Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata la estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art 160 cod.pen. (vale a dire il termine ordinario, più la sua metà), ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto, nelle sue sei ipotesi, nel comma primo dell'art 157 stesso codice. Conseguentemente, come è indubbio che il termine prescrizionale deve ritenersi spirato se, tra la data di commissione del reato ed il primo atto potenzialmente interruttivo, sia trascorso il termine ordinario, così è altrettanto evidente che il medesimo effetto si verifica nella ipotesi in cui, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento, entro i termini temporali normativamente prefissati dall'art 157 cod.pen., alcun altro atto idoneo a determinare la interruzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/1999, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
- Dott. SE Vincenzo Pandolfo Presidente del 3.12.1999
- Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
- Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.2116
- Dott. SE Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
- Dott. Maurizio Fumo Consigliere N.21549/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da SE OG, nato a [...] il [...]. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 29.3.1999, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Nicosia del 7.7.1993, veniva condannato, con applicazione dell'istituto della continuazione, alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione, oltre pene accessorie per il delitto di cui all'art.1 della legge 15.12.1990 n. 386, in Capizzi 14.4,1992 e 24.3.1993
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udito in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Maurizio Fumo,
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva quanto segue.
Avverso lo sentenza in epigrafe riportata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato deducendo violazione e/o errata applicazione degli artt 157 e ss cp. Sostiene invero il ricorrente che la fattispecie delittuosa de qua si prescrive in cinque anni. Infatti l'art 160 cp indica tassativamente tutti gli atti che interrompono il corso della prescrizione, fissando, all'ultimo comma, il principio della così detta "prescrizione intermedia", in base al quale tra due atti interruttivi non deve intercorrere un periodo di tempo superiore al termine di prescrizione ordinaria. Ora, poiché nel caso di specie, la sentenza di condanna del Pretore di Nicosia è intervenuta in data 7.7.93, mentre il decreto di citazione innanzi al giudice di secondo grado reca la data del 18.7.98, a tanto consegue che, tra la pronuncia della sentenza di primo grado - primo atto interruttivo della prescrizione- ed il decreto di citazione innanzi alla Corte di appello, sono decorsi più di cinque anni. Conseguentemente la Corte territoriale ha errato nel non dichiarare il reato estinto per prescrizione (come, d'altra parte, era stato esplicitamente richiesto dall'interessato).
La causa estintiva del reato deve dunque essere dichiarata, secondo l'assunto del ricorrente, dal giudice di legittimità. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È noto infatti che la interruzione della prescrizione del reato, a differenza della sospensione, non apre semplicemente una "parentesi temporale" nel calcolo del tempo che deve trascorrere perché possa essere dichiarato estinto il reato, ma rende privo di effetti giuridici il periodo di tempo precedentemente trascorso. La prescrizione interrotta comincia, infatti, e decorrere, ex novo et integro, dal giorno successivo al compimento dell'atto interruttivo. Se poi si verifica più di un atto interruttivo, la prescrizione decorre dell'ultimo, ma in nessun caso i termini possono essere prolungati di oltre la metà rispetto e quelli previsti dall'art 157 cp. Vale a dire che, l'efficacia degli atti interruttivi di annullare, ai fini della prescrizione, il periodo di tempo già trascorso incontra il limite, stabilito dall'art. 160 co 3 cp, in virtù del quale, come premesso, i termini di prescrizione non possono essere prolungati oltre la metà rispetto a quelli previsti dall'art. 157 cp. Se tale ultima prescrizione non esistesse, la conseguenza consisterebbe nel fatto che ogni atto interruttivo comporterebbe "l'azzeramento" degli effetti del tempo precedentemente trascorso e determinerebbe l'inizio di un nuovo periodo da calcolare ai fini della prescrizione;
dunque il termine di prescrizione ricomincerebbe a decorrere tante volte quante possono essere, nel corso di un procedimento, i vari atti interruttivi (ordinanza applicativa di misura cautelare, decreto di fissazione dell'udienza preliminare, sentenze di condanna nei gradi di merito ecc.). È evidente quindi che il limite posto dal comma terzo dell'art 160 cp (in base al quale il termine massimo non può essere superiore alla somma del termine ordinario e della sua metà) è previsto nell'interesse dell'indagato/imputato, che non può vedere rimandato, quasi all'infinito, il momento iniziale del decorso della prescrizione e, quindi, il momento del suo maturare.
A tanto consegue che l'istituto della interruzione della prescrizione contempera due esigenze: quella dello Stato, che, attraverso l'atto interruttivo, manifesta il permanere del suo interesse al perseguimento del reato, e quello dell'indagato o imputato, al quale deve essere riconosciuto il diritto di vedere estinto, entro un ragionevole lasso temporale, il reato, con conseguente cessazione della possibilità che egli sia giudizialmente perseguito. Da tale -ovvia- premessa è necessario muovere nel momento in cui ci si accinge a calcolare, in concreto, il termine massimo di prescrizione da applicare di volta in volta.
