Sentenza 29 novembre 2019
Massime • 1
In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica della perdurante affiliazione deve essere tanto più rigorosa ove la data di consumazione del reato associativo sia genericamente indicata, senza nessun riferimento alle condotte degli associati, sicché, ai fini della retrodatazione, occorre verificare con riferimento al singolo indagato l'effettiva persistenza della partecipazione).
Commentario • 1
- 1. Fonti aperte usate per scienza privata del giudice? (Cass. 21310/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 giugno 2024
Le c.d. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete internet, possono costituire parametro al fine di valutare l'utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione o l'incolpazione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sent., (data ud. 26/04/2022) 01/06/2022, n. 21310 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SERRAO Eugenia - Presidente - Dott. ANTEZZA Fabio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.G., nato a (OMISSIS), difeso di fiducia dall'avv. AC; avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, in funzione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2019, n. 13568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13568 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
1356 8-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2074/19 Pierluigi Di Stefano Ercole Aprile C.C. 29/11/2019 Maria Silvia Giorgi R.G.N. 35721/2019 Maria Sabina Vigna Pietro Silvestri -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da NO ES, nato a [...] il [...] NO PP, nato a [...] il [...] NO MI, nato a [...] il [...] PE GE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Napoli il 18/07/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di PE GE e l'inammissibilità degli altri ricorsi;
udita l'avv.ssa Beatrice Salegna, in difesa di tutti i ricorrenti, ch ah concluso insistendo nei motivi di ricorso;
P RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di NO ES, NO 1 PP, NO MI e PE GE, tutti ritenuti gravemente indiziati del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, di stampo camorristico (clan TI). In particolare: a) NO e NO sarebbero stati addetti, unitamente ad altri soggetti, all'usura ed al recupero dei crediti derivanti dall'usura; b) PE avrebbe rifornito e custodito le armi del clan e gestito la droga destinata alle piazze di spaccio (il Tribunale ha dato tuttavia atto nella ordinanza che il coinvolgimento dell'indagato attiene solo agli stupefacenti); c) NO si sarebbe occupato, unitamente ad altri soggetti, delle estorsioni ai danni di operatori economici ed imprenditori (così l'imputazione).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NO ES e di NO PP articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari. L'ordinanza sarebbe viziata per avere il Tribunale diversamente deciso situazioni identiche o simili: si fa riferimento alle posizioni di altri coindagati (IN IO e LE) per i quali sarebbero state considerate cessate le esigenze cautelari. Nei riguardi degli indagati non sarebbero emersi ulteriori "fatti" dopo il 2012 ed il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la prova della rescissione dal vincolo associativo, non considerando che: a) NO avrebbe interrotto il legame sentimentale con BO IA;
b) la contestazione del reato associativo sarebbe temporalmente circoscritta fino al 2016. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NO MI articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari L'ordinanza sarebbe viziata per avere ritenuto il Tribunale la perdurante operatività del clan TI e l'assenza di mutamenti di vita nonostante la formale contestazione provvisoria faccia riferimento al 2016 come data di cessazione della permanenza del reato. Secondo il ricorrente, non vi sarebbero elementi per ritenere che NO abbia continuato ad interessarsi della vita del clan durante lo stato detentivo ovvero che abbia ricevuto "lo stipendio" dal gruppo.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PE GE articolando due motivi 4.1. Con il primo si lamenta violazione degli artt. 297, comma 3, (nel ricorso si fa riferimento al comma 2) e 303 cod. proc. pen;
sarebbero stati emessi nell'ambito dello stesso procedimento distinti titoli custodiali, utilizzando i medesimi elementi indiziari. 2 In particolare, nell'ambito del proc. n. 1718/11 R.G.N.R. sarebbe stata emessa 1'8/02/2016 una prima ordinanza custodiale per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 ed avente ad oggetto fatti commessi in continuazione sino al mese di luglio del 2013; con la seconda ordinanza, quella per cui si procede, sarebbe stata invece contestata la partecipazione alla associazione mafiosa denominata "Clan TI" fino al 2016. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non applicabile l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e dunque nel negare la retrodatazione della decorrenza del termini di durata della misura cautelare per cui si procede, in quanto i fatti oggetto del secondo titolo cautelare sarebbero temporalmente successivi alla prima ordinanza custodiale. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, non vi sarebbero invece elementi concreti per ritenere che PE abbia continuato a far parte dell'associazione mafiosa durante la detenzione disposta a seguito del primo titolo cautelare e che la sua condotta non sia cessata al momento dell'arresto, cioè il 13/07/2013. 4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi proposti nell'interesse di NO ES, di NO PP e di NO MI sono inammissibili.
