Sentenza 13 gennaio 2023
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che il provvedimento di confisca impugnato riguardava condotte di usura risalenti agli anni 2001 e 2002, epoca in cui, in relazione a condotte significative della "pericolosità generica" come quelle di usura, potevano trovare applicazione le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod., ovvero il regime della confisca di prevenzione regolato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e succ. mod.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 27397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27397 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA ZA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le memorie depositate in data 7 novembre 2022 ed in data 9 gennaio 2023 dall'Avv. Giuseppe Oddo con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza proposta dalla difesa di RI EL e RI Antonella, terzi interessati che chiedevano la revocazione della confisca disposta con decreto del 20 febbraio 2019 dalla Corte di appello di Palermo, avente ad oggetto i complessi aziendali delle società "Auto In" s.r.I., "Auto Innovazione" Penale Sent. Sez. 2 Num. 27397 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 13/01/2023 s.r.I., Mocar S.p.a., alcuni terreni ed un immobile ceduti da RI EA (soggetto proposto per l'applicazione di misure di prevenzione personali) alla società "Auto In" nonché altri immobili, formalmente intestati ai ricorrenti, ritenuti nella disponibilità del proposto RI EA. 2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli interessati deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 28, comma 2, d. Igs. 159/2011; art. 1, comma 16, I. 103/2017; art. 7, paragrafo 1, CEDU;
art. 15, paragrafo 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 49, paragrafo 1, CDFUE, oltre che violazione di legge circa il presupposto della prevedibilità delle conseguenze della condotta (realizzata dal soggetto proposto per l'applicazione di misure di prevenzione) in relazione al disposto dell'art. 25, comma 2, Cost. La difesa, ripercorso l'iter del procedimento che aveva condotto alla confisca in via definitiva dei beni organizzati e degli immobili specificati in precedenza, ricorda di aver fondato l'istanza ex art. 28, comma 2, d.lgs. 159/2011 sulla ravvisata violazione del principio di legalità, tanto per l'individuazione della presunta pericolosità sociale del RI EA, quanto per il profilo della misura di prevenzione patrimoniale. Lamenta, in primo luogo, l'assoluta carenza motivazionale sulla dedotta violazione del divieto di retroattività ex art. 25, comma 2 Cost., come delineato nel suo contenuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 26/2/2020, che aveva precisato come la garanzia dell'irretroattività di trattamenti sfavorevoli possa trovare applicazione anche rispetto a norme che, pur formalmente, non siano qualificate come "penali" dal legislatore;
analoga censura viene formulata rispetto alla deduzione contenuta nell'istanza, con cui si faceva leva sulla decisiva portata innovativa dell'arresto delle Sezioni unite ( n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01) in cui è stato riconosciuto il doveroso bilanciamento, anche nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali, della portata del giudicato rispetto al "mutamento" della base legale fondante il provvedimento di ablazione (perché ancorato alla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. Ritiene, infine, che l'affermazione del decreto impugnato, relativa all'inapplicabilità del requisito della prevedibilità alla materia delle misure di prevenzione, sia incongrua e comunque errata, trattandosi di valutare le conseguenze di condotte (le asserite attività di usura e intermediazione finanziaria svolte da RI EA) che, nel momento in cui erano state realizzate, erano prive del connotato della pericolosità. 2 La difesa evidenzia, a seguire, come il decreto impugnato, senza valutare adeguatamente l'ammissibilità e il contenuto della proposta istanza di revocazione ex art. 28 comma 2, d. Igs. 159/2011, abbia omesso di apprezzare e considerare il denunciato difetto di base legale in punto di accertamento della pericolosità sociale del proposto RI EA (ricollