Sentenza 24 maggio 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è legittima la confisca disposta a carico degli eredi di un soggetto deceduto la cui appartenenza ad un'associazione mafiosa sia accertata in via incidentale dopo la morte e sulla base di elementi sopravvenuti rispetto a quelli che, in un precedente procedimento di prevenzione, avevano condotto all'esclusione della pericolosità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della pericolosità del "de cuius" non determina alcuna violazione del diritto di difesa, posto che ai successori sono assicurate tutte le facoltà ed i mezzi necessari per contestare la valutazione di pericolosità).
Commentario • 1
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2017, n. 31504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31504 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2017 |
Testo completo
31504-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/05/2017 DOMENICO CARCANO -Presidente - Sent. n. sez. 1081/2017 Rel. Consigliere - MAURIZIO GIANESINI REGISTRO GENERALE ANDREA TRONCI N.13920/2016 ANGELO COSTANZO FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE MA ES nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Paola FILIPPI che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. I Difensori di GI, UC, RA, MA SA, NE e VI PA e ancora di SA DE MA, in proprio e nella qualità di soci delle società oggetto di confisca ed eredi di NT PA e ancora di TI CA, liquidatore della IPAM Srl, hanno proposto ricorso per Cassazione contro il decreto con il quale la Corte di Appello di NAPOLI ha confermato il decreto di primo grado che aveva disposto la confisca dei beni dettagliatamente indicati nel provvedimento stesso.
2. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto plurime violazioni di legge penale sostanziale e processuale ex art. 606, lett. b e c cod. proc. pen., tutte incentrate sulla affermazione che il decreto impugnato aveva disposto la confisca di prevenzione nonostante la assoluta insussistenza dei presupposti previsti dagli artt.
2-bis, comma 6 bis e 2-ter comma 11 L.575/1965. 2.1 Con una prima prospettazione, i ricorrenti hanno dedotto che il decreto di confisca aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale in difetto dei presupposti di legge (artt 2/bis comma 6 bis e 2/ter comma 11 L. 575/65); infatti, il richiamo operato dalla Corte di Napoli alle indicazioni contenute nella nota Sez. Unite Spinelli e alla inapplicabilità del principio di irretroattività della legge penale non era pertinente dal momento che, nel caso in esame, si verte in una ipotesi di inesistenza di indizi di appartenenza ad associazione mafiosa esclusa positivamente da provvedimenti pronunciati quando NT PA era ancora in vita e non di attualità o meno della pericolosità; del resto, la natura stessa delle misure di prevenzione patrimoniale non era stata definitivamente accertata e non era certa la loro natura di misura soggetta alle indicazioni di cui all'art. 200 del codice penale in tema di soggezione alla legge in vigore al momento della loro applicazione.
2.2 Con una seconda prospettazione, i ricorrenti hanno sottolineato che il sistema introdotto dai cc.dd. "decreti sicurezza" e il principio di applicazione disgiunta della misura personale e di quella patrimoniale implicava necessariamente che il presupposto ineliminabile per avanzare l'azione di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetto non più pericoloso o non più in vita all'atto della proposta sia la precedentemente accertata sussistenza della pericolosità sociale qualificata dalla appartenenza ad una associazione mafiosa. Nel caso all'attenzione della Corte, sia al tempo della morte di NT PA (2004) sia al momento dell'avvio della azione di prevenzione patrimoniale, nessun giudizio di appartenenza ad associazioni mafiose era stato 1 formulato ed anzi la pericolosità sociale del PA era stata positivamente esclusa da un provvedimento giurisdizionale definitivo ed era invece stata ritenuta "incidenter tantum" per la prima volta nel provvedimento di prevenzione patrimoniale oggetto di ricorso, il tutto in contrasto con il dato normativo enunciato nell'art, 2/ter comma 11 L.575/1965 che testualmente dispone che la confisca possa essere proposta nei riguardi dei successori ed aventi causa in caso di morte del soggetto nei confronti del quale la misura potrebbe essere disposta, estremo di fatto, quest'ultimo, manifestamente assente nel caso in esame per le ragioni sopra indicate.
2.3 Con un terza prospettazione, i ricorrenti hanno lamentato la violazione della preclusione rappresentata dalla esistenza di un precedente "giudicato di prevenzione"; la Corte di Appello di NAPOLI, infatti, ancora il 24 ottobre del 2001, aveva escluso la sussistenza di indizi di appartenenza di NT PA, quando quest'ultimo era ancora in vita, alla organizzazione camorristica dei Casalesi e il provvedimento non era stato oggetto di impugnazione, così che lo stesso dispiegava necessariamente i suoi effetti anche sul procedimento concluso con il provvedimento oggi impugnato dove, con accertamento meramente incidentale e sulla base di nuove acquisizioni, era stato rivalutato negativamente il punto della pericolosità nei confronti di persona ormai deceduta e non più in grado di difendersi.
2.4 Con una quarta prospettazione, i ricorrenti hanno lamentato che la Corte avesse valutato con sufficiente attenzione il tema della interpretazione non congiunta dell'art.
2-ter comma 11 L.575/1965 con le indicazioni derivanti dai commi 7 e 8 della stessa disposizione e che conduceva alla conclusione che i presupposti per l'applicazione dell'art.
2-ter comma 11 L.575/1965 non potevano essere differenti e più afflittivi rispetto a quelli relativi alla applicazione della misura di prevenzione nei confronti di persona ancora in vita. hanno censurato2.5 Con una quinta prospettazione, i ricorrenti l'affermazione della Corte secondo la quale i beni soggetti a confisca erano quelli dei quali aveva la disponibilità il soggetto pericoloso mentre era ancora in vita;
l'art.
3-ter comma 11, infatti, richiamava esplicitamente ed espressamente il rapporto di successione a titolo universale o particolare che lega i beni al de cuius nei cui confronti la confisca poteva essere disposta, così che non poteva venire in considerazione un mero rapporto di fatto tra il bene e il proposto ma solo la individuazione specifica dei beni effettivamente caduti in successione a titolo di proprietà e la effettiva qualità di eredi dei chiamati alla successione. 2 Nel caso in esame l'intestazione di alcuni beni agli eredi ricorrenti non era affatto fittizia dato che gli stessi erano sempre stati gestiti dai figli di NT PA che ne erano gli effettivi proprietari, così che gli stessi beni non erano caduti in successione e non ne era consentita la confisca.
2.6 Con una sesta prospettazione, che sviluppa gli argomenti svolti nella precedente, i ricorrenti hanno sottolineato che le vicende societarie richiamate nella motivazione del provvedimento impugnato dimostravano che la formazione delle società, la cessione delle quote e la gestione delle stesse avevano comportato una mancanza di effettiva disponibilità in capo a NT PA. I ricorrenti, poi, erano eredi del PA solo con riferimento ad alcuni beni e l'ipotizzata disponibilità in capo al de cuius di altri beni, oltre a non trovare legittimo aggancio nell'art.
2-ter, comma 11 L.575/65, era positivamente esclusa dal tempo intercorso tra la morte del PA e la proposta della confisca.
3. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato violazioni di legge sostanziale e processuale anche in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. per avere il decreto impugnato disposto la confisca nonostante la assoluta insussistenza dei presupposti di legge.
3.1 Il patrimonio che faceva capo alla famiglia PA, infatti, aveva formato oggetto di plurimi provvedimenti giurisdizionali tutti conclusi con l'affermazione della liceità della relativa formazione e, successivamente alla morte del PA, erano stati revocati i sequestri sui beni stessi, così che la diversa valutazione svolta nel provvedimento impugnato sulla base della perizia OZ, BU e BO, già valutate come irrilevanti dalla Corte di Assise di Santa MA Capua Vetere in sede di restituzione dei beni, non potevano trovare ingresso anche perché riferiti solo agli anni 1988/1995. 3.2 La Corte di NAPOLI, poi, non aveva minimamente affrontato la questione relativa agli elementi di novità rispetto all'accertamento di illegittima provenienza dei beni svolto dal Giudice della prevenzione con il decreto dell'ottobre 2001 dato che essi elementi non potevano certo essere rappresentati da una diversa valutazione tecnico scientifica di dati già valutati ma necessitava della allegazione di fatti nuovi.
4. Con il terzo motivo, anch'esso di sviluppo argomentativo di considerazione già precedentemente accennate, i ricorrenti hanno ribadito che i beni confiscati non potevano essere ritenuti provenienti da attività illecita o da reimpiego di proventi di reato, anche in considerazione della attività lavorativa svolta dagli eredi. 3 4.1 Più in dettaglio, i ricorrenti hanno contestato le conclusioni della Corte di Napoli circa il ruolo di partecipe di NT PA nella associazione camorristica di riferimento e circa gli indici di fatto che dimostrerebbero la sostanziale incapacità economica ed imprenditoriale dei figli del PA all'acquisto e alla gestione dei beni confiscati e hanno osservato che non vi era alcuna concreta indicazione in ordine alla provenienza da reato dei beni confiscati e non si era accertato nulla per il periodo anteriore al 2008 in termini di possibile accumulo, in periodi precedenti all'ambito temporale di pericolosità, di ricorso finanziarie del tutto lecite e investite successivamente.
4.2 Non era poi stata spesa alcuna effettiva giustificazione sul punto della correlazione tra l'affermato patto criminoso intercorso tra il PA e il gruppo camorristico di riferimento e la formazione del patrimonio riferibile sia allo stesso PA che agli eredi, tanto più che la "Immobiliare Bellavista" Srl era entrata nel patrimonio di quest'ultimo nel 1986 e i beni immobili caduti in successione nel 2004 erano stati acquistati tutti precedentemente al 16 dicembre 1985, antecedentemente quindi alla delimitazione del periodo di pericolosità specifica che aveva come termine iniziale il 1988. 4.3 I ricorrenti avevano poi allegato al Giudice di Appello idonea documentazione che dimostrava lo svolgimento di attività economica lecita e la conseguente immunità degli incrementi patrimoniali da condizionamenti mafiosi, documentazione non valutata con conseguente vizio di omessa motivazione sicuramente proponibile davanti alla Corte di Cassazione mentre la Corte non aveva poi individuato quali realtà imprenditoriali si sarebbero avvalse della vicinanza del PA alla associazione camorristica, quale apporto avrebbero ricevuto le stesse aziende dai suddetti rapporti di contiguità e in che modo l'apporto di risorse illecite avesse contribuito al mantenimento in vita delle imprese, tanto più che le società confiscate erano state formate in data antecedente alla affermata contiguità con le associazioni criminale di Casal di Principe.
5. Con quinto motivo, infine, sempre dedotto per violazione di egge penale sostanziale e processuale, i ricorrenti hanno sostenuto che l'accertamento incidentale che aveva stabilito la sussistenza degli indizi di appartenenza del PA alla associazione camorristica di riferimento avrebbe dovuto concludersi per l'impossibilità di disporre la confisca.