2. Il Tribunale del riesame ha spiegato che: a) nessun elemento sia stato anche solo prospettato per ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; b) il clan TI ha, nel corso del tempo, mostrato una perdurante capacità di rinnovarsi e di adeguamento nonostante lo stato di detenzione anche dei suoi soggetti apicali;
c) nel corso delle indagini sono state registrate alcune condotte illecite compiute dal carcere attraverso colloqui tra detenuti e familiari;
d) NO e NO sono gravati da precedenti penali;
e) lo svolgimento di attività lavorativa è un elemento di per sé non decisivo, attese le risultanze di indagini che hanno dimostrato come molti partecipi al gruppo mafioso, svolgessero attività lavorativa contemporaneamente a quella criminale;
f) per NO, risultino contatti con BO NI anche nel 2014, cioè nel periodo in cui avrebbe cessato il suo rapporto personale con BO IA.
3. A fronte di tale adeguata motivazione, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi i ricorrenti limitati a considerazioni generiche, presuntivamente favorevoli. 3 Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Sotto altro profilo, la Corte di cassazione in molteplici occasioni ha chiarito come non costituisca elemento nuovo, idoneo a legittimare la revoca della misura, il mero fatto dell'adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta eventualmente acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della misura a carico dell'istante (Sez. 6, n. 4993 del 03/12/2009 dep. 2010, Di Martino, Rv. 246076; sul tema, Sez. 2, n. 54298 del 16/09//2015, Baldassarri, Rv. 268634; Sez, 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763). Me nel caso di specie nulla è stato prospettato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di NO, NO e NO alle spese processuali e ciascuno al versamento della soma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
5. A differenti conclusioni deve giungersi per quel che concerne PE GE.
5.1. Dall'ordinanza impugnata emerge che: a) nei confronti del ricorrente sono state emesse due ordinanze custodiali detentive: b) la prima è stata emessa 1'8/02/2016 nell'ambito del procedimento n. 1718/2011 R.G.N.R. con cui a PE è stato contestato il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in relazione ad un fatto commesso "sino al mese di luglio del 2013" nel "contesto territoriale di operatività del clan "TI"; c) la seconda ordinanza è quella per cui si procede, emessa il 30/04/2019 sempre nell'ambito dello stesso procedimento, in cui al ricorrente è contestato il reato previsto dall'art. 416 bis 4 cod. pen. commesso "fino al 2016"; d) il ricorrente è stato detenuto ininterrottamente dal 2013 fino al 2018. 5.2. Le fattispecie processuali in grado di azionare il meccanismo della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sono molteplici e tra loro profondamente eterogenee. Il dato che più di tutti condiziona la gamma dei presupposti applicativi della regola in esame è il nesso che intercorre tra i fatti oggetto delle diverse contestazioni cautelari: quanto più intenso questo legame, tanto più la struttura della fattispecie processuale risulta semplificata e l'ambito applicativo della retrodatazione si dilata, laddove, invece, conseguenze opposte si innestano mano a mano che il legame tra i fatti si vada progressivamente ad affievolire. Quanto alla individuazione delle condizioni legittimanti l'operatività della retrodatazione in caso di "fatti diversi", non si dubita che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, disposta per differenti reati, presupponga, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia ad oggetto fatti commessi anteriormente rispetto alla emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057; Sez. U, n. 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv.235911; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255721). In applicazione del principio indicato, nel caso di specie, il reato associativo oggetto della seconda ordinanza cautelare, in quanto commesso dall'indagato "fino al 2016", sarebbe temporalmente successivo rispetto al momento di commissione del reato oggetto della prima ordinanza cautelare nonché alla data di emissione del primo titolo custodiale (8/02/2016); nonostante l'ininterrotto stato detentivo dell'indagato dal febbraio del 2016 -in relazione ad un fatto commesso nel 2013- questi, secondo il Tribunale, avrebbe continuato a far parte, in assenza di elementi rivelatori di una dissociazione, dell'associazione mafiosa denominata clan TI fino al 31/12/2016. Da tale presupposto si è fatto conseguire l'inoperatività del meccanismo di retrodatazione di decorrenza del termine di durata della custodia cautelare.
