Sentenza 23 aprile 2014
Massime • 1
In tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale tra la sentenza di primo grado e quella di appello, pur eliminandosi dal comparto i periodi di sospensione del corso della prescrizione, era decorso un tempo superiore a quello ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2014, n. 20654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20654 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 23/04/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - N. 954
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 25425/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/11/2012 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Roberto Maria;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/11/2012, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alba del 1/6/2007, che aveva condannato IA AN alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 120,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., con sostituzione della pena detentiva con la multa di Euro 1.140,00. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti ed in ordine al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 157 c.p., per essere il reato di cui all'art. 474 c.p., estinto per prescrizione già al momento dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di cui al dispositivo. Evidenziato preliminarmente che dagli atti non emergono cause di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il reato di cui al capo a) è estinto per intervenuta prescrizione. Segnatamente il suddetto reato di cui all'art. 474 c.p., consumato il giorno 19/11/2005, è estinto a far data dal 1/6/2012, essendo decorso il termine di cinque anni dalla sentenza di primo grado senza l'intervento di atti interruttivi;
pertanto l'effetto estintivo era già maturato alla data della sentenza della Corte d'Appello, intervenuta il 14/11/2012. È noto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'art. 160 c.p., dell'ultima parte del comma 3 (oggi, sempre che non si proceda per i reati di cui all'art. 51 c.p.p., commi 3 bis e quater, il termine ordinario aumentato di un quarto, della metà nei casi di cui all'art. 99, comma 2, di due terzi nel caso di cui all'art. 99, comma 4 e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105 c.p.), ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p., (sez. 5^ n. 1018 del 3/12/1999, Rv. 215571). Nel caso di specie, appunto, fra la sentenza di condanna di primo grado, intervenuta il 1/6/2007, e quella di appello del 14/11/2012, tenendosi conto anche del periodi di sospensione (dal 13/11/2006 al 12/1/2007 e dal 17/9/2012 al 14/11/2012), è decorso un periodo superiore a cinque anni;
ed al riguardo occorre precisare che, in forza delle previsioni contenute nell'art. 2 c.p., e nella norma transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, deve farsi riferimento al termine previsto prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, essendo più favorevole per l'imputato, rispetto a quella attualmente vigente che prevede un termine ordinario minino di estinzione del delitto per prescrizione pari a sei anni.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a), limitatamente al suddetto reati di cui al capo a), estinto per prescrizione, potendosi procedere in questa sede di legittimità, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), alla rideterminazione della pena irrogata in relazione al restante reato di cui al capo b), previa eliminazione di quella calcolata in relazione al reato di cui al capo a). E segnatamente, dalla lettura della sentenza di primo grado, confermata dal giudice d'appello, emerge che la pena irrogata di mesi tre di reclusione ed Euro 120,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva con la multa di Euro 1.140,00, è stata così determinata: pena base mesi quattro di reclusione ed Euro 150,00 di multa, diminuita a mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 100,00 di multa ex art. 62 bis c.p., aumentata a mesi tre di reclusione ed _ 120,00 di multa per la continuazione, "sostituita la pena detentiva con la multa di Euro 1.140,00"; quindi, considerato che deve essere eliminato l'aumento disposto dal giudice di merito per la continuazione, la pena finale viene rideterminata nella misura di mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 100,00 di multa, dovendo invece rimanere ferma, in mancanza di un'impugnazione da parte della Pubblica Accusa ed in forza del divieto della reformatio in peius, la pena pecuniaria disposta dal primo giudice in sostituzione di quella detentiva, evidentemente non rapportata ai criteri fissati dall'art. 135 c.p., vigenti all'epoca del fatto (Euro 38,00 per ogni giorno di pena detentiva). Difatti, in tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo ne' con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 c.p.p., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, ne' in osservanza all'art. 1 c.p., ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius" (sez. 6^ n. 49858 del 20/11/2013, Rv. 257672).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p., capo a), perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena di giorni dieci di reclusione ed Euro 20,00 di multa, rideterminando la pena finale, come convertita, in Euro 1.140,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2014