Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 27397
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Sentenza 13 gennaio 2023

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che il provvedimento di confisca impugnato riguardava condotte di usura risalenti agli anni 2001 e 2002, epoca in cui, in relazione a condotte significative della "pericolosità generica" come quelle di usura, potevano trovare applicazione le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod., ovvero il regime della confisca di prevenzione regolato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e succ. mod.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 27397
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27397
    Data del deposito : 13 gennaio 2023

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