Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
Non sussiste il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 cod. pen.); infatti l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all'art. 15 cod. pen., considerato che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 6695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6695 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2436
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 018288/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAPACCHIONE GIUSEPPE, N. IL 19/01/1959;
avverso sentenza del 17/04/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye E. che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Capacchione Giuseppe, è stato condannato dal Tribunale di Forlì per furto aggravato, truffa e indebita utilizzazione di carta di credito, ivi assorbita l'imputazione di insolvenza fraudolenta, in continuazione.
La Corte d'Appello di Bologna confermava.
Ricorre l'imputato, che lamenta in primo luogo la nullità del primo giudizio, poiché il decreto di citazione è stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, anziché presso il domicilio in atti dichiarato;
secondariamente, deduce violazione di legge per il ritenuto concorso fra il delitto ex art. 640 c.p. e quello di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 in difformità dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità. L'eccezione in rito va disattesa, risultando rituale la notifica eseguita al difensore, dal momento che l'imputato, pur mantenendo la residenza anagrafica nel luogo del domicilio dichiarato, si era trasferito per ignota destinazione.
Fondata è l'ulteriore censura, poiché l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dal D.L. n. 143 del 03 maggio 1991, art. 12, conv. in L. n. 197 del 05 luglio 1991, e non quello di truffa, che resta assorbito (S.U., C.c. 28/03/2001, n. 22902, Tizzi, che hanno precisato che l'eventuale conseguimento del profitto ingiusto, con correlativo danno del soggetto passivo, rileva, comunque, ai fini della dosimetria della pena).
Va confutato l'assunto della Corte di merito, secondo cui sussisterebbe diversità ontologica fra la condotta costitutiva della truffa e quella dell'indebito utilizzo della carta di credito, in ragione della diversità della data in cui l'imputato prese alloggio nell'albergo e quella in cui fu effettuato il pagamento mediante la carta di credito.
Ed infatti l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito d'una carta di credito (S.U., cit. supra); senza contare che sembra arduo individuare un comportamento fraudolento nella mera richiesta fatta all'albergatore dell'uso di una camera, con eventuale somministrazione di pasti. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente al reato di truffa, che resta assorbito in quello configurato dal D.L. n. 143 del 1991, art. 12 con l'eliminazione della relativa pena di mesi 2 e giorni 15 di reclusione e di Euro 80,00 di multa.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di truffa, che dichiara assorbito nel reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 ed elimina la relativa pena di mesi 2 e giorni 15 di reclusione e di Euro 80,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006