5.1 Più in dettaglio, i ricorrenti hanno segnalato che le indicazioni di IN AV e AR DE MO erano già state ritenute inattendibili dalla Corte di Napoli nel 2001 e che EP NO, AT D' ES, IN 4 DI GI, FF RA ed altri non avevano aggiunto nulla di significativamente nuovo al di là della già accertata attività di cambio di assegni effettuata dal proposto per favorire soggetti che gravitavano in ambito criminale e che ne disegnavano la figura esclusivamente nell'ambito dell'imprenditore soggetto a richieste estorsive che pagava per assicurarsi la tranquillità.
6. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o comunque il suo rigetto.
6.1. Sul punto specifico del primo motivo di ricorso riguarTE la affermata erroneità della applicazione retroattiva del cc.dd. "decreti sicurezza" del 2008 e 2009, il Procuratore generale ha osservato che il decreto impugnato aveva correttamente affermato che l' accertamento incidentale di pericolosità sociale effettuato dal Tribunale e confermato poi dalla Corte si era esteso fino al momento della morte del PA (3 novembre 2004).
6.2 Del resto, la ragione sulla base della quale il ricorrente ritiene che non sarebbero applicabili al caso in esame i principi di cui alle sentenza Sez. Unite MOLLI e SPINELLI, e cioè la circostanza che si è qui in presenza di una radicale inesistenza della pericolosità sociale già attestata con provvedimento definitivo fin dal 2001, era logicamente estranea ai presupposti di applicabilità dei principi stessi e riguardava invece il diverso profilo della possibile, ma inesistente, violazione del divieto del ne bis in idem.
6.3 Anche l'ulteriore affermazione difensiva secondo la quale la scissione tra la misura personale e quella patrimoniale introdotta dai decreti sicurezza di cui si dice richiede necessariamente che vi sia stato un antecedente e già definitivamente avvenuto riconoscimento di pericolosità sociale in capo al proposto è stata confutata dal Procuratore generale con un dettagliato richiamo giurisprudenziale sia ad una decisione delle Sezioni semplici, (Cass. Sez. 6 del 18/10/2012 n. 10153, Coli, Rv 254546), sia alla sentenza della Sez. Unite SPINELLI, che ha affermato, quanto alla misura patrimoniale, che la connotazione di pericolosità è immanente al bene per via della sua illegittima acquisizione ed ad esso inerisce in via permanente ogni volta che il bene stesso sia stato acquistato da persona accertatamente pericolosa, con la conseguenza che qualsiasi giudizio di pericolosità, definitivo e preesistette o anche solo meramente effettuato "incidenter tantum" comporta di necessità l'eliminazione del bene stesso dal circuito economico.
6.4 In merito infine alla affermata preclusione derivante da un precedente "giudicato di prevenzione" e alla conseguente tesi difensiva secondo la quale, 5 con l'accertamento incidentale di cui si dice, si sarebbe determinata la rimozione di un provvedimento irrevocabile tra l'altro emesso nei confronti di chi allora era in vita e oggi non lo è più, il Procuratore ha ricordato come l'intangibilità del giudicato di prevenzione operi nei limiti della condizione "rebus sic stantibus", così che non era impedito l'esame di nuove e diverse circostanze tendenti alla affermazione di un giudizio di pericolosità inizialmente ritenuto infondato, così che l'evento morte si pone in termini del tutto ininfluenti sulla possibilità di accertare, successivamente ed incidentalmente, il più volte accennato requisito di pericolosità.
6.5 In merito poi alla argomentazione difensiva di interpretazione sistematica dell'art. 2/ter comma 11 in riferimento ai commi 7 e 8 dello stesso articolo che disegna per la prima ipotesi un ruolo in qualche modo recessivo rispetto alle altre, il Procuratore ha osservato che si tratta di ermeneutica smentita dalla sentenza della Sez. Unite SPINELLI e non giustificata sulla base dello stesso tenore letterale del comma 11 sopra richiamato.
6.6 Il Procuratore ha affrontato poi, sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso, il tema posto dalle osservazioni del ricorrente che ha censurato l'affermazione della Corte secondo la quale oggetto di confisca erano i beni di cui il defunto aveva la disponibilità al momento in cui egli era in vita e ha sostenuto invece che nel caso di confisca "post mortem" l'ablazione patrimoniale nei confronti degli eredi poteva aveva ad oggetto solo i beni di proprietà del defunto oggetto di successione ereditaria.
6.7 Il Procuratore ha richiamato una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. sez. 6 16/12/2015-dep. 2016-n. 579, Rappa, Rv 265576) che aveva sì sostenuto che le nozioni di erede e successore a titolo universale o particolare di cui all'art. 18 decr. leg.vo 159/2011 sono solo quelle del codice civile dato che non si poteva estendere tale nozione a soggetti terzi che gestivano in fittizia autonomia beni in realtà riconducibili al defunto ma aveva poi aggiunto che, se la proposta di misura patrimoniale doveva necessariamente essere diretta nei solo confronti di eredi e successori come sopra individuati, nulla impediva di coinvolgere nella relativa procedura le posizioni di beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi e perciò, e tanto più, agli stessi eredi;
gli indici presuntivi di fittizia intestazione capaci di dimostrare che il PA aveva l'effettiva disponibilità dei beni prima del suo decesso, infine, erano stati dettagliatamente enumerati ed approfonditamente valutati dalla Corte con motivazione ampia ed esauriente e perciò insuscettibile di censure in sede di legittimità.