5.3. La questione attiene al se, in tema di c.d. contestazioni a catena, rispetto ad una contestazione c.d. "chiusa" del reato di associazione di stampo mafioso oggetto del secondo titolo cautelare -, la individuazione di un unico momento di commissione del reato associativo per tutti gli indagati valga anche per coloro che, alla data di emissione dell'ordinanza, siano, nell'ambito dello stesso procedimento, già in stato detentivo per il reato oggetto del primo titolo cautelare. La questione attiene alla incidenza del sopravvenuto stato detentivo rispetto alla permanenza del reato associativo. 5 5.4. Sul tema, è necessario fare innanzitutto riferimento a Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, con cui la Corte di cassazione ha spiegato come, a fronte di una contestazione unica formulata per una pluralità elevata di destinatari della misura cautelare, la determinazione dell'epoca di commissione del reato non possa non tenere conto della posizione di ciascun singolo destinatario della misura, atteso che, ad esempio, la stessa quantità di luoghi di consumazione del reato- per come possono essere individuati nella imputazione provvisoria - può sottintendere una pluralità di coordinate spazio -temporali in cui il reato si è perfezionato;
in tali casi, affermano le Sezioni unite, "ben può il giudice o comunque l'indagato offrire, una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato". Secondo un consolidato orientamento, elaborato soprattutto in tema di associazione di stampo mafioso ed al quale il Tribunale mostra di aderire, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (fra le molte, così, Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notari, Rv. 269121). Il principio consolidato è che il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno- non si manca di ripetere - solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso о esclusione del singolo associato (cfr., Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272). Dunque: a) in assenza della prova positiva del recesso o della esclusione dall'associazione, la condotta di partecipazione si considera non cessata anche nel caso di sopravvenuta detenzione dell'indagato; b) l'applicazione della regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare presuppone che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano commessi anteriormente all'emissione del primo titolo custodiale;
c) il requisito indicato dell'anteriorità deve essere escluso, in caso di contestazione dell'illecito - oggetto della seconda ordinanza - oltre la data di emissione 6 dell'ordinanza primigenia perché la permanenza non è interrotta (Sez. 6, n. 15821 del 03/03/2014, De Simone, Rv. 259771).
5.5. Si tratta di un ragionamento che deve essere ulteriormente esplicitato perché, al di là della sua condivisibile portata astratta, necessita di essere adeguato maggiormente al caso concreto, alla fattispecie di volta in volta portata all'esame del giudice. Si coglie l'esigenza di una ulteriore riflessione al fine di evitare che i principi indicati trovino attuazione attraverso accertamenti semplificati, tendenti a svuotare, come si dirà, la ratio sottesa all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Un'esigenza già avvertita in qualche occasione dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
ci si riferisce a Sez.1, n. 48211 del 13/11/2013, Allegro, Rv. 257817, secondo cui, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi in fattispecie in cui in tema di contestazione a catena;
si tratta di una decisione con cui la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del "tempus commissi delicti" con formula aperta. Non è in discussione il principio secondo cui la sopravvenuta detenzione non assume di per sé decisivo rilievo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. L'intervenuta carcerazione del soggetto a seguito dell'applicazione di un'ordinanza cautelare non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza, ma realizza una presunzione relativa di non interruzione che può imporre, ai fini della individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., di valutare la situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione. Nel caso di specie, dall'ordinanza impugnata si evince che il giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo è stato formulato sulla base delle dichiarazioni rese il 26/01/2015 dal collaboratore di giustizia De Rosa Teodoro, che, tuttavia, ha riferito fatti accaduti fino al momento dell'arresto di PE avvenuto, come detto, nel 2013- nonché del contenuto di alcune conversazioni intercettate sempre nel 2013; dunque, un 7 giudizio di gravità indiziaria formulato, quanto al reato associativo, sulla base di atti che pare esistessero già al momento dell'adozione del primo titolo cautelare. Quanto al periodo successivo all'arresto, non è stato rappresentato nessun elemento concreto per ritenere protratta la condotta associativa;
non sono stati indicate circostanze fattuali dimostrative di una persistente fidelizzazione strutturale dell'indagato all'associazione; non si fa cenno ad una formale affiliazione, non si richiamano forme di assistenza economica da parte dell'associazione al detenuto ovvero ai familiari di questi, non si descrivono contatti di valenza operativa in carcere con altri associati, non vi sono richiami a corrispondenza inviata ad altri esponenti del gruppo o ricevuta dall'esterno, non si fa cenno a colloqui con familiari rivelatori della persistenza del rapporto con il gruppo. Non è nemmeno in contestazione che: a) nella imputazione cautelare provvisoria sia stata indicata un'unica data di consumazione del reato associativo per decine di indagati, senza nessun riferimento specifico rispetto alla posizione dei singoli;
b) la condotta partecipativa all'indagato sarebbe consistita nella "custodia, preparazione, taglio e trasporto delle sostanze stupefacenti destinate alla successiva vendita al dettaglio". L'unico dato valorizzato dal Tribunale è la mancanza di indici positivi dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo dall'indagato detenuto e, per l'effetto, l'efficacia totalizzante della contestazione formale della permanenza per un periodo successivo a quello di emissione del primo titolo custodiale.
