Sentenza 3 febbraio 2023
Massime • 3
In tema di confisca di prevenzione, è ammissibile la confisca di singoli beni aziendali che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell'azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all'art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
È legittima la confisca di fabbricati realizzati su un terreno sottoposto a sequestro e, poi, a confisca, ancorché gli stessi siano stati edificati con l'impiego di disponibilità economiche lecite, in quanto, per il principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto. (Fattispecie relativa alla confisca di un terreno inclusiva dei fabbricati realizzati su di esso da una società terza rispetto al proposto, ritenuta correttamente disposta sul rilievo che trattasi di beni inscindibilmente legati al fondo, in rapporto di pertinenza prevenzionale).
In tema di misure di prevenzione, il tribunale, una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, può disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei beni del proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venir meno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati. (Fattispecie in cui il tribunale aveva disposto d'ufficio il sequestro e poi la confisca di beni emersi all'esito della relazione dell'amministratore giudiziario, non indicati nella proposta del pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 30655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30655 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 12/11/2018 ha disposto la confisca: - dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali dell'IMPRESA V. DL. & C. s.n.c. di AD. DL.;
- dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali di (...) — Compagnia per la Prefabbricazione Edilizia s.r.I.; - dell'intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali di VILLA (...) s.r.l. (già VILLA (...) S.p.a.); - dell'intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali di (...) GENERALI s.r.I.; - del 50% del capitale sociale, già intestate nella misura del 10% ciascuno a DL. AD., Celano Petronilla, DL. EC., DL. LF. e DL. Maurizio, oggi tutte nella titolarità di DL. EC., DL. Segio, DL. Maurizio, di CRC Società cooperativa s.r.I.; - Immobili di proprietà dell'IMPRESA V. DL. & C. s.n.c. di AD. DL. - Immobili di proprietà di VILLA (...) s.r.I.; - res facenti parte del complesso dei beni aziendali di IRSALA s.r..I., all'atto dell'incorporzione in FIN.(...).; - res facenti parte del complesso dei beni aziendali di BENSO s.r.I.. Ha altresì ordinato il sequestro dei seguenti beni: - res facenti parte del complesso dei beni aziendali di IRSALA s.r..I., all'atto dell'incorporazione in FIN.(...).; - res facenti parte del complesso dei beni aziendali di BENSO s.r.I.. 2. La Corte di appello di Palermo, con decreto in data 04/03/2022 -decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico ministero e da DL. EC., DL. LF., DL. Maurizio, FIN.(...) S.p.a., (...) GROUP S.p.a., DL. MN., e UNICREDIT S.p.a.- ha riformato il decreto del Tribunale di Palermo disponendo la revoca:
2 - del sequestro del 24 marzo 2014 e del 29 maggio 2014; - della confisca: - dell'intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali dell'IMPRESA V. DL. & C s.n.c. di AD. DL.;
- dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali di (...) — Compagnia per la Prefabbricazione Edilizia s.r.I.; - dell'intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali di VILLA (...) s.r.l. (già VILLA (...) S.p.a.); - dell'intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali di (...) GENERALI s.r.I.; - del 50% del capitale sociale, già intestate nella misura del 10% ciascuno a DL. AD., Celano Petronilla, DL. EC., DL. LF. e DL. Maurizio, oggi tutte nella titolarità di DL. EC., DL. Segio, DL. Maurizio, di CRC Società cooperativa s.r.I.; - Immobili di proprietà dell'IMPRESA V. DL. & C. s.n.c. di AD. DL. - Immobili di proprietà di VILLA (...) s.r.l. indicati dal n.
7.50 al 7.55 e dal 7.156 al 7.168; La Corte di appello ha altresì disposto la revoca del sequestro e della confisca dei seguenti beni: - res facenti parte del complesso dei beni aziendali di IRSALA s.r..I., all'atto dell'incorporazione in FIN.(...).; - res facenti parte del complesso dei beni aziendali di BENSO s.r.I.. - delle somme già giacenti sui conti transitori accesi presso UNICREDIT s.p.a.. 2.1. All'esito del decreto della Corte di appello, quindi, l'ablazione è stata confermata sulle unità immobiliari costituite dagli edifici siti in via dei Cantieri e in Via Di Blasi di proprietà della società VILLA (...) s.r.I.. 3. Il decreto della Corte di appello è stato impugnato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e da DL. EC., DL. LF. e DL. Maurizio. Deducono:
4. PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Palermo:
4.1. Violazione di legge in ordine al mancato utilizzo di elementi probatori specifici risultanti dagli atti, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice dell'appello dalla legislazione prevenzionale e dall'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.. 4.1.1. La prima censura si rivolge alla perimetrazione della pericolosità sociale di DL. AD. Classe 1922. 3 Secondo il Pubblico ministero la Corte di appello ha erroneamente ritenuto - insieme al Tribunale- che l'inizio della pericolosità sociale del proposto dovesse essere collocata nel 1989, mentre in realtà andava collocata agli inizi degli anni '80, quando DL. AD. Classe 1922 concorreva nell'associazione mafiosa estorcendo somme di denaro nell'interesse del capomafia di Borgetto, ricevendo in cambio la possibilità di svolgere lucrose attività imprenditoriali e inserendosi nel contesto mafioso che lo porterà, nel tempo, a intessere rapporti con i vertici di Cosa Nostra. Secondo l'Ufficio ricorrente la Corte avrebbe dovuto considerare anche il periodo di avvicinamento e di fidelizzazione al sodalizio e lo svilupparsi del rapporto illecito instaurato con il capomafia DL. Francesco.
4.1.2. Osserva anche che, grazie alla collusione con Cosa Nostra, il capostipite della famiglia DL. ha costruito un impero economico, con investimenti diversificati in vari settori, con imprese che andavano tutte sottoposte a confisca, essendo il frutto delle attività illecite, con particolare riguardo alla RAFIL e alla AUTORAMA, agli acquisti nel settore agricolo, alle società Val di Muro, TELE(...), PUBBLI(...) e SICILIA 7, che vengono descritte nelle loro dinamiche societarie. Da qui deduce l'erroneità del decreto impugnato, che ha distinto i beni confiscabili in base al settore merceologico e a prescindere dall'acquisto nel perimetro di pericolosità così come indicato dalla stessa Corte di appello.
4.1.3. Sostiene, altresì, che la Corte di appello ha erroneamente escluso dalla confisca i beni appartenenti a DL. EC., sul presupposto che questi avesse la disponibilità economica per l'acquisto delle quote, trascurando di considerare le vicende che hanno interessato l'attribuzione fittizia a DL. AD. e a DL. EC. delle quote di RETE 2 s.r.l. (poi divenuta TELE(...) S.p.a.). Da ciò deduce che le società acquisite dei figli di DL. EC. (i germani MN. e GC.), sono derivazione di quella originaria illecita acquisizione.
4.1.4. Con riguardo alla pericolosità sociale di DL. EC., il pubblico ministero assume che la Corte di appello non ha considerato le condanne riportate da DL. EC. per delitti comuni e per la sua sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen., risultando ininfluente la sua successiva assoluzione, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione. Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, così come riscontrate dagli accertamenti di Polizia giudiziaria. Secondo l'Ufficio ricorrente i giudici hanno dato maggior peso alle dichiarazioni di Siino Angelo piuttosto che ai riscontri documentali circa la qualità e il valore degli appalti aggiudicati da DL. EC. nel periodo in esame, che vengono illustrati. 4 4.1.5. Con riguardo alla pericolosità sociale di DL. MN., il pubblico ministero premette che il rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale non esclude la sussistenza della pericolosità sociale. Osserva che la Corte di appello si è limitata a richiamare quanto statuito nel giudizio di merito, omettendo di esprimere una valutazione autonoma -in particolare- sulla contestazione delle condotte volte a sottrarre alla cautela le opere d'arte di ingente valore e ai contenuti della CNR del 26/10/2018. 4.1.6. Ulteriori censure vengono svolte con riguardo alla parte della motivazione che ha accolto gli appelli delle parti private, escludendo la natura mafiosa delle imprese del gruppo DL.. Anche sotto tale profilo viene ribadito che i beni confiscati in primo grado e poi svincolati dalla Corte di appello devono considerarsi frutto dell'attività illecita di DL. AD. e rimasti nella sua disponibilità fino alla sua morte. Vengono ricostruite le vicende correlate all'attività imprenditoriale di DL. AD. classe 1922, che secondo l'Ufficio ricorrente aveva i connotati della mafiosità, in ragione della immissione dei capitali illeciti e del gradimento ricevuto dai clan mafiosi. A sostegno dell'assunto vengono ricostruite le vicende relative a Villa (...) s.r.l. e all'Impresa V. DL. & C s.n.c. di AD. DL.. Considerazioni analoghe vengono sviluppate con riguardo alla cessione dei crediti vantati da Sicilcassa in favore di Fin.(...). s.p.a. e alla incorporazione per fusione delle società IRSALA e BENSO.
