Sentenza 27 luglio 2002
Massime • 3
La preclusione posta dall'art. 293 cod. proc. civ. alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa la suddetta udienza, non è possibile, salvo che la causa per qualsiasi ragione ritorni alla fase istruttoria, una successiva costituzione del contumace.
La disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., riferita alla parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 del codice di rito per causa ad essa non imputabile, è applicabile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria del giudizio di primo grado, e non anche a quelle verificatisi in sede di impugnazione.
La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente dalla formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione; il decorso di detto termine non subisce interruzione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ. nella ipotesi di morte o di incapacità sopravvenuta del rappresentante, ove si tratti di rappresentanza volontaria od organica (come nella ipotesi, ricorrente nella specie, di decesso del commissario liquidatore della società in liquidazione coatta amministrativa).
Commentario • 1
- 1. Processo tributario: è necessaria ed urgente una riformaAccesso limitatoMaurizio Villani · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11136 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
1 1 1 36/02 for LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Interruzione o proroga SEZIONE TERZA CIVILE del termine ex art. 328 c.p.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23671/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere 28743 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep.2881 Dott. Antonio SEGRETO Ud. 09/11/01 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 30 TERMOMECCANICA ITALIANA SPA IN LCA, in persona del -29 LUG. 2002 IL CANCELLIERE commissario liquidatore prof. avv. Riccardo Alessi, con sede in La Spezia, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASS JONE UFFICIO COPIE lo studio dell'avvocato MARIOVIA ALPI 15A, presso Richiesta copia studio INGENITO, che la difende anche disgiuntamente dal Sig. F1 per diritti € 3,10 all'avvocato AMEDEO BIGGIO, giusta delega in atti;
11291UG 2002. IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DRESSER ITALIA SPA (già GROVE SPA), con sede in UFFICIO COPIE Voghera, in persona del legale rappresentante pro Richiesta copia studio GE dal Sig. per diritti € 310 2001 tempore Rag. Salvatore Ruggeri, elettivamente il 2.9 LUG. 2002 1913 domiciliata in ROMA VIA SATRICO 65, presso lo studio IL CANCELLIERE зи FERNANDEZ, che la difende anche dell'avvocato LUIGI giustaall'avvocato GIUSEPPE VERTUA, disgiuntamente delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 2839/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 24/03/98 e depositata il 27/10/98 (R.G. 3323/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. FrancesCO TRIFONE;
udito l'Avvocato Cecilia REANDA (per delega avv. Mario INGENITO); udito l'Avvocato Luigi FERNANDEZ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In relazione a contratto di fornitura di particola- ri valvole per un impianto da realizzare negli Stati Uniti, commissionate dalla società Termomeccanica Ita- liana alla società Grove Italia, la società committente otteneva dal Presidente del Tribunale di Voghera in- giunzione provvisoriamente esecutiva di consegna delle valvole. La società Grove Italia, a sua volta, otteneva de- 2 ри creto monitorio, nei confronti della società Termomec- canica Italiana, per il pagamento del prezzo delle val- vole, intanto consegnate, in ragione di lire 438.205.777. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Termomeccanica Italiana, che, in via riconvenzionale, reclamava dalla società Grove Ita- lia il pagamento della penale di duemila dollari al giorno per il ritardo nella consegna del prodotto com- missionato. Il tribunale di Voghera, decidendo la opposizione con sentenza del 19 aprile 1994, condannava la società Grove Italia a pagare, per il periodo dal 28.6.1990 al 2.8.1990, l'importo di duemila dollari al giorno e con- dannava la società Termomeccanica Italiana a corrispon- dere il prezzo delle valvole in ragione di lire 438.205.777, somma da rapportare al valore del dollaro alla data del 2.8.1990 e maggiorata degli interessi dal 1° dicembre 1990. Sulla impugnazione della società Grove Italia, nel giudizio interrotto a seguito di ammissione della So- cietà Termomeccanica Italiana alla procedura di liqui- dazione coatta amministrativa e riassunto nei confronti del commissario liquidatore, la Corte di appello di Mi- lano, sentenza pubblicata il con 27 ottobre 1998 -in 3 зи parziale riforma della decisione di primo grado e pre- messo che la costituzione mediante deposito in cancel- leria della comparsa, effettuata dalla società in li- quidazione coatta, era tardiva ai sensi dell'art. 293 c.p.c., per cui della relativa memoria non potevasi te- nere conto alcuno escludeva la condanna della società appellante al pagamento della penale di duemila dollari al giorno;
fissava al 2.8.1990 il "dies a quo" di de- correnza degli interessi legali sulla somma di lire 438.205.777; confermava nel resto la sentenza del tri- bunale;
compensava tra le parti in ragione di un terzo le spese del grado, condannando la parte appellata al rimborso degli altri due terzi. Per la cassazione della sentenza, notificata diret- tamente alla società Termomeccanica Italiana in liqui- dazione il 7 luglio 1999, ha proposto ricorso, notifi- cato il 9 dicembre 1999, la stessa società Termomecca- nica, in persona del commissario liquidatore, che affi- da la impugnazione a due mezzi di doglianza, con cui adduce il malgoverno delle risultanze di causa con tra- visamento dei fatti e l'omessa motivazione nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1324, 1362, 1363, 1374 cod. civ. e 112 e 115 c.p.c. Resiste con controricorso la società Dresser Italia zur 4 spa, che si è fusa per incorporazione con la società Grove Italia spa, la quale eccepisce la inammissibilità della impugnazione per tardività. La società ricorrente Termomeccanica Italiana in liquidazione ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare è l'esame della eccezione di inammissi- bilità per tardività della impugnazione per cassazione, che la società resistente ha proposto nella considera- zione che, rispetto a sentenza di secondo grado emessa nella contumacia dell'appellata società Termomeccanica in liquidazione ed alla medesima società direttamente notificata in data luglio 1999 in persona del commis- sario liquidatore, il ricorso per cassazione risulta avanzato con atto notificato il 9 dicembre 1999, oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, 2° comma, c.p.c. La ricorrente società Termomeccanica in liquidazio- ne coatta amministrativa contrasta l'eccezione e ne chiede il rigetto in base ai seguenti argomenti: a) nel giudizio di appello, a seguito della rias- sunzione della causa nei confronti della società Termo- meccanica in 1.c.a., era stata ammessa la costituzione tardiva della società con il suo procuratore domicilia- tario e la circostanza risultava dalla intestazione 5 ри della sentenza di secondo grado e dalla trascrizione delle conclusioni, precisate dalla stessa società con la comparsa di risposta e conclusionale;
b) la decisione del giudice di appello di ammettere la costituzione della società in liquidazione non era stata impugnata;
c) in virtù del disposto dell'art. 170 c.p.c. in relazione all'art. 326 stesso codice, al fine della de- correnza del termine di sessanta gironi di cui all'art. 325, ult. Comma, c.p.c., la sentenza doveva essere no- tificata al difensore costituito ed era irrilevante che essa fosse stata notificata direttamente;
d) il ricorso per cassazione doveva, perciò, rite- tempestivamente proposto, in quanto nersi l'impugnazione era stata notificata quando il termine di cui all'art. 325, ult. Comma, c.p.c. non era neppure iniziato a decorrere e quando ancora non era maturato il termine di decadent enza annuale di cui all'art. 327 stesso codice. In via subordinata la società ricorrente chiede, per il caso che si possa ritenere applicabile alla im- pugnazione per cassazione il termine di sessanta gior- ni, di essere riammessa in termini, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., ed a tal fine precisa che l'originario commissario liquidatore era deceduto poco dopo la noti- 6 ри ficazione della sentenza di appello e che il nuovo com- missario liquidatore era stato nominato soltanto di re- cente, il tutto come da documentazione depositata ai sensi dell'art. 372, 1° comma, c.p.c. La eccezione di tardività della impugnazione è fon- data, per cui il ricorso deve essere dichiarato inam- missibile, con pronuncia di totale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità sussistendone i giusti motivi. Premesso, infatti, che la notificazione della sen- tenza, nel caso della parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costitu- zione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione in maniera eventualmente difforme da quella emergente da tale formale declaratoria del giu- senza che rilevi, peraltro, il fine della noti- dice e ficazione medesima, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di im- pugnazione (Cass. Sez. Un. n. 8394/92 ex plurimis), Os- serva questo giudice di legittimità che, contrariamente а quanto la deduce sub a), parte ricorrente innanzi nella specie il termine per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Milano era quello di sessanta giorni ex art. 325, 2° comma, c.p.c., decorrente dalla notifi- 7 при cazione effettuata in data 7 luglio 1999 direttamente alla società in liquidazione, della quale in grado di appello era stata espressamente accertata la irregolare