Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 172
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero

    La questione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, anche se assoluta, non può trovare spazio in un giudizio di rinvio, essendo coperta dal giudicato della sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza di appello.

  • Rigettato
    Travasamento delle indicazioni impartite al giudice del rinvio

    La Corte di assise di appello ha correttamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendole credibili, attendibili, riscontrate e convergenti sul nucleo essenziale dei fatti, pur in presenza di alcune imprecisioni e divergenze marginali.

  • Rigettato
    Omessa considerazione di prove contrarie

    Le deduzioni difensive che sollecitano valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità e non indicano specifici travisamenti dei risultati probatori sono infondate. La Corte ha valutato le prove acquisite secondo i principi giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Omessa considerazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame

    L'efficacia della pronuncia del tribunale del riesame è circoscritta al procedimento incidentale 'de libertate' e non vincola il giudice del dibattimento.

  • Rigettato
    Contrasto tra condanna e assoluzione di co-imputato

    Le deduzioni difensive sono generiche e non indicano le ragioni per cui le 'smagliature' del narrato dei collaboratori continuassero ad essere decisive rispetto alla tenuta del ragionamento decisorio nella sentenza impugnata, a fronte delle più ampie acquisizioni probatorie.

  • Accolto
    Estinzione per prescrizione del delitto di detenzione di arma

    Applicando la disciplina della prescrizione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il delitto di detenzione di arma comune da sparo aggravato ai sensi dell'art. 7 l. n. 203 del 1991 è prescritto il 20 novembre 2019. La pena di anni uno di reclusione per tale reato deve essere scorporata.

  • Rigettato
    Applicazione dell'aggravante 'mafiosa'

    L'aggravante ha natura soggettiva e si comunica al concorrente che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. La Corte ha dato atto della conoscenza di tale finalità da parte di EM.

  • Rigettato
    Diniego delle circostanze attenuanti generiche

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione sufficiente. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato da un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 172
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo