Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 30655
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Sentenza 3 febbraio 2023

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In tema di confisca di prevenzione, è ammissibile la confisca di singoli beni aziendali che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell'azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all'art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

È legittima la confisca di fabbricati realizzati su un terreno sottoposto a sequestro e, poi, a confisca, ancorché gli stessi siano stati edificati con l'impiego di disponibilità economiche lecite, in quanto, per il principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto. (Fattispecie relativa alla confisca di un terreno inclusiva dei fabbricati realizzati su di esso da una società terza rispetto al proposto, ritenuta correttamente disposta sul rilievo che trattasi di beni inscindibilmente legati al fondo, in rapporto di pertinenza prevenzionale).

In tema di misure di prevenzione, il tribunale, una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, può disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei beni del proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venir meno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati. (Fattispecie in cui il tribunale aveva disposto d'ufficio il sequestro e poi la confisca di beni emersi all'esito della relazione dell'amministratore giudiziario, non indicati nella proposta del pubblico ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 30655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30655
    Data del deposito : 3 febbraio 2023

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