Sentenza 3 agosto 1999
Massime • 1
In tema di malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale, a norma dell'art. 2109 cod. civ., come inciso dalle sentenze costituzionali n. 616 del 1987 e 297 del 1990, si ha sospensione del periodo feriale tutte le volte che lo stato morboso denunciato risulti incompatibile con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie, con la conseguenza che, una volta che il lavoratore abbia comunicato il proprio stato di malattia nel presupposto della sua incompatibilità con la finalità delle ferie, si determina la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro non provi l'infondatezza del presupposto allegando la compatibilità della patologia col godimento delle ferie, nel qual caso il giudice di merito dovrà valutare in concreto il pregiudizio arrecato dalla patologia denunciata al godimento delle ferie, senza che sul lavoratore gravi alcun onere probatorio in ordine all'effetto impeditivo del godimento delle ferie, arrestandosi ogni sua incombenza al tempestivo inoltro del certificato medico al datore di lavoro, e, in particolare, senza che sia necessaria la prova di un ricovero ospedaliero, atteso, peraltro , che la compatibilità o meno dello stato morboso col godimento delle ferie discende dalla natura e dalla durata della patologia, non dalla scelta di ricovero, che può essere determinata da fattori diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/1999, n. 8408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8408 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ELECTROLUX ZANUSSI SPA GIÀ IND ZANUSSI, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOAGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADRIANO TIBERINI, SALVATORE TRIFIRÒ giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura per atto Notaio PIROZZI rep. n. 55167 del 5/3/99;
- controricorrente -
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati G GIGANTE, MARIO PASSARO con mandato in calce al ricorso notificato;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 380/95 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 10/4/95 r.g.n. 477/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/4/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato Claudio SCOGNAMIGLIO per delega Avv. Renato SCOGNAMIGLIO;
udito l'avvocato Sergio VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 marzo 1990 IS NG, premesso di essere dipendente della Società ZA e di aver dovuto interrompere il godimento delle ferie nell'agosto 1988 per undici giorni, perché colpito da malattia, in particolare Herpes Zoster, conveniva in giudizio la predetta Società davanti al competente Pretore di Pordenone, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di £. 607.245, a titolo di indennità sostitutiva della mancata fruizione delle ferie nel periodo di infermità denunciato. Il tutto, sulla base della sentenza n. 616/1987 della Consulta, assertiva della interruzione delle ferie per intervenuta malattia, con diritto del lavoratore al recupero delle stesse ovvero alla indennità sostitutiva.
Resistente la ZA, che otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'INPS in quanto legittimato passivamente alla corresponsione della indennità di malattia, ed instava, altresì, per la reiezione della pretesa attorea sul presupposto della insussistenza degli elementi necessari per la interruzione delle ferie, proponendo anche riconvenzionale volta ad ottenere, in ipotesi di accoglimento della domanda, la restituzione del trattamento retributivo per ferie relativo al periodo di malattia e, in via subordinata, la condanna dell'Istituto a rifonderle l'eventuale importo da corrispondere al IS a titolo di indennità di malattia, il giudice adito - resistente l'INPS, che eccepiva la prescrizione del diritto vantato dal lavoratore ex art. 6 legge n.138/1943, aggiungendo che, comunque, nessun certificato medico risultava trasmesso al proprio Ufficio in relazione alla asserita malattia - previa estromissione dell'Istituto dal giudizio accoglieva il ricorso nei confronti della Società con sentenza del 3 febbraio 1992, confermata, a seguito di appello della soccombente, dal Tribunale del luogo con decisione del 10 aprile 1995. Ritenevano, preliminarmente, i giudici di merito che l'INPS, pur costituitosi senza alcun gravame nei suoi confronti, non era legittimato a stare in giudizio in sede di impugnazione, siccome estromesso in quello di primo grado.