6.8 In merito al secondo motivo di ricorso, il Procuratore ha confutato la tesi difensiva secondo la quale la lecita provenienza dei beni confiscati era già stata definitivamente accertata e non poteva più essere messa in discussione richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità secondo la quale la preclusione del giudicato, in ambito di prevenzione, opera sempre allo stato degli atti e non impedisce quindi la rivalutazione anche "in peius" della pericolosità quando sopravvengano nuovi elementi indiziari.
6.9 L'argomento speso dai ricorrenti, quello secondo il quale la tesi fatta propria dalla Corte si risolverebbe in un non consentito pregiudizio per un soggetto che non poteva più difendersi perché deceduto mentre, quando era in vita, aveva potuto efficacemente contrastare gli elementi di pericolosità presentati a suo carico, pur suggestivo, non era però fondato dal momento che l'ipotesi di un accertamento "ora per allora" che si riverberasse sui soli beni era del tutto giustificato sulla base di una nozione dinamica di pericolosità sociale.
6.10 In merito al terzo motivo di ricorso, il Procuratore ha osservato che lo stesso si risolveva in doglianze del tutto generiche nei confronti di una motivazione che aveva dato ampia ragione della incapacità reddituale degli eredi al momento del loro coinvolgimento, da parte di NT PA, nelle attività economiche e finanziarie oggetto di ablazione e tutto questo sulla base delle risultanze della perizia in atti che non erano stati minimamente confutati, nel merito, dalla difesa ricorrente.
6.11 In riferimento infine al quarto motivo di ricorso, il Procuratore ha segnalato la inammissibilità dello stesso per genericità delle censure svolte e, ancor prima, per il fatto di rivolgersi contro un accertamento giudiziale ampio e adeguatamente motivato in ordine alla individuazione e alla valutazione degli indici di pericolosità e quindi di collocarsi al di fuori dei limiti di ricorribilità per sole violazioni di legge consentiti in tema di misure di prevenzione.
7. Il ricorrente VI PA ha depositato il 10 gennaio 2017 una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore generale nella quale sono state ribadite le censure svolte con i motivi di ricorso, con particolare attenzione ai temi della esperita azione di prevenzione dopo la morte del de cuius e nei confronti degli eredi, da un lato, e, dall'altro, della esistenza di una preclusione derivante da un precedente giudicato di prevenzione reale costituito dal decreto 24/10/2001 con il quale la Corte di Appello di NAPOLI aveva revocato la confisca disposta a carico di NT PA sugli stessi beni in quanto persona non pericolosa. 7 8. Il Procuratore generale ha fatto pervenire il 27 aprile 2017 una ulteriore richiesta di rigetto del ricorso ribadendo le considerazioni già svolte in occasione della precedente udienza.
9. Anche il ricorrente VI PA ha fatto pervenire il 16 maggio 2017 una ulteriore memoria richiamando le considerazioni già svolte con il ricorso e la memoria 10 gennaio 2107 e insistendo in particolare sul fatto che il decreto 24/10/2001 aveva positivamente accertato la legittima provenienza del patrimonio di NT PA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti in parte per motivi manifestamente infondati e in parte per motivi non consentiti, con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. 2. Prima di affrontare nello specifico le varie questioni sollevate con i motivi di ricorso, non è forse inopportuno ricordare brevemente l'insegnamento di legittimità relativo all'ambito oggettivo di impugnabilità dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione quale risulta da Sez. Unite del 29/5/2014 n. 33451, Repaci e altri, Rv 260246 a mente della quale, in regime di impugnabilità del provvedimento per sole violazioni di legge, per un verso è possibile dedurre, quanto ai vizi di motivazione, la sola ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente e non quella di illogicità manifesta, per l'altro non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
2.1 Ancora, nella prospettiva di un ordine espositivo e argomentativo che comprenda tutte le questioni poste ma che le ricollochi in ambiti omogenei più vasti, l'esame dei motivi e sottomotivi di ricorso avverrà appunto per insiemi omogenei di tematiche divisi tra quelle relative al profilo perdonale e quelle attinenti quello patrimoniale, prescindendo in qualche modo dall'ordine espositivo dato nella concreta articolazione del ricorso e cercando, in una prospettiva di feconda semplificazione, di ridurre le questioni sollevate ai loro termini essenziali di fronte alla profluvie argomentativa sia del provvedimento impugnato che degli atti delle parti.
3. La prima questione posta dai ricorrenti, sicuramente qualificabile in termini di violazione di legge, è quella della contestata applicabilità al caso in esame delle normative introdotte dai decreti sicurezza del 2008 e del 2009 e delle correlative disposizioni per le quali, da un lato, le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere disposte disgiuntamente e indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura (art. 2 bis, comma 6 bis) e, dall'altro, la confisca può essere disposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro cinque anni dalla data del decesso (art. 2 ter comma 11).
3.1 Per chiarire gli esatti termini della vicenda, va allora ricordato che il proposto NT PA, sulla base di elementi datati al 1993/1995, era stato giudicato come non pericoloso con provvedimento del 24/10/2001, "definitivo" in quanto non impugnato e i relativi beni erano stati restituiti, sempre alla stessa data, a seguito della conseguente revoca della confisca, sempre con provvedimento non impugnato;
il successivo 3/11/2004 il PA era deceduto.