4.1.7. Il ricorso del pubblico ministero si rivolge, infine, all'accoglimento dell'appello proposto dalla UNICREDIT S.p.a.. In questo caso si evidenzia che UNICREDIT S.p.a. era depositaria di somme costituenti caparre versate dai promittenti acquirenti di immobili da parte della società VILLA (...) s.r.l. e IMPRESA V. DL. & C. s.n.c. di AD. DL.. Da ciò deduce che la Banca era mera detentrice del denaro da restituire a terzi, così mancando la legittimazione passiva, con la conseguente erroneità del decreto impugnato che ha esaminato il ricorso dell'istituto di credito, mentre avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile.
5. DL. EC..
5.1. Violazione dell'art. 18, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 per l'esercizio dell'azione di prevenzione patrimoniale oltre il termine di cinque anni dalla morte del de cuius. Il ricorrente assume che gli immobili di Via dei Cantieri e di via Di Blasi non formavano oggetto della proposta della D.I.A. datata 6 febbraio 2014, perché con questa si chiedeva la confisca delle partecipazioni sociali e cointeressenze di Villa 5 (...) s.r.l. e non anche degli immobili di sua proprietà, la cui rilevanza è sorta solo dopo la relazione dell'amministratore giudiziario, in forza della quale veniva disposta l'ablazione dei beni in questione, con decreto in data 29/05/2014, in epoca successiva al quinquennio dal decesso di DL. AD. Classe 1922, avvenuta il 28/03/2009. «Conseguentemente -scrive la difesa- il decreto impugnato avrebbe dovuto ritenere la improcedibilità dell'azione di prevenzione in relazione a tutti i beni di proprietà di Villa (...) s.r.l. (ivi compresi gli immobili di cui ha mantenuto la confisca), perché esercitata oltre il termine di cui all'art. 18, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011, non formando tali beni oggetto della proposta originaria (che concerneva soltanto le quote societaria)». A sostegno dell'assunto viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 579 del 16/12/2016, che aveva annullato in questo procedimento il decreto di sequestro datato 30/03/2014 affrontando il tema dei limiti temporali dell'azione di prevenzione ereditaria esercitata nei confronti di DL..
5.2. Violazione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 nonché dell'art. 649. Preclusione della confisca degli immobili di via dei Cantieri e di via Di Blasi per precedente giudicato. Il ricorrente segnala che la Corte di appello di Palermo, in sede di giudizio di cognizione penale a carico di DL. AD. classe 1922, con sentenza n. 994 del 22/03/2004, aveva ritenuto la legittima provenienza dell'investimento immobiliare/edificatorio realizzato da Villa (...) s.r.l. e aveva conseguentemente disposto la revoca della confisca e la restituzione dei (...)esimi beni oggetto dell'odierno procedimento di prevenzione. In forza di ciò deduce l'esistenza di una preclusione processuale perché «una volta accertata la legittima provenienza di un provvedimento in materia reale, adottato dal giudice della prevenzione o dal giudice penale, non è consentito -in assenza di fatti nuovi e sempre che la precedente decisione non abbia negato il sequestro o la confisca per ragioni non meramente formali, ma attinenti al merito della pretesa reale- un successivo provvedimento di sequestro, ed a fortiori di confisca, di quegli stessi beni in un successivo giudizio, penale o di prevenzione, costituendo tale preclusione una specifica manifestazione del più generale principio del ne bis in idem». Precisa che la Corte di appello aveva accertato che le condotte illecite attribuite a DL. AD. non avevano generato alcuna immissione di liquidità e beni di provenienza delittuosa nel circuito finanziario e nel patrimonio di Villa (...) s.r.I., così riconoscendo che le società non erano state contaminate da capitali mafiosi. 6 A O IA I,\ Sostiene, dunque, la pienezza della preclusione e la conseguente erroneità del decreto impugnato, che ha rigettato l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem sulla ritenuta diversità dei presupposti di fatto e di diritto sottostanti al sequestro penale e alla confisca di prevenzione.
5.3. Violazione dell'art. 24, commi 1 e 1-bis, decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'illegittimità della confisca degli immobili di via dei Cantieri e vi Di Biasi, di proprietà di Villa (...) srl. In questo caso si assume che DL. AD. classe 1922 non aveva la disponibilità degli immobili di che trattasi, che -invece- facevano parte del patrimonio di una società di capitali, soggetto giuridicamente terzo, che aveva autonomo spessore patrimoniale e consistenza imprenditoriale senza mai costituire uno schermo fittizio, come dimostrato anche dalla effettiva titolarità della stessa - per la parte maggioritaria- in capo ad altri soggetti, di cui si è esclusa la loro qualità di prestanome o di interposti del de cuius, e tanto sia in sede penale, sia nell'odierno procedimento di prevenzione. Da ciò viene dedotta la violazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2011, che presuppone sempre l'effettiva e concreta disponibilità in capo al soggetto socialmente pericoloso del bene da sottoporre a misura ablativa. Si aggiunge che non poteva essere disposta la confisca in misura significativa dei beni di una società le cui quote -integralmente restituite- non appartenevano se non in misura minoritaria a soggetto di cui si è ritenuta la pericolosità sociale, senza inammissibilmente ledere i diritti soggettivi dei terzi. A tale proposito si rimarca come DL. AD. classe 1992 fosse titolare del solo 40% delle quote sociali, mentre il restante 60% delle quote è posseduto dai soggetti distinti, che si vedono privati del valore patrimoniale dei propri beni, in misura eccedente l'ambito di disponibilità del patrimonio societario nella disponibilità del destinatario effettivo della misura patrimoniale. Si rimarca, inoltre, come la confisca dei beni aziendali appartenenti a un'impresa possa essere disposta soltanto in caso di confisca totalitaria delle partecipazioni societarie, mentre nel caso in esame non sono state confiscate le quote sociali di Villa (...) s.r.I., in nessuna misura. Il ricorrente osserva, infine: «la condotta illecita da cui il decreto impugnato ha desunto la pericolosità sociale di AD. DL. classe 1922 si è sostanziata nell'acquisto dei terreni di via dei Cantieri e di via Di Biasi, in quanto avvenuto con il consenso delle locali famiglie mafiose, a cui sarebbe stato "liberamente" riconosciuto (da DL. AD. e non da Villa (...) s.r.I.) un corrispettivo per la possibilità di operare detto acquisto: laddove i beni sequestrati (le "156 unità immobiliari aventi ingresso anche da altre vie" [...] non si identificano con gli 7 immobili acquistati dalla società, ma costituiscono il frutto dell'attività imprenditoriale di edificazione edilizia operata sugli stessi immobili da parte di Villa (...) s.r.I., (...)iante proprie risorse economiche lecite ed, in particolare, attraverso il ricorso all'indebitamento bancario».