Nel merito osservavano che la citata sentenza della Corte Costituzionale aveva immediata efficacia precettiva, indipendentemente da una disciplina di dettaglio;
che il principio dell'effetto sospensivo della malattia non aveva valore assoluto, in quanto condizionato dalla compromissione in concreto delle finalità proprie del riposo feriale;
che, tuttavia, dette finalità risultavano comunque frustrate dall'obbligo di reperibilità del lavoratore durante le fasce orarie fissate per il controllo;
che tale situazione, riduttiva e restrittiva dell'attività di svago, di movimento e di ricreazione feriale, comprometteva comunque la reale, completa fruizione e funzione delle ferie, sì da conseguirne necessariamente l'effetto sospensivo delle stesse. Avverso tale sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione, sia nei confronti dell'INPS, che contro il IS, ancorandolo a quattro motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso;
l'Istituto ha depositato soltanto la procura. Le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dalla Società nei confronti dell'INPS. Al riguardo osserva il Collegio che il Tribunale, a seguito della estromissione dell'Istituto dal giudizio disposta dalla sentenza pretorile, non impugnata specificamente, si è pronunciato per il difetto di legittimazione passiva dello stesso e la statuizione, afferendo ormai a cosa giudicata, non consente alcuna riproposizione di doglianze in questa sede nei confronti del medesimo soggetto, peraltro neppure costituitosi.
Con i primi tre motivi del ricorso proposto nei confronti del IS, che appare opportuno delibare congiuntamente attesa la loro connessione ed interdipendenza, la ZA S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2109, 1375, 1175, 2104 e 2697 cod. civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile.
Deduce, in sintesi, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 616/87 in subiecta materia non ha efficacia precettiva immediata, ma abbisogna di specifica legislazione di dettaglio quanto alla sua pratica attuazione, sicché, trattandosi soltanto di disciplina programmatica, non tutte le malattie denunciate hanno un effetto sospensivo de plano delle ferie, dovendosi invece distinguere caso per caso secondo la entità invalidante delle stesse;
che il richiamo della Consulta alla disciplina restrittiva del pubblico impiego è stato effettuato al fine di adottarla quale parametro anche in quello privato, ché, altrimenti, ne conseguirebbe un effetto sperequativo a vantaggio di quest'ultimo, laddove è costante uso aziendale che soltanto il ricovero ospedaliero produce detto effetto sospensivo, come si evince anche dai principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 297/1990; che il datore di lavoro deve poter controllare e verificare sia la malattia, sia l'entità della stessa, impeditiva della concreta fruizione delle ferie secondo le finalità ristoratrici delle stesse, mentre ciò non sarebbe possibile in ipotesi di sospensione correlata automaticamente alla mera dichiarazione di malattia generica, ed è obbligo del lavoratore dimostrare dette conseguenze impeditive, non adempiuto nella specie rigorosamente trattandosi di modesta patologia (Herpes Zoster facilmente curabile).
Le censure sono infondate, anche se la motivazione della sentenza impugnata va integrata e corretta come in prosieguo, in quanto il dispositivo appare conforme al diritto ai sensi dell'art. 384 cpv. cod. proc. civile.
Questa Suprema Corte, con orientamento prevalente, ha reiteratamente affermato che il principio fissato dall'art. 2109 - nel testo vigente a seguito della sentenza n. 616/1987 della Corte Costituzionale -, secondo il quale la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, è destinato ad operare ogni volta che la funzione tipica delle ferie risulti in concreto pregiudicata dall'insorgenza della infermità, indipendentemente dalla esistenza o meno di una disciplina che colleghi l'interruzione delle ferie a specifiche ipotesi di evento morboso, stabilendo in proposito particolari modalità di controllo da parte del datore di lavoro. Ha ribadito, altresì, che nel rapporto di lavoro di diritto privato non possono trovare applicazione in via analogica, a tal fine, le norme dettate per il settore del pubblico impiego dagli artt. 16 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, e 6 D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810, nè, d'altro canto, una limitazione degli effetti del principio suddetto, espressione di garanzia di valori costituzionali, può derivare da una regolamentazione di fonte contrattuale (cfr. ex plurimis: Cass. n. 12998/1995). Ed ha precisato, ancora, che non si profilano dubbi sul fatto che, in assenza di particolari, ulteriori disposizioni di legge in materia, questa può essere regolata o integrata dalle fonti negoziali reperibili nell'ordinamento (cfr. Cass. n. 5834/83). Orbene, ciò posto, osserva il Collegio che le deduzioni prospettate in gravame non possono condividersi, atteso che, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale sia pure con diversa motivazione, la norma di cui all'art. 2109 c.c., nel testo modificato dalla sentenza della Consulta consente ai lavoratori dipendenti la fruizione di un periodo di ferie aggiuntive pari ai giorni comprovati di malattia, senza che detto principio possa essere infirmato (ovvero eluso) da alcuna limitazione o restrizione di sorta, operando esso in tutte le sue implicazioni e con riferimento ai reciproci rapporti fra tutte le varie ipotesi di sospensione dell'obbligo lavorativo, afferendo ad un diritto intangibile (Cass. n. 2608/1990). Di guisa che, ove si ritenesse fondata la contraria tesi della Società, secondo la quale il periodo feriale dei propri dipendenti può essere interrotto soltanto nella ipotesi di comprovato ricovero ospedaliero, non solo il menzionato principio (ed il conseguente diritto) ne risulterebbe illegittimamente limitato nella sua concreta applicazione, in palese contrasto con le finalità cui si è ispirata la Corte Costituzionale nella richiamata decisione, ma ne deriverebbe, altresì, una inammissibile, palese ed ingiusta sperequazione tra il lavoratore che, affetto da grave infermità, abbia preferito ricevere adeguate cure restando nell'ambiente familiare, al fine di evitare gli ulteriori disagi del ricovero ospedaliero - con la conseguente perdita del recupero del periodo feriale in tal modo concretamente interrotto -, ed il dipendente che, pur in presenza di una banale indisposizione, inidonea a determinare la effettiva interruzione delle ferie, speculando artatamente sulla stessa si induca a detto ricovero, al fine di protrarre astutamente il normale periodo feriale.
Nè, d'altronde, può sortire effetto limitativo il richiamo all'argomento della cd. disciplina di dettaglio, carente nella specie, per poi inferirne profili di restrizione dell'ampio diritto riconosciuto al lavoratore dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza, giacché detta emananda disciplina, legislativa o regolamentare, non afferisce al principio ivi fissato in ordine alla essenza del diritto al recupero delle ferie, ma appare finalizzata alla specificazione ed alla attuazione dello stesso in concreto con la prescrizione di particolari garanzie idonee a tutelare anche il datore di lavoro, senza peraltro scalfirne il contenuto precettivo in armonia con l'art. 2109 c.c. modificato, nel bilanciamento degli opposti interessi delle parti.
Di guisa che, esclusa per quanto precede la necessità del ricovero ospedaliero e condizionato il concreto esercizio del cennato diritto del dipendente soltanto alla tempestiva comunicazione del presupposto "malattia" al datore di lavoro - salva la facoltà di accertamenti conferita a quest'ultimo ai fini della tutela degli equilibri predetti -, la ripetuta disciplina di dettaglio non può che riguardare ogni altra disposizione regolatrice del diritto in esame che non ne precluda o ne limiti in concreto l'esercizio, rendendolo per l'effetto difficoltoso nell'attuazione e sostanzialmente vanificando il principio cui si è ispirata la Corte Costituzionale nella declaratoria di illegittimità della norma già contenuta nell'art. 2109 c.c., per la parte nella quale non prevedeva che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospendesse il decorso. Con la palese conseguenza, in ipotesi di contrario avviso, di pervenire ad una interpretazione distorta e contraddittoria dell'esatto significato innovativo e della portata dell'enunciato principio, ostacolandone la pratica applicazione sino ad eluderne sostanzialmente il contenuto, e creando i presupposti per il verificarsi di quelle situazioni sperequative in precedenza evidenziate.
Tale interpretazione, del resto, è stata definitivamente ritenuta valida da questa Suprema Corte anche a Sezioni Unite, le quali, con la recente sentenza n. 1947 del 23.2.1998, hanno affermato che, con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell'effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 616 del 1987 e chiarito dalla successiva pronuncia n. 297/1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per la individuazione delle quali occorre far riferimento alla specificità degli stati morbosi denunciati ed alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie. Consegue che l'avviso, comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina - dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l'infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della patologia con il godimento delle ferie;
nel qual caso il giudice di merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alla fruizione delle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura ed alla entità dello stato morboso.
