Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dall'art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007 e non quello di truffa, che resta assorbito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2013, n. 26865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26865 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/06/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1455
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 38155/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EV UR N. IL 31/07/1962;
avverso la sentenza n. 2241/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLI ENZO;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Dott. JANNELLI Enzo;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Dott. ANIELLO Roberto, per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
-1- EV RA, già condannata con sentenza del tribunale di Genova in data 15.4.2009 alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 per il delitto di utilizzazione di carta di credito oggetto di furto e/o smarrimento D.L. n. 231 del 2007, ex art. 55, comma 9, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado - corte di appello di Genova datata 26.10/9.11.2011 - che rideterminava la pena in mesi cinque, gg. Dieci di reclusione ed Euro 140,00 di multa di più sostituendola con la pena pecuniaria di Euro 6.080,00 di multa, richiedendo, previa riqualificazione del fatto in delitto di truffa, di non potersi procedere per mancanza della querela. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato non tanto perché il motivo è nuovo, dal momento che la Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto entro i limiti nella specie rispettati, in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito, ma per il fatto che l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, comma 1, convertito con L. 5 luglio 1991, n. 197 (oggi ridefinito dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55 comma 9), assorbe, per il principio di specialità per specificazione, il delitto di truffa. (Sez. U n. 22902 del 28/03/2 001, Tiezzi, Rv. 218873).
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013