Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUB00 66 2 / 01 IN NOME PC O ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 1191/98 Dott. Fernando LUPI - Consigliere Cron..1309 Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 19/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L.
6.000 sul ricorso proposto da: 11.8 GEN 2001 IL CANCELLIERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in d persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PROSPERI VALENTI FAUSTO MA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente - UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale
contro
NI al Sig. ALEMANNO MA RITA, PUCE EVELINA, FILONI ELENA, per diritti L. il 13/201 ON MA GRAZIA, elettivamente 2000 PATERA CONCETTA, AL CANCELLIERE ⚫ 4305 domiciliate in ROMA V.LE GORIZIA 25/D, presso lo -1- studio dell'avvocato GIULIO MICIONI, rappresentate e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difese dall'avvocato SALVATORE NICOLA PORTALURI, Rilasciata copia legalē IMPS at Sig.. giusta delega in atti;
per diritti L. ✓ 22 FEB. 2001 controricorrenti IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 3329/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 24/11/97 R.G.N. 648/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato GORGA;
udito l'Avvocato PORTALURI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con distinti ricorsi depositati in data 9 agosto 1995, e successivamente riuniti, MA TA AN, LI PU, LE IL, CO RA, MA IA ER esponevano che, quali dipendenti della ditta "Berrettificio Ettore Nigro", nell'ottobre 1991 erano state collocate in mobilità trasformata ex art. 22, comma 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, così percependo dall'INPS le relative indennità sino al mese di ottobre 1993. Successivamente a tale data l'INPS aveva sospeso ogni erogazione, nonostante che i decreti legge n. 299 del 1994, n. 674 del 1994 e n. Guidololen 105 del 1995 avessero prorogato sino al 31 maggio 1995 il diritto all'indennità di mobilità ordinaria O per i lavoratori per i quali iltrasformata trattamento di mobilità fosse cessato entro l'anno 1993. Rilevavano che con nota del 16 dicembre 1994 1'INPS aveva riconosciuto il diritto alla proroga dell'indennità di mobilità trasformata sino alla data del 31 dicembre 1994 per i lavoratore che ne avessero goduto oltre il termine del 30 giugno 1993. Chiedevano pertanto che l'INPS fosse condannato al pagamento in loro favore dell'indennità di mobilità per il periodo dall'ottobre 1993 al 31 maggio 1995, da rivalutare e maggiorare degli interessi legali. 1 Dopo la costituzione in giudizio dell'INPS, che aveva chiesto il rigetto delle domande attrici, il Pretore di Lecce con sentenza del 29 novembre 1996 accoglieva le domande delle lavoratrici. A seguito di gravame dell'INPS, il Tribunale di Lecce con sentenza del 24 novembre 1997 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale riteneva privo di fondamento l'assunto dell'INPS secondo il quale le lavoratrici non avevano diritto alla proroga dell'indennità di mobilità perchè Guilo holu. avevano cessato di goderne nell'ottobre 1993, mentre ai sensi dell'art. 5, comma 18, del d.
1. n. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 451/94, il trattamento di mobilità poteva essere prorogato soltanto se fosse scaduto tra il 1 gennaio 1994 ed il 30 giugno 1994. A sostegno della sua decisione il giudice d'appello si richiamava alla lettera della disposizione invocata dall'INPS( "per i lavoratori .....per i quali il iscritti nelle liste di mobilità trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il medesimo è prorogato fino al 31 dicembre 1994") ed osservava che l'uso da parte del legislatore dell'espressione verbale "scade" accanto a quella "'è scaduto" non poteva che 2 significare che la proroga della indennità rivendicata doveva applicarsi a tutti i trattamenti scaduti prima del 1 gennaio 1994. Aggiungeva ancora il Tribunale che soluzione avrebbe condotto ad unauna diversa ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori in mobilità. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso MA TA AN, LE IL, CO RA, MA IA ER ed LI PU. Volin"Guido Vadie MOTIVI DELLA DECISIONE -Con l'unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 18 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451 rileva l'Istituto ricorrente - che la formulazione testuale della legge, riferita del periodoall'esaurimento di godimento dell'indennità di mobilità, va correlata con l'entrata in vigore del medesimo decreto legge (21 maggio 1994), ricadente, appunto, "entro" il primo semestre di detto anno, e costituisce una endiadi diretta a precisare, attraverso la delimitazione di un periodo chiuso, il "primo semestre", non soltanto il termine finale (30 giugno 1994) della scadenza dei trattamenti 3 ancora in corso al 21 maggio 1994, ma altresì il termine iniziale (1 gennaio 1994) della scadenza dei trattamenti che, anche se non più in godimento all'entrata in vigore del decreto, sono tuttavia ammessi alla proroga perchè cessati di recente. Aggiunge l'Istituto che l'interpretazione accolta dal Tribunale costituirebbe una inammissibile dilatazione dell'efficacia retroattiva della norma, capace di riattivare tutti i trattamenti scaduti dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del 23 luglio 1991 n. 223. Il ricorso è fondato ' pertanto, merita Guideboar accoglimento. Va premesso che l'art. 7 della legge 23 luglio 1991 223 ha introdotto nel sistema previdenziale un n. tipo di prestazione di disoccupazione denominato indennità di mobilità alla quale hanno titolo i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, che siano in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 16, comma 1(che siano, cioè, appartenenti alle categorie di operai, impiegati o quadri, con rapporto a tempo indeterminato e con una indennità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivo). Tale indennità spetta per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro mesi per gli ultraquarantenni gli e a trentasei per ultracinquantenni. Per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del mezzogiorno(di cui al testo unico approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218), è rispettivamente la .durata della prestazione prolungata nelle tre ipotesi appena indicate, per ulteriori dodici mesi. Salva l'ipotesi dei lavoratori rientranti nella fattispecie contemplata dell'art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991(tra cui i dipendenti delle società non operative costituite dalla EP, e SL VA ancora in cassa integrazione guadagni alla data di entrata in vigore della 223/1991),legge n. l'indennità non può avere una durata superiore all'anzianità maturata dall'interessato alle dipendenze dell'impresa che ha attivato la procedura di mobilità(art. 7, comma 4, della legge n. 223/1991). L'indennità in questione non può essere corrisposta successivamente alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Nelle aree del mezzogiorno nonchè in quelle in cui viene accertata la sussistenza di un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, l'indennità di mobilità può essere prorogata fino al compimento, da parte degli interessati, dell'età 5 ! pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne), alle seguenti condizioni: a) collocamento in mobilità a seguito del licenziamento disposto in una delle aree indicate, con effetto entro il 31 dicembre 1992; b) età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, alla predetta data di cessazione del rapporto lavorativo;
c) possesso a quest'ultima data, di una anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non КовилGuits Nodes inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, diminuita del numero di settimane intercorrenti tra la predetta data e quella di compimento dell'età pensionabile(art. 7, comma 6). Nelle medesime aree, appena indicate, l'indennità in esame può essere prorogata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità, alle seguenti condizioni : a) collocamento in mobilità, a seguito di licenziamento disposto, da parte di impresa operante in dette aree, con effetto entro il 31 dicembre 1992; b) età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia alla predetta data cessazione del rapporto;
possesso, adi c ) 6 quest'ultima data, di una contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità non inferiore a 28 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per e i superstiti.l'invalidità, la vecchiaia Quest'ultimo requisito contributivo non è richiesto per i lavoratori che, prima del 1 gennaio 1991, dipendevano dalle società non operative della Gepi e dell'Insar: per costoro la prestazione non può essere concessa per un periodo massimo di dieci anni. Sintetizzata nei termini che precedono la regolamentazione dell'istituto in questione (su cui cfr. anche la circolare Inps n. 3 del 2 gennaio 1992) Guido now mostra chiaramente come la durata del beneficio in questione può variare a seconda di una serie di condizioni, sia di natura soggettiva (collegate tra l'altro all'età del lavoratore interessato, ed all'anzianità contributiva) che oggettiva (il tipo di gestione cui è assoggettata l'impresa, l'area in cui essa opera, ecc.), il che non consente assolutamente di ritenere al di là delle scarne indicazioni - fornite indicazioni dalle lavoratrici che la proroga del trattamento di mobilità introdotta dall'art. 5 del d.