3.2 Nel processo c.d. "Spartaco" alcuni collaboratori, con dichiarazioni che si collocano tra il 2000 e il 2002, quindi successivamente a quelle valutate per affermare la non pericolosità del PA di cui sopra si è detto, hanno affermato che in realtà NT PA non era un imprenditore succube del c.d. "Clan dei Casalesi", come ritenuto nel provvedimento 24/10/2001, ma un imprenditore colluso;
sulla base di tali risultanze, è stata avviata, entro cinque anni dalla morte del PA e cioè il 30/10/2009, l'azione di prevenzione patrimoniale contro gli eredi e il Tribunale, dopo un incidentale e "retroattivo" giudizio di pericolosità sociale del PA giudicato appartenente ad associazione mafiosa e basato sulle nuove acquisizioni, ha sottoposto a confisca, nei confronti degli eredi, i beni indicati nel dispositivo della Corte di Appello, fissando i termini temporali della pericolosità del defunto nel periodo tra il 1998 e il 2004. 3.3 Cosi' ricostruito il susseguirsi dei fatti salienti per la vicenda in esame, i ricorrenti hanno sostenuto, con un primo insieme di prospettazioni, che le norme di cui ai citati decreti sicurezza, intervenute come si è visto nel 2008 e 2009, non potevano essere retroattivamente applicate al caso in esame in cui il proposto era deceduto ben prima della loro introduzione nell'ordinamento e cioè il 2/11/2004; la tesi, è stata riproposta in termini sostanzialmente identici a quelli sollevati con i motivi di appello ed è comunque del tutto infondata.
3.4 La Corte, infatti, ha fatto ampio, dettagliato e condivisibile richiamo ai principi di diritto affermati di recente dalla nota decisione della Sezioni Unite SPINELLI in tema di natura delle misure di prevenzione, siano esse personali o 9 patrimoniali, a mente della quale le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen. (Cass. Sez. Unite 26/6/2014 n. 4880, Spinelli, Rv 262602 alla quale hanno fatto seguito anche decisioni, di identico tenore, delle Sezioni semplici quale Cass. Sez. 6 del 15/1/2016 n. 5536, Bevilacqua, Rv. 265957) che afferma il principio per cui le misure di sicurezza (e quindi anche quelle di prevenzione) sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione.
3.5 Come si è accennato più sopra, la data di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico degli eredi PA è collocabile al 16 gennaio 2013, quando è stato pronunciato il decreto di confisca di primo grado, o, se si vuole ritenere rilevante la data della proposta (ma i termini della questione non cambiano) al 30 ottobre 2009, quando cioè entrambe le citate leggi del 2008 e del 2009 erano ormai da tempo in vigore;
ne discende pertanto, geometricamente, la certa ricorrenza delle relative disposizioni alla vicenda in esame, sia sotto l'aspetto della applicabilità disgiunta delle misure di prevenzione personale e patrimoniale indipendentemente dalla pericolosità sociale al momento della richiesta della misura di prevenzione (art. 2/bis comma 6 bis) sia la proponibilità della confisca di prevenzione nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare (art. 2/ter, comma 11) purchè nei termini di cinque anni dal decesso, termini che, come si è detto appaiono pienamente rispettati nel caso in esame.
4. Sotto un diverso aspetto, il ricorrente ha segnalato, con un insieme di prospettazioni quasi tutte inquadrabili nella violazione di legge, la circostanza che la misura di prevenzione patrimoniale era stata disposta quando in realtà NT PA non era più pericoloso perché deceduto, perché il suo status di persona appartenente ad associazione mafiosa era stato positivamente escluso con un provvedimento dell'ottobre 2001 che non era mai stato impugnato e che aveva quindi assunto, in certo qual modo, autorità di cosa giudicata e perché l'accertamento di pericolosità effettuato nei giudizi di merito si era svolto in via incidentale, in assenza del proposto;
con ulteriore valutazione, poi, i ricorrenti hanno contestato che le indicazioni date dalla Corte avessero effettivamente dimostrato la pericolosità sociale specifica di NT PA in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, nella specie al c.d. 0 Q "Clan dei Casalesi". 101 4.1 Anche sui punti sopra accennati vanno condivise le approfondite considerazioni della Corte;
il fatto che NT PA non fosse più pericoloso al momento della adozione della misura di prevenzione della confisca è dato di fatto del tutto ininfluente sulla base delle indicazioni dell'art. 2 bis, comma 6-bis sopra richiamato e sicuramente applicabile alla vicenda in esame, secondo il quale, come si è visto, le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere applicate disgiuntamente e, le seconde, anche se il proposto non è più pericoloso al momento della richiesta della misura patrimoniale;
in adesione peraltro all'autorevole insegnamento della citata sentenza delle Sezioni Unite secondo la quale la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene, la Corte ha effettuato, in via incidentale, ed ora per allora, un accertamento di pericolosità specifica del PA in quanto appartenente ad associazione mafiosa temporalmente perimetrandolo, come si è accennato più sopra, dal 1998 al 2004. 4.2 L'accennato giudizio di pericolosità ha trovato plurime osservazioni critiche dei ricorrenti, alcune delle quali rientranti nei termini della violazione di legge, altre caratterizzate invece da valutazioni di merito sulla completezza della motivazione che, per quanto si è detto nella parte introduttiva, non possono trovare ingresso in questa sede.
