Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la liberta personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi. (Fattispecie in tema di contestazione a catena, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del "tempus commissi delicti" con formula aperta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 48211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48211 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3629
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 33513/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR AT N. IL 21/01/1980;
avverso l'ordinanza n. 178/2011 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 10/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Tipo P. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso in data 10 giugno 2013 il Tribunale di Caltanissetta - in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - confermava la decisione emessa dal locale Tribunale in data 14 maggio 2013 appellata da LE EO. La decisione, reittiva di istanza di scarcerazione formulata ai sensi dell'art. 303 c.p.p. e art. 297 c.p.p., comma 3, così ricostruisce i termini essenziali della vicenda cautelare oggetto di giudizio. Nei confronti di LE EO risulta emesso un primo titolo cautelare in data 15 marzo 2011 per i reati di frode informatica aggravata e peculato, nonché un secondo titolo cautelare in data 1 ottobre 2012 - nel medesimo procedimento - per concorso esterno in associazione mafiosa (con contestazione aperta) e illecita concorrenza.
La difesa evidenzia che i reati sarebbero tra loro connessi (per medesimezza del disegno criminoso) e chiede applicarsi la regola della retrodatazione degli effetti del secondo titolo al momento della esecuzione del primo, con decorrenza del termine di fase previsto per le indagini preliminari.
Ad avviso del Tribunale:
- vero è che i reati sono da ritenersi connessi, atteso che sussiste evidente medesimezza del disegno criminoso perché il rapporto intercorso tra LE EO e l'organizzazione criminale (contestato con il secondo titolo e qualificato dal GIP in termini di concorso esterno) risulta funzionale alla realizzazione dei reati di frode informatica e peculato contestati con il primo titolo (nel contesto di un asserito monopolio circa l'installazione di apparecchi da gioco, realizzato in accordo con il gruppo criminale in cambio di una percentuale sui guadagni);
- da ciò tuttavia non consegue l'effetto richiesto dall'appellante perché la condotta di concorso esterno risulta contestata in modo "aperto" ed è pertanto da ritenersi anche "posteriore" al momento in cui è stata eseguita la prima ordinanza.
Sul punto, si precisa nel provvedimento che il reato di concorso esterno è da ritenersi - al pari della partecipazione - anch'esso di natura permanente e non si rinvengono eventi tali da ritenere "cessata" la permanenza all'atto della esecuzione del primo titolo. In particolare, si osserva che il sequestro dei beni riferibili all'indagato - da ritenersi l'essenziale strumento con cui veniva fornito l'apporto causale al mantenimento della organizzazione criminosa - risulta avvenuto, sia pure per pochi giorni, dopo l'esecuzione della prima ordinanza (il 25 marzo 2011, a fronte della misura personale eseguita in data 15 marzo) e detto sequestro ricomprende beni in un primo momento non compiutamente identificati. Inoltre, si osserva che - al più - la cessazione della permanenza per il reato di concorso esterno sarebbe avvenuta "contestualmente" alla emissione del primo titolo (il 15 marzo 2011) e dunque non riguarderebbe solo condotte anteriori.
2. Ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - LE EO, deducendo violazione degli artt. 297 e 303 c.p.p., nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare il difensore osserva che :
- vi sarebbe un evidente travisamento circa il momento di emissione del decreto di sequestro dei beni riferibili al ricorrente, in realtà avvenuto in pari data - il 15 marzo 2011 - rispetto alla privazione della libertà personale;
- la data del 25 marzo erroneamente sarebbe stata considerata, sul punto, come momento iniziale del sequestro posto che trattasi della data di convalida del provvedimento di urgenza già emesso - negli stessi termini - in data 15 marzo. Tale momento, il 15 marzo 2011, sarebbe pertanto antecedente a quello di emissione dell'ordinanza custodiale (in realtà emessa il 18 marzo, a seguito dell'udienza di convalida) e segnerebbe la cessazione della permanenza del concorso esterno, posto che la sottrazione della disponibilità dei beni - affidati all'amministratore giudiziario - renderebbe impossibile la prosecuzione dell'apporto posto in essere dall'LE in favore del gruppo criminoso.
In particolare, trattandosi di apporto qualificato in termini di concorso esterno, non sarebbe applicabile l'orientamento giurisprudenziale che pone l'accento, al fine di ritenere permanente il reato associativo, sul carattere dell'affectio societatis e sulla sua tendenza a perdurare anche dopo l'arresto.