1. n. 299/1994 realizzi comunque e in ogni caso, senza soluzione di continuità, un prolungamento del beneficio introdotto dall'art. 7 della legge n. 7 223/1991. E ciò appare ancora più vero anche considerando che prima del 1994 (a differenza di quanto invece si è verificato nel periodo successivo) nessuna proroga era intervenuta in materia. Certamente, dunque, rispetto all'intervento del legislatore del 1994, potevano esservi casi in cui i trattamenti di mobilità in questione erano da lungo tempo esauriti, e questo basta ad orientare una lettura della norma di proroga, come proposta dall'istituto resistente, in termini affatto rigorosi per evitare soluzioni abnormi difficilmente dimensionabili in termini di decorrenza della proroga Guilo nau medesima. Una tale lettura, del resto, è desumibile anche dalla stessa formulazione testuale della norma invocata nella quale l'uso dell'espressione "proroga" di regola non può non riferirsi, nel suo valore letterale, che ad un termine ancora in corso (vedesi, ad esempio, il disposto dell'art. 154 c.p.c.). Da qui l'ulteriore conseguenza che l'espressa estensione della proroga anche ai termini scaduti non può che essere interpretata, proprio per sua logica la eccezionalità, in senso restrittivo, nel senso cioè che essa si applica non per tutti i trattamenti in ogni tempo scaduti, ma solo per quelli scaduti "entro 8 il primo semestre 1994", e cioè nel corso di esso. Del resto che l'art. 5, comma 18, del d.l. citato abbia inteso recuperare nella proroga soltanto i trattamenti scaduti durante il semestre del 1994 e non anche quelli scaduti in precedenza (come quello riguardante, sia pure per pochi giorni i lavoratori ricorrenti) trova la sua ratio nella esigenza di recuperare situazioni che, pure essendo operative nel semestre, rischiavano di essere trascurate solo per il fatto del tutto estrinseco dell'entrata in vigore del decreto legge n. 299/94 sul finire del decreto medesimo. Appare, pertanto, priva di fondamento la tesi IT OL condivisa anche dal giudice di secondo grado che fa - leva sulla pretesa irrazionalità della disciplina risultante dalla interpretazione restrittiva proposta dall'INPS in quanto ingiustamente discriminatoria tra situazioni equiparabili, avutoragionevolmente riguardo alle ipotesi, come quella di specie, di scadenza del trattamento di mobilità in tempo sostanzialmente coincidente con i trattamenti privilegiati. A fronte di una tale prospettazione, già di per sè difficilmente compatibile con il dato testuale normativo, è sufficiente osservare come il "fluire del tempo" nel corso del quale possono 9 о assetti normativi, può modificarsi discipline 惩 secondo la giurisprudenza giustificare di per sè consolidata della Corte Costituzionale -- variazioni nella disciplina di fattispecie pur simili tra loro, senza che ciò necessariamente comporti alcuna ingiustificata disparità di trattamento nè che impongano una censura di discriminazioni della innovazione normativa ° la illegittimità necessità di una interpretazione adeguatrice. del ricorso, per le esposteL'accoglimento considerazioni, comporta la cessazione della sentenza impugnata con l'ulteriore conseguenza che, essendosi quitomisto Vide censurata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può pronunciarsin merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando le domande lavoratrici proposte con il ricorso di primodelle grado. Nei precisi termini sopra riportati questa Corte si è già pronunziata in una fattispecie analoga a quella in esame (cfr. Cass. n. 2169/2000). Trattandosi di controversia previdenziale va disposto ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. l'esonero delle soccombenti dalle spese di lite riferite all'intero processo. 10
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza primo grado e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dalle lavoratrici con il ricorso di primo у стридията grado. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2000. IL PRESIDENTEMeriusможно выборомий IL CONSIGLIERE ESTENSORE do VideGuido Stillia IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria ogel, 18 GEN. 2001 *BORATORE A M E VERIA R P U e T R E N O O I C A D 0 S , 3 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A ' B N S I L E L 3 D P E S 7 - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A M E I I D G A E A G , D O E O T L E R T T T I S N I A R I E L G S D L E E E R O D 11