Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 5935
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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Massime1

Non sussistono i presupposti per l'applicabilità a titolo putativo della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.), qualora i genitori di un minore indirizzino alle Autorità scolastiche - nella specie al dirigente della scuola elementare ed al provveditore agli studi - due lettere con cui affermino falsamente che il proprio figlio è umiliato e ripetutamente percosso ad opera di un insegnante, omettendo la verifica in ordine alla veridicità dei fatti riferiti dal minore, considerato che l'operatività della predetta esimente putativa presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti, non configurabile in assenza di un preventivo vaglio del racconto riferito dal minore. Inoltre, nessuna giustificazione, in quanto esulante dai compiti di salvaguardia del minore, può avere la pubblicazione, su interessamento degli stessi genitori, di detta notizia su un quotidiano di rilevante diffusione.

Commentario1

  • 1Le cause di giustificazione reali e putative
    Avv. Simona Giorgi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: Premessa 1. Il fondamento giuridico delle cause di giustificazione – 2. Le scriminanti e l'oggetto del dolo – 3. La rilevanza del putativo nelle cause di giustificazione – 4. Il regime giuridico dell'errore rilevante ai sensi dell'art. 59 u.c. c.p. – 5. Sul piano processuale Premessa L'art. 59 u.c. C.P. dispone che: “se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. A prima vista, la disposizione sembra riprodurre quasi pedissequamente quella di cui all'art. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 5935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5935
Data del deposito : 6 ottobre 2011

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