgo (Corte Cost. n. 311 del 26/11/2009).
9. Con particolare riguardo ad un'interpretazione dell'art. 643 c.p.p., in quanto richiamato dall'art. 315 c.p.p., che sia conforme al principio consacrato nell'art. 8 CEDU, secondo il quale non può esservi ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare se non a determinati condizioni e per determinati fini, occorre considerare che nelle decisioni della Corte EDU, esso è volto essenzialmente a tutelare l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma impone anche degli obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare.
Così, laddove risulti provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinché, ad esempio, un genitore possa riunirsi con il proprio figlio. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, godendo lo Stato di un certo margine di discrezionalità, ma sempre nell'ottica di un giusto contemperamento degli interessi in gioco (Corte EDU 24/02/2009, RR c. Italia).
9.1. Sebbene nelle sentenze della Corte di Strasburgo tale principio si trovi affermato ed interpretato, prevalentemente, in materia di adozione (Corte EDU, 25/09/2012, DE c. Italia;
27/04/2010, MO e DE c. Italia), di affidamento di minori (Corte EDU, 2/11/2010, ZI c. Italia), di procreazione assistita (Corte EDU, 28/08/2012, Costa e Pavan c.Italia), con specifico riferimento al diritto del genitore a non essere privato del rapporto con il figlio la Corte ha affermato che le misure adottate dallo Stato che interrompono tale relazione costituiscono un'ingerenza nella vita privata e familiare e, pur se giustificate dal fine di perseguire uno scopo legittimo, devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito (Corte EDU 4/12/2012, OV c. Italia).
9.2. Più in generale, la Corte EDU ha affermato che l'art. 8 ha essenzialmente per oggetto lo scopo di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie ad opera delle autorità pubbliche. Ciascuno Stato non deve limitarsi all'astensione da tali interferenze;
infatti, a questo obbligo negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi diretti al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare;
il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 8 non si presta a una definizione precisa ma, in entrambi i casi, si deve tener conto del necessario equilibrio tra gli interessi generali e gli interessi dei singoli e lo Stato ha, in ogni caso, un margine di apprezzamento (Corte EDU 3/05/2011 Sipos c. Romania). 10. Una lettura della norma che qui si assume violata conforme a tale principio e, per altro verso, costituzionalmente orientata impone, conseguentemente, all'interprete l'obbligo positivo di riconoscere il più efficace strumento di tutela per fornire ristoro alla lesione del diritto inviolabile alla vita privata e familiare derivante dalla privazione della libertà personale. La Carta costituzionale, infatti, impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano pregiudicare l'attuazione del "nucleo irriducibile" dei diritti inviolabili (Corte Cost. n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998). Se è, poi, incontestabile che una riparazione di carattere patrimoniale, venendo a monetizzare il sacrificio di una libertà inviolabile, ne costituisca un "pallido rimedio", tale argomento non può valere certamente ad escludere la via della tutela risarcitoria o indennitaria quando, di fatto, essa sia l'unica praticabile nell'ordinamento. Nella giurisprudenza della Consulta si richiama anche l'esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno subito nei valori propri della persona, anche in riferimento all'art.2 Cost., (Corte Cost. n. 233 del 7/05/2003). Se, quindi, la legge rinviene nel ristoro indennitario un corretto punto di bilanciamento tra gli interessi confliggenti, ossia la liceità degli atti e delle condotte tramite i quali diritti inviolabili sono parzialmente sacrificati, tale ristoro diviene, a queste condizioni, costituzionalmente necessario (Corte Cost. n. 118 del 1996, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e spetta al giudice, nella fase della liquidazione, il compito di trovare il ristoro adeguato alla sofferenza incolpevolmente patita dall'individuo (Corte Cost. n. 219 del 2/04/2008). 10.1. Il giudice nazionale, tenuto a stabilire l'entità dell'indennizzo spettante a colui che sia stato, lecitamente ma ingiustamente, privato della relazione familiare, è dunque chiamato ad attribuire un valore a tale ingerenza dell'autorità nella vita familiare e non può trascurare, nel dare concreta attuazione agli obblighi positivi imposti dai principi convenzionali, di esaminare l'ulteriore incidenza dannosa che simile privazione possa aver comportato rispetto alle ordinarie conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, illustrando le ragioni per le quali ritenga di non accedere al criterio equitativo al fine di adeguare l'indennizzo alle peculiarità del caso concreto.
11. Applicando tale principio al caso in esame, al di là dell'allegazione della presenza, nel nucleo familiare del TI, di un figlio in tenera età al momento dell'arresto, il ricorrente non risulta aver sottoposto alla Corte territoriale allegazioni e prove concernenti pregiudizi ulteriori ed individualizzanti che la privazione della funzione genitoriale ha comportato rispetto alle conseguenze familiari che si possono ritenere ristorate mediante il ricorso al criterio aritmetico. 11.1. Se ne deve trarre la conseguenza che la Corte territoriale ha fornito congrua e logica motivazione in merito all'insussistenza dei presupposti per procedere alla liquidazione con criterio diverso da quello aritmetico, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
12. Le ragioni della decisione e la circostanza per cui il Ministero non ha svolto difese pregnanti in merito ai motivi di ricorso inducono a disporre la compensazione delle spese di difesa tra le parti private.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014