Da ciò, in presenza degli altri presupposti - riconosciuti dallo stesso Tribunale - doveva derivare l'accoglimento dell'appello. Il ricorrente evidenzia, altresì, che in ogni caso il Tribunale non si è pronunziato sul capo relativo alla concorrenza illecita, pure contenuto nel secondo titolo custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono. Va premesso che la decisione qui impugnata ha ritenuto sussistente il vincolo di connessione qualificata previsto - in particolare - dall'ari. 12 c.p.p., comma 1, lett. b tra i fatti posti a fondamento del primo titolo cautelare e quelli posti a fondamento del secondo titolo.
Il tema è trattato in modo esauriente e pertanto può essere ritenuto pacifico. Ciò che - a parere del Tribunale - impedisce l'applicazione del principio di "retrodatazione" degli effetti temporali del secondo titolo al primo (al fine di ritenere consumato il termine di fase delle indagini preliminari) è l'assenza del presupposto della "anteriorità" dei fatti contestati con il secondo titolo - in particolare della condotta di concorso esterno - rispetto a quelli oggetto del primo (truffa, frode informatica aggravata e peculato).
Sul punto, nel provvedimento impugnato, si compiono più affermazioni a sostegno, che non appaiono tra loro del tutto coerenti ne' aderenti a taluni dati obiettivi che sono stati evidenziati dal ricorrente. Ciò perché il Tribunale appare ben consapevole del fatto che la condotta del concorrente esterno - caratterizzata da un concreto apporto causale consapevolmente orientato al raggiungimento degli scopi del sodalizio - può obiettivamente risultare interrotta dall'evento consistente nella privazione della libertà personale e pertanto, pur nell'ambito di una contestazione "aperta" (ed inerente ad un reato - di regola - permanente) prende in esame l'ipotesi dell'avvenuta "contestuale" interruzione della condotta criminosa (complessivamente intesa) al momento della privazione della libertà personale. Tuttavia, il Tribunale afferma che vi sarebbe da un lato un "periodo ulteriore" di apporto associativo posto in essere dall'LE dopo la privazione della libertà personale (15 marzo 2011) e sino alla emissione del decreto di sequestro preventivo dei beni a lui riferibili - ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies - che viene collocata in data 25
marzo 2011 (dunque 10 giorni di ulteriore condotta rilevante ai fini del secondo titolo) e dall'altro afferma che pur a voler considerare "contestuale" l'effetto di limitazione della libertà personale a quello di "spossessamento" dei beni/strumento dell'attività criminosa, ciò impedirebbe l'applicazione della invocata norma, dato che il reato di concorso esterno oggetto del secondo titolo sarebbe, sia pure in minima parte, commesso non solo anteriormente. Ora, entrambe le affermazioni si espongono a censura, la prima in fatto - salve le ulteriori valutazioni integrative, possibili in sede di rinvio - la seconda in diritto, per ciò che si dirà in seguito.
2. Va premesso che la rado sottesa alla previsione normativa di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 risulta essere quella di evitare l'artificiosa protrazione oltre i limiti temporali di legge della limitazione della libertà personale in tutte le ipotesi in cui i fatti oggetto di contestazione - con diverse ordinanze applicative - abbiano una comune genesi deliberativa o siano avvinti da un forte nesso di strumentante, sempre che gli elementi utilizzati per l'emissione del secondo titolo siano emersi prima del rinvio a giudizio conseguente alla emissione del primo titolo. In tale contesto - cui, per derivazione giurisprudenziale viene parificata l'ipotesi in cui tutti gli elementi conoscitivi trasfusi nel secondo titolo fossero già disponibili all'atto della emissione del primo, anche per reati non connessi - il requisito della "anteriore commissione" del reato oggetto del secondo titolo (rispetto al momento in cui è stato emesso il primo) ha l'evidente funzione di ancorare il "trattamento più favorevole" sul piano procedimentale a comportamenti che, per loro natura, siano espressivi della medesima risoluzione criminosa, al contempo evitando che la "successiva" manifestazione di pericolosità (rispetto ad un primo momento limitativo della libertà) possa rientrare nel beneficio, proprio in quanto indicativa di una perdurante capacità criminale e di una non attenuata tendenza a delinquere.