6. Il ricorso di DL. LF..
6.1. Violazione degli artt. 18 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il ricorrente denuncia la mancanza di correlazione tra la proposta -con cui si chiedeva la confisca delle partecipazioni societarie e delle cointeressenze di Villa (...) s.r.I., senza indicazione di specifici beni- e il decreto di sequestro e di successiva confisca, che ha colpito, invece, i beni immobili in esame, al cui riguardo -pertanto- non può ritenersi formalizzata alcuna richiesta di ablazione. Da ciò si deduce l'improcedibilità dell'azione di prevenzione.
6.2. i restanti motivi di ricorso sono sovrapponibili a quelli esposti da DL. EC..
7. Il ricorso di DL. MAURIZIO.
7.1. I motivi sono identici a quelli esposti da DL. LF.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile, perché propone questioni non consentite. A tal proposito va ricordato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente», (Sez. 1, Sentenza n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; conformi: Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; nello stesso senso: Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01).
1.1. Le censure svolte con il ricorso non sono incasellabili nel vizio di violazione di legge, così come ora delineato, in quanto impingono la motivazione, 8 reiterando le (...)esime argomentazioni contenute nell'appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello, che -tra molto altro-:
1.1.1. Con riguardo alla perimetrazione della pericolosità sociale, insieme al Tribunale, ha individuato due fasi nella dinamica evolutiva dell'attività imprenditoriale di DL. AD.: la prima, risalente alla prima metà degli anni ottanta, in cui soggiaceva alle pretese estorsive di cosa nostra e nel cui ambito aveva contatti con DL. Francesco, nel cui interesse procedeva anche all'esazione di somme, senza tuttavia trattenere nulla per sé; la seconda fase, nel principiare degli anni novanta, nella quale aveva fatto affari con membri di assoluto rilievo dell'organizzazione mafiosa e, tramite imprese costituite in forma societaria, aveva operato quale imprenditore edile in cointeressenza con cosa nostra dovendosi qualificare in detto settore come imprenditore mafioso. I giudici dei due gradi di merito ritenevano che soltanto l'attività collocata in questa seconda fase rientrasse nel perimetro di pericolosità di DL. AD. classe 1922, perché solo in questo periodo si collocavano le condotte per cui aveva riportato la condanna per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, mentre nel periodo precedente erano emersi i connotati di un imprenditore soggetto a estorsione. Aggiungevano che nella prima fase non risultavano effettuati acquisti sproporzionati rispetto ai redditi prodotti e che erano apodittiche le affermazioni contenute nell'atto di appello, secondo cui il proposto aveva beneficiato dell'appoggio di cosa nostra nella sua escalation imprenditoriale. - Quanto alla individuazione della tipologia di attività imprenditoriale connotata dalla mafiosità, ha ritenuto che rientrasse in tale ambito soltanto l'attività edilizia, ma non anche le ulteriori imprese operanti nel settore dell'industria automobilistica, nel settore agricolo e nel settore radiotelevisivo, in ragione - a seconda dei casi- della costituzione delle società o degli acquisiti in periodi al di fuori del perimetro di pericolosità (così, ad esempio, la costituzione della società RAFIL s.r.l. nel 1971 e i suoi aumenti di capitale nel 1974; gli acquisti dei terreni siti in Gratteri, perfezionati tra il 1973 e il 1989; l'acquisto dei fondi in agro di Cefalù, perfezionato il 1981; la costituzione della società Val di Suro, in quanto realizzata con il conferimento di beni acquistati da DL. classe 1922 tra il 1966 e il 1969; Tele Radio del (...)iterraneo s.p.a. e Rete 2 s.r.I., costituite -rispettivamente- nel 1976 e nel 1983), o comunque estranee all'attività di DL. AD. Classe 1922 (quali TELE(...), PUBBLI(...) e SICILIA 7). Ha anche rimarcato come nell'appello del pubblico ministero non fosse stata delineata alcuna obiettiva e concreta circostanza fattuale da cui desumere che le attività imprenditoriali svolte in campi diversi da quello dell'edilizia fossero viziate da interrelazioni e interlocuzioni mafiose;
che non erano emersi elementi utili a dimostrare che i capitali sociali dei vari enti fossero stati alimentati da proventi illeciti;
che in dette società non erano stati 9 eiL\iV\O\ immessi neanche capitali provenienti dall'attività edilizia;
che la costituzione e le dinamiche economiche di tali società restavano al di fuori del perimetro di pericolosità anche ove dilatato secondo le aspettative del pubblico ministero. - Con specifico riguardo al settore radio-televisivo, ha sottolineato come mancassero elementi da cui ricavare -in via fattuale o logica- l'esistenza di un'interposizione fittizia delle quote operanti nel settore televisivo;
che gli accertamenti peritali avevano constatato che DL. EC. e il suo nucleo famigliare (di cui facevano parte DL. MN. e DL. GC.), per un verso, e DL. MN. e DL. GC. avevano la capacità reddituale richiesta le varie operazioni da loro intraprese nel settore televisivo in relazione PUBBLI(...), RETE 2, TELE(...) e TRM;
che DL. MN. e DL. GC. acquistavano il pacchetto di maggioranza di T.R.M. in un tempo antecedente di sei mesi alla vicenda cautelare che avrebbe coinvolto i loro congiunti;
che mancavano elementi che riconducessero TELE(...), PUBBLI(...) e SICILIA 7 (e le rispettive vicende societarie) a DL. AD. classe 1922. - Quanto all'operazione FIN (...)/SICILCASSA, ha rimarcato come l'elaborato peritale -puntualmente illustrato e richiamato- avesse confermato che le risorse finanziarie utilizzate da FIN (...) per l'acquisto dei crediti provenivano essenzialmente da credito bancario e da risorse personali e dalla società di DL. Corrado AD., così risultando smentito l'assunto del pubblico ministero secondo cui una parte consistente dei capitali utilizzati per perfezionare l'operazione Sicilcassa sarebbe stata messa a disposizione da DL. AD.. La Corte ha altresì evidenziato come i dati oggettivamente esposti nell'elaborato peritale non avessero trovato alcun elemento di contrasto altrettanto oggettivo nella prospettazione del pubblico ministero. - Quanto alla pericolosità di DL. EC. e di DL. MN. (e di DL. GC.) ha compiutamente esaminato, illustrato e compendiato tutte le vicende correlate alla loro posizione (da pagina 40 a pagina 47), con particolare riguardo anche agli elementi a carico di DL. EC. (procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, al cui esito veniva assolto;
dichiarazioni di Lanzalaco Salvatore, Siino Angelo e Brusca Giovanni) giungendo alla conclusione dell'assenza di elementi conducenti nel senso voluto dal pubblico ministero.
1.2. A fronte di tale complesso apparato argomentativo, il pubblico ministero censura il decreto della Corte di appello reiterando le (...)esime ragioni contenute nell'atto di appello e sottoponendo all'attenzione di questa Corte di legittimità una valutazione delle emergenze procedimentali, al cui riguardo l'Ufficio ricorrente prospetta una soluzione antagonista a quella raggiunta dai giudici di merito, così sollecitando l'esplorazione di temi che attengono alla motivazione. Motivazione che, 10 però, non è certamente mancante, visto che la Corte di appello ha dato conto dell'iter argomentativo seguito per pervenire alla propria determinazione in relazione a tutti i temi prospettati dall'Ufficio di Procura, rigettandoli. Da ciò discende che non può ravvisarsi alcun vizio di violazione di legge neanche sotto il profilo dell'omessa o apparente motivazione. In mancanza di censure riconducibili al paradigma del vizio di violazione di legge, il ricorso va dichiarato inammissibile.
1.3. La pronuncia di inammissibilità riguarda anche le deduzioni relative all'ammissibilità dell'appello proposto da UNICREDIT s.p.a.. La Corte di appello ha spiegato che le somme soggette ad ablazione erano state versate in favore della Banca a titolo di caparra confirmatoria ed erano destinate a essere incassate in caso di mancata stipulazione dei contratti definitivi. Ha altresì rilevato che tali contratti definitivi non erano stati stipulati, così che le somme dovevano essere legittimamente incassate dall'Istituto di credito. L'Ufficio ricorrente non tiene in alcuna considerazione tali argomentazioni, che vengono del tutto pretermesse nell'impugnazione che, pertanto, non sviluppa un confronto con le ragioni poste a base della decisione. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.
2. I ricorsi di DL. EC., DL. LF. e DL. Maurizio sono complessivamente infondati.
2.1. Il primo motivo da esaminare è comune ai ricorsi di DL. LF. e di DL. Maurizio che denunciano -sostanzialmente- il difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato. Tanto viene sostenuto assumendo che la proposta del Pubblico ministero fosse intesa alla confisca delle partecipazioni societarie e delle cointeressenze, nella cui dizione -a parere dei ricorrenti- non potevano comprendersi anche gli immobili delle varie società, che, perciò, non potevano ritenersi oggetto della richiesta di 11 ablazione. Sul punto, vanno premessi e ribaditi i seguenti principi di diritto: - «In tema di misure di prevenzione reali, la confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto ai relativi beni costituiti in azienda, anche in mancanza di espresso ordine del tribunale, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 5, comma 8, lett. a), della legge 17 ottobre 2010, n. 161, non contempli un'esplicita previsione in tal senso, trova applicazione il principio generale espressamente enunciato, quanto al sequestro, la cui disciplina è del tutto omogenea a quella della confisca, dall'art. 20, comma 1, penultimo periodo, del (...)esimo decreto, che sancisce "in ogni caso" siffatta estensione»: Cass. I, n. 13601/2021, Rv. 281429 — 01; - ove sorga dubbio sulla esatta identificazione dei beni oggetto di un provvedimento di sequestro, e, quindi, anche sulla esistenza del titolo ablatorio in relazione a determinati beni, compete al giudice che procede accertare la portata e gli effetti del titolo: in tal senso, mutatis mutandis, Cass. I, n. 4448/2015. In punto di fatto, dai decreti di merito risulta che: la richiesta di sequestro riguardava tutte le quote della società perché nella disponibilità diretta o indiretta del proposto;
la suddetta richiesta fu accolta tant'è che il Tribunale, all'esito del giudizio, disponeva la confisca dell'intero capitale sociale della suddetta società (vedi pag 1 decreto impugnato) sul presupposto della riconducibilità al proposto di tutto il capitale sociale, sebbene la maggioranza delle quote fosse intestata ai famigliari del proposto (vedi pag. 8 decreto impugnato). Alla stregua di tali presupposti di fatto, è allora del tutto evidente che l'azione deve intendersi tempestivamente proposta anche per i beni immobili. Infatti, essendo stata chiesto (ed ottenuto) il sequestro dell'intero capitale sociale, è conseguenziale ritenere che non vi fosse alcuna necessità di chiedere il sequestro anche dei singoli beni in quanto i (...)esimi dovevano intendersi automaticamente sequestrati: il sequestro disposto dal tribunale il 29/05/2014 va, quindi, inteso come semplice attività amministrativa finalizzata alla trascrizione del sequestro sui singoli beni immobili. Di conseguenza, la censura, nei termini in cui è stata dedotta, va ritenuta manifestamente infondata in quanto è frutto un'interpretazione soggettiva sulle intenzioni e sugli obiettivi espressi dal Pubblico ministero con la proposta di confisca, dalla cui lettura complessiva, coordinata e unitaria -invece- risulta manifesto l'intento della Procura della Repubblica di sottoporre ad ablazione qualsiasi bene di qualsiasi forma costituente il compendio patrimoniale riconducibile e connesso alla figura di DL. AD. classe 1922, nella sua veste di proposto originario. 12 2.2. Il motivo appena esaminato è declinato anche sotto altro profilo, comune anche al ricorso di DL. EC.. Tutti e tre i ricorrenti, infatti, osservano che tra i beni elencati nell'originaria proposta del Pubblico ministero non erano indicati i beni immobili di Villa (...) s.r.I., nei quali erano compresi quelli siti in via dei Cantieri e in via Di Blasi;
che tali beni -invero- non venivano sottoposti a sequestro con il decreto del 24 marzo 2014 (depositato il 25 marzo 2014), ma con un successivo decreto in data 29 maggio 2014 (depositato il 30 maggio 2014), a seguito di relazione redatta dall'amministratore giudiziario, che ha indicato specificamente gli immobili nella proprietà dell'Impresa V. DL. & C. s.n.c. di AD. DL. e Villa (...) s.r.I.. Sulla base di tale osservazione, viene eccepita la violazione dell'art. 18, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, perché il sequestro è stato disposto quando erano ormai decorsi cinque anni dalla morte di DL. AD.. L'assunto difensivo è infondato sotto più profili. Anzitutto, i ricorrenti fanno riferimento al tempo decorso tra il giorno della morte di DL. AD. (28/03/2009) e la data di emissione del decreto di sequestro, là dove -invece- l'art. 18, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 computa il termine quinquennale avendo quali termini di riferimento la morte del proposto e la data della proposta e non la data del decreto di confisca, per come preteso dai ricorrenti. Quanto all'obiezione secondo cui tali beni non erano specificamente elencati nella proposta originaria (e non potevano comprendersi nell'inciso partecipazioni societarie e delle cointeressenze) valga quanto già rilevato al precedente paragrafo 2.1.. A ciò deve aggiungersi che nessuna violazione di legge può rinvenirsi nell'ipotesi in cui il Tribunale disponga l'ablazione di beni che, ancorché non specificamente indicati nella proposta, all'esito delle verifiche effettuate dall'Amministratore giudiziario risultino riconducibili alle ipotesi per cui è consentita la confisca. Significativo in tal senso risulta l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 che espressamente riconosce al Tribunale il potere di disporre d'ufficio il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulti poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando si abbia motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. La norma riconosceva tale possibilità sia nella sua formulazione originaria vigente fino al 2017, sia nella sua riformulazione siccome disposta dall'art. 5, comma 4, Legge 17 ottobre 2017, n. 161 n.258. 13 Ao v\ Da quanto chiaramente disposto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si ricava che l'esercizio dell'azione di prevenzione su iniziativa degli Uffici a ciò preposti attribuisce al Tribunale il potere di sequestrare tutti i beni per i quali siano riconoscibili i requisiti richiesti dalla legge per la loro confisca, anche di quei beni ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nella proposta e successivamente individuati nel corso dell'istruttoria o dell'attività di amministrazione. Con l'ulteriore conseguenza che non può individuarsi una violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato quando il tribunale ordini il sequestro e la confisca di beni che non siano specificamente indicati nella proposta, rientrando nelle sue prerogative l'individuazione e l'ablazione dei beni che siano il frutto o il reimpiego delle attività illecite. Alla stregua di quanto appena illustrato, vanno, quindi, ribaditi - in tema di correlazione fra chiesto e pronunciato - i seguenti principi di diritto: «In materia di misure di prevenzione, una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, il Tribunale ha il potere di disporre, "ex officio", le indagini più opportune e di acquisire le relative risultanze ai fini della decisione sulla confisca, senza che l'esercizio di siffatto potere possa far venire meno la correlazione della decisione con l'accusa, dal momento che la contestazione attiene sempre e soltanto alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati»: Cass. n. 52487 Rv. 236129; Cass. n. 22732/2022; Cass. n. 20826/2018; Cass. n. 41785/2017; Cass. n. 12634/2015; Cass. n. 3181/2019 Rv. 275411 — 03 (in tema di indagini ex officio); «In tema di misure di prevenzione il provvedimento di confisca dei beni a norma dell'art.
2-ter L. n. 575 del 1965 può esser emesso anche di ufficio, dovendosi estendere alla confisca il principio stabilito dal secondo comma di detto articolo con riguardo al sequestro»: Cass. n. 13604/2009 Rv. 243496; Cass. n. 39096/2014; Cass. n. 51640/2016 (in motivazione, la Corte ha chiarito che il suddetto principio — già previsto dal previgente art.
2-ter L. n. 575 del 1965 - deve ritenersi estensibile anche alla vigente normativa, per la quale pure è prevista la possibilità di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 159/2011, il sequestro funzionale alla successiva confisca di cui all'art. 24 dello stesso decreto); Cass. n. 19193/2019; S.U. n. 20215/2017, Rv. 269589 - 01(«la richiesta di confisca di cui all'art. 24 D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 159, può essere proposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, potendo il sequestro e la confisca essere adottati anche contestualmente con un unico atto»). La censura deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di misure di prevenzione, il principio della 14 9\0 correlazione fra decisione e accusa attiene sempre e soltanto alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati. Di conseguenza - una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore - il Tribunale ha il potere di disporre le indagini più opportune, all'esito delle quali ordina, ex art 20/1 dlgs n. 159/2011 il sequestro anche d'ufficio, dei beni del proposto, ovvero, ex art 24 dlgs cit., la confisca anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento».
2.3. I ricorrenti -con un ulteriore motivo- sostengono che il provvedimento impugnato ha violato il divieto di bis in idem. Tanto si sostiene osservando che all'esito del processo celebrato a carico di DL. AD. classe 1922 (nel quale riportava la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod.pen.) la Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 22/03/2004, ha rigettato la richiesta di confisca delle quote societarie di Villa (...) s.r.I.. I ricorrenti osservano, in particolare, che la menzionata sentenza: ha escluso che le società con cui ha operato AD. DL. classe 1922 -tra cui Villa (...) s.r.I.- avessero i connotati delle imprese mafiose e che si fossero avvalse del c.d. "metodo mafioso"; ha acclarato la lecita provenienza delle quote intestate all'odierno proposto e dei relativi compendi aziendali;
ha accertato pure che le quote intestate alla moglie e ai figli erano sempre appartenute agli stessi;
ha escluso che vi fosse stata immissioni di capitali illeciti nel circuito finanziario e nel patrimonio delle varie società e, tra queste, in quelle di Villa (...) s.r.I.; ha, quindi, disposto la revoca della confisca e il dissequestro delle quote societarie nella pertinenza di DL. AD. classe 1922. Sulla base di tali osservazioni, i ricorrenti assumono che il giudice della prevenzione non si è conformato al giudicato penale e ha violato l'art. 649 cod.proc.pen.. Ciò premesso, l'assunto difensivo è infondato, sia per ragioni di ordine generale e di sistema, sia per ragioni proprie del caso in esame.
2.3.1. Da punto di vista generale e di sistema occorre ribadire che non esiste alcun automatismo tra una decisione in tema di confisca assunta in un procedimento penale e la confisca di prevenzione, attesa la diversità strutturale dei due strumenti ablatori, che si riverbera nella diversità delle condizioni che i giudici sono chiamati a verificare per l'uno o per l'altro e, in definitiva, con la conseguente diversità dell'oggetto della valutazione propria di ciascun giudizio. Anzitutto, è diverso il presupposto dei due strumenti ablatori, ove si consideri che il sequestro e la confisca nel procedimento penale sono correlati all'accertamento della colpevolezza, mentre nella confisca di prevenzione si prescinde da essa, essendo rilevante la pericolosità sociale del proposto. 15 «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1 e 4)», (In tal senso, in motivazione, non massimata, Sez. 1, sentenza n. 29667 del 18/02/2014, Amato). La diversità strutturale della confisca adottata o adottabile nel procedimento penale e la confisca di prevenzione è stata rimarcata anche in riferimento allo strumento ablatorio previsto in seno al procedimento penale e che ha elementi di affinità con la confisca di prevenzione. Ci si riferisce alla cd. confisca allargata, al cui riguardo questa Corte ha più volte affermato che i due strumenti ablatori, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, mentre per entrambi è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal (...)esimo esercitata, soltanto per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (in tal senso, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247 - 01; conformi: Sez. 1 - , Sentenza n. 13242 del 10/11/2020 Cc., dep. 08/04/2021, Fortuna, Rv. 280986 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 15284 del 18/12/2017 Cc., dep. il 2018, Bellocco, Rv. 272837 - 01). In tale ambito questa Corte ha chiarito che la confisca allargata è connotata da una diversa ratio legis e da presupposti in parte diversi dalla confisca di prevenzione, giacché quella «richiede la commissione di un reato tipico, per giunta accertato con una sentenza di condanna, originariamente generatore -per la sua tipologia- di disponibilità illecite, ancorché l'adozione del provvedimento ablativo prescinda (anche in questo caso) da un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per cui è intervenuta condanna. [...] In altri termini, se è vero che per entrambe le misure ablatorie è previsto che i beni da confiscare si trovino nella disponibilità diretta o indiretta del soggetto e che siano di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, è altresì vero che il requisito alternativo della provenienza illecita del bene (qualificabile come frutto o reimpiego dei proventi illeciti) è specificamente previsto per la sola confisca di prevenzione», (così, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, in motivazione). Ciò comporta che il giudizio intorno alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione, rispetto a quello che devesi svolgere nel giudizio ai sensi della confisca allargata, «in quanto nel giudizio del primo tipo assumono rilevanza diretta - a differenza che nel giudizio del secondo tipo - l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile anche laddove sia accertata la sua provenienza da attività illecita, ovvero che il suo incremento è stato determinato dal reimpiego di proventi acquisiti illegittimamente. Tale diversa costruzione delle fattispecie ha significative ricadute nella determinazione delle preclusioni che, per effetto della definizione di un primo giudizio (sia esso di confisca allargata o di confisca di prevenzione), si hanno in quello successivamente instaurato, in quanto solo una preesistente cognizione a tutto campo [...] è idonea a paralizzare, in applicazione del principio di ne bis in idem, il secondo processo;
al contrario, quando il primo giudizio abbia avuto ad oggetto altri presupposti della confisca, o si sia arrestato per motivi meramente processuali, non sussistono ostacoli allo svolgimento di un secondo giudizio, che abbia di mira l'ablazione di beni astrattamente confiscabili», (Sez. 5, Sentenza n. 15284 del 18/12/2017, cit., in motivazione). Una decisione assunta in sede di procedimento penale, quindi, non costituisce di per sé una preclusione a una successiva pronuncia in sede di confisca di prevenzione, dovendosi a tal fine verificare che i due giudizi si siano espressi sui (...)esimi beni, nei confronti delle (...)esime persone e sulla base della valutazione dei (...)esimi requisiti, così che il provvedimento conclusivo del primo giudizio preclude una nuova pronuncia non già in maniera aprioristica, assoluta e definitiva, ma solo quando non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti, ma non considerati ai fini della decisione anteriore.
2.3.2. La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi al caso in esame. I giudici, invero, hanno correttamente osservato che la decisione assunta dalla Corte di appello nel procedimento penale aveva a oggetto beni diversi rispetto alle quote della società Villa (...) s.r.l. e non anche i beni immobili siti in via dei Cantieri e in via Di Blasi oggetto della confisca di prevenzione, così come risultato all'esito del giudizio di appello. A tal proposito non può che rilevarsi come -in tale prospettiva- la decisione assunta nel procedimento penale e quella presa nell'odierna sede di prevenzione si mostrino in condizioni di sostanziale continuità, visto che sia i giudici del procedimento penale, sia quelli dell'odierno procedimento di prevenzione hanno revocato la confisca delle quote della società Villa (...) s.r.I., ritenendo -in entrambi i giudizi- che la società non potesse annoverarsi come impresa mafiosa, non essendo stata provata l'immissione di capitali mafiosi nell'attività sociale. 17 ,y\ La differenza tra le due decisioni si rinviene -invece- nel fatto che il decreto oggi impugnato, -pur revocando la confisca dell'intero capitale sociale di Villa (...) s.r.I.- ha confermato il sequestro e la confisca degli immobili costruiti sui terreni ubicati nelle attuali via dei Cantieri e via Di Blasi, con la seguente motivazione: «va pertanto confermata la disposta confisca limitatamente alle unità immobiliari degli edifici di via dei Cantieri e di via Di Blasi (...) di proprietà della società Villa (...) s.r.l. e tuttora facenti parte del compendio aziendale della stessa, stante la provenienza di detti beni da attività illecita in quanto costituenti il frutto dei sopra descritti affari illeciti conclusi da DL. AD. con esponenti del sodalizio mafioso e trattandosi di beni (a differenza degli altri cespiti immobiliari facenti parte del compendio aziendale di Villa (...) s.r.I.) in rapporto "pertinenziale" e temporale con la pericolosità sociale espressa DL. AD.». Va incidentalmente precisato -e anticipato- che il rapporto di pertinenzialità cui fa riferimento la Corte di appello non va inteso in senso classico, ossia quale collegamento con la specifica condotta di reato, ma in senso prevenzionale, in quanto correlato alla intervenuta manifestazione di pericolosità (su tale rapporto di pertinenzialità si veda Sez. 1, Sentenza n. 51076 del 04/04/2014, Rustico, in motivazione). La Corte di appello, dunque, ha esattamente rimarcato che i due giudizi hanno avuto un diverso bene oggetto di valutazione, giacchè la Corte di appello nel procedimento penale si è pronunciata sulle quote sociali di Villa (...) s.r.I., mentre l'odierno giudizio di prevenzione ha avuto a oggetto soltanto gli immobili siti in via dei Cantieri e in via De Blasi, ritenuti la derivazione dell'attività illecita di DL. AD. classe 1922, in quanto costruiti su quei terreni per il cui acquisto il proposto aveva riportato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod.pen. all'origine dell'odierno procedimento di prevenzione. Anche sotto tale profilo il decreto impugnato si pone in rapporto di continuità con la sentenza di condanna, ove si consideri che in quella sede la Corte di appello (nel revocare la confisca delle quote sociali di Villa (...) s.r.I.) precisava che DL. si era reso «responsabile di concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso specificata al capo a) della rubrica e che tale concorso è stato ravvisato per avere DL. deciso di acquistare i due beni immobili di via dei Cantieri e di via Di Blasi da Gambino Gaspare, dopo avere raggiunto un accordo contrattuale con i Ganci della Noce, per l'immobile di Via dei Cantieri e con i Madonia e Galatolo di Resuttana per l'immobile di via Di Blasi, essendo stato voluto l'imputato proprio da quest'ultimo». Si osserva, dunque, come entrambe le decisioni in esame distinguano la società e le quote sociali dai beni immobili, escludendo la natura mafiosa per le prime e rimarcando la derivazione illecita di questi. Con la differenza che nel 18 procedimento penale l'oggetto di valutazione ai fini della confisca sono state le sole quote sociali, ma non anche i beni immobili confiscati nell'odierno procedimento, sulla base di quel rapporto di pertinenzialità prevenzionale di cui si è già detto. Tali beni, perciò, sono stati sottoposti ad ablazione per presupposti affatto diversi e non considerati dal giudice del procedimento penale. I precedenti rilievi mostrano come non vi sia alcun margine per ritenere che vi sia stata una violazione dell'art. 649 cod.proc.pen., visto che i due giudizi hanno avuto un diverso oggetto sia dal punto di vista fattuale, sia dal punto di vista giuridico e perché, ancor prima, non si rinviene alcun contrasto tra le due decisioni, visto che i due provvedimenti -per come visto- si presentano in rapporto di continuità. Il motivo va, dunque, rigettato.
2.4. Quanto fin qui esposto fa emergere la situazione fattuale che fa da sfondo alle questioni sollevate con il ricorso. Invero, sono acquisite al procedimento due evenienze che possono ritenersi pacifiche, in quanto mai contestate: i terreni di via dei Cantieri e di via De Blasi sono stati acquistati da DL. AD. grazie al reato di cui agli artt. 110 e 416- bis cod.pen.; su quei terreni una società terza (Villa (...) s.r.I.) ha edificato gli immobili oggetto dell'odierna apprensione, utilizzando a tal fine capitali leciti, non contaminati da flussi economici di provenienza mafiosa o più generalmente di provenienza delittuosa o illecita.
2.4.1. Sulla base di ciò, i ricorrenti sostengono che non si poteva addivenire al sequestro e alla confisca di tali edifici: a) in quanto di esclusiva proprietà di Villa (...) s.r.l. ed essendo mancata la confisca totalitaria delle quote sociali della menzionata società, richiesta dall'art. 24, comma 1-bis, decreto legislativo n. 159 del 2011 per la confisca dei beni aziendali;
b) in quanto i beni non erano nella titolarità di DL. AD. classe 1922 e questi non aveva la disponibilità per interposta persona fisica o giuridica, così mancando i presupposti richiesti dall'art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011. Per dare risposta alle deduzioni difensive bisogna affrontare due distinte questioni: la prima, riguardante i limiti della confiscabilità presso i terzi dei beni frutto di attività delittuosa;
la seconda, riguardante la possibilità di confiscare anche i beni realizzati con capitali leciti inscindibilmente legati al bene frutto di attività delittuosa.
2.5. Il primo quesito, relativo alla confiscabilità dei beni presso i terzi, va risolto alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite Spine//i (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc., dep. il 2015, Spinelli, Rv. 262606 — 01), delle quali vale la pena riportare integralmente quanto spiegato in relazione alle caratteristiche, ai requisiti e alla finalità della confisca di prevenzione, partendo dalla sua distinzione 19 rispetto alla misura di prevenzione personale: «La sin troppo ovvia precisazione che la misura di prevenzione patrimoniale è svincolata dal requisito dell'attualità della pericolosità del soggetto finisce, nella sua scontatezza, con il riflettere un dato della realtà fenomenica, avuto riguardo alla contrapposizione ontologica-naturalistica tra persona e realtà materiale. Mentre, infatti, la stessa essenza di persona postula un intrinseco dinamismo, che altro non è se non espressione dell'evoluzione propria dell'essere umano, nel suo percorso esistenziale;
l'idea della res esprime, invece, la sua strutturale staticità, che, al di là di possibili erosioni legate a vetustà o ad agenti atmosferici, mantiene nel tempo la sua oggettiva consistenza. Non è, dunque, infondata l'osservazione dottrinaria secondo cui nelle misure di prevenzione personale l'attenzione dell'ordinamento è rivolta alla qualità della persona in quanto tale, ossia in quanto sia ritenuta, in base a determinati parametri di giudizio, socialmente pericolosa, e cioè capace di porre in essere reati, secondo una ragionevole valutazione prognostica. Sicché una misura di prevenzione personale, volta a scongiurare il pericolo di futura commissione di reati, non può che essere giustificata dalla persistente, attuale, condizione di pericolosità del soggetto proposto. Nelle misure di prevenzione patrimoniali, invece, quell'attenzione si sposta sulla res, che si reputa "pericolosa". E' sin troppo ovvio considerare, a questo punto, che in natura - al di là delle cose dotate di intrinseca nocività, tali da costituire, di per sé, un pericolo, ove non adeguatamente trattate (basti pensare al materiale radioattivo) - i beni sono per lo più "neutri", potendo acquisire connotazione di pericolosità solo in virtù di forza esterna dovuta all'azione dell'uomo. Così, nel caso di beni illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità si riconnette non tanto alle modalità della loro acquisizione ovvero a particolari caratteristiche strutturali degli stessi, quanto piuttosto alla qualità soggettiva di chi ha proceduto al loro acquisto. Si intende dire che la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riverbera eo ipso sul bene acquistato, ma ancora una volta non già in dimensione statica, ovverosia per il fatto stesso della qualità soggettiva, quanto piuttosto in proiezione dinamica, fondata sull'assioma dell'oggettiva pericolosità del mantenimento di cose, illecitamente acquistate, in mani di chi sia ritenuto appartenere - o sia appartenuto - ad una delle categorie soggettive previste dal legislatore. L'anzidetto riflesso finisce, poi, con l'oggettivarsi", traducendosi in attributo obiettivo o "qualità" peculiare del bene, capace di incidere sulla sua condizione giuridica. Ciò è evidente in caso di morte del titolare, già pericoloso, ovvero di formale trasferimento o fittizia intestazione, posto che il bene è aggredibile anche in capo dell'avente causa, a titolo universale o particolare. Infatti, è evidente che, 20 in siffatta ipotesi, la confiscabilità in danno di eredi od apparenti proprietari non può più trovare giustificazione nel rapporto pertinenziale res-soggetto preposto, potendo giustificarsi solo in ragione della "qualità" oggettiva dello stesso bene, siccome, a suo tempo, acquistato da persona socialmente pericolosa e, come tale, presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita. E, proprio perché esso stesso è divenuto "oggettivamente pericoloso" (nel senso anzidetto), va rimosso, eo ipso, dal sistema di legale circolazione. Ancorché sia venuto meno, in tale ipotesi, il rapporto diretto tra bene e soggetto pericoloso, l'inquadramento della situazione giuridica nel paradigma della prevenzione rimane, nondimeno, impregiudicato. In proposito, è pienamente condivisibile il rilievo argomentativo del Giudice delle leggi, secondo cui la ratio della confisca in questione, da un lato, "comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al 'circuito economico' di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo" e, dall'altro, "a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso" (Corte cost. sent. n. 21 del 2012, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., dell'art.
2- ter, , undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui prevede che "la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso"). Dunque, anche secondo l'impostazione teorica della Corte costituzionale sul nucleo essenziale della prevenzione si innesta la specifica finalità di sottrarre il bene al circuito economico originario, recuperandolo anche presso gli aventi causa a titolo universale, in caso di morte del soggetto pericoloso. Tale estensione di efficacia ablatoria non può ritenersi né arbitraria né illegittima, proprio perché il bene, siccome frutto di illecita acquisizione, reca in sé una connotazione negativa, che ne impone la coattiva apprensione, anche oltre la vita del soggetto pericoloso, a parte i già rilevati effetti distorsivi - in prospettiva macroeconomica - di illeciti accumuli di ricchezza e di anomale rendite di posizione». Tirando le somme di quanto riportato, può affermarsi che, in tema di confisca di prevenzione, la finalità pubblica di sottrarre al sistema legale di circolazione il bene frutto di attività illecita prevale sulle ragioni dei privati e non trova ostacolo nelle vicende giuridiche e nei successivi trasferimenti che hanno portato il bene nella titolarità di soggetti terzi, presso i quali possono costituire oggetto della misura ablatoria, con l'unico limite della buona fede dell'acquisto, che deve essere 21 rigorosamente provata in sede di prevenzione. Dalla lettura del provvedimento impugnato emergono e sono stati messi bene in evidenza dai giudici di merito, entrambi i requisiti richiesti per la legittima acquisizione di beni terzi, ossia l'illiceità della res -in quanto frutto di illecita acquisizione- e la mancanza della buona fede del terzo (rectius, della società).
2.5.1. Il primo requisito è sostanzialmente pacifico, visto che -per come più volte rimarcato- i terreni sono il frutto della condotta delittuosa per cui DL. AD. classe 1922 ha riportato la condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
2.5.2. Quanto al tema della buona fede, risulta ampiamente dal decreto di primo grado (vedi pag. 64 ss) che il proposto era il vero dominus di tutto il gruppo "DL." e che l'acquisto dei terreni in questione era stato trattato «con esponenti di Cosa Nostra dal solo DL. AD., che in nessun modo consta essersi dovuto raccordare con gli altri soci (ed anzi, come meglio si vedra, si é determinato per la vendita, nel detto contesto, di un'impresa di cui era socio il figlio EC.)»; inoltre le varie partecipazioni alle varie società (compresa Villa (...)) erano state da lui disposte distribuendo le varie quote sempre nell'ambito strettamente famigliare (figli e moglie). Ci si trova, in altri termini, di fronte al classico caso di una società (sebbene di capitali) che, nella realtà fattuale, serviva solo da schermo formale al proposto che continuava a disporre a suo piacimento dei beni in essa conferiti. E', quindi, del tutto vana la censura che, avvalendosi del mero dato formale, mira a sostenere che «AD. DL. cl. 22, al pari di qualsiasi al "socio" della Villa (...) s.r.l. non aveva la disponibilità di nessuno degli immobili che per l'appunto erano e sono di proprietà della predetta società di capitali e costituiscono il patrimonio di un soggetto giuridicamente terzo la cui liceità è stata riconosciuta pure dal decreto impugnato» (ricorso DL. LF. pag. 19; DL. EC. terzo motivo;
DL. Maurizio pag. 12 ss). Al contrario, il decreto impugnato (e, a fortiori, anche quello di primo grado, nonché la stessa sentenza penale), hanno ampiamente dimostrato, in punto di fatto, che quei terreni furono acquistati formalmente dalla società (...), ma di fatto tutta l'operazione avente natura illecita fu gestita in prima persona - al di fuori di ogni controllo dei soci (e cioè dai suoi famigliari) - dal proposto. Si tratta, quindi, di un bene avente provenienza illecita sicchè questa sua origine "geneticamente" illecita non resta mondata dal fatto che i terreni furono intestati ad una società di capitali tanto più che si trattava di una società della quale il proposto aveva il dominio assoluto. Il che equivale a dire che proprio l'ingresso di quei terreni nel patrimonio sociale costituisce l'effetto diretto della condotta illecita, di cui la società si è giovata, così dovendosi escludere in radice ogni possibilità di discettare circa la rinvenibilità della sua buona fede. 22 2.6. Tutti i rilievi precedenti portano anche alla soluzione del secondo quesito, relativo alla possibilità di confiscare anche quei beni realizzati senza contaminazione mafiosa, ma che si trovino inscindibilmente collegati ai beni frutto dell'attività delittuosa. La questione va risolta alla luce dei principi dettati in tema di inscindibile "confusione" tra beni di provenienza lecita e beni di provenienza illecita, che trovano una necessaria interdipendenza con i principi esposti nel paragrafo, alla luce degli obiettivi prefigurati dal legislatore. A tale proposito, si è già sottolineato che non può revocarsi in dubbio la provenienza delittuosa e l'astratta confiscabilità dei terreni siti in via dei Cantieri e in via Di Blasi, in quanto -pacificamente- acquistati in forza della condotta delittuosa per cui DL. AD. classe 1922 ha riportato la condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Va ulteriormente ribadito che tali terreni sono stati formalmente acquistati e sono entrati direttamente nel patrimonio della società Villa (...) s.r.l. in ragione della condotta delittuosa di DL. AD. e su di essi sono stati edificati gli immobili oggetto dell'odierna ablazione. Proprio su tali edifici si pone il problema della confiscabilità, in quanto realizzati da un soggetto terzo rispetto al proposto, con capitali leciti e al di fuori da contaminazioni mafiose.
2.6.1. Ciò premesso, va osservato che dall'analisi testuale del primo comma dell'art. 24 del d.Lgs. 159/2011, emerge che il legislatore tiene ben distinte due situazioni -alternativamente considerate- al cui verificarsi è possibile procedere alla confisca: a) quella nella quale "risulti" che il soggetto interessato (anche per interposta persona) sia titolare o abbia la disponibilità a qualsiasi titolo di beni in valore sproporzionato al proprio reddito od alla propria attività economica;
b) quella nella quale "risulti" che i beni de quibus siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Rimanendo a questa seconda ipotesi, che è quella che interessa il caso in esame, si deve richiamare e ulteriormente precisare quanto già esposto, ribadendosi che per aversi una legittima confisca occorre a) che l'acquisto originario sia stato reso possibile dall'attività illecita dell'acquirente (o del fondatore), in qualunque modo espletata, pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l'attività illecita e l'acquisizione patrimoniale;
b) che la crescita e l'accumulo di ricchezza da parte dell'impresa sia stata concretamente agevolata dall'attività illecita del proposto, perché solo in questo caso può dirsi - stando al dettato normativo - che l'incremento patrimoniale sia il "frutto di attività illecite". Il contenuto della norma ricorda che la disciplina in tema di misure di 23 \1 prevenzione reali si rivolge ai beni di provenienza illecita, che il legislatore intende eliminare dal circuito economico, colpendo non solo i beni frutto di attività illecite, ma anche quelli che ne costituiscono il reimpiego, per come dimostrato anche dall'art. 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, che persegue lo scopo di espungere dal tessuto economico ogni utilità inquinata perché derivante, direttamente o indirettamente, dal crimine. Va dunque osservato che la norma non pone limiti di sorta all'ablazione dei beni che costituiscono il frutto o il reimpiego di beni di provenienza illecita, così che l'evidenziata ratio della normativa e la stessa disposizione dell'art. 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 verrebbero eluse se l'ablazione dei beni originariamente illeciti non travolgesse anche gli investimenti effettuati su di essi con proventi leciti, perché incrementandone il valore contribuiscono a un'ulteriore distorsione e inquinamento del mercato, risultando indifferente se i successivi investimenti provengano dallo stesso proposto ovvero da soggetti terzi. Tanto, proprio in ragione di quel rapporto di derivazione prevenzionale che viene particolarmente in rilievo in punto di legittimità di un provvedimento di confisca basato sulla considerazione della «inscindibilità» dei beni o componenti di provenienza lecita da quelli di sicura provenienza illecita, perché funzionalmente ricollegabili alla influenza mafiosa esercitata dai proposti. La norma di riferimento -come visto- autorizza il sequestro e la successiva confisca quando vi sia motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, così che la giustificazione (eventuale) della provenienza dei beni, per escludere la confisca, deve essere intesa a dimostrate la mancanza di alcun rapporto di derivazione -diretta o indiretta- tra i beni e i redditi di provenienza illecita e quelli di provenienza lecita. Giustificazione che, però, non è rinvenibile quando -come nel caso in esame- il vantaggio ottenuto in modo illecito sia all'origine dei successivi investimenti, che sarebbero stati altrimenti irrealizzabili ove fosse mancata la condotta delittuosa realizzata per mezzo dell'influenza mafiosa, così che i beni si presentano come il frutto o il reimpiego dell'originaria attività illecita del proposto. In presenza di una situazione siffatta, in cui non è possibile scindere i beni di sicura provenienza illecita, rispetto ai beni di altrettanto sicura provenienza lecita, ma che non sarebbero stati realizzabili senza i primi, il legislatore privilegia -rispetto agli interessi dei terzi- l'eliminazione dal contesto economico dei beni che costituiscano il frutto o il reimpiego della originaria condotta delittuosa e che, in quanto tali, si presentano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale ritenuta in testa al proposto. Deve, pertanto, darsi continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale «la fattispecie nella quale il terzo assume che 24 0„, l'immobile edificato su terreno di accertata provenienza illecita sia, invece, di lecita matrice, va disciplinato alla stregua del diverso insegnamento di questa Corte [....] secondo il quale è legittima la confisca di un fabbricato costruito su un terreno sottoposto a sequestro e poi a confisca, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto»: Cass. sez. I, n. 36644/2016 (in motivazione); Cass. sez. 5, n. 44994//2011, Albanese, Rv. 251442. I giudici della Corte di appello hanno correttamente e rigorosamente applicato tale principio, in quanto hanno richiamato e analizzato il già enunciato rapporto di pertinenza tra pericolosità sociale del proposto e i beni che ne costituiscono il frutto e il reimpiego, e in tale ambito - dal complesso aziendale costituente il patrimonio di Villa (...) s.r.I.- hanno individuato soltanto quei beni (e soltanto quelli) che -sulla base di dati oggettivi non contestati e non contestabili- si presentavano effettivamente contaminati dall'influenza mafiosa di cui si era approfittato DL. AD. per realizzare quell'acquisto delittuoso che avrebbe aperto le porte alla edificazione dei 156 immobili in confisca che, perciò, si mostrano il frutto o il reimpiego dell'attività illecita che ha ammantato di pericolosità sociale la figura di DL. AD. classe 1922. La censura difensiva va, quindi, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che su un terreno illecitamente acquisito siano stati edificati immobili con l'impiego di lecite disponibilità economiche, la confisca può investire il bene nella sua interezza, in quanto inscindibilmente legato - in rapporto di pertinenza prevenzionale - alla pericolosità sociale del proposto».
2.6.2. Va da ultimo evidenziato che per confiscare singoli beni appartenenti a una società non è necessaria la confisca totalitaria delle quote sociali. Per meglio comprendere la suddetta affermazione, è opportuno rammentare brevemente alcune notorie nozioni di diritto commerciale. L'art. 2555 cod.civ. definisce l'azienda come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». A sua volta, l'art. 2082 cod. civ. definisce imprenditore «chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»: l'imprenditore, a sua volta, può essere individuale o collettivo (società: art 2247 cod.civ.). Si può, quindi, affermare che l'azienda è il mezzo con il quale l'imprenditore (singolo o collettivo) persegue il suo fine. Nell'ambito di tale attività, è del tutto pacifico che l'imprenditore possa acquistare o vendere singoli beni aziendali i quali, 25 benché funzionali all'esercizio dell'impresa, conservano pur sempre una loro autonomia potendo, quindi, essere oggetto di singoli negozi giuridici. Tanto premesso, va osservato che non risulta conferente, al caso in esame, il richiamo — effettuato dalla difesa - all'art. 24, comma 1-bis, decreto legislativo n. 159 del 2011, a norma del quale «Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile». Invero, la suddetta norma disciplina l'ipotesi in cui l'oggetto della confisca sia la totalità delle quote o delle partecipazioni sociali, dalla cui evenienza fa derivare l'effetto della confisca anche di tutti i beni aziendali. Al contrario, la fattispecie in esame è relativa ad un'ipotesi in cui — secondo l'incensurabile accertamento compiuto, in punto di fatto, dalla Corte territoriale — solo uno (cioè quello oggetto di confisca), fra i tanti beni aziendali, è stato ritenuto un bene "criminogeno" in quanto acquisito illegittimamente e, quindi, per usare le parole delle SSUU Spinelli, ad esso inerente «[....] "geneticamente", in via permanente e, tendenzialmente, indissolubile [....] siffatta connotazione di pericolosità [che] resta impressa alla res, indipendentemente da qualsiasi vicenda giuridica della sua titolarità (successione universale o particolare), sino alla perenzione della stessa cosa oppure all'opponibilità giuridica del suo trasferimento». E', quindi, senz'altro errata e non trova fondamento normativo l'affermazione secondo cui la confisca dei beni aziendali dev'essere subordinata alla previa confisca delle quote o delle partecipazioni societarie. E' vero, invece, che può essere disposta la confisca di singoli beni aziendali, senza che sia necessaria la previa confisca -totale o parziale- delle quote o delle partecipazioni sociali, quando risulti che soltanto quei beni e non anche dette quote o partecipazioni sociali rientrino nella nozione di cui all'art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011. Tale conclusione, trova riscontro — come si è innanzi illustrato - nel sistema disegnato dal legislatore in relazione alle aziende, che vengono definite dall'art. 2555 cod. civ. come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», così risaltando come in esse siano distinguibili singoli beni, la cui separazione e autonomia viene unificata soltanto dall'organizzazione e dallo scopo comune, costituito dalla finalità di esercizio dell'impresa. Proprio tale distinguibilità consente il trasferimento di singoli beni aziendali senza che ciò comporti alcuna alterazione all'esistenza e alla nozione di azienda: pertanto, se è vero che l'imprenditore può disporre dei singoli beni aziendali, ne consegue che deve ritenersi che non vi siano ragioni strutturali che si frappongano alla confiscabilità di singoli beni e non dell'azienda nel suo complesso, quando solo alcuni di essi siano macchiati da derivazione illecita -nel senso voluto dall'art. 24 26 Il Presi Geppi t Ra go decreto legislativo n. 159 del 2011. La censura va, pertanto, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «in tema di confisca di prevenzione è ammissibile la confisca di singoli beni aziendali che si presentino in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che a tal fine sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali».
3. Da tutto quanto esposto discende il rigetto dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di DL. EC., DL. LF. e DL. Maurizio che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Roma il 03/02/2023 Il Consigliere estensore Antonio Saraco