Sentenza 21 febbraio 2012
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, che ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito, che aveva rigettato la domanda per la mancata produzione della documentazione costitutiva del diritto azionato, nonostante fosse stato concesso un rinvio per consentire alla parte di espletare l'adempimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2012, n. 18848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18848 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/02/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 351
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 25560/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR AT N. IL 07/07/1971;
- ricorrente -
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso il decreto n. 218/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 10/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente sai pagamento delle spese del procedimento;
Letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RA IC ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della ordinanza resa dalla Corte di Appello di Napoli che ha rigettato l'istanza dello stesso RA intesa a conseguire riparazione per ingiusta detenzione. Il RA sarebbe stato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile;
dall'addebito dei reati (art. 81 cpv c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) portati a oggetto di procedimento penale nei suoi confronti concluso con una delle formule tipizzate considerate dall'art. 314 c.p.p., comma 1. La Corte di Appello di Napoli ha adottato decisione di rigetto considerando che il ricorrente non aveva fornito la documentazione pur richiesta con apposita ordinanza e con apprestamento di apposito rinvio per consentire l'adempimento attinente ai titoli che avrebbero dato fondamento alla denunziata ingiustizia della detenzione applicata. Il provvedimento di rigetto oggi impugnato ha affermato che non grava sull'ufficio l'onere di provvedere, per conto del richiedente che ha mancato di dare osservanza alle ordinanze indirizzate a conseguire la acquisizione di quei documenti, alla ricerca delle prove dei fatti costitutivi del diritto azionato. Il provvedimento di rigetto della istanza evidenzia anche come il richiedente non abbia prodotto la documentazione indispensabile a provare la esistenza stessa dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Il ricorrente chiede l'annullamento della ordinanza appena sopra menzionata e denunzia:
nullità della ordinanza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 314 e 315 c.p.p.. All'udienza camerale del 21 Febbraio 2012 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente. Ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico. Cass. pen. Sez. 4^, 03-03-1998, n. 370. Se pure in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo proprio del procedimento civile (per il quale è riservata alle parti la selezione del materiale probatorio da produrre) è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, che dunque, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si rilevi per qualche aspetto insufficiente, ben può procedere ad attività integrativa della stessa anche di ufficio ( Cass. pen. Sez. 4^, 11-05-2000, n. 2815) tuttavia integrazione non vuole dire surrogazione nell'onere di prospettazione e allegazione (Cass. Pen. Sez. 4^ 23/2/2010 n. 20605) e meno che mai può dire surrogazione dell'inerzia del richiedente che è al tempo stesso impegnato da oneri di prospettazione e da oneri di impulso probatorio. Tanto basta a ritenere infondate le censure del RA e a rigettare il ricorso da costui proposto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento per questo giudizio di cassazione e alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Economia, spese da liquidare in complessivi Euro 750,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che liquida in complessivi Euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012