Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
La dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio non comporta la necessità della reiterazione, in vista della nuova udienza preliminare, della già effettuata costituzione di parte civile.
Commentario • 1
- 1. Art. 79 c.p.p. Termine per la costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 21338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21338 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
O S C U RA T A
R C A 2 1338 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. ERNESTO LUPO Dott.
- 755 CLAUDIA SQUASSONI Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 38708/2009 Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
In caso di diffusione d D.A.U. N. IL "omissis" presente provvedimen omettere le generalità avverso la sentenza n. 4067/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/07/2009 gli altri dati identificat visti gli atti, sentenza e il ricorso a norma dell'art. udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. che ha concluso per me Moutaque Alfudo GIULIO SARNO d.lgs. 190/03 in quan Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. disposto d'ufficio eights del ricoust.
☐ a richiesta di parte imposto dalla legg
SUPPEN CANCELLERI IL FUNC (dott. Fiorelia Donati)
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Udito, perla parte civile, l'Avv Dara Pakissa Udit i difensor Avv. Foresta Sautins
Il D.A. Trisulta in particolare condannato per il reato di cui agli articoli 81, 609 bis e ter perché abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica dovuta alla giovanissima età - 12 anni - della parte offesa e della situazione di disagio familiare in cui la stessa si trovava - papà camionista sempre fuori di casa per lavoro, e mamma all'epoca dei fatti praticamente assente dalla vita familiare - costringeva la minore a compiere subire atti sessuali consistenti nel prenderle con forza la mano obbligandola a stringere il suo pene e a muoverlo dall'alto in basso e viceversa e, in due occasioni, nell'abbassarsi i pantaloni, sedersi su una sdraio e attirare con violenza verso di sé la minore che afferrava per i fianchi dopo averle abbassato pantaloni mutandine nel tentativo di farla salire cavalcioni sulla sua persona.
Deduce in questa sede l'imputato:
1) travisamento dei fatti e omessa motivazione risultando dagli atti che V.A. che per prima ebbe a raccogliere le dichiarazioni della bambina, aveva appreso le circostanze direttamente dalla minore e non già dalla figlia amica di S. Inoltre la corte di merito avrebbe omesso di rispondere con plausibili motivazioni in ordine alle discrasie rilevate dalla difesa su circostanze importanti fini del decidere.
2) illogicità della motivazione, travisamento dei fatti e omessa motivazione in quanto per ritenere l'attendibilità della minore erroneamente era stata data rilevanza alle dichiarazioni del consulente del pm, il quale si era basato in realtà solo sulle iniziali dichiarazioni della minore contraddettasi successivamente in modo evidente durante l'incidente probatorio. Tale rilievo, peraltro, sebbene specificamente dedotto nei motivi di appello, era rimasto senza risposta alcuna. Del pari la corte di appello non si sarebbe fatta carico secondo il ricorrente - di confutare l'assunto del consulente della difesa circa gli errori metodologici della Dott.ssa C. ☐ consulente d'ufficio nella valutazione della minore.
3) illogicità di motivazione e travisamento dei fatti sulle contraddizioni del[ D.A. che in realtà si adirava con la bambina perché l'amica M. faceva la pipì nell'androne.
4) illogicità di motivazione, travisamento dei fatti e omessa motivazione avendo la corte di appello risposto solo su tre dei molteplici rilievi formulati dalla difesa per evidenziare le incongruenze del racconto della minore. Peraltro anche rispetto alle incongruenze esaminate, si rileva che le stesse, essendosi manifestate nel corso dell'incidente probatorio, non potevano essere giustificate dal CT del pm che non vi aveva assistito
5) vizio di motivazione, illogicità travisamento dei fatti, omessa ed illogica motivazione in relazione agli affermati tentativi di rapporto completo assumendosi al riguardo l'evidente incomprensione del racconto della ragazza.
6) vizio di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti, non apparendo coerente la dinamica del racconto della bambina in quanto contraddittoria sulla circostanza delle ragioni del riferito stato di terrore in cui la ragazza sarebbe caduta.
li O S C U R A T A
7) omessa risposta sul motivo di appello attinente alle riscontrate bugie raccontate dalla minore
8) errore della corte d'appello nel ritenere il dato temporale quale elemento ostativo alla concessione della diminuente dell'articolo 609 bis u.c. cod. pen., dovendo invece rilevare la globalità del fatto accertato.
