Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0484 670 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELL'ANNO Dott. Paolino Presidente R.G.N. 6260/98 Consigliere Cron.10327 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Dott. Stefano IA EVANGELISTA Consigliere Ud. 23/01/01 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 291 CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 182/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 16/12/97 R.G.N. 180/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Parma, con sentenza del 16 dicembre 1997 ha respinto l'appello proposto da AN IA nei confronti dell'INPS avverso la decisione del Pretore che aveva accertato la insussistenza, per intervenuta decadenza, del diritto della ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia, alla erogazione, a partire dal 1° luglio 1990, del supplemento di pensione relativo alla contribuzione nella gestione speciale commercianti che aveva richiesto in data 31 maggio 1990 assieme al supplemento dovutole in relazione al periodo successivo alla titolarità della pensione, durante il quale aveva continuato a lavorare. Il Tribunale, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n.20 del 1994 e n.128 del 1996, ha ritenuto che nella specie trovava applicazione il regime della decadenza (triennale) per l'esercizio dell'azione giudiziaria introdotto dall'art.4 d.l. n.384/1992, convertito dalla legge n.438/1992, indipendentemente dal fatto che, alla data di entrata in vigore del detto decreto legge, avesse già iniziato il suo corso il termine di decadenza decennale previsto dall'art.47 d.p.r. n.639 del 1970. Ciò per la considerazione che doveva farsi riferimento al principio, avente valore di regola generale, enunciato dall'art.252 disp. att. cod.civ., secondo cui il più breve termine per l'esercizio di un diritto previsto da una legge sopravvenuta si applica anche alle decadenze in corso quando, alla data di entrata in vigore della stessa legge, il tratto residuo, non ancora consumato, del termine precedente, sia - come, nella specie, era - di durata superiore a quella del tratto già decorso. Ricorre per la cassazione della sentenza AN IA con due motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.47, commi e 3, d.p.r. 30 aprile 1970 n.639, dell'art.4 d.l. 19 settembre 1992 n.384 convertito nella legge 14 novembre 1992 n.438, dell'art.6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n.166, dell'art. 252 disp. att. cod.civ., oltre che vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che il termine di decadenza triennale introdotto dall'art. 4 d.l. n.384/92 citato non opera quando il termine di 3 decadenza decennale previsto dalla normativa previgente abbia già iniziato il suo corso alla data (19 settembre 1992) di entrata in vigore del detto decreto legge e aggiunge che l'art. 252 disp. att. cod. civ. non può trovare applicazione, sia perché comporterebbe in alcuni casi l'applicazione retroattiva dell'art.4 citato, in contrasto con il suo comma 3° che tiene fermo il principio della irretroattività della legge, sia perché la norma ha una portata limitata alle situazioni che vengono a determinarsi con riferimento al complesso delle disposizioni approvate con il nuovo codice civile. Con il secondo motivo assume che la interpretazione data dal Tribunale determina la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 5 dell'art.4 d.l. n.384 del 1992 e dell'art.252 disp. att. cod.civ. in relazione agli artt. 3, 24 e 38 Cost. per il diverso trattamento assegnato, irrazionalmente, solo per il decorso più o meno avanzato del termine precedente, per l'ostacolo surrettizio creato al diritto di difesa, per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Il primo motivo di ricorso è fondato con evidente assorbimento, per difetto di interesse, del secondo motivo e della questione di legittimità costituzionale con lo stesso prospettata. La prestazione della cui debenza si discute nell'attuale processo è un supplemento di trattamento pensionistico richiesto all'Istituto previdenziale prima della data (19 settembre 1992) di entrata in vigore del d.l. n. 384/92, senza che alla domanda (almeno per quel che risulta dagli atti) avesse fatto seguito il ricorso amministrativo. - -con l'art.4, comma 1, ha sostituito i commi secondo e Il decreto citato – è opportuno ricordare terzo dell'art.47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n.639; abbreviando i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria ivi stabiliti, introducendo, accanto a quelli già previsti, un terzo "dies a quo" di decorrenza dei suddetti termini (rappresentato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione) ed estendendo la previsione della decadenza dal diritto alla prestazione, per il caso di mancato esercizio dell'azione giudiziaria entro il termine annuale stabilito, alle controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n.88, così da assoggettarvi per la prima volta anche diritti previdenziali che, nel regime precedente, erano soggetti solamente a prescrizione. Sempre l'art. 4, al comma 3, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto e ancora in corso alla medesima data. Per una corretta interpretazione della indicata disciplina occorre fare riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale n. 20 del 1994 e n. 128 del 1996, le quali, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3, sotto i profili prospettati dai giudici remittenti, hanno chiarito che la norma, da un lato, tiene fermo il principio di irretroattività della legge, nel senso che “il termine di decadenza non può prendere regola se non dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere”, dall'altro opera, quanto ai rapporti pendenti, come regola riferibile esclusivamente dato l'espresso richiamo ai procedimenti “ancora in corso" - alle - fattispecie in cui, anteriormente alla data del 19 settembre 1992 - sia stato appunto iniziato un procedimento amministrativo contenzioso con la proposizione del ricorso ai competenti organi dell'Istituto. Per queste fattispecie, ove il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale M costituito da una delle due date alternativamente specificate nell'art.4, comma 1, del citato decreto (quella di comunicazione della decisione definitiva del ricorso ovvero di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della medesima ) - si sia verificato nella vigenza della nuova disciplina, devono considerarsi applicabili i nuovi più ristretti termini dalla stessa introdotti. Specularmente, il nuovo regime non si applica (e, per le prestazioni che vi erano assoggettate, continuano ad operare i più ampi termini di decadenza previsti dall'art. 47 del d.p.r. n.639/70) nel caso opposto, in cui il procedimento amministrativo, compresa la fase contenziosa, sia già esaurito alla data di entrata in vigore del decreto del 1992 e, dunque, a tale data, si siano già verificati i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria.. Le ipotesi invece - come quella portata all'esame di questa Corte - in cui sia mancato il ricorso amministrativo continuano ad essere regolamentate, quando si tratti, come nella specie, della 5 richiesta di una prestazione pensionistica, dalla norma dell'art.6 d.l. n.103/91 e continua, perciò, ad operare per esse la decadenza (decennale o quinquennale) decorrente dal momento della insorgenza del diritto ai singoli ratei che, per la prima volta e per il caso appunto di mancata proposizione di ricorso amministrativo, è stata stabilita dall'anzidetta disposizione, da ritenersi tacitamente abrogata “in parte qua" dall'art. 4, comma 1,. d.l. n.384/92 - che aggiunge a quelli previsti dall'art.47 d.p.r. n.639/70 un terzo “dies a quo" rappresentato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - solo in relazione alle domande amministrative presentate dopo il 19 settembre 1992 (mentre la disciplina preesistente rimane in vigore per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda). Come, invero, ha chiarito la Corte Costituzionale nella sentenza n.128 del 1996, con affermazione ribadita in diverse pronunce di questa Corte (vedi Cass. 21 gennaio 1999 n. 536, 14 giugno 1999 n.5913, 26 maggio 2000 n. 6919), essendo la ipotesi di decadenza introdotta nel 1992 una fattispecie estintiva diversa da quella prevista dal testo dell'art.47 d.p.r. n.639/70 (che considerava soltanto il procedimento amministrativo contenzioso), è necessario che tutti i suoi elementi, a cominciare dall'istanza amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del provvedimento normativo che, per la prima volta, la stabilisce. In definitiva, presentata dall'assicurato una richiesta di prestazione pensionistica prima del 19 settembre 1992 ma non anche il ricorso amministrativo, a quella data era in corso soltanto la decadenza (sostanziale) decorrente dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, introdotta dal d.l. n.103/91. Non può, quindi, condividersi la soluzione prospettata dal giudice di merito, che, facendo applicazione dell'art.252 disp. att. c.p.c., finisce per attribuire al nuovo regime decadenziale di cui all'art.4, comma 1, d.l. n.384/92 un'efficacia retroattiva non argomentabile, in linea di corretta interpretazione, da quest'ultima norma. Senza dire che l'art.252 disp att. cod.civ. contiene una regola la cui portata deve ritenersi riferita, data la natura “attuativa” della norma, alle sole situazioni che possono venire a determinarsi per effetto dell'entrata in vigore del codice civile e che, quindi, solo in relazione al complesso degli istituti disciplinati dal nuovo codice, è da considerare disposizione di generale applicazione. Il principio di diritto ricavabile dalle due sentenze costituzionali sopra richiamate e al quale, previa cassazione della impugnata sentenza, dovrà uniformarsi il giudice di rinvio nell'accertare la sussistenza dei requisiti del diritto affermato dalla ricorrente è, dunque il seguente: “ La richiesta di ** prestazione previdenziale presentata all'INPS prima del 19 settembre 1992, data di entrata in vigore del d.l. n.384/92, basta a sottrarre la relativa azione giudiziaria al regime decadenziale ivi previsto nell'art.4, salvo il caso in cui l'assicurato, di fronte al rigetto tacito o espresso della propria richiesta, abbia presentato il ricorso amministrativo ed il conseguente procedimento contenzioso sia finito dopo la data suddetta in una delle forme (decisione o inutile scadenza dei termini) previste nel comma 1 dello stesso art.
4. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Bologna, provvederà al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna. I 0 A D 3 Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 S 1 , 3 S . 5 O A T L T . R L , Il Presidente Il Cons.estensore A O N A ' B S L P lin. E в ов аfal I 3 L P 7 E D - S D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A Selle M I D G I A E G A , E O D O L T R E T T I T IL CANCELLIERE A S R I N I L E Depositato in Caps|2001 G L D S E E E R O D E DI oggi,. alleIL CANCELLIERE E R F N O H