Cass. pen., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 11831
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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In tema di abuso d'ufficio, l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 cod. pen., ha ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti i presupposti del comportamento punibile. Ne consegue che, mentre nel sistema previgente, nel silenzio della legge assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza, sia l'eccesso di potere, sia la violazione di legge, nell'attuale sistema ai fini della condotta di abuso rilevano soltanto la violazione di norme di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti).

In materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), l'elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: "contributi e sovvenzioni" (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, per la sussistenza del reato la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore. (Fattispecie in tema di concorso con il reato di abuso di ufficio. La Corte ha escluso la sussistenza della truffa aggravata sul presupposto che la condotta di abuso si esauriva in momenti di un'unitaria seriazione procedimentale avente lo scopo di far conseguire contributi agevolati ad un soggetto privato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 11831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11831
    Data del deposito : 1 settembre 1999

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