costituzione in giudizio ed era stata, perciò, dichia- rata la contumacia. La impugnata sentenza, invero, dopo avere dato at- to, in narrativa, che la parte appellata società Termo- meccanica Italiana in 1.c.a. nel giudizio riassunto а cura dell'appellante non si era costituita e non aveva precisato conclusioni maall'apposita udienza, aveva depositato solo in data 13 in cancelleria marzo 1998 "comparsa di costituzione e conclusionale", in motiva- zione ha precisato che la costituzione suddetta median- te deposito in cancelleria della comparsa era tardiva ai sensi dell'art. 293 c.p.c. e che, dunque, della re- lativa memoria la Corte non dovesse tenere alcun conto. La suddetta esplicita dichiarazione di contumacia contenuta in sentenza -la cui portata non può assoluta- mente essere superata da diversa indicazione risultante eventualmente dalla intestazione della stessa sentenza- costituisce, del resto, applicazione esatta e specifica della norma di cui all'art. 293 c.p.c., la quale pone la preclusione alla contumacecostituzione del in un momento successivo ala udienza di remissione della cau- sa al collegio e in tal modo realizza la inderogabile 8 зи esigenza di coordinare l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, per cui, una volta chiusa la udienza suddetta, non è più possibile, salvo che la causa per qualsiasi ragione ritorni alla fase istruttoria, una successiva costituzione del con- tumace (Cass. n. 5648/94; Cass. n. 8978/92). Identificato in quello ex art. 325, 2° comma, per la impugnazione con decorrenza c.p.c. il termine dalla notificazione della sentenza effettuata alla par- te contumace di persona, occorre aggiungere che il ter- mine suddetto non può neppure essere assoggettato alla interruzione, ai sensi dell'art. 1°328, comma, Nell'art. 32 c.p.c. ovvero alla proroga, di cui al А риpu terzo comma della stessa norma, in dipendenza della morte dell'originario commissario liquidatore della so- cietà in liquidazione. La norma dell'art. 328 c.p.c. prende in considera- zione il caso in cui, durante il termine per impugnare, si verifichi uno degli eventi, che l'art. 299 individua come causa di interruzione del processo. Tuttavia la morte, la perdita di capacità e la cessazione dall'ufficio di legale rappresentanza, quali eventi ri- levanti anche ai fini di cui alla predetta norma dell'art. 328, non riguardano né la rappresentanza vo- lontaria, giacchè spetta al rappresentato provvedere 9 pu alla sostituzione poiché altrimenti l'istituto si po- trebbe prestare ad espedienti dilatori;
né la rappre- sentanza organica, in riferimento alla persona fisica che identifica l'organo rappresentativo, anche in tal caso spettando alla persona giuridica, parte del pro- cesso, assicurare la continuità del rapporto organico. Nella liquidazione coatta amministrativa il commis- sario liquidatore, nominato dall'autorità governativa con il medesimo provvedimento che ordina la liquidazio- ne stessa, è l'organo cui spetta l'amministrazione e la rappresentanza dell'ufficio concorsuale a favore del quale si è trasferita la legittimazione processuale at- tiva e passiva dell'imprenditore, similmente a quanto si verifica in caso di fallimento per il curatore. Analogamente, per il commissario liquidatore, vale il principio -affermato già da questo giudice di legit- timità in tema di curatela fallimentare (Cass. 814/66) - in virtù del quale la costituzione del rapporto proces- suale regolarmente formatasi nei confronti della liqui- dazione coatta amministrativa conserva la sua efficacia per tutta la durata del processo, essendo irrilevanti la morte del commissario liquidatore e la mancata ○ tardiva costituzione di quello indicato in sostituzio- ne. Rileva, infine, questa Corte che non è ammissibile, 10 pu nella specie, la istanza di remissione nei termini, formulata in via subordinata dalla società ricorrente, poiché, secondo quanto è stato già affermato (Cass. n. 9257/97; Cass. 5197/98), lan. norma di cui all'art. 184 bis c.p.c. è riferibile alle sole decadenze concer- nenti la fase istruttoria della causa, non anche a OC-quelle verificatesi nelle impugnazioni, per cui non corre, peraltro, aggiungere che le prospettate ragioni della decadenza dalla impugnazione, cui si vorrebbe porre rimedio con l'istituto della remissione in termi- non "causaindividuano neppure la non imputabile" ni, del ritardo nella nomina del nuovo commissario liquida- 109T 129.11 tore in sostituzione di quello deceduto né precisano i 45ST 30,99 motivi per i quali in sostituzione dell'organo rappre- тот.160.10 sentativo temporaneamente impedito non siano stati at- tivati i poteri suppletivi eventualmente consentiti. P.T.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 9 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. furm Velofiuntinin 7 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 27.07.02 IL CANCER REAL DY 11 Dott.ssa Maria Aiello