Sicché, in applicazione degli enunciati principi per il caso di specie, derivano alcune conseguenze dirimenti, quali: a) la non configurabilità del valore assoluto del principio dell'effetto sospensivo della malattia, in riferimento al periodo feriale, che dunque va delimitato sulla base delle predette valutazioni qualora ex adverso siano prospettate contestazioni nel senso che precede;
e pertanto in tal senso va corretta la motivazione adottata dal Tribunale che, spostando i termini della controversia su altre circostanze (compromissione delle ferie per effetto dell'obbligo di reperimento nelle fasce orarie prestabilite); ha finito per non centrare il fulcro del thema decidendum, per di più non avvedendosi del palese contrasto insito nel paradigma malattia - pretesa libertà feriale;
b) la immediata efficacia precettiva della ripetuta sentenza n. 616/87 della Corte Costituzionale, non infirmata, quanto all'esercizio del conseguente diritto e della sua ampia valenza, dalla necessità di una legislazione di dettaglio che, pur dovendone disciplinare l'applicazione pratica, non può delimitarne o condizionarne la portata;
c) la operatività del principio dell'effetto sospensivo della malattia indipendentemente da ogni restrizione correlata alla pretesa necessità di ricovero ospedaliero, e quindi in base alla sola sussistenza della malattia denunciata al datore di lavoro, sia pure con i mezzi di tutela riconosciuti a quest'ultimo mediante gli accertamenti esperibili in senso contrario, in quanto facoltato al controllo ed alla verifica della patologia e della entità della stessa, presuntivamente impeditiva della fruizione delle ferie;
d) l'assenza di ulteriori oneri a carico del lavoratore, intesi a dimostrare detto effetto impeditivo, posto che ogni sua incombenza si arresta al tempestivo inoltro del certificato medico al datore di lavoro, con la diagnosi e la prognosi di guarigione, salvo rigorosa contestazione datoriale, probatoria della non incidenza negativa dello stato di infermità sugli scopi precipui cui le ferie sono finalizzate.
Nè dette situazioni di obiettivo contrasto, da portare al vaglio del giudice per la sua decisione secondo i parametri evidenziati dalle Sezioni Unite, si sono concretizzate nel caso in esame, in quanto, a fronte dell'adempimento del IS nel senso che precede, la Società non ha fornito validi elementi idonei a contrastare efficacemente la ricorrenza del menzionato effetto impeditivo, limitandosi a prospettare generiche ipotesi di scarsa entità della diagnosticata malattia,e di inefficacia della stessa a comprimere il godimento dell'intero periodo di riposo, con mere affermazioni prive di supporto probatorio e dunque senza fornire materiale utile per un giudizio negativo secondo l'assunto della contestazione. Inammissibile, poi, si appalesa il quarto motivo di gravame, con il quale la Società, denunciando violazione dell'art. 2110 cod. civile, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si duole della mancata applicazione di uno specifico asserito accordo sindacale escludente, per determinati giorni rientranti in periodo feriale, sia la prestazione dell'attività lavorativa, sia il corrispondente salario, si che detta situazione si riflette anche sul lavoratore malato e lo priva del trattamento economico spettantegli per malattia. Trattasi, invero, di nuovo thema decidendum, prospettato genericamente per la prima volta in questa sede, in ordine al quale si impone pertanto la predetta declaratoria.
In definitiva, non ricorrendo le violazioni di legge ed i vizi denunciati, il ricorso va rigettato nei confronti del IS e, per quanto detto nella premessa della parte motiva, va dichiarato inammissibile nei confronto dell'INPS.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza in favore del controricorrente IS e si liquidano come da dispositivo;
nessuna statuizione si effettua, invece, al riguardo quanto all'INPS, atteso che l'Istituto ha depositato soltanto la procura, senza poi espletare alcuna attività defensionale.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso nei confronti del IS e lo dichiara inammissibile nei confronti dell'INPS.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese e dell'onorario del presente giudizio di cassazione in favore del IS, liquidando le prime in £. 42.000, ed il secondo in £. 3.000.000 (tre milioni).
Nulla per le spese nei confronti dell'INPS.
Roma 8 aprile 1999.