Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2015, n. 48044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48044 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
A02 48044/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: 9 settembre 2015 · dott. Matide Cammino Presidente Sentenza n. 1691/2015 - dott. Ugo De Crescienzo Consigliere Reg. gen. n.: 16166/2015 Consigliere relatore - dott. Giovanni Diotallevi dott. Mirella Cervadoro Consigliere - dott.ssa Giovanna Verga Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE LO n. a Cosenza l'1 gennaio 1983 avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze emessa in data 6 ottobre 2014; Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Maz- zotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per i capi I e R e previa ri- qualificazione dei capi B,C,D,E per l'annullamento con rinvio per nuova determi- nazione della pena;
rigetto nel resto;
CONSIDERATO IN FATTO TE LO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze emessa in data 6 ottobre 2014, con la quale è stato rigettato l'appello presentato avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Pisa, con la qua- le è stata confermata la condanna in ordine al reato di associazione a delinquere, co corso in truffa e clonazione di carte di credito. A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: a) Violazione di legge per errata qualificazione giuridica del reato di cui al capo A,B, C, D, E, I, R, S dell'imputazione, violazione di legge ex art. 606 lett. a) e b) in relazione agli artt. 640 c.p., 55 c. 9 d. Lgs. N. 231/2007 per non aver ap- plicato l'art. 640 ter c.p. Il ricorrente lamenta che erroneamente non sarebbero state qualificate le condotte contestate sub art. 55, c.9 d.lgs. n. 231/2007 ai sensi dell'art. 640 ter 1 c.p. in quanto l'operazione fraudolenta di trasferimento di fondi è avvenuta me- diante penetrazione abusiva nel sistema informatico;
gli illeciti addebiti sul conto corrente sarebbero dunque derivati non a causa dell'indebito utilizzo della carta intestata, bensì mediante carta falsificata ed uso di codice di accesso fraudolen- temente captato in precedenza. b) Violazione di legge e illogicità della motivazione (art. 606, c. 1 lett. e) c.p.p.) per errata qualificazione giuridica del reato di cui al capo A,B, D, E, R dell'imputazione, violazione di legge ex art. 606 lett. a) e b) in relazione agli artt. 640 c.p., 55 c. 9 d. Lgs. N. 231/2007 per non aver ritenuto assorbito il reato di truffa in quello di cui all'art. 55 d.lgs. n. 231/2007. Il ricorrente censura il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 640 nel reato di cui all'art. 55, c. 9 d.lgs. n. 231/2007. c) Violazione di legge per errata qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 416 cod. pen. anziché applicare le norme di cui gli artt. 110, 81 c.p. Il ricorrente sottolinea l'insussistenza del dolo specifico del reato associa- tivo e ritiene insufficiente a tal fine il riferimento ai contatti telefonici edle conver- sazioni tra i presunti associati. Sottolinea come abbia sempre negato la sussi- stenza di una associazione. d) Violazione ex artt. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 'c.p.p 125, 546fe art. 111 Cost. per mancanza assoluta di motivazione in relazione ad una specifica doglianza dei motivi d'appello relativa alla richiesta di assoluzione per quanto concerne i capi I e R. Il ricorrente lamenta l'assenza completa di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi I e R, con riferimento ai quali è stata pure affermata la sua respon- sabilità e) Violazione ex artt. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pppen.; difetto di motivazione e manifesta illogicità dell'apparato argomentato per non aver concesso le attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il suo comportamento collaborativo e la volontà di scindere ogni legame con i complici, fe g) Violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla di- sciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. e ai criteri di dosimetria della pena ex art. 133 cod. pen. Il ricorrente lamenta che la pena è stata erroneamente calcolata, sarebbe stato erroneamente individuato il reato più grave, tra quelli in concreto ritenuti;
2 non sono stati specificati i singoli aumenti per la continuazione e non sono stati specificati i criteri di dosimetria della pena. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e 1.- sensi più oltre chiariti. A parere della Corte merita accoglimento la censura relativa al mancato h tentafe assorbimento del reato di truffa e di mancata truffa nel reato di cui all'art. 55, c. 9 d. Lgs. N. 231/2007. La Corte di Cassazione, infatti, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto entro i limiti nella specie rispettati, in cui esso sia stato stori- camente ricostruito dai giudici di merito. Nel caso in esame deve trovare applica- zione il principio di diritto in base al quale l'indebita utilizzazione, a fine di profit- to proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analo- ghi strumenti di prelievo o pagamento, di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, comma 1, convertito con L. 5 luglio 1991, n. 197 (oggi ridefinito dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55 comma 9), assorbe, per il principio di specialità per spe- cificazione, il delitto di truffa. Non sussiste quindi il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 cod. pen.) considerato che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito (Sez. 5, n. 6695 del 12/12/2005 - dep. 22/02/2006, Capacchione, Rv. 233889) (Sez. U n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218873; Sez. 5, n. 6695 del 12/12/2005 - dep. 22/02/2006, Capacchione, Rv. 233889; Sez. 2, n. 26865 del 04/06/2013 - dep. 20/06/2013, Devoto, Rv. 256612). 2.-Nel merito osserva la Corte che, nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nei ricorsi e che peraltro erano già state proposte in appello. Alcune censure proposte, in particolare quelle relative alla valutazione delle prove e alla coerenza logica della motivazione, appaiono configurate al limi- te dell'inammissibilità. In particolare appare assolutamente infondata la dedotta mancata rispo- sta da parte della Corte d'appello in ordine alla richiesta assoluzione relativamen- te ai reato di cui ai capi I e R (lett. d) dei motivi di ricorso). In ordine a tali ele- menti i giudici di merito hanno valutato con coerenza logico - giuridica la dichia- razione confessoria dello stesso TE LO e l'ampia ricostruzione in fatto, rela- 3 tiva all'attività criminosa perpetrata in Piemonte e Lombardia, contestata nei due capi di imputazione (v. pag. 17 e 20 della sentenza d'appello). Rispetto a questi elementi il motivo appare generico, privo di qualsiasi analisi critica e senza alcuna censura che mini la coerenza logico-giuridica della valutazione finale. Lo stesso deve quindi ritenersi inammissibile.
