Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11136
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Sentenza 27 luglio 2002

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La preclusione posta dall'art. 293 cod. proc. civ. alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa la suddetta udienza, non è possibile, salvo che la causa per qualsiasi ragione ritorni alla fase istruttoria, una successiva costituzione del contumace.

La disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., riferita alla parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 del codice di rito per causa ad essa non imputabile, è applicabile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria del giudizio di primo grado, e non anche a quelle verificatisi in sede di impugnazione.

La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente dalla formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione; il decorso di detto termine non subisce interruzione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ. nella ipotesi di morte o di incapacità sopravvenuta del rappresentante, ove si tratti di rappresentanza volontaria od organica (come nella ipotesi, ricorrente nella specie, di decesso del commissario liquidatore della società in liquidazione coatta amministrativa).

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  • 1Processo tributario: è necessaria ed urgente una riformaAccesso limitato
    Maurizio Villani · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11136
Data del deposito : 27 luglio 2002

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