5.6. L'assunto del Tribunale non può essere condiviso. In presenza, come nella specie, di un'adeguata contestazione difensiva riguardante la individuazione del tempo di cessazione della permanenza, il giudice non può limitarsi a condividere, senza una autonoma verifica, quanto sostenuto dal pubblico ministero ovvero ripiegare sul mero dato formale della data contenuta nella imputazione provvisoria;
una esigenza autonoma di verifica si pone in maniera stringente, soprattutto come osservato dalle Sezioni unite "Giorgi" - nei casi in cui l'indicazione formale della data di commissione del reato sia poco dimostrativa, perché cumulativamente formulata per decine di soggetti ed in relazione ad un reato che, secondo la stessa prospettazione d'accusa, si sarebbe consumato in una pluralità di luoghi;
in tali casi, in cui pare difficile ipotizzare una permanenza che si consumi contestualmente per decine di indagati in luoghi differenti, è necessario ancorare, al fine di ritenere insussistente il presupposto per l'operatività del meccanismo di retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., a dati concreti l'effettiva persistenza della condotta antigiuridica in ambito associativo oltre la data di emissione della prima ordinanza custodiale, 8 Si tratta di un'opzione maggiormente rispondente alla ratio fondante dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Si nota correttamente in dottrina come la disciplina delle contestazioni a catena così come oggi è delineata è, in tutte le sue sfaccettature, il frutto di un cammino di speculazione e di ricerca prevalentemente svoltosi in ambito giurisprudenziale;
un cammino articolato, fatto di avanzamenti progressivi e di riflussi, in cui si pone l'esigenza di trovare un punto di equilibrio in una materia fluida, in continuo divenire, ove, peraltro, non di rado si registrano incursioni nella dimensione della illegittimità costituzionale. È noto come il principio di autonoma decorrenza dei titoli cautelari (art. 297, comma 5, cod. proc. pen.), secondo cui dall'esecuzione di una nuova ordinanza custodiale decorre un nuovo termine di durata della misura, trovi una deroga nell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del quale, in presenza di determinati presupposti, gli effetti di ciascuna misura emessa nei confronti del medesimo soggetto decorrono a partire dalla data di esecuzione della prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. In particolare, proprio per vanificare potenziali effetti contra libertatem, si è configurato un meccanismo di computo (c.d. retrodatazione) alternativo rispetto a quelli ordinari, dai quali si differenzia per il fatto di ancorare la decorrenza dei termini cautelari non all'effettiva esecuzione del provvedimento custodiale ma, al contrario, ad un momento diverso ed antecedente che, azzerando l'intervallo cronologico tra diverse misure, restituisce alla custodia cautelare la giusta durata. Una esigenza di accertamento dei presupposti costitutivi della fattispecie processuale.
5.7. Dunque, ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina solo una presunzione relativa di non interruzione della condotta criminosa, la protrazione della quale, in presenza di serie e concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta, anche solo a livello indiziario, da concreti elementi dimostrativi. Nel caso di specie, a fronte di una serie di elementi ed argomentazioni specifiche prospettati dall'indagato, il Tribunale non ha operato nessuna verifica in concreto in ordine al se la condotta partecipativa all'associazione mafiosa da parte di PE si sia protratta anche successivamente alla sua detenzione, essendosi limitato a richiamare, associativo. ト come detto, solo l'assenza di indici positivi della avvenuta rescissione del vincolo 9 L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio;
il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà il principio indicato e verificherà se ed in che limiti siano sussistenti le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di PE GE e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri indagati che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. dispratt. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019., Presidente Pierluigi Di Stefano Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Pietro Silvestri, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.C.M. 8 marzo 2020 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 MAG 2020 IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Laurenzio Potrisse 1 10 0