Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini del computo del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, come "dies a quo" vale quello in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale medesimo, a nulla rilevando il diverso termine in cui l'indagato detenuto abbia presentato l'istanza al direttore dell'istituto di pena. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto del tutto irreprensibile la procedura, che si era svolta secondo le seguenti cadenze temporali: l'istanza, presentata al direttore dell'istituto di pena il 6 aprile 1998, era pervenuta il successivo 14 aprile nella cancelleria del tribunale del riesame, che, ricevuti gli atti il 18 aprile, aveva deliberato il 24 aprile 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 5/5/1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 3430
3. " Emilio Gironi " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Vancheri " N. 3668/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NZ RO, nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano i data 24.4.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Rossi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni conseguenziali, la Corte osserva:
RO IL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano, in sede di riesame, in data 24.4.1998, ha confermato il provvedimento restrittivo emesso il precedente 28 marzo dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio per i reati di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, porto e ricettazione delle medesime. Con i motivi di gravame deduce, anzitutto, l'inefficacia della misura cautelare per violazione del termine di cui all'art. 309/9 cpp essendo stata la richiesta di riesame presentata, nelle forme previste dall'art. 123 cpp fin dal 6.4.1998. Censura, in secondo luogo, la motivazione della pronuncia impugnata relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'iniziativa cautelare. Il ricorso è destituito di fondamento.
La richiesta di riesame risulta pervenuta nella cancelleria del tribunale competente il 14.4.1998; gli atti di cui all'art. 291/1, cpp il 18.4.1998; la decisione è del 24.4.1998: tutte le scansioni temporali previste per la procedura disciplinata dall'art. 309, cpp, sono state, dunque, rigorosamente rispettate.
E ai fini del computo dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 della disposizione citata è irrilevante che il IL abbia presentato l'atto al direttore dell'istituto nel quale è recluso fin dal 6.4.1998.
L'art. 123 cpp statuisce che le impugnazioni, dichiarazioni e richieste dei detenuti "hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria". Ciò non significa, però, che la finzione normativa si dilati al punto da riconnettere al fatto della presentazione, in modo necessario e automatico, tutte le conseguenze giuridiche previste dalla legge per un certo tipo di atto.
L'art. 309/4 cpp con una disposizione derogatoria rispetto alla regola generale dettata per le impugnazioni dall'art. 582, cpp e ispirata evidentemente, anch'essa, all'esigenza di abbreviare l'iter procedimentale, ponendo il giudice ad quem nelle condizioni di assumere immediatamente le iniziative necessarie ad una rapida definizione del caso, esige che la richiesta di riesame sia "presentato nella cancelleria del tribunale indicato nel comma settimo" ovvero della pretura (ora tribunale: art. 201 d.lg. n. 51/98) del luogo ove l'interessato si trovi ovvero di un consolato italiano all'estero, consentendo, inoltre, a seguito della modifica introdotta dall'art. 16 della legge n. 332/95, che la stessa sia inviata anche per posta.
Quando la presentazione non avvenga direttamente nella cancelleria del tribunale del riesame, ai fini, della verifica del rispetto del termine stabilito dal primo comma del citato art. 309 deve aversi riguardo alla data di spedizione dell'atto o, come si desume dal disposto dell'art. 583/2 cpp alla data di presentazione della richiesta nella cancelleria dell'autorità diversa. La soluzione non può essere analoga allorché la conoscenza diretta dell'atto da parte del giudice competente a pronunciarsi costituisca il presupposto indefettibile per l'innesco di una procedura improntata all'osservanza di scadenze rigorose, incidenti sull'efficacia stessa del provvedimento da revisionare. È evidente, allora, che solo nel momento in cui è informato della giacenza dell'atto in cancelleria, nella specie, la richiesta di riesame, il giudice, vale a dire il presidente del tribunale, può "curare" che l'autorità giudiziaria procedente trasmetta gli atti necessari alla decisione. La Corte costituzionale con la sentenza "interpretativa" n. 232 del 1-22/6/1998 ha fatto coincidere quel momento con la data di presentazione della richiesta, ritenendo che il legislatore con l'uso dell'avverbio "immediatamente" avesse voluto bandire dalla procedura de libertate qualsiasi tipo di ritardo, dovuto a negligenze, impacci burocratico o altro e considerare giuridicamente indifferibile l'acquisizione degli elementi utili a sindacare la legittimità dell'iniziativa cautelare. Ma l'opinione espressa dal giudice delle leggi, che questa Corte, pur conscia delle difficoltà di ordine pratico derivantine, condivide, non muta la situazione.
La stessa Consulta ha reputato opportuno precisare (pag. 86, parag. 5 della sent. pubbl. Sulla G.U. n. 26 del 1.7.1998) che "ferma la disciplina delle modalità e dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, di cui agli artt. 309, commi 1 e 4, 582, 583 cpp ai fini della decorrenza (del) termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, vale come dies a quo il giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame".
Anche per la Corte costituzionale, dunque, è questa una condizione dalla quale non si può prescindere, quale che sia la forma di presentazione della richiesta scelta dall'interessato e ciò tanto più che, anche nell'ipotesi dell'art. 123 cpp la trasmissione dell'atto deve avvenire senza alcun indugio, come chiaramente dispone l'art. 44, disp. att. cpp.
Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.
Il secondo è, persino, inammissibile, in quanto si risolve, in buona sostanza, nella prospettazione di una diversa lettura dei dati storici presi in considerazione dal giudice di merito ovvero, addirittura, nell'allegazione di circostanze, quali la pretesa falsità del riscontro utilizzato nell'ordinanza impugnata per avallare le dichiarazioni accusatorie della collaboratrice FR CA, non risultanti dal testo del provvedimento, che nell'attuale sistema (art. 606, cpp) rappresenta l'unica fonte di informazioni di cui questa Corte può tenere conto.
Il rigetto del gravame comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento.
A cura della cancelleria copia della presente sentenza va trasmessa al direttore dell'istituto nel quale il IL è attualmente recluso.
Per questi motivi
La Corte, visti gli artt. 127, 606, 616 cpp, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter, disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999