4.3 I ricorrenti hanno contestato, in primo luogo, che fosse possibile effettuare un accertamento di pericolosità ora per allora, senza la presenza del proposto e in termini di sostanziale incidentalità rispetto alla procedura di applicazione della confisca di prevenzione, come avvenuto nei giudizi di merito;
la Corte si è però trattenuta con approfondite valutazioni sul punto specifico in discussione richiamando l'insegnamento della sentenza 21/2012 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'assenza, nel procedimento di prevenzione patrimoniale, della persona nei cui confronti avrebbe potuto essere disposta la misura di prevenzione personale e accertata quindi la pericolosità non determina alcuna violazione del diritto di difesa, posto che ai successori sono assicurati, nel procedimento appunto di prevenzione patrimoniale, tutte le facoltà e i mezzi probatori necessari per le proprie tutele difensive, compresi, evidentemente, quelli di contestare con dati di fatto e circostanze (cosa effettivamente avvenuta 11 nei giudizi di merito), la valutazione di pericolosità che costituisce il necessario presupposto per l'adozione della misura patrimoniale. Alle considerazioni ora svolte, vanno poi aggiunte quelle derivanti dall'esame della giurisprudenza di legittimità, che è univoca nel ritenere la possibilità di un accertamento di pericolosità incidentale e cioè effettuato in assenza del proposto e senza che nei suoi confronti fosse mai stato precedentemente ed autonomamente accertata alcuna pericolosità e applicata alcuna misura di prevenzione personale, come emerge con chiarezza da Cass. Sez.1 del 13/1/2011 n. 5361, Altavilla, Rv 249800 secondo la quale l'art.
2-bis, comma 6- bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla legge 15 luglio 2009, n. 94 che lo ha introdotto, fissa il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali, rimettendo al giudice il compito di accertare in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione e ancora da Cass. Sez. 6 del 25/9/2014 n. 46068, P.G. in proc. Di Biase, Rv 261082 nella quale il principio è ribadito in termini identici, sottolineandosi comunque la necessità che la pericolosità sia accertata al momento della acquisizione del bene oggetto della richiesta ablatoria. L'accertamento incidentale di pericolosità di NT PA effettuato dai giudici di merito, quindi, è del tutto esente da controindicazioni in termini di illegittimità e i relativi profili di critica svolti con i motivi di ricordo, che peraltro ripropongono, in termini sostanzialmente sovrapponibili, le medesime osservazioni svolte davanti alla Corte, sono infondati.
4.4 Un secondo ordine di considerazioni critiche svolte nel ricorso, e sicuramente inquadrabili nello schema astratto della violazione di legge, attiene alla affermata lesione del principio del "ne bis in idem" di prevenzione;
NT PA, infatti, era stato positivamente giudicato come non pericoloso con provvedimento del 24 ottobre 2001 in quanto imprenditore vittima del c.d. "Clan dei Casalesi" e il relativo provvedimento non era mai stato impugnato così da ottenere una stabilità giuridico - processuale paragonabile a quella del giudicato;
l'affermazione, sia pure incidentale, di pericolosità specifica di NT PA, oggi valutato invece come imprenditore colluso con il suddetto clan camorristico, si sarebbe risolta, secondo il ricorrente, in una violazione 12 dell'accennato principio del "ne bis in idem", applicabile anche in sede di prevenzione. La tesi difensiva, riproposta anch'essa in termini sostanzialmente identici a quelli con i quali era stata sollevata in appello e senza alcuna valutazione critico argomentativa rispetto alle considerazioni svolte dalla Corte di Appello, è comunque palesemente infondata;
già i provvedimenti di primo e secondo grado, infatti, hanno dettagliatamente ricordato come il principio del "ne bis in idem" opera in materia di prevenzione "allo stato degli atti", così che non è impedito né l'esame di nuovi fatti e circostanze intervenuti dopo una pronuncia favorevole (nello specifico, quella appunto di inesistenza della pericolosità specifica affermata con il provvedimento dell'ottobre 2001) né la valutazione degli stessi in termini diversi ed antitetici rispetto a quella precedentemente operata;
è del tutto legittimo quindi disporre, alle condizioni ora accennate, non solo l'aggravamento di una misura di prevenzione personale già disposta ma anche adottare per la prima volta una misura di prevenzione (o, il che è la stessa cosa, formulare ex novo un giudizio di pericolosità) anche a fronte di un provvedimento non impugnato che tale pericolosità aveva negato (si veda, per l'autorevolezza della pronuncia, Cass. Sez. Unite del 29/10/2009 n. 600, Galdieri, Rv 245176, cui ha fatto seguito, recentissimamente e da ultimo, Cass. Sez.1 del 15/7/2016 n. 47233, Di Gioia, Rv 268175). Nel caso in esame, come si è più volte accennato nelle righe che precedono, successivamente alla statuizione di non pericolosità dell'ottobre del 2001, fondata sui soli esiti delle dichiarazioni rese da IN AV e CO IS, sono stati acquisiti nuovi elementi, consistenti nelle dichiarazioni rese successivamente durante il c.d. processo "Spartaco" dalle persone dettagliatamente indicate ai ff. 24 e segg. della motivazione del provvedimento impugnato, che hanno indotto a rivedere il giudizio di non pericolosità precedentemente effettuato e ad affermare, per contro, il ruolo di imprenditore colluso con il "Clan dei Casalesi" di NT PA e quindi la sua pericolosità sociale specifica in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa.
4.5 L'ultima doglianza che attiene specificamente al profilo personale della vicenda in questione riguarda la contestazione, da parte della Difesa ricorrente, del significato propriamente accusatorio delle plurime dichiarazioni rese nel corso del proc. "Spartaco" cui si è sopra fatto cenno, dichiarazioni contestate sia nella loro intrinseca credibilità sia nel loro effettivo effetto dimostrativo dell'inserimento operativo di NT PA nella compagine camorristica in 13 questione con il ruolo di imprenditore "colluso" e quindi della sua pericolosità sociale specifica in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa. La specifica doglianza di cui si dice, però, è evidentemente improponibile in questa specifica sede in ragione dei limitati profili di possibile ricorso cui si è sopra fatto cenno;
le critiche e le censure difensive, in realtà, attengono tutte a valutazioni di merito, non lamentano in effetti alcun effettivo vizio di legittimità e si rivolgono nei confronti di una motivazione che ha accuratamente esaminato i profili di affidabilità delle dichiarazioni e del loro reale significato, con argomentazione complessiva che non può certo essere ricompresa nelle ipotesi di motivazione omessa e/o apparente che sole legittimano, come si è detto, il ricorso per Cassazione contro provvedimenti pronunciati in materia di misure di prevenzione;
il relativo motivo di ricorso, quindi, è palesemente inammissibile in quanto non consentito.
