Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 2
In tema di abuso d'ufficio, l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 cod. pen., ha ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti i presupposti del comportamento punibile. Ne consegue che, mentre nel sistema previgente, nel silenzio della legge assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza, sia l'eccesso di potere, sia la violazione di legge, nell'attuale sistema ai fini della condotta di abuso rilevano soltanto la violazione di norme di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti).
In materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), l'elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: "contributi e sovvenzioni" (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, per la sussistenza del reato la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore. (Fattispecie in tema di concorso con il reato di abuso di ufficio. La Corte ha escluso la sussistenza della truffa aggravata sul presupposto che la condotta di abuso si esauriva in momenti di un'unitaria seriazione procedimentale avente lo scopo di far conseguire contributi agevolati ad un soggetto privato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 11831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11831 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
(SEZIONE FERIALE)
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto Papadia Presidente del 1.9.1999
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe De Nardo Consigliere N.2953
3. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere 29723/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da AR CO, LA RI e NE NC,
avverso la sentenza 7 aprile 1999 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito per la parte civile l'avvocato Eugenio D'Angelo. Uditi per gli imputati gli avvocati Giuseppe Benenati per AR CO e Ferruccio Marino per LA TO. RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 giugno 1999 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione 19 giugno 1998 del Tribunale di Trapani che aveva condannato alle pene ritenute di giustizia AR CO, LA RI e NE NC per i reati di tentato abuso di ufficio e di tentata truffa ex art. 640-bis c.p. Più in particolare, perché, da un lato, nelle loro qualità di assessore, di sindaco e di segretario del Comune di Calatafimi abusavano delle loro funzioni per far approvare dal Consiglio comunale e dalla Commissione provinciale di controllo la delibera relativa allo schema di convenzione - redatto sulla base delle prescrizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - da stipulare tra la Giunta municipale e l'impresa di AZ Cesare, separatamente giudicato, per la fornitura di due turbine eoliche e di un dissalatore: il tutto violando l'art. 36 della legge regionale n. 21 del 1985 che riserva al Consiglio comunale il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di lavori alle rigorose condizioni previste da tale norma e compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare alla ditta AZ un ingiusto profitto patrimoniale;
fatti commessi fino al 17 dicembre 1991, data di (trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Trapani, da parte della Commissione regionale di controllo dopo l')apposizione del visto di legittimità, costituente momento essenziale della procedura intrapresa dall'amministrazione comunale, finalizzata alla costruzione sul territorio comunale di una centrale eolica per la produzione di energia elettrica, da associare ad un impianto di potabilizzazione di acque salmastre, per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico nel territorio comunale. Perché, dall'altro lato, attraverso la condotta di abuso ed altra attività artificiosa, tentavano di indurre in errore il Comune di Calatafini e la Commissione provinciale di controllo circa la realizzabilità dell'opera, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere dalla Regione e dalla CEE finanziamenti e contributi per l'opera il cui preventivo di spesa era stato deliberato in lire 15.800.000; fatto, quest'ultimo commesso fino al 2 marzo 1992.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati. Il AR deduce violazione della legge penale quanto alla condotta di abuso, non essendo nella specie ipotizzabile la violazione di legge addebitata: trattandosi di affidamento di forniture a trattativa privata, occorreva far riferimento all'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento sulla contabilità generale dello Stato"); lamenta, ancora, omessa motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 640-bis. Il LA si duole che sia stato ritenuto presente l'elemento intenzionale dell'abuso di ufficio;
sottolinea l'attività meramente preparatoria dell'amministrazione comunale, il "costo zero" della progettazione così come rappresentatagli.
Il NE, infine, dopo aver riprodotto le censure del AR circa la normativa applicabile, contesta, anche sul piano legislativo, tenuto conto del tempus commissi delicti, la possibilità di una sua attiva partecipazione alla vicenda, insistendo poi sull'assenza di ogni danno per il Comune. OSSERVA IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 640-bis c.p. per non aver commesso il fatto e dal reato di tentato abuso di ufficio per essere il reato stesso estinto per prescrizione.
2. Quanto al primo reato, va ricordato che la condotta prevista dall'art. 640-bis c.p. è descritta per relationem attraverso il rinvio all'articolo che immediatamente lo precede, l'elemento specializzante essendo costituito dall'oggetto materiale della frode che è costituito da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: "contributi e sovvenzioni" (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore.
Sennonché dal testo della sentenza impugnata non emerge alcuna condotta iscrivibile nell'area dell'art. 640 c.p., il tutto essendosi risolto nella condotta di abuso mediante violazione di legge. Con la conseguenza che la clausola di "consunzione" di cui all'art. 323 c.p. - peraltro neppure considerata dal giudice a quo - non risulta in grado di operare. L'attività di abuso si è, infatti, esaurita nell'ambito amministrativo (la delibera comunale ed il visto della Commissione provinciale di controllo), mentre la fattispecie di cui agli artt. 56, 640-bis c.p. era funzionale alle sole erogazioni. Ma tutte queste fasi appaiono - come si vedrà fra poco - i momenti di un'unitaria seriazione procedimentale avente lo scopo di far conseguire i contributi all'impresa AZ. L'unica condotta che sembrerebbe assumere una qualche autonomia rispetto al reato previsto dagli artt. 56 e 323 c.p. appare costituita dalla falsa lettera dell'ENEA in ordine alla quale nessuno specifico addebito coinvolge direttamente gli imputati. La stessa contestazione si arresta, dunque, alla presenza di vizi procedimentali, come la mancata conoscenza dei termini della delibera di Giunta da parte degli assessori e dei consiglieri comunali, la dimostrazione audiovisiva del 30 ottobre 1991, etc.; cosicché, stando sia alla decisione di primo grado sia alla decisione di secondo grado, le condotte di abuso di ufficio e di truffa sono "in parte" coincidenti. Stralciando l'unico momento extra procedimentale che potrebbe delineare un autonomo contegno fraudolento, il comportamento addebitato sì esaurisce nell'ambito della procedura amministrativa in ordine alla quale gli imputati sono stati chiamati a rispondere alla stregua degli artt. 56 e 323 c.p.; tanto da far operare la clausola di consunzione nell'area esclusiva di tale reato, non potendo nella specie configurarsi nulla che ecceda la condotta di abuso.
3. Nonostante l'intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 56 e 323 c.p. questa Corte, stante la necessaria decisione sugli interessi civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. è chiamata a delibare in ordine alla sussistenza di tale reato oltre i limiti segnati dall'art. 129 c.p.p. Il Collegio deve allora farsi carico delle "novellazioni" che hanno attinto l'art. 323 c.p. in forza dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, al fine di verificare se, valutando la concreta fattispecie sottoposta al suo esame, sia riscontrabile una continuità di tipo di illecito.
Sul punto relativo alla configurabilità nel caso di specie del delitto di cui all'art. 323 c.p., occorre, anzi tutto, rammentare gli interventi normativi che hanno coinvolto, radicalmente modificandolo, il precetto ora ricordato.
Il delitto denominato "abuso generico di ufficio", assolveva, nell'originario assetto codicistico, una funzione residuale, costituendo una sorta di contenitore nel quale era ricompresa ogni forma di abuso del pubblico ufficiale, che non fosse previsto come reato da una particolare disposizione di legge. In un quadro entro il quale lo statuto penale della pubblica amministrazione, con la previsione del peculato per distrazione, della malversazione in danno di privati, dell'interesse privato in atti di ufficio, etc., era contrassegnato da un reticolo di fattispecie in grado di relegare al margine il delitto di cui all'art. 323 c.p., fra l'altro, caratterizzato - in rapporto ai valori allora rilevanti - dall'estrema tenuità della sanzione.
L'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha completamente ridisegnato l'art. 323 c.p., contemplava un'ipotesi di reato diretta a reprimere soprattutto l'uso distorto della discrezionalità amministrativa, profilandosi in termini di sintomaticità dell'abuso il vizio di eccesso di potere dell'atto o del provvedimento;
vale a dire, il compimento (o l'omissione) dell'atto come esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla funzione predeterminata dalla legge;
in tal modo, per un verso, da far assumere all'agire della pubblica amministrazione uno scopo estraneo rispetto a quello finalizzato dalla norma e, per un altro verso, da realizzare un vero e proprio eccesso del mezzo rispetto al fine da essa presupposto (cfr. Sez. VI, 25 ottobre 1991, Giunta).