3. Analoghe considerazioni vanno fatte ordine al motivo dedotto al capo c) concernente la sussistenza del reato di associazione a delinquere. Anche sotto questo profilo, in apparenza si deduce un vizio attinente alla contraddittorietà della motivazione inerente ad una scorretta valutazione delle prove concernenti il fatto reato, ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole ai ricorrenti, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità. Ritiene, infatti, il collegio che nel ricorso per cassazione contro la senten- za di appello non può essere riproposta · ferma restando la sua deducibilità o - rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento-una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è av- venuto nel caso di specie (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, CED cass., n. 216260).
4. Ciò premesso, occorre sottolineare che nel giudizio di appello, è con- sentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giu- dice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso (Sez. 4, 17/09/2008 n. 38824, Rv. 241062); il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata, anche genericamente nei motivi di appello, che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con ar- gomentazioni corrette ed immuni da vizi logici. (Sez. 6, 14/06/2004, n. 31080, Rv. 229299).
5. Alla luce delle suesposte considerazioni la valutazione degli elementi probatori operata per affermare la responsabilità del ricorrente appare esente da censure logico-giuridiche grazie ai riferimenti relativi ad oggettivi dati di fatto, di cui si ricorda, esemplificativamente, il richiamo alle dichiarazioni accusatorie di altri coimputati, l'accertata qualità di TE LO di procacciatore di manovalanza e di "regista" delle truffe, gli accordi assunti con gli altri compartecipi per il man- tenimento dei rapporti con altri sodali dell'associazione, che hanno trovato un importante riscontro nel contenuto di intercettazioni puntualmente indicate dai giudici di merito (v. p. da 16 a 22 sent. d'appello). Il quadro probatorio appare inoltre ulteriormente concretizzato, e correttamente valorizzato, con il riferimento 4 alle testimonianze acquisite ed al contenuto delle riprese operate dalle telecame- re di videosorveglianza (v. arresto del ricorrente). Quindi, anche con riferimento alle censure dedotte in relazione alla sussi- stenza del reato associativo, limitando la valutazione ai motivi concernenti la congruenza della motivazione appare evidente la coerenza logica della ricostru- zione degli elementi da cui dedurre la responsabilità del ricorrente.
6. Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda le censure proposte in ordine alla mancata concessione delle attenuanti richieste e dei crite- ri di dosimetria della pena. Il mancato riconoscimento delle attenuanti deve rite- nersi correttamente motivato in base al riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., di cui pacificamente, per giurisprudenza costante, non è necessario prendere in esame tutti quelli contenuti nella norma citata, ma appare sufficiente soltanto evidenziare la preminenza di alcuni di essi in una logica di coerenza strutturale del giudizio;
7. Ai fini della configurazione finale della pena, peraltro, appare corretta la censura in ordine alla quale la individuazione del reato più grave va definito in astratto (che in questo caso deve essere individuato nell'art. 55, c. 9 d. Lgs. N. 231/2007 rispetto all'art. 416 c.p., cui all'Ate, nonostante il ruolo rilevante, è stata riconosciuta la qualifica di "partecipe", poiché ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, in quanto la disposizione di cui all'art. 187 delle norme di attuazione del codice di rito, secondo cui, ai fini dell'applica- zione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave>>, deve ritenersi limitata alla sola fase esecutiva, alla cui regolamenta- zione è espressamente volta, ed è insuscettibile di applicazione generalizzata. (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 - dep. 25/11/2014, Iussi e altri, Rv. 261425; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 - dep. 13/06/2013, P.G. in proc. Ciabotti e al- tro, Rv. 255347).
8. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata la sen- tenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, li- mitatamente alla determinazione della pena base e degli aumenti per la conti- nuazione, in relazione agli intervenuti assorbimenti dei reati di truffa e tentata truffa di cui ai capi A,B,C,D,E, nei reati contestati negli stessi capi ai sensi dell'art. 55, c. 9 d. Lgs. N. 231/2007, previa opportuna specificazione degli stes- si aumenti per ogni ipotesi criminosa riconosciuta da parte del giudice di rinvio, ritenuta da questa Corte l'irrevocabilità della sentenza impugnata per quanto ri- 5 guarda l'affermazione di responsabilità. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, previo assorbimento dei reati di truffa consumata e tentata ascritti ai capi A,B,C,D,E, nei reati contestati in concorso agli stessi capi ai sensi dell'art. 55, c. 9 d.lgs. n. 231/2007, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze;
dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma,, 9 settembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Matilde Cammino Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -4 DIC. 2015 IL A DICA CANCELLIERE M E R P Claudia Pianelli E T R V O O C N