5. Va esaminato poi, in conclusione delle prospettazioni che riguardano l'aspetto più propriamente personale della vicenda di prevenzione in questione ed ad introduzione di quelli relatvi ai profili più squisitamente patrimoniali, il motivo di ricorso che, sulla base dell'esame dell'art. 2 ter commi 7 e 8 della 1.575/1965 (e in ragione della affermata eccezionalità del loro contenuto precettivo), desume, con ragionamento "a contrario", che non è possibile individuare altre ipotesi (oltre a quelle lì previste) di confisca di prevenzione prescindendo dalla pericolosità del soggetto cui sono riferibili i beni;
più specificamente, si dice che nei commi sopra citati e soprattutto nel comma 7, si prevede eccezionalmente la confisca, tra l'altro dei soli beni "che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o che ne costituiscono in reimpiego" nei confronti di persona assente o con residenza o dimora all'estero, così che la disposizione di cui all'art. 2 ter, comma 11, che prevede invece la confisca nei confronti di persona del pari assente perché deceduta, si porrebbe in una sorta di antinomia con le disposizioni precedentemente citate.
5.1 In realtà, la prospettazione difensiva muove dal presupposto ermeneutico, del tutto non condivisibile, costituito dalla indimostrata eccezionalità delle disposizioni di cui all'art. 2 ter, commi 7 e 8 sopra citati e dalla preminenza delle stesse ai fini intrepretativi complessivi delle disposizioni in tema di confisca nei confronti di persona a vario titolo non presente nel procedimento applicativo della stessa;
la Corte ha correttamente e condivisibilmente osservato, infatti, che si tratta in realtà di plurime previsioni, dotate tutte di identica forza ermeneutica e non collocabili su piani argomentativi di maggiore o minore eccezionalità, che disciplinano le ipotesi di applicazione di 14 misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di persone materialmente assenti per le più varie ragioni, il tutto valorizzando il dato testuale enunciato nel comma 11, quello della applicabilità della misura patrimoniale della confisca, alle condizioni previste, nel caso di morte (dato che verrebbe al contrario inopinatamente abrogato, nella tesi caldeggiata dalla Difesa), il tutto poi nella prospettiva interpretativa fatta propria dalla più volte citata sentenza delle Sez. Unite SPINELLI che ha rimarcato come tutte le ipotesi di fatto previste dalle leggi del 2008 e del 2009 abbiano il fine, come si esprime la stessa Corte di Appello, di "potenziare l'efficacia preventiva delle misure patrimoniali, inizialmente elaborate in funzione di mero supporto rispetto a quelle personali".
6. Esaurito l'esame delle prospettazioni più direttamente riferibili al profilo "personale" della misura patrimoniale in discussione, si tratta ora di valutare i profili direttamente patrimoniali.
7. La questione più rilevante sollevata con il ricorso per Cassazione atteneva alla individuazione dell'effettivo ambito applicativo della nozione di "successori a titolo universale o particolare" di cui all'art. 2 ter, comma 11, posto che, come segnalato dal ricorrente, erano stati sottoposti a confisca di prevenzione non solo beni caduti effettivamente in successione e quindi ereditati dai ricorrenti ma anche beni già trasferiti in vita da NT PA ai figli o comunque agli eredi, beni in riferimento ai quali non era possibile disporre la confisca di prevenzione appunto in quanto non ricompresi nella devoluzione ereditaria.
7.1 La tesi difensiva, non del tutto priva di argomenti all'epoca in cui era stata proposta, è oggi superata dall'intervento della recentissima sentenza a Sez. Unite 22. 12. 2016- dep. 2017 - n. 12621, De Angelis più altri, ancora non massimata ma univoca nell'affermare, a f. 21 e 22, che "in tema di misure di prevenzione, le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare.... sono quelle proprie del codice civile;
nell'ipotesi in cui l'azione di prevenzione patrimoniale sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius, per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi".
7.2 Sulla base quindi dell'autorevole insegnamento ora ricordato, va affermato che l'oggetto della confisca a carico degli eredi di NT PA è stato correttamente parametrato non solo ai beni effettivamente caduti in successione, secondo le norme del codice civile, ma anche a quelli già fittiziamente trasferiti agli stessi durante la vita del PA ma in realtà 15 nella concreta disponibilità di quest'ultimo; si tratta allora di esaminare, nella limitata prospettiva più volte ricordata, se la motivazione del provvedimento impugnato abbia giustificato con sufficiente ampiezza argomentativa la reale disponibilità, da parte di NT PA, dei beni confiscati e già formalmente appartenenti agli eredi e l'esame può sicuramente superare la soglia della esistenza e della non apparenza della giustificazione data, dal momento che, a ff. 17 e segg, della motivazione, con argomenti che non è necessario ripetere in questa sede, si è affrontato il tema della reale disponibilità, da parte di NT PA, di beni ed attività economiche formalmente trasferite ai figli in realtà privi, anche in ragione della loro età, di risorse finanziarie che consentissero loro i vari acquisti, con condividibile accenno, poi, alla presunzione di fittizia titolarità nei confronti di coniuge, figli e conviventi cui all'art. 2 bis, comma 3. 8. Un altro profilo sul quale la Difesa, specie quella di VI PA, ha particolarmente insistito è quello della violazione del principio del "ne bis in idem", riferito questa volta ai profili prettamente patrimoniali della vicenda;
in sostanza, secondo la Difesa, la presenza in atti di un provvedimento dell'ottobre del 2001 che ha accertato positivamente la legittima formazione del patrimonio di TE PA e ha perciò restituito allo stesso i beni confiscati nel precedente procedimento di prevenzione impedirebbe oggi di valutare in termini alternativi la acquisizione dei beni e delle attività economiche oggetto della seconda confisca, quella all'esame della Corte.