9) violazione di legge con riferimento alla ritenuta regolarità della costituzione della parte civile in quanto il regresso del procedimento alla fase delle indagini a seguito di annullamento del decreto di citazione non può comportare il mantenimento della costituzione di parte civile non prevedendo il codice in tale fase la presenza di essa
10) eccessività della provvisionale e delle statuizioni civili.
La parte civile ha fatto pervenire memoria di replica nella quale rileva la ripetitività dei motivi avanzati rispetto a quelli dedotti in appello, la corretta motivazione della decisione di appello e, quindi, l'inammissibilità del ricorso
Ciò premesso, va anzitutto esaminato nell'ordine logico il motivo concernente la regolarità della costituzione di parte civile. Sul punto si deve rilevare l'infondatezza della doglianza,posto che l'articolo 79 comma 1 del codice di procedura penale sancisce chiaramente che "la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484."
L'espressione "per l'udienza preliminare", come già rilevato da questa Corte, non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile, né vi è alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto del termine iniziale (Sez. 1, n. 1767 del 19/11/1992 Rv. 193516). Non vi è ragione allora per ritenere che all'annullamento della richiesta di rinvio a giudizio comporti la necessità di una nuova costituzione di parte civile per la nuova udienza preliminare, fermo restando che nessun ruolo può avere la parte civile nella fase delle indagini.
Per il resto il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
E' da premettere al riguardo che la declaratoria di responsabilità poggia essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie della minore R.S.
La corte di appello ha ritenuto tali dichiarazioni intrinsecamente attendibili e, soprattutto riscontrate sotto il profilo della credibilità in primo luogo dalle conclusioni della CT del PM Dott.ssa C. che, intervenuta nel corso della discussione protetta della parte lesa espletata il 21.7.06 dal PM, ha poi redatto una relazione da cui emerge che la| R. capace di distinguere tra fantasia e realtà è che è persona credibile.
In secondo luogo ha valorizzato la circostanza che tutta la vicenda è venuta alla luce in modo casuale e cioè per una confidenza fatta dalla minore ad una sua compagna la quale a sua volta aveva riferito alla madre che aveva denunciato i fatti ai carabinieri.
Orbene partendo proprio da quest'ultimo aspetto appare innegabile, come sostiene il difensore, il travisamento della prova. V.A. ☐ infatti, sentita il 16.6.2006, ebbe a dichiarare infatti di avere appreso dell'accaduto direttamente da S. , amica della figlia, му O S C U R A T A
E ciò indubbiamente pregiudica anche la validità delle considerazioni svolte al riguardo dalla corte di merito.
Quest'ultima aveva infatti ritenuto di dover sottolineare che ove la R. avesse voluto denunciare falsamente l'imputato non avrebbe di certo scelto la strada di fare le confidenze di cui si è detto alla sua amica. E ciò anzitutto perché non poteva prevedere che la stessa ne avrebbe parlato con sua madre e, in secondo luogo perché era ben lungi dall'immaginare che la madre medesima, imprevedibilmente scavalcando le competenze dei suoi genitori, sarebbe andata a riferire direttamente i fatti ai carabinieri.
Si deve poi aggiungere che la corte di appello, come sostiene il ricorrente, effettivamente non ha dato risposta neanche al rilievo concernente la validità del giudizio del consulente del pm Dott.ssa ☐ C. Nei motivi di appello era stato rilevato, infatti, che non poteva tenersi conto per la credibilità della minore delle conclusioni del consulente del PM in quanto quest'ultimo avrebbe espresso il proprio giudizio in una fase iniziale delle indagini, senza assistere all'incidente probatorio nel corso del quale la minore si sarebbe contraddetta in modo evidente.
Si tratta di un rilievo certamente importante, che pone in discussione ancora una volta un elemento cardine della motivazione di condanna e sul quale la corte di merito non poteva esimersi pertanto dal rispondere. La mancata risposta sul punto si risolve anch'essa pertanto in una rilevante carenza della motivazione.
Di qui la necessità di annullamento della decisione con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma per un nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi indicati. Rimangono così assorbiti gli altri motivi di ricorso.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma il 15.4.2010
Il Presidente
Il Consigliere estensore Елине пр Mali L
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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- 4 GIU, 2010
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IL FUNZIONARIO DI