Sentenza 15 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A D R " T 9 7 IS . 1 T 3 G R . E UBBLICA 'A ITALIANA R N L 7 A L MEDEL POPOLⱭ0375 5/0 1 6 E D 9 D 1 E - I T -5 S N 3 N E E S E CORTE ASSAZIONE S E G " I G A E L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.01814/98 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Cron.7560 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rep. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 20/12/00 CELENTANO Consigliere Dott. Walter ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzioni amministrative SEN TENZA stradali sul ricorso proposto da: ASTRA MOTOR di CH EN & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante TO CH, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 19 (Largo Trionfale), presso l'avv. Ornella Manfredini, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gustavo Orlando Zon del foro di Brescia, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PREFETTURA di MILANO
- intimato -
1 6/2482 2000 avverso la sentenza del Pretore di Monza n.34 del 14.11.96/11.01.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità od il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 14.11.96/11.01.97 il Pretore di Monza esponeva che il 28.6.95 la Polstrada di Milano aveva redatto pp.vv. di contestazione di infrazione agli artt. 193, 98 e 93 del c.d.s. nei confronti della Astra Motor s.a.s. per aver fatto circolare l'autovettura Ford Fiesta tg. Prova BS 720 senza copertura assicurativa e senza che fosse stata rilasciata la carta di circolazione. In data 26.10.95 il Prefetto di Milano aveva ingiunto il pagamento della sanzione di lire 3 milioni e disposto la confisca dell'autovettura, con ordinanza ingiunzione contro la quale la società aveva proposto opposizione dinanzi al Pretore, assumendo che la autovettura era coperta da assicurazione. Peraltro, la polizza esibita in dibattimento risultava, a giudizio del Pretore, inidonea, perché si riferiva ad un autocarro targato BS 720, prevedeva come uso il trasporto di cose proprie e la casella corrispondente alla dicitura "targa prova reg. nav." risultava riempita con l'annotazione "no". Ne risultava escluso sia che la targa BS 720 costituisse targa di prova, sia che la copertura assicurativa si riferisse alla circolazione di veicoli in prova. Caf Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società avanzando, con atto notificato alla prefettura di Milano il 19.01.98, un unico motivo di censura. La amministrazione intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico mezzo di censura si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione degli artt. 54 e 100.6 c.d.s. Sostiene la ricorrente che la casella ove figura la parola “no” corrisponde alla dicitura “targa prova nav. temp.” ed evidenzia, perciò, che la targa prova non può estendersi ai natanti;
che la sigla CP (cose proprie) non è incompatibile con la circolazione in prova e che, essendo pacifico che la targa BS 720 era una targa prova, la trasferibilità da veicolo a veicolo - consentita dall'art. 100.6 c.d.s.- rendeva irrilevante il riferimento ad un autocarro, dal momento che degli autoveicoli fa parte, ai sensi dell'art. 54 c.d.s., anche l'autocarro. In ogni caso, la polizza recava, in alto a destra, la dizione "autoveicoli". Tanto premesso, si osserva che la confisca del mezzo consegue sia alla circolazione senza carta di circolazione (art. 93.7 c.d.s.), sia alla circolazione senza copertura assicurativa -dato il richiamo all'art. 13.3 della 1.s. 689/81 che figura nell'art. 193.3 della l.s. 285/92 (c.d.s.)- e che, a quanto risulta dalla sentenza, sul punto non contraddetta né impugnata, vennero contestate, a suo tempo, sia la circolazione senza carta, sia la circolazione senza copertura assicurativa. In conseguenza, la produzione della polizza era destinata a dimostrare sia che l'autovettura circolava in prova (art. 98 e 3 Caf 100.6 c.d.s.), sia che circolava con copertura assicurativa (art. 193 c.d.s.), onde è del tutto indimostrato ed anzi contraddetto dalle risultanze processuali, che la circolazione in prova fosse pacifica o che come si esprime il ricorso- “tutti (dagli agenti accertatori al Prefetto di Milano, allo stesso Pretore lombardo) abbiano all'evidenza riconosciuto che la targa BS è una targa prova”, risultando invece specificamente contestata la violazione all'art. 93 c.d.s. e quindi negata o la sussistenza dell'autorizzazione a circolare in prova, o la riferibilità della targa al veicolo in questione. E, sul punto della riferibilità, la sentenza impugnata ha escluso sia che la targa BS 720 costituisse targa di prova, perché la polizza assicurativa risultava stipulata per un autocarro targato BS 720 ed adibito al trasporto di cose proprie, sia che comunque tale polizza coprisse la circolazione dell'autovettura Ford Fiesta in questione. Sul primo punto la ricorrente ha dedotto solo una insussistente pacifica risultanza;
sul secondo punto, un vizio di motivazione che dovrebbe conseguire ad un riesame della polizza -mentre con tale censura possono essere dedotti solo vizi emergenti dalla motivazione della sentenza impugnata e non errori revocatori- ed una violazione di norme sostanziali (e non quindi, come assume la ricorrente, errores in procedendo) apprezzabile solo in esito ad un riesame della polizza. Il ricorso va perciò rigettato. Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché l'amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. برة Roma, 20 dicembre 2000 ☑Cons. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria " 15 MAR 2001 IL CANCELLIERE Шоё ш илы 5 Caf. Il Presidente Glocavio IL CANCELLIERE Luise Passinetti E N IO LA Z L A E R D T IS 9 * T. G 17 E R R 3 'A . A L N D L 3-5-1967 E E D T I N S E N S E "E S E I G A G E L