8.1 C'è subito da osservare che il tema in questione sembra aver dato origine ad una sorta di equivoco nel giudizio di merito, posto che la Corte si è spesa con accurate (e condividibili) osservazioni sul diverso tema del rapporto tra il sequestro ex art. 12 sexies I. 356/92 e quello di prevenzione, per affermare, con decisione che non ha costituito oggetto di specifiche censure di legittimità, che la revoca del primo, giustificata dalla impossibilità di pronunciare a carico di NT PA una sentenza di condanna per morte dello stesso, non rivestiva alcuna reale influenza sul tema proposto.
8.2 Dato atto di questo, va comunque osservato che la Corte, a f. 18, si è fatta carico del tema in questione accennando alla formazione del patrimonio di NT PA nei termini di cui sotto si dirà mentre il tema specifico proposto in termini critici dal ricorrente, quello dalla applicabilità del principio del "ne bis in idem" anche agli aspetti più direttamente patrimoniali della vicenda di prevenzione oggi esaminata si pone negli stessi, identici termini con i quali si era posto in sede di prevenzione personale e che sono stati sopra ricordati;
così со 16 come nuove e successive acquisizioni in tema di pericolosità consentono di rivalutare "in peius" un giudizio di non pericolosità precedentemente effettuato, nello stesso modo e per le stesse ragioni una accertata, successiva appartenenza di una persona, nei termini di indizi di appartenenza ad associazione mafiosa e quindi di pericolosità sociale, determina la vanificazione, ex post, di un giudizio di legittima provenienza di beni ed attività economico finanziarie che, antecedentemente, era stato formulato sulla base di circostanze e dati di fatti non conosciuti e quindi non valutati nella prospettiva ricostruttiva di cui si dice.
8.3 In questo ambito argomentativo, quindi, la revoca della confisca disposta con provvedimento del 24 ottobre 2001, quando non si conosceva, lo si ripete, l'appartenenza di NT PA alla associazione camorristica del c.d. "Clan dei Casalesi", per un verso, non ha assunto alcuna efficacia, nemmeno indiretta o attenuata, di cosa giudicata, per l'altro, e conseguentemente, è stato pronunciato quando i termini della vicenda reale sottostante alla formazione del patrimonio di NT PA non erano effettivamente noti;
anche in questa specifica ipotesi, quindi, non vi è nessuna violazione del principio del "ne bis in idem" e il relativo motivo di ricorso è inammissibile.
9. Rimangono da ultimo da valutare le censure difensive relative alla affermata derivazione del patrimonio di NT PA dalla specifica configurazione di pericolosità attribuitagli, specie con riguardo alla attività lecita svolta sia dallo stesso che dagli eredi e al fatto che, come si è sopra accennato, non era stato accertato quali realtà imprenditoriali avrebbero beneficiato della vicinanza del PA alla associazione camorristica di riferimento, quali apporti avrebbero ricevuto le varie aziende dai suddetti rapporti di contiguità e in che modo l'apporto di risorse illecite avesse contribuito al mantenimento in vita delle varie imprese.
9.1 In realtà va osservato che la Corte di Appello ha richiamato ' espressamente, con ciò dimostrando di avere esaminato le relative conclusioni e l'apparato argomentativo che le sosteneva, gli esiti delle perizia OZ- BU-BO che aveva accuratamente ricostruito il patrimonio di NT PA nel periodo di accertata pericolosità sociale dello stesso (dal 1998 al 2004) escludendo che investimenti del valore complessivo di oltre 28 miliardi di lire potessero trovare effettiva giustificazione attraverso redditi dichiarati ufficialmente e poi ancora un elaborato svolto anche in primo grado che aveva escluso che il valore degli acquisiti riferibili direttamente o indirettamente al PA potessero essere giustificati coi redditi prodotti da attività lecite;
ancora, la Corte ha negato ingresso alle affermazioni difensive secondo le quali го 17 la capacità economico- finanziaria del PA nel periodo antecedente quello della accertata pericolosità potesse trovare giustificazione grazie ad attività di evasione fiscale.
9.2 In buona sostanza, e per concludere, il ricorrente ha proposto, su questo specifico tema valutazioni e censure generiche e non proponibili dato che, per un verso, esse si risolvono in realtà in denunce di sottovalutazione di argomenti difensivi che sono stati invece affrontati e presi in considerazione dalla Corte di Appello (si veda quanto sopra accennato circa il principio di diritto affermato da Cass. Sez. Unite del 29/5/2014 n. 33451, Repaci e altri, Rv 260246), dall'altro trascurano di considerare la corretta adesione della Corte napoletana al principio di diritto affermato dalle medesime Sezioni Unite secondo il quale in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, dato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di 1.500,00 euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente ExtrenicoCARCANO Maurizio GIANESINI uts DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pjesa Esposito 18