Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame ed a legittimare la revoca della misura, il mero fatto dell'adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta eventualmente acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2009, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI 4 SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 03/12/2009
SENTENZA N."2707 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
- Presidente - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 29132/2009 FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott.
Dott. ARTURO CORTESE Rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere -
Dott. LINA MATERA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) DI IN NI N. IL 18/08/1958 avverso l'ordinanza n. 10514/2008 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 25/03/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
che ha
✓✓re sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar CEDRAN sow. concluso per l'inammissibilità del ricorso Udita difenson Avv. Gargiulo in sost. dell'avv. Baldascino, che Si riporta al ricorso
Con ordinanza del 25.03.2009 il Tribunale di Napoli, richiamando la decisione definitiva emessa in sede di riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Di AR AN avverso l'ordinanza del 27.11.2008 con cui il GIP aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere inflittagli in ordine ai delitti ex artt. 416 bis cp. (appartenenza all'associazione di tipo mafioso denominata "Clan dei Casalesi") e 81-629 cp. (estorsione continuata aggravata ex art. 7 D.L. 152/1991 in danno di cscreenti attività commerciali, commessa imponendo il versamento di somme quale apparente corrispettivo dell'acquisto di gadgets). Ricorre il difensore del Di AR, lamentando che il Tribunale non ha rivalutato il quadro indiziario tenendo conto del fatto sopravvenuto consistente della decisione favorevole assunta dallo stesso Tribunale nei confronti di EL LA, coindagato dei Di AR nella medesima fattispecie di reato, neppure eventualmente al fine di riqualificare i fatti sotto specie di favoreggiamento personale.
Diritto
Il ricorso è inammissibile.
Premesso, invero, che la misura cautelare è stata confermata al Di AR nell'iter del riesame e a tale conferma si è in sostanza rifatta la decisione impugnata, il ricorrente assume che il Tribunale ha omesso di valutare il fatto nuovo rappresentato dalla decisione favorevole assunta dallo stesso Tribunale nei confronti di EL
LA, coindagato del Di AR nella medesima fattispecie di reato. Ora, i fatti sopravvenuti che legittimano una rivisitazione del materiale indiziario in sede di procedura di revoca della misura cautelare dopo il negativo espletamento dell'iter del riesame devono essere costituiti da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate precedentemente (Cass. SS.UU. sent. n. 20 del
1993 e conforme giurisprudenza successiva). Tale regola deve considerarsi valida anche se il procedimento di ricsame non sia ancora formalmente esaurito, posto che il principio del ne bis in idem, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. pen.), nei divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina (art. 669 cod. proc. pen.) dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (Cass. sent. 1892 del 2005; 11.02.1999, Siragusa;
10.07.1995,
Pandolfo).
Fatto sopravvenuto nel senso anzidetto non può essere di per sé una semplice decisione assunta, sempre in sede cautelare, nei confronti di un coindagato, ma gli eventuali elementi ivi acquisiti o valutati per la prima volta rispetto al quadro indiziario già posto a base della confermata misura a carico dell'instante. Nella specie il Di AR invoca come fatto nuovo legittimante la revoca (e il conseguente obbligo di rivisitazione delle risultanze procedimentali) la decisione assunta nei confronti del EL per sé considerata, senza addurre che a base della stessa siano stati posti elementi acquisiti o valutati per la prima volta rispetto al quadro indiziario già oggetto della sua procedura di riesame. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spcsc processuali c di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 cpp., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, li 3 dicembre 2009
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A Cortese G. de Roberto de DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 8 FEB 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
IA Scalia
Grecia