Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18265 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
LA CORTE118265 /02 f REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO PROM DICASSAZIONE Oggetto comprative cotilizia SEZIONE SECONDA CIVILE athy quatre allo art. 2932 c Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 788/00 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Cron. 43046 Rep. 4892 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Consigliere Ud.05/03/02 Dott. Umberto GOLDONI **** Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL SI, RE AR, LL IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato GIAN GUIDO PORCACCHIA, che li difende unitamente all'avvocato SI LL, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
LIRE 1500 CANCELLERIA COOP. EDIL. CITTA' NOVA SRL in liquidazione, in persona dei liquidatori Giuseppe RENNA e Agostino MANDRA' elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCIO ' |0567771 2002 APULEIO 22, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO 67772 PELA , che li difende, giusta delega in atti;
354 567773 -1- B567750 controricorrenti - avvers0 la sentenza n. 1317/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato LL AS in proprio anche per delega dell'Avv. PORCACCHIA, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PELA'Giuliano, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di diffida e contestuale citazione del 3 settembre 1992, AS IN conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la coopera- tiva edilizia Città Nova s.r.
1. perché fosse condannata all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare, con esso IN, socio, e con i suoi familiari conviventi, il rogito di assegnazione definitiva dell'alloggio prenotato. Assumeva che, nonostante l'assemblea dei soci avesse più volte deliberato di procedere alla assegnazione definitiva delle unità immobiliari prenotate, l'organo amministrativo -da ultimo il collegio dei liquidatori- aveva omesso di procedere alla stipula degli atti di assegnazione, sulla base della mancata approvazione della ripartizione finale dei costi;
che tale comportamento costituiva inadempimento di precise obbligazioni dell'organo amministrativo e legittimava l'esercizio della azione ex art. 2932 C.C.; che la proprietà dello alloggio prenotato da esso IN, alloggio costituito da un villino, si era già trasferita in suo favore, ai sensi dell'art. 98 R.D. n. 1165 del 1938, sull'edilizia popolare ed economica, applica- bile nella specie, come risultava dalla dichiara- 3 zione 18 maggio 1990 del commissario governativo e dalla dichiarazione 13 maggio 1991 dei commissari liquidatori. La cooperativa edilizia Città Nova si costituiva e resisteva alla domanda, deducendo che il Catarinel- art.la non era legittimato all'azione proposta ex 2932 C.C., perché mero socio prenotatario di alloggio, e contestando che potesse procedersi all'assegnazione d'alloggio in favore di persone diverse dai soci. Nel corso del processo, svolgevano intervento autonomo ed adesivo" RI LA e IA IN, rispettivamente moglie e figlia dell'attore, chiedendo che venisse pronunciata sentenza in luogo del rogito, con assegnazione della nuda proprietà dell'alloggio a favore della IN e dell'usufrutto a favore dei coniugi IN-LA, in pari misura. Con sentenza del maggio/11 luglio 1995, il Tribunale di Roma rigettava la domanda del Catari- nella e dichiarava inammissibile l'intervento della LA e della IN. Le spese di lite erano poste a carico solidale dell'attore e delle intervenute. I soccombenti AS IN, RI LA 4 e IA IN interponevano gravame. La società cooperativa edilizia Città Nova resiste- va al gravame. Con sentenza del 4 marzo/27 aprile 1999, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame e compensava le spese del grado. A motivo della decisione, osservava nell'ordine: a) che la domanda di IA IN e RI LA, relativa al preteso diritto di essere ہو iscritte nel libro soci della cooperativa Città Nova, era inammissibile siccome proposta per la prima volta in sede di gravame;
b) che, conseguen- di socie temente, risultando prive della qualità titolo per della cooperativa, costoro non avevano ottenere il trasferimento (anche) in loro favore del detto immobile;
c) che la sopravvenuta delibera di esclusione di AS IN da socio della cooperativa Città Nova, delibera -secondo assunto- impugnata innanzi al Tribunale, non rilevava a fini di sospensione del processo in corso, essendo IN, infondata la domanda dello stesso diretta ad ottenere per sé il trasferimento dell'immobile, ai sensi dell'art. 2932 C. C.; d) che, in effetti, essendo oggetto di altra e penden- te causa tra le parti il contrasto esistente 5 sull'esistenza meno di residuo debito del IN quanto al prezzo d'acquisto dello immobile, non sussistevano "le condizioni di esigibilità" del trasferimento preteso, né poteva pronunciarsi sentenza che attuasse quel trasferi- mento perché la pronuncia dovrebbe subordinarsi di una obbligazionenon solo all'adempimento incontestata ma tuttora inesigibile.. sibbene dell'inesistenza del debito: all'accertamento giacché se esso risultasse esistente il suo inadem- pimento farebbe mancare il fondamento della pretesa traslativa.. Può aggiungersi che l'offerta di pagamento del dovuto che è condizione della pronun- cia ex art. 2932 c.c. è formulata nelle conclu- sioni in termini affatto ambigui.. La disponibilità a versare il saldo non vi è infatti chiaramente espressa, ed il trasferimento viene invocato previa statuizione.. del pagamento.. se ed in quanto dovuto: subordinandosi dunque la volontà di adem- piere alla sentenza di condanna che la renderebbe superflua"; e) che infondata era la pretesa del già avvenuto trasferimento dell'immobile, secondo atto di assegnazione del 18 maggio 1990 o per il realiz- zato frazionamento del mutuo, atteso che quello atto, unilaterale ed espressamente definito provvi- sorio, non esprimeva alcuna volontà di trasferimen- to della proprietà del bene, né era idoneo a tal fine, e posto che quel frazionamento di mutuo non comportava il mutamento della persona obbligata al corrispondeva alla stipulazione di rimborso, né mutuo individuale, di cui all'art. 139, T.U. n. 1165 del 1938, essendone rimasto estraneo il IN. Per la cassazione di tale sentenza, AS Catari- nella, RI LA e IA IN hanno proposto in forza di quattro motivi. La società cooperativa Città Nova ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 osservazioni scritte ex art. c.p.c. e presentato 379 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando vizi di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto, comprese quelle richiamate dallo statuto della controricor- rente cooperativa Città Nova, di cui al T.U. sull'edilizia popolare ed economica, R.D. n. 1165 del 1938, i ricorrenti AS IN, RI LA e IA IN svolgono quattro motivi. In particolare, con il primo motivo, si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto il ricorrente IN inadempiente in ordine al pagamento all'offerta di pagare quanto ancora dovuto per il trasferimento dell'immobile e, quindi, non accogli- bile la sua domanda di pronuncia traslativa ex art. 2932 c.c.. Siffatta ragione di decisione, chiariscono, è non alle risultanze processuali ed solo contraria all'orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione, ma è altresì incoerente con quanto precedentemente affermato dalla Corte di merito sulla pendenza di altra controversia, che, avendo ad oggetto il contestato obbligo del IN di pagamento di ulteriori somme per il trasferimento dell'immobile, si poneva in rapporto di pregiudi- zialità con il processo in corso, tanto da determi- narne la sospensione ex art. 295 c.p.c.. Incidentalmente, poi, muovono altra doglianza con riguardo alla rilevata esclusione del Cantarinella dalla compagine dei soci della cooperativa Città Nova, esclusione tutt'altro che pacifica e, a loro dire, non preclusiva del trasferimento dello immobile a suo favore, risultando intervenuta a distanza di anni dall'introduzione del giudizio, essendo stata poi impugnata con autonomo atto e non retroattiva, ai sensi dell'art. avendo efficacia 2527 c.c.. Con il secondo motivo, invece, si dolgono che la Corte di merito abbia escluso che il mutuo edilizio fosse individuale, proprio del ricorrente Catari- nella, titolare effettivo (insieme alla moglie, in regime di comunione dei beni), pur se formalmente intestato alla cooperativa Città Nova, come compro- vato dai documenti prodotti, peraltro evidenzianti l'intervenuta sua estinzione ad opera dello stesso IN, prima della scadenza naturale. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, al pari del giudice di primo grado, abbia errato nella individuazione del valore giuridico da attribuire alla intervenuta assegna- zione provvisoria dell'immobile a favore del ricorrente IN, valore che assumono dovesse essere quello di trasferimento del bene, seppure limitato inter partes, tra il IN e la Cooperativa. Con il quarto motivo, infine, si dolgono che la Corte di merito, avendo ritenuto inammissibilmente proposta in sede di gravame, per la prima volta, la domanda d'iscrizione delle ricorrenti LA e १ IN nel libro soci della cooperativa Città Nova, abbia ritenuto che costoro fossero prive di legittimazione con riguardo alla domanda di trasfe- rimento dell'immobile anche in loro favore. Sostengono, infatti, che la domanda di iscrizione nel libro soci non era nuova e, quindi, inammissi- bile, perché presupposta nella domanda originaria delle ricorrenti LA e IN ovvero in quella -anch'essa originaria- del ricorrente IN, relativa all'attribuzione alla prima- di metà dell'usufrutto dell'immobile e -alla seconda della nuda proprietà, per intero. I motivi esposti sono tutti privi di pregio. in Ed invero, con riguardo al primo, va osservato, via assorbente, costituendone (anch'essa) autonoma e decisiva ragione della sentenza impugnata, che la valutazione d'inidoneità dell'offerta della presta- zione dovuta dal ricorrente AR per lo accoglimento della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 C.C. sostanzia un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, per quanto sorretto da adeguata ed in sé coerente motivazione, come innanzi riportata, in narrativa, e per quanto non si discosta dal principio vigente in materia, secondo cui l'offerta della prestazione corrispet- tiva, cui il citato art. 2932 C.C. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifi- ca dell'obbligo di concludere un contratto, deve essere espressa in modo da escludere ogni perples- sità sulla concreta intenzione di adempiere, non in modo ambiguo, quindi, pur senza che sia indispensa- bile l'uso di forme specifiche, quali l'offerta reale o l'offerta per intimazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10675/95, n. 8532/94 e n. 1554/89). Con riguardo al secondo motivo, si osserva che le doglianze dei ricorrenti, discostandosi dal modello legale, senza esprimere censure specifiche delle ragioni di decisione, esposte sul punto dalla sentenza impugnata, sostanzialmente replicano una linea difensiva già svolta in sede di gravame e, per l'appunto, espongono una valutazione di parte quanto ad effetti del frazionamento del mutuo gravante sull'alloggio prenotato a favore del ricorrente IN, valutazione diversa da quella affermata in sentenza, e prospettano menzionato dalla l'accadimento di un fatto non stessa sentenza, quale l'anticipata (rispetto alla scadenza naturale) estinzione di quel mutuo ad opera del IN, che assumono dimostrato dai materiali probatori in atti, senza neppure indicar- 11 ne il contenuto specifico. Con riguardo al terzo motivo, al di là di ogni altra considerazione , va osservato che la doglian- za del ricorrente origina da una supposta ma erronea attribuzione, all'assegnazione provvisoria d'alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale ovvero ad essa parificata nella disciplina, come nella specie, del valore di atto determinativo d'acquisto della proprietà del bene assegnato da parte del socio, che va invece attribuito all'apposito contratto di trasferimento del diritto dominicale, in esito al complesso procedimento di assegnazione dell'alloggio (cfr. Cass. n. 4747/98, n. 875/96, n. 7807/96 e n. 781/93). Con riguardo al quarto motivo, si osserva che la Corte di merito, correttamente, ha affermato la novità della domanda di iscrizione nel libro soci della cooperativa Città Nova, proposta dalle ricorrenti LA e IN in sede di gravame, non potendosi appunto attribuire ad un mero rapporto di connessione necessaria con quanto precedenza richiesto il mezzo di implicitain introduzione 10 di virtuale contenimento nel già dedotto) di una domanda dapprima non proposta, tanto più se abbia ad oggetto una situazione 18265 giuridica, quella di socio, nella specie, legitti- mante la stessa proposizione della domanda esplici- ta iniziale. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna í ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, 96,50, oltre euro liquidate in euro 2.000,00 per onorari. Così deciso il 5 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente Il canscons e st. P akole Hore Правни IL CANALIER IL CANCELIERE 01 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 3 DIC. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 FranceFITNEA AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 17/01/2012 serie 4 al n. 2800 versate € 194,43. (euro IL CANCELLIERE 13