Il nucleo della fattispecie veniva peraltro collocato nel momento soggettivo, nel dolo specifico, in quanto esorbitante la stessa realizzazione di un evento antigiuridico e finalizzato ad arrecare ad altri un vantaggio ingiusto (nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 323, 2^ comma, di carattere patrimoniale) ovvero un danno ingiusto. La centralità del momento soggettivo veniva correttamente enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema nel senso sia della finalizzazione dell'abuso verso un vantaggio o un danno ingiusto sia della effettiva ingiustizia del risultato avuto di mira dall'atto. Una regola puntualmente canonizzata nell'affermazione che deve essere contra legem non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall'agente; cosicché il reato in esame non sussiste quando, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, il fine di danno o di vantaggio non sia di per sè ingiusto. Ciò non soltanto perché l'art. 323 c.p. menziona separatamente l'abusività della condotta e l'ingiustizia del fine, ma anche perché la ratio della norma tende a sottrarre alla sanzione penale quelle ipotesi in cui, pure se attraverso un'attività amministrativa formalmente illegittima, si persegua un fine di per sè legittimo (cfr. Sez. VI, 19 dicembre 1994, Medea). Principi ulteriormente ribaditi dalla regula iuris in base alla quale, per integrare la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., oltre all'abuso che caratterizza l'elemento oggettivo del reato, occorre il dolo specifico, finalizzato all'ingiusto vantaggio;
con la conseguenza che non è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di porre in essere una condotta antidoverosa e l'illegittimità, pur macroscopica, dell'atto di ufficio, ma è necessario che l'abuso sia stato indirizzato a determinare una situazione di vantaggio contraria al diritto (Sez. VI, 20 aprile 1995, Pasetti;
cfr., analogamente, Sez. VI, 7 marzo 1995, Bussolati;
Sez. 5 aprile 1994, Presutto).
Il tutto secondo i tracciati interpretativi seguiti da questa Corte, costante nel ritenere che in tema di abuso di ufficio assumono rilievo sia l'atto (o il comportamento) singolarmente valutato (qualora esso esprima ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto al fine tipico) sia quegli elementi sintomatici che, apparentemente estranei all'atto (o al comportamento), consentono una verifica di più ampio contesto;
così da dar rilievo ai presupposti di fatto in cui si esprime l'abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti o di singole serie comportamentali antecedenti, concomitanti ovvero anche successivi all'atto (o al comportamento) che designa l'abuso stesso (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 30 giugno 1993, Bisogno). Sul versante della violazione del dovere di astensione, poi, la giurisprudenza si era attestata - non senza qualche contrasto - sulla linea interpretativa secondo cui la detta violazione (che, di per sè sola, non era in grado neppure di realizzare l'ipotesi di reato prevista dall'abrogato art. 324 c.p.; cfr. Sez. V, 3 dicembre 1979, Duo), si rivela non idonea ad integrare, sempre di per sè sola, gli estremi del reato previsto dal previgente art. 323. Il che non sta a significare che tale violazione non possa costituire un abuso di potere, esprimendo soltanto l'esigenza che, perché venga realizzato il reato di abuso di ufficio, deve accompagnarsi una delle finalità previste dalla norma incriminatrice;
in modo da dar rilievo al profilo teleologico, conseguentemente destinato a trasformare la violazione del dovere di astensione in un vero e proprio sviamento di potere. Invece, quando l'abuso si sostanzi ex se in uno sviamento di potere, il legame finalistico è maggiormente evidenziabile nell'area della fattispecie penalmente rilevante, esaurendosi lo sviamento in un vizio teleologico che, ove coincida con il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero di arrecare ad altri un danno, realizza a pieno titolo il reato di abuso di ufficio. Dal criterio della "doppia ingiustizia", emergente anche in chiave semantica dall'art. 323, 1^ comma, c.p., quale risultante dalla "novella" del 1990, deriva che l'ingiustizia del fine non può considerarsi insita nell'ingiustizia del mezzo, nel senso che la seconda dove comunque manifestarsi all'esterno attraverso la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, Ne discende che il vantaggio ingiusto, coincidendo con il fine perseguito dall'agente, diviene parte integrante dell'elemento soggettivo. Dunque, anche quest'ultimo resta designato da una duplice qualificazione: come dolo generico, connotante l'abuso; come dolo specifico, esorbitante rispetto a questo, ma interdipendente dal momento soggettivo della condotta abusiva, tanto da rappresentare un continuum nei confronti del momento soggettivo generico e da risultare, nella sua qualificazione finalistica, astrattamente inscindibile rispetto a questo. Ora, poiché il fine deve essere quello di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (o di cagionare ad altri un danno), il contenuto teleologico viene a scorporarsi dal momento oggettivo, tanto da consentire l'ulteriore accertamento della sua presenza a prescindere dalla finalità generica e dalla finalità specifica. E questo dato oggettivo andrebbe individuato nella soluzione di un conflitto di interessi (l'uno e l'altro direttamente o anche soltanto indirettamente rilevanti sul piano pubblicistico) secondo regole che, anziché informate al principio di imparzialità, mirino a comporre tale conflitto tutelando posizioni giuridiche non meritevoli di protezione proprio in forza del preminente interesse del soggetto agente o di altri soggetti destinatari dell'atto o del provvedimento (ovvero anche del comportamento), interesse assunto come dato esponenziale dell'atto, del provvedimento (ovvero del comportamento) stesso (v. Sez. VI, 14 dicembre 1995, Marini). Rigorosamente circoscritto entro i confini dell'elemento soggettivo era, pertanto, il danno o il vantaggio ingiusto, a nulla rilevando che il soggetto non fosse riuscito a realizzare lo scopo, così da profilarsi la fattispecie in parola come reato a consumazione anticipata, il tutto pur dovendosi considerare come, nel concreto, l'emanazione dell'atto o del provvedimento (e la sua conseguente esecutorietà) diveniva, di regola, l'unico segnale dal quale era ricavabile l'abuso dell'ufficio (o del servizio). Nonostante gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati avessero delimitato, soprattutto sotto il profilo funzionale (ma con inevitabili riverberi anche sullo schema strutturale della fattispecie), la norma dell'art. 323 c.p. - la cui centralità nel sistema dei reati contro la pubblica amministrazione risultava, oltre che dalla corrispondente soppressione dei reati di interesse privato in atti di ufficio e di peculato "per distrazione", dalla significativa elevazione della sanzione prevista dall'editto - era conformata in modo così generico (sintomatica è la permanenza nel testo dell'art. 323 "novellato" dell'espressione "abuso", ancora una volta designante la condotta tipica) da apparire dotata di una tale potenzialità espansiva ai fini della perseguibilità dell'illecito amministrativo, da indurre il legislatore a riformulare il precetto allo scopo, per un verso, di limitarne la versatilità così da delineare uno schema solo in parte corrispondente ai risultati cui era approdato il "diritto vivente" scaturente dalla giurisprudenza prima richiamata e, per un altro verso, di ridurre la misura della pena edittale, secondo un modello chiaramente rivolto a precludere che il fumus delicti potesse comportare limitazioni, in via cautelare, della libertà, dell'indagato o imputato di abuso di ufficio, oltre che compressioni della sua privacy ai sensi dell'art. 266 e segg. c.p.p. Il prezzo pagato ad una tale opera di revisione è
stato indubbiamente assai caro, tanto da rimuovere i sottili equilibri che sorreggono l'intero statuto dei reati contro la pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento al sistema sanzionatorio del delitto di cui all'art. 323 c.p., così poco efficace da risultare irragionevole rispetto ad altri fatti reato relativamente ai quali l'esigenza punitiva non ha subito variazioni di sorta.
4. L'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 c.p., ha, in primo luogo, ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti gli estremi ed i presupposti del comportamento punibile;
per di più, realizzabile solo in quanto le dette condotte vengano poste in essere, per il pubblico ufficiale nello svolgimento della funzione e per l'incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento del servizio.
