Sentenza 14 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, qualora la perdita della libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, l'indennizzo può essere determinato dando prevalenza al criterio equitativo rispetto a quello meramente nummario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2012, n. 49832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49832 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2012 |
Testo completo
Асг 49 832 /12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/02/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 276/2012 FRANCESCO MARZANO Dott. - Presidente - SENTENZA GAETANINO ZECCA Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA N. 14358/2011 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) GN NZ N. IL 05/08/1952 1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE non riconsente avverso l'ordinanza n. 52/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 15/10/2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
✓tette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; UDIENZA CAMERALE 14 FEBBRAIO 2012 611 GN 314 quantum N 7 RELAT ZECCA Letti gli atti Letta la requisitoria del Procuratore Generale il quale ha concluso per il rigetto del ricorso RILEVATO IN FATTO GN UD propone ricorso per cassazione avverso ordinanza della Corte di Appello di NA che ha accolto parzialmente ( domandati € 516.456,00 ritenuti € 3.773,12 ) la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituita da 16 giorni di custodia cautelare carceraria. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare era annullata da provvedimento del Tribunale del riesame che riteneva insufficiente la elaborazione della gravità indiziaria, mentre il procedimento penale trovava la sua conclusione in una ordinanza di archiviazione per mancanza di idonei elementi indiziari relativi agli addebiti ipotizzati. Il ricorrente denunzia: 1) violazione di legge in ordine alla mancata acquisizione di documentazione integrativa in udienza per avere la Corte di Appello ritenuta tardiva la richiesta del difensore di depositare documentazione integrativa 2) difetto di motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la quantificazione delle somme attribuite per equa riparazione: incongruità della somma liquidata per non avere la Corte di Appello tenuto in alcuna considerazione tutte le conseguenze di una vicenda dettagliatamente prospettata nei suoi numerosi aspetti negativi. Il ricorso è stato deciso all'udienza camerale del giorno 9/4/2010 dopo il compimento degli incombenti conformi alle prescrizioni del codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO Osserva questa Corte che il provvedimento impugnato ha liquidato una somma corrispondente a quella risultante dalla applicazione del criterio c.d. nummario di liquidazione ( Cass. SU pen 24287/2001) secondo il quale giustapposte la massima somma liquidabile di € 516.456,90 ex art. 315 co. 2^ cpp., alla durata massima della carcerazione cautelare ex artt. 303 co. 4^ lett. c) cpp e 304 co. 6^ cpp pari ad anni 9, si perviene ad un tetto aritmetico giornaliero per la ingiusta restrizione carceraria pari ad € 235,83 ad un tetto per la ingiusta restrizione domiciliare ragguagliato alla metà dell'importo per restrizione carceraria e perciò pari ad € 117,9 per giorno. ). Questa Corte ha costantemente affermato che qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario ( Cass. Pen. Sez. IV 2 30/1/2003 n. 4311; per una ipotesi specifica Cass. SU. Penali 31/5/95 n. 1) mentre il provvedimento impugnato ha affermato in via di mero principio e senza alcuna osservazione sulla concretezza del caso secondo le prove offerte o raccolte, che la natura indennitaria della riparazione esclude ogni scostamento da criterio aritmetico o nummario. Certamente il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Cassazione Penale Sez. IV, Sent. n. 26388 del 09 luglio 2007), ma nel caso che ne occupa proprio l'esclusione della possibilità di liquidazione secondo un metodo misto che, ricorrendone le condizioni, sommi il risultato di una valutazione aritmetica con il risultato di una ulteriore valutazione in equità, costituisce errore di diritto che impone l'annullamento del provvedimento che su di esso esclusivamente si fonda. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di NA per nuovo esame.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di NA . Così deciso in Roma il 14/2/2012 Gaetanino Zecca Consigliere est Francesco Marzano Presidente мажено прагна CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC. 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Gisto Maria TIBERIO 3