Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 11998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11998 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto L Lavoro19 98 /02 SEZIONE LAVOR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati f 3755 Presidente R.G.N. 18892/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Cron. 29608 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 12/12/01 * Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: EL TA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE 70, presso lo studio TITO LABIENO dell'avvocato NARDELLI, rappresentato e difeso GIUSEPPE I dall'avvocato PIETRO MASTRANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA & TARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, rappresentato e 2001 4956 difeso dall'avvocato SALVATORE DE FRANCO, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 10/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 26/07/00 R.G.N. 7/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato NARDELLI per delega MASTRANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con legge regionale la Regione Puglia affidava ai consorzi di bonifica la gestione degli impianti irrigui prevedendo l'utilizzo di personale operaio salariato già impiegato dalla regione per almeno 181 giornate nell'arco degli anni 1990-1993, fatte salve le ulteriori esigenze di impiego di manodopera da reclutarsi tramite gli uffici di collocamento e già occupata come manodopera occasionale in impianti irrigui. Sulla base di tale legge regionale ET ME era stato assunto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara il 25 luglio 1994 e destinato all'impianto di S. Crifieri sino al 31 agosto 1994, data in cui assumeva di essere stato licenziato verbalmente. Successivamente il Consorzio aveva assunto lavoratori iscritti in una graduatoria formata nel 1994 con esclusione di quelli che avevano iniziato un contenzioso e tra i quali rientrava il ME. Quest'ultimo aveva adito il Pretore di Taranto perché venisse dichiarato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro intercorso con il Consorzio di Bonifica previa declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli verbalmente con 3 condanna del detto Consorzio alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno dovuto per legge. Il Pretore adito con sentenza in data novembre 1998, ritenendo la natura agricola dell'intercorso rapporto di lavoro, ne escludeva l'assoggettamento alla disciplina delle leggi n.230 del 1962 e n. 604 del 1966 riconoscendo al ME soltanto la somma complessiva di lire 4.840.000 а titolo di retribuzioni spettanti per il periodo nel quale la mancata assunzione era stata determinata da un contenzioso con la Regione Puglia, ritenuta estranea alla controversia. Con sentenza in data 14 giugno 2000 la Corte d'Appello di Taranto rigettava l'appello del ME e compensava le spese del giudizio di gravame osservando che in forza dell'art. 6 lett. b della legge 31 marzo 1979 n.92, innovativa rispetto alla normativa previgente, andavano considerati lavoratori agricoli agli effetti della legge sull'assicurazione obbligatoria i dipendenti del Consorzio di Bonifica che, come il ME, erano occupati in attività di manutenzione degli impianti delle acque ad uso irriguo. Peraltro, aggiungeva la Corte d'Appello, il ME era stato assunto in base alla legge dettata per i rapporti in agricoltura ed era stato contrattazione collettiva del assoggettato alla settore. Richiamando, infine, una pronuncia delle Sezioni Unite la Corte di merito concludeva affermando che proprio in ragione della natura agricola del rapporto di lavoro intercorso tra il Consorzio e il ME il lavoro agricolo era sottratto alla disciplina del lavoro a tempo indeterminato con la conseguenza che esso non era assoggettabile né agli oneri di forma di cui alla legge n.230 del 1962 né alla disciplina generale dei licenziamenti di cui alla legge n.604 del 1966. Il ME ricorre per cassazione con quattro motivi. Resiste il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 3 febbraio 1970 n.7, convertito nella legge 7 marzo 1970 n.83. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2070 c.c.. 5 Con il terzo motivo, altresì, il ricorrente si duole di una violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.C. da parte della Corte di merito in ordine all'interpretazione dei contratti collettivi del settore e, infine, con il quarto di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia. Nella sostanza il ricorrente si duole del fatto che, essendo passata in giudicato la circostanza che egli era stato adibito ad attività di manutenzione degli impianti irrigui, era diventata illogica e contra legem la offerta qualificazione del rapporto di lavoro svolto dal ME come agricola, attesa la pacifica natura industriale del Consorzio in relazione alla assunta attività svolta da esso ricorrente. Peraltro, aggiunge il ricorrente, la stessa Corte di merito aveva riconosciuto che il Consorzio è un ente industriale. Esaminati congiuntamente i dedotti motivi per ragioni di logica connessione, il proposto ricorso e è fondato. Costituisce circostanza pacifica che, sulla base della richiamata legge regionale, i consorzi 6 di bonifica, tra i quali annoverabile il Consorzio resistente, erano tenuti a utilizzare il personale soltanto per la gestione e la quindi, amanutenzione degli impianti irrigui ei svolgere attività che secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 16 novembre 1985 n.5635; Cass. 23 maggio 1985 n.3139; Cass. Sez. Un. 26 marzo 1997 n.2665) è da qualificare come attività industriale. Infatti perché ai sensi dell'art. 2070 C.C. attività diverse dalla coltivazione del fondo possano considerarsi di natura agricola, necessario, sotto il profilo oggettivo, che le attività siano collegate per conto di un'azienda agricola all'attività principale da un rapporto economico-funzionale di connessione, complementarietà o accessorietà. In particolare la norma dell'art. 6 lett. b della legge 31 marzo 1979 n.92, secondo cui agli effetti della legge sull'a.g.o. sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si considerano lavoratori agricoli gli operai assunti a tempo indeterminato ○ determinato dai consorzi di bonifica o di irrigazione per la manutenzione degli 7 impianti irrigui ha carattere eccezionale, in quanto dispone a fini contributiva l'inquadrabilità a lavoratori, altrimenti nel settore agricolo di inquadrabili nel settore industriale, in ragione della natura industriale dei consorzi di bonifica aventi per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico trascendenti gli interessi dei singoli consorziati. (v. Cass. 13 settembre 1991 n. 9563). Nella specie il Consorzio non costituiva un imprenditore agricolo avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (gestione e manutenzione in quella didi impianti irrigui), inquadrabile fornitura di un servizio e, perciò, industriale e non già nella coltivazione del fondo o di attività ad esso connesse e, perciò, agricola. Ne consegue che deve qualificarsi il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente come di natura industriale e non già agricola, a prescindere dalle modalità con le quali egli sia stato assunto dal Consorzio. In accoglimento del proposto ricorso, pertanto, la sentenza impugnata Va cassata con rinvio alla provvedendo d'Appello di Bari, la quale,Corte anche sulle spese del presente giudizio, 8 qualificato il rapporto di lavoro intercorso tra il Consorzio e il ricorrente di natura industriale e non già agricola, ne trarrà le opportune conseguenze.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bari. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. il Presidente: 11 Cons est: i soro AT Capitanis IL CANCRIVERE Core farselle ncelleria 8.860.2002 неFansel NCELLIERE E G G T I A I D A E D 9