Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
02 70 3/0 1 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.8741/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 5675 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 13.12.00 Dott. Guglielmo Presidente SCIARELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Ettore MERCURIO UFFICIO COPIE Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR E Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere per diritti L. 3000 # 24 FEB. 2001 Consigliere Dott. Maura LA TERZA IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: " MA OR, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n.33 presso l'avv. Paolo Boer, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
ricorrente
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con pl. zwoczti Giorgio Starmoni e Mario Passaro Viz della Frezzi 17 Remz intimato 7 Costituito 50/2 procura 5412 avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n.1 del 17.3.1998 REG.GEN. n.543/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Giuseppe Li Marzi per delega avv. Boer;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del " ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7.2.1998 il Tribunale di Ivrea, decidendo sull'appello proposto da CI Salvatore nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto della domanda di pensione di inabilità proposta dall'assicurato. Premetteva in motivazione che le censure alla consulenza, che lamentavano la mancanza di una diagnosi omnicomprensiva, erano generiche, in quanto non vi era alcuna specifica contestazione, ed infondate, in quanto il consulente, dopo avera analizzato le singole patologie, le aveva valutate nel complesso ritenendo che il ricorrente non -2- fosse impossibilitato in via assoluta a compiere qualsiasi attività lavorativa. Rigettava l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica per la predetta mancanza di specifiche e fondate censure ed anche perché la situazione del ricorrente era risultata clinicamente stabilizzata. Concludeva, alla stregua delle risultanze della consulenza, rapportate al rigoroso concetto d'inabilità emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per l'insussistenza del presupposto sanitario per la concessine della prestazione richiesta. Lo CI propone ricorso per cassazione affidato ad un complesso motivo. L'Inps ha depositato procura alunico difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso lo CI, pur denunziando anche la violazione e falsa applicazione degli artt.2 della legge n.222 del 1984, 424 e 441 c.p.c., oltre che l'insufficiente ed omessa motivazione su un punto decisivo (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta solo il vizio di insufficienza della motivazione in relazione a due punti: il -3- mancato rinnovo della consulenza e il giudizio complessivo di invalidità. Rileva che il Tribunale doveva valutare la congruità о meno del giudizio complessivo in relazione al gravissimo quadro clinico emergente dalla consulenza tecnica, dalla quale risultava che il soggetto aveva subito una gastroresezione, l'asportazione di parete del polmone destro, aveva subito traumi e fratture per cui era portatore di busto L'incongruità del steccato ed era affetto da epatite C.. giudizio valutativo rispetto alle malattie accertate doveva condurre al rinnovo della consulenza о ad un giudizio di inabilità per attività lavorative confacenti, obiettivamente precluse per effetto della patologia di tipo reattivo. Le censure sono infondate o inammissibili. Per quanto concerne il mancato rinnovo della consulenza leva confertaAche la domanda di con il ricorso per cassazione si rinnovo in appello non contestava la completezza ed adeguatezza della diagnosi delle malattie e dei difetti fisici da cui era affetto il ricorrente, né poneva in dubbio l'accertata stabilizzazione clinica dell'insieme delle malattie. Il Tribunale ha accertato che l'unica censura mossa era quella secondo la quale le diagnosi delle malattie -4- sarebbero state : "tutte settoriali ed incomplete, non essendo stata formulata una diagnosi omnicomprensiva che tenga conto di tutte le affezioni di cui lo CI è portatore." Con il ricorso per cassazione non si deduce che fossero proposte altre censura. La congruità della motivazione di un giudizio di impugnazione va valutata in relazione alle censure mosse con il relativo mezzo, non potendo il giudice per il principi di cui agli artt.112, 345 e 346 c.p.c. esaminare questioni che non abbiano formato oggetto di motivi specifici. La sentenza mancanza di una valutazioneimpugnata al rilievo della complessiva ha risposto che il consulente si era preoccupato di fornire una loro valutazione complessiva alla luce dei requisiti richiesti dalla legge n. 222/84 ed in forza di questa valutazione di ritenere il ricorrente non impossibilitato in via assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il Tribunale ha accertato che la valutazione complessiva c'era e venendo meno l'unico rilievo mosso alla consulenza ha rigettato l'istanza di rinnovo con motivazione che appare immune da vizi logici e giuridici. Si rileva che la consulenza tecnica nei giudizi previdenziali, mentre è quasi sempre necessaria in primo grado, è facoltativa in -5- .. appello e il rigetto dell'istanza di rinnovo è incensurabile in sede di legittimità ove assistito da motivazione logica come nella specie. Nel merito, venuta meno l'unica specifica censura contenuta nell'atto di appello, il Tribunale si correttamente limitato a valutare le conclusioni del consulente in relazione ai principi di legge ed alla interpretazione datane da questa Corte pervenendo alla di non inabilità. Il rilievo che non avrebbe conclusione compiuto quella: "attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame", richiesta da una massima di questa Corte, si appalesa infondato in quanto con l'appello non si era dedotto alcun elemento concreto di censura alla ⚫ valutazione e l'apparente genericità della motivazione deriva • dal fatto che essa è calibrata sulla assoluta genericità del mezzo di impugnazione. La censura, infine, di incongruità del giudizio complessivo rispetto alla gravità diagnosi, la deduzione di evolutività della epatite c e degli effetti inabilitanti delle concorrenti patologie di tipo reattivo, costituiscono censure -6- di merito, che dovevano essere proposte con l'appello, ma che sono inammissibili in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e l'intimato non costituito.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Il Consigliere Il Presidente eglichen w allhylichu Female Sup pille ECOLLABORATORE DI CANCELLETA Depositata in Cancelleria Oggi, 24 FEB. 2001 A 2 IL COLLABORATORE M E 1 PR $ 91 CANCELLERIA E M O C I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , N A ' O A S B L 3 E L I 7 P E - D S D 8 I - A I N 1 T S G S 1 N O O E P E S A I M G D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R I L I N L G E D E S E E R O D -7-