È evidentemente errato, se si parte dal presupposto sopra ricordato, la interpretazione in base alla quale, in presenza di uno o più eventi interruttivi della prescrizione, questa si prolunga, per così dire, automaticamente, di un termine pari alla sua metà. In altre parole, in presenza di una qualsiasi causa interruttiva, intervenuta in qualsiasi fase del procedimento, la prescrizione ordinaria prevista, in ipotesi, in anni venti, verrebbe sempre portata a trenta, quella prevista in anni quindici, verrebbe "dilatata" ad anni ventidue e mesi sei e così via.
Non si comprenderebbe, tuttavia, per qual motivo - nella ipotesi in cui, tra un atto interruttivo ed un altro, fosse trascorso l'intero termine di prescrizione ordinario - non dovrebbe ritenersi estinto il reato, alla stessa maniera e per la medesima ratio per le quali il reato è certamente estinto se tale termine trascorre tra il dies commissi delicti ed il primo atto potenzialmente interruttivo della prescrizione. Come premesso, infatti, il limite massimo, consistente nel termine ordinario più la sua metà, è previsto nell'interesse dell'imputato/indagato, mentre l'interpretazione corrente del comma 3 dell'art 160 cp si risolve, in genere, in danno di costui. In altre parole, posto che:
1) la regola è il decorso ex novo del termine di prescrizione del giorno successivo al verificarsi di una causa di interruzione, 2) la portato del principio di cui sopra è tuttavia attenuata - nell'interesse dell'indagato o dell'imputato - dal limite previsto dal terzo comma dell'art 160 cp (termine ordinario più la sua metà),
a tanto necessariamente consegue che:
3/a) se, tra la data del commesso delitto ed il primo atto interruttivo è decorso l'intero termine ordinario, il reato è prescritto,
3/b) se tra un atto interruttivo ed un altro è trascorso l'intero termine ordinario, il reato è parimenti prescritto, 3/c) se sono intervenuti uno o più eventi interruttivi, separati da un termine temporale minore di quello ordinario, il reato non è prescritto, a meno che, dalla data del commesso reato, non sia trascorso un termine temporale superiore e quello ordinario più la sua metà.
Quella sopra riportata, d'altronde, oltre ad essere l'interpretazione congruente con la ratio legis, è anche quella "fatta palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse" (art,12 preleggi).
In tal senso, d'altronde, questa Corte, con la sentenza depositata il 21.4.1998, sez. VI, ric. Mendolaro (9804704 V 211065) si è già espressa, nel rilevare che l'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta rilevante solo "entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cp e pertanto si verifica la prescrizione qualora, dopo un atto interruttivo, non sia compiuto, alcun atto del procedimento per il periodo fissato dall'art 157".
A ben vedere, e in altre parole, poiché il comma terzo dell'art 160 cp dispone che il corso della prescrizione, se interrotto, ricomincia a decorrere e partire dal verificarsi di ogni atto interruttivo, nella ipotesi in cui tale interruzione non si sia verificata entro i termini previsti dell'art 157 cp, la prescrizione deve necessariamente ritenersi maturata, anche in presenza di più atti di interruzione, se tra almeno due atti interruttivi sia intercorso un lasso di tempo superiore al termine di prescrizione ordinaria, indicato dal predetto articolo.
Dunque, affrontando il problema dall'opposto angolo visuale, può dirsi che, per ritenere non maturata - pur in presenza di più atti di interruzione - la prescrizione, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art 160 cp (termine ordinario più la sua metà), ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario, previsto, nelle sue sei ipotesi, dal comma primo dell'art 157 cp. Conseguentemente è certo che il termine prescrizionale deve ritenersi spirato nella ipotesi in cui, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento, entro i termini temporali normativamente stabiliti dall'art 157 cp, alcun altro atto fra quelli indicati ai commi 1 e 2 dell'art 160 cp. Nella fattispecie in esame, si sono verificati più atti interruttivi ed ognuno di essi ha, ovviamente, avuto l'effetto di far decorrere ex novo il termine prescrizionale;
tuttavia, tra la sentenza di primo grado e la citazione in giudizio in secondo grado, sono trascorsi più di cinque anni (per la precisione, cinque anni ed undici giorni), con la conseguenza che, allo scadere del quinto anno, calcolato tra i due eventi processuali sopra ricordati (7.7.1998), il reato si è prescritto.
La impugnata sentenza deve dunque essere annullato senza rinvio, dal momento che il reato ascritto al Mazzara-Bologna si è estinto per prescrizione nel luglio dello scorso anno.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2000