Mentre, dunque, nel sistema previgente (forse più razionale, perché non necessariamente postulante un abuso incentrato nell'adozione di un provvedimento amministrativo), nel silenzio della legge assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza sia l'eccesso di potere sia la violazione di legge (secondo le regole canonizzate dalla legge 31 marzo 1889, n. 5982, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato "per la giustizia amministrativa" e riprodotte dall'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dall'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), nell'attuale sistema, che pur sembra assegnare valore esponenziale alla partizione dei tradizionali vizi dell'atto, ai fini della condotta di abuso (quella che assume valore esclusivo nella configurazione della fattispecie penale, che reprime soltanto comportamenti, rappresentando il provvedimento lo strumento attraverso il quale - pur se utilizzando una sorta di sincretismo valutativo, che ha di mira anche la rilevanza di un "possibile giuridico" proprio dell'atto autoritativo - sul piano della struttura si configura l'illecito e sul piano probatorio è consentito delineare la sussistenza della condotta di abuso) rilevano soltanto la violazione norme di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti).
La precisazione diviene davvero designante nell'ambito del processo ora la vaglio della Corte per la tendenza del giudice a quo - che trascura l'immanenza nell'art. 323 c.p. del rapporto di consunzione - a far rifluire il vizio di eccesso di potere (meglio, gli elementi sintomatici di tale vizio) nell'ambito della truffa. Così dimenticando che il detto vizio o assume una valenza decisiva nell'ambito procedimentale, nulla residuando al suo disvalore, o va svincolato da questo, per essere designato dalla mera strumentalizzazione del procedimento;
se e sempreché si accompagni un contegno definibile alla stregua di canoni normativi di per se significanti. In caso contrario la clausola di consunzione viene arbitrariamente rivolta verso finalità che eccedono non solo da canoni descrittivi ma anche da giudizi di valore,
5. Quel che peraltro diviene decisivo ai fini di una corretta comprensione dello ius novum è una sorta di emarginazione (bilanciata, però, dall'inscindibile collegamento con l'evento) dell'elemento soggettivo. A differenza dell'art. 323 previgente che configurava l'abuso di ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (se patrimoniale, con elevazione della pena da un minimo di due a un massimo di cinque anni di reclusione) o di arrecare ad altri un danno ingiusto (senza che rilevasse ai fini sanzionatori la natura patrimoniale del danno), il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso di ufficio come reato di danno (nel senso dell'emersione di una diversa offensività), richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. La tipicità del fatto, quindi, con la "novella", non viene più affidata al contenuto di un dolo specifico;
la conformità al modello legale dell'incriminazione si ricava, infatti, attraverso una più precisa modulazione del lessico rilevante sul piano prescrittivo, in funzione di esigenze teleologiche puntualmente ricavabili dai lavori preparatori della legge n. 234 del 1997. Delineando forme vincolate di condotta ed arricchendo la fattispecie di un elemento ulteriore costituito dalla effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico ufficiale ovvero per altri o di danno altrui;
vantaggio o danno contra ius (cfr. Sez. VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli;
Sez. VI, 17 dicembre 1997, Testa). La conseguenza è che la necessaria presenza dell'evento rende ancor più pertinente il richiamo all'abuso mediante omissione, ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi di fronte (nel ricorrere degli ulteriori requisiti indicati dall'art. 323 c.p.) ad un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento, mentre, come correttamente ha ritenuto il giudice a quo, diviene ipotizzabile il tentativo di abuso di ufficio.
Nella nuova formulazione, l'abuso è punito a titolo di dolo generico, per di più caratterizzato dal requisito della intenzionalità, restringendosi, in tal modo, l'operatività del momento soggettivo al dolo di evento, con esclusione della rilevanza del c.d. "dolo eventuale" (Sez. VI, 2 ottobre 1997, Angelo;
Sez. VI, 17 dicembre 1997, Testa;
Sez. VI, 14 gennaio 1998, Branciforte.). Il che condurrebbe a ritenere che, penetrando l'ingiustizia del danno o del vantaggio nella struttura dell'evento, la stessa qualifica di dolo diretto che contrassegna l'elemento soggettivo del reato in parola comporta che anche il dato di qualificazione debba essere preveduto e voluto.