Da ciò una prima constatazione: nelle ipotesi in cui la privazione della libertà personale (già avvenuta con l'emissione del primo titolo) consente di ipotizzare la complessiva interruzione della condotta criminosa (sia, come è ovvio, in rapporto a reati istantanei e già consumati che in riferimento a condotte tendenzialmente permanenti, come quella in esame) non può sostenersi che - ai fini qui trattati - difetti il requisito della "anteriorità" tra le diverse fattispecie rilevanti. La limitazione della libertà è, infatti, evento che di regola "neutralizza" sin dal suo inizio la capacità del destinatario di compiere atti di protrazione della antecedente condotta criminosa e che trova la sua giustificazione - anche sul versante costituzionale - proprio nella necessità di arginare il pericolo di reiterazione, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c. Al fine di sostenere, pertanto, che la limitazione della libertà non abbia determinato un effetto interruttivo di una condotta criminosa tendenzialmente permanente - sì da evitare l'applicazione della norma qui in esame - l'autorità giudicante è tenuta ad indicare e valutare concreti elementi dimostrativi, capaci di incrinare una presunzione semplice (circa l'effetto di "neutralizzazione" correlato alla detenzione) che indubbiamente giova, in prima battuta, ai soggetto sottoposto al procedimento cautelare.
Nel caso in esame, pertanto, dovrebbe esser dimostrato (anche in via indiziaria ma in modo pieno) che anche dopo l'evento di limitazione della libertà - avvenuto pacificamente in data 15 marzo 2011, con arresto convalidato ed emissione del titolo in data 18 marzo 2011 - l'LE EO abbia effettivamente protratto, anche servendosi di soggetti a lui collegati, l'attività di sostegno alla organizzazione criminosa realizzata sino ad allora. Sul punto, la motivazione espressa nel provvedimento impugnato appare carente. Dagli atti, infatti risulta che in pari data - 15 marzo 2011 - vennero effettivamente operati in via di urgenza i sequestri preventivi non solo del conto corrente bancario riferibile a LE EO ma anche delle società Bet Games 2000 srl, Bet Games Group srl, Eurogames 2000 srl.
Da ciò si desume che - salvo emergenze di contrario segno - le attività economiche, ritenute essenziale strumento di consumazione (anche) del reato di concorso esterno, non erano più controllabili dall'attuale ricorrente sin dal 15 marzo 2011, con sostanziale impossibilità di continuare a fornire il contributo esterno alle sorti del gruppo criminoso. Trattasi di interruzione "coatta" ma comunque rilevante al fine di ritenere applicabile la previsione normativa di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Sul punto, nel provvedimento impugnato si fa cenno ad una parziale "diversità di oggetto" tra il sequestro d'urgenza del 15 marzo 2011 ed il successivo provvedimento emesso dal GIP in data 25 marzo 2011 (diversità messa in dubbio dal ricorrente che definisce il provvedimento del GIP la mera convalida di quello eseguito d'urgenza).
I limiti cognitivi della presente sede di legittimità non consentono di verificare detta parziale difformità, non meglio esplicitata nel provvedimento sottoposto a Scrutinio, ma va precisato - sul punto - che al fine di negare l'operatività della regola contenuta nell'art. 297 c.p.p., comma 3 - per quanto detto sopra - la valutazione da operarsi in sede di rinvio non potrà limitarsi alla non totale coincidenza (in ipotesi) tra il contenuto dei due provvedimenti di sequestro, ma dovrà concretamente argomentare circa l'esistenza di indizi di "effettiva protrazione" dell'attività criminosa (nei giorni intercorsi tra il 15 e il 25 marzo) e sulla riferibilità di tale (eventuale) protrazione alla persona del ricorrente LE EO.
In altre parole, a fronte degli eventi sin qui richiamati (privazione della libertà e sequestro d'urgenza) non può rinvenirsi l'elemento indiziario circa la protrazione della condotta di concorso esterno nella sola esistenza di ulteriori apparecchi non immediatamente sequestrati, ove a ciò non si accompagni una valutazione di fatti, idonei a far desumere la dinamica prosecuzione dell'attività criminosa. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Caltanissetta, che si atterrà alla ricostruzione in diritto sin qui operata, restando libero di colmare le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013