Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 48211
CASS
Sentenza 13 novembre 2013

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In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la liberta personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi. (Fattispecie in tema di contestazione a catena, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del "tempus commissi delicti" con formula aperta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 48211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48211
    Data del deposito : 13 novembre 2013

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