6. Tutto ciò premesso, relativamente al regime ora operante sul piano del diritto intertemporale, va ricordato come le Sezioni unite di questa Corte, nel delineare i rapporti tra l'art. 323 c.p., nel testo risultante dalla originaria formulazione, e l'art. 323 c.p., come sostituito dall'art. 13 della legge n. 86 del 1990, enunciarono il principio in base al quale, poiché fra in nuovo testo della art. 323 c.p. (quello, cioè, introdotto dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n.86) ed i precedenti artt, 323 e 324 dello stesso codice, sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle singole previsioni, non avendo la legge n. 86 del 1990 operato una generalizzata abolito criminis, ogni problematica circa la norma da applicare va risolta ai sensi dell'art. 2, 2^ e 3^ comma, c.p., perché tra il nuovo testo dell'art. 323 ed i precedenti artt.323 e 324 sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle previsioni che riconduce l'interferenza fra i relativi precetti nel più complesso fenomeno della successione nel tempo delle norme incriminatrici, nell'ambito del quale la nuova legge se, da un lato, ha ampliato, sotto qualche aspetto le previgenti previsioni incriminatrici ed escluso, dall'altro lato, la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, rispetto ad altre ipotesi ha mantenuto tale rilevanza, imponendo per esse l'individuazione della norma più favorevole applicabile ai sensi dell'art. 2, 3^ comma, c.p. Aggiungendo che una tale disciplina resta applicabile alla condizione che i fatti punibili alla stregua dell'art. 323 c.p. nel testo originario possano esserlo anche alla stregua dell'art. 13 della legge n. 86 del 1990, in quanto gli elementi costitutivi del primo reato siano contenuti, in forma esplicita o implicita, nella previsione delle norme vigenti alla data di consumazione - attribuendosi, altrimenti, efficacia retroattiva ad - una norma incriminatrice successiva al fatto - e siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione (Sez. un., 20 giugno 1990, Monaco). È chiaro che, con riferimento ai rapporti tra l'art. 323 c.p., quale "novellato" nel 1990 e l'art. 323 c.p., quale risultante dalla sua sostituzione in forza dell'art. 1 della legge n. 234 del 1997, l'incentrarsi della problematica intertemporale nell'area di una sola disposizione (laddove i temi di diritto transitorio a suo tempo prospettati concernevano, non solo due diverse disposizioni ma anche - per essere chiamato in causa pure l'abrogato art. 324 c.p. ed il sostituito art. 314 dello stesso codice, nella parte relativa al "peculato per distrazione" - da più norme, con giudizi di valore, per giunta, non unificabili ma, anzi, caratterizzati da rilevantissime difformità) circoscrive l'area di interferenza tra norme entro argini interpretativi estremamente più circoscritti. Mentre, a suo tempo, al di là dei profili descrittivi, assumeva valenza decisiva il giudizio di valore, qui è la conformazione della norma (nell'ambito di se stessa) a rivelarsi determinante. Si vuol dire, cioè, che mentre nel caso preso in esame dalle Sezioni unite, un ruolo preminente assumeva il rapporto di consunzione (reso estremamente complesso dalla pluralità di disposizioni convergenti verso una medesima norma), ora, prescindendo da giudizi valutativi di non decisivo rilievo (pur se comunque apprezzabili: l'abuso diretto a procurare un vantaggio patrimoniale è sanzionato con la minor pena della reclusione da sei mesi a tre anni, mentre l'abuso "in danno" subisce una penalizzazione, essendo comminata la medesima sanzione, superiore, dunque, a quella dell'editto dell'art. 323 sostituito dalla legge n. 96 del 1990), la soluzione di ogni problema di diritto transitorio va individuata facendo, in primo luogo, applicazione del principio di specialità, l'unico in grado di conferire valenza prescrittiva al rapporto istituibile tra disposizione e norma, quando l'assetto descrittivo (e solo in parte valutativo) risulti decisamente modificato. Una specialità da definire "bilaterale" perché ciascuna delle fattispecie poste a confronto presenta elementi specializzanti. Deve, quindi, contestarsi la soluzione prospettata da una parte della dottrina secondo cui, poiché qualsiasi ipotesi oggi prevista è riconducibile al testo previgente mentre solo alcune delle ipotesi previste dalla legge n. 86 del 1990 possono essere assunte nella nuova ipotesi di reato, è sempre applicabile lo ius novum, purché si realizzino taluni requisiti, dovendo, in caso contrario, ritenersi realizzata una vera e propria abolitio criminis. Il fatto è che, invece, ciascuna delle ipotesi di reato presenta elementi che sono propri di essa ed estranei al modello dell'altra. Dunque, ciascuna fattispecie è speciale nei confronti dell'altra perché ognuna presenta uno o più elementi estranei rispetto all'altra.
Se si superano le resistenze all'applicazione di un criterio logico nell'area del fenomeno della successione della legge penale nel tempo, il raffronto tra i due precetti consente una più puntuale verifica del passaggio dalla norma implicitamente abrogata alla nuova disciplina, facendo subito emergere come il ricorso alla specialità bilaterale esclude che assumano rilievo penale gli abusi non consistenti in violazioni di legge o di regolamento ovvero dai quali non sia derivato un vantaggio patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti). Ne consegue che la continuità del tipo d'illecito, risalente alla decisione delle Sezioni unite più volte richiamata, resta racchiusa nei limiti descrittivi che autorizzano ad iscrivere il contegno in entrambe le prescrizioni.
Riconducendo il rapporto tra norme nell'ambito del principio di specialità, il problema della successione della legge nel tempo deve essere risolto attraverso l'accertamento degli elementi che designano la nuova fattispecie;
e cioè che la condotta si sia sostanziata nella violazione di legge o di regolamento o nell'inosservanza del dovere di astensione, per di più posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio e che sia stato effettivamente procurato un vantaggio patrimoniale per sè o per altri, ovvero che sia stato arrecato ad altri un danno ingiusto. È ovvio, poi, che l'intenzionalità (con esclusione delle ipotesi di dolo soltanto eventuale) dell'azione (o dell'omissione) non costituisce un elemento riconducibile a specialità, risultando il dolo specifico richiesto dall'art. 323 c.p. ante riforma incompatibile con figure diverse dal dolo "intenzionale".
Una regola che, combinandosi con il precetto che prescrive, nel sistema della successione delle leggi nel tempo, l'applicazione della norma più favorevole, fa ritenere, dunque, in presenza dei dati di specificità sopra ricordati, l'art. 323 da ultimo sostituito come unica norma applicabile.
In tali termini la decisione delle Sezioni unite più volte richiamata risulta compatibile con il regime intertemporale ora al vaglio della Corte;
la continuità di tipo di illecito scaturente da un principio logico prima che da un giudizio di valore (peraltro pure emergente dal nuovo assetto sanzionatorio), impone sempre e comunque l'applicazione dello ius novum ove venga accertata la realizzazione della fattispecie. È evidente, poi, che l'abolitio criminis della ipotesi di reato prevista dal testo originario dell'art. 323 c.p. in tanto renderà operante la norma ora ricordata in quanto sia configurabile l'ipotesi di reato contemplata dal testo vigente, con l'applicazione della pena comminata dall'editto del testo del 1930. 7. Ritiene, in conclusione, il Collegio, ai fini indicati dall'art. 578 c.p.p., che la fattispecie di cui agli artt. 56 e 323 c.p. sia stata compiutamente realizzata dagli imputati.
Palese è, anzi tutto, la violazione di legge e, più
precisamente, dell'art. 36 della legge della Regione Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, che delimita in modo rigoroso - con carattere di specialità rispetto alla normativa ritenuta operante da taluni dei ricorrenti (che hanno inopinatamente invocato art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - peraltro non legittimante la procedura seguita - a norma del quale "Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 2) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti)", il ricorso alla trattativa privata.
Anche il profilo della intenzionalità risulta ampiamente delibato dalla sentenza impugnata, tutta la vicenda essendo caratterizzata dalla finalità di realizzare il risultato divisato, come proiezione dell'evento prefigurato, con conseguente coincidenza tra momento rappresentativo e momento volitivo del dolo. L'enorme sproporzione tra i prezzi praticati dall'impresa AZ ed i prezzi di mercato, stigmatizzata dalla sentenza di primo grado e confermata sul punto dalla decisione impugnata delinea altresì il requisito della "doppia ingiustizia", tuttora necessario per l'integrazione del reato di abuso di ufficio.
8. La presente statuizione lascia, dunque, integre le statuizioni civili della sentenza impugnate e comporta la condanna dei ricorrenti in solido al rimborso in favore della parte civile costituita delle spese e competenze, che si liquidano in lire 2 milioni, di cui lire 1.700.000 per onorario, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione ed in relazione al reato di cui agli artt. 56, 640-bis c.p. per non aver commesso il fatto.
Conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore della costituita parte civile delle spese e competenze che liquida in lire 2.000.000 di cui lire 1.700.000 per onorario, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 1 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 1999