Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
La sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1997, n. 77, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 294, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia, postula che l'esecuzione della misura cautelare sia avvenuta prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice del dibattimento ovvero prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, i cui caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e di immanente presenza della parte civile producono effetti assorbenti delle esigenze che l'interrogatorio di garanzia intende soddisfare. (Nella specie, è stato ritenuto mancante il presupposto della richiamata decisione della Corte costituzionale, in quanto al momento dell'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere si era già verificata la costituzione dell'imputato davanti al giudice del rito abbreviato, ancorché il procedimento fosse stato sospeso dopo tale costituzione e rinviato ad udienza successiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27.4.1998
1 - Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Tito Garribba Consigliere N. 1598
3 - Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 5703/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ST AL, nato a [...] il [...], avverso le due distinte ordinanze emesse entrambe dal Tribunale della libertà di Napoli in data 12 dicembre 1997. Visti gli atti, le ordinanze denunciate ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal consigliere dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento in data 19 luglio 1996 il Gip presso il Tribunale di Napoli impose la misura della custodia cautelare in carcere ad AL TI, imputato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Napoli il 20 giugno 1996, con le aggravanti di cui agli artt. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 112 n.4
Dopo circa sei mesi di latitanza, il TI, il cui difensore aveva chiesto, col consenso del P.M., il rito abbreviato, si costituì in data 24 gennaio 1997, davanti al GIP del Tribunale di Napoli all'udienza fissata per tale giudizio, all'esito del quale, con sentenza in data 28 marzo 1997, il TI venne condannato alla pena di anni 6 di reclusione e lire 36 milioni di multa, per il reato ascrittogli, con l'esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 80 e 112 citati.
Nel corso del giudizio di appello, conclusosi con sentenza del 25 settembre 1997 e con conferma di detta condanna, il difensore del TI ebbe a proporre istanza di revoca o di sostituzione della misura custodiale sul rilievo che era venuta meno la ritenuta esigenza cautelare di cui alla lettera "c" dell'art. 274 c.p.p.- Con la medesima sentenza che concluse il grado di appello, la Corte di merito rigettò detta istanza.
Il TI allora propose appello ex art. 310 c.p.p. al Tribunale della libertà, che, con ordinanza in data 12.12.1997 ha rigettato tale impugnazione per infondatezza.
Con altra istanza il TI ebbe a chiedere la declaratoria di inefficacia della misura custodiale ex art. 302 c.p.p., così come modificato dalla sentenza n. 77 della Corte Costituzionale del 3 aprile 1997, adducendo che dopo la cattura non era stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia nei 5 giorni ai sensi dell'art. 294,1^ comma c.p.p..- Con ordinanza del 28 ottobre 1997 la corte d'appello rigettò tale istanza sul rilievo della irretroattività della sentenza della Corte Costituzionale, siccome alla data di pubblicazione si era già svolto il giudizio abbreviato.
Il TI allora propose appello ex art. 110 al Tribunale della libertà di Napoli, che con ordinanza del 12.12.1997, distinta e separata da quella sopra riportata, rigettò l'impugnazione perché infondata.
Contro le due distinte ordinanze emesse dal Tribunale di Napoli entrambe in data 12.12.1997, il TI ha proposto, con unico atto, ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la prima ordinanza il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine all'esigenza cautelare individuata in quella di cui alla letta "c" dell'art. 274 c.p.p. deducendo che il giudizio sulla gravità del reato e sulla pericolosità sociale era apoditticamente affermato, non avendo il tribunale tenuto conto che erano state escluse nel giudizio di merito le aggravanti, per cui si riduceva ad un ruolo marginale la partecipazione di esso ricorrente allo spaccio di sostanze stupefacenti;
che era trascorso considerevole tempo dal momento dell'arresto; che vi era stata la costituzione spontanea e che infine esso ricorrente non era stato mai interrogato.
Per quanto riguarda la seconda ordinanza, il ricorrente lamenta violazione di legge, deducendo che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale aveva, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, effetti retroattivi rispetto ai rapporti instaurati nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, rapporti (come quello de libertate) che non si esauriscono se non con la sentenza definitiva di condanna.
Il ricorrente fa da ultimo presente nel ricorso che non era stato tradotto in sede di giudizio abbreviato di secondo grado, pur avendo richiesto di essere presente.
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada pertanto rigettato.
L'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 294,1^ comma e 302 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la caducazione della misura cautelare in carcere nel caso in cui l'arrestato, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, non venga interrogato nei 5 giorni dall'esecuzione della misura cautelare, postula che tale esecuzione sia avvenuta prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice del dibattimento ovvero prima che sia stata instaurata la fase del giudizio. Instauratosi infatti il giudizio, i caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e dell'immanente presenza della parte privata propri di tale fase, producono effetti assorbenti quanto alle esigenze da soddisfarsi con il c.d. interrogatorio di garanzia, riferito alla fase precedente, secondo l'estensione determinata dalla citata sentenza n.77.- (cfr. Cass. Sez Un. sent.n. 3 del 28.1.1998 - BUDINI ed altri). Siccome nel caso di specie il processo già si trovava nella fase del giudizio di primo grado, allorché venne eseguita la misura custodiale con la costituzione dell'imputato davanti al giudice del rito abbreviato, già instauratosi, (e la sospensione dopo la costituzione delle parti ed il rinvio alla successiva udienza del 28 marzo 1997, disposto dal GIP su richiesta fatta dai difensori con l'adesione degli imputati, non consente di ritenere non ancora iniziato il giudizio abbreviato), ne consegue che manca il presupposto dell'efficacia della pronuncia di detta sentenza della Corte Costituzionale nel procedimento in corso.
Per quanto riguarda il primo ricorso vanno parimenti ritenuti infondati i motivi addotti. La motivazione in ordine alla permanenza della individuata esigenza cautelare è sufficientemente e correttamente motivata, avendo il Tribunale escluso la marginalità della condotta del ST "in considerazione della frenetica attività di vendita di decine e decine di dosi di eroina ad altrettanti tossicodipendenti", non valendo la costituzione spontanea del ricorrente a togliere valore significativo di pericolosità sociale alla latitanza protrattasi per quasi 6 mesi, non avendo ritenuto poi il Tribunale rilevante il mancato e non dovuto espletamento dell'interrogatorio di garanzia, siccome si era in fase di giudizio ne' la durata della custodia cautelare sofferta, avuto riguardo alla entità della pena detentiva irrogata. Per quanto riguarda, infine, la mancata traduzione dell'imputato all'udienza camerale di secondo grado del giudizio di merito, appena accennata nel ricorso, va rilevato che dette irregolarità procedimentali eventualmente verificatesi possono essere fatte valere in quel procedimento, non potendo avere alcuna influenza rispetto al distinto presente procedimento incidentale de libertate. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter Disp. Att. al Cod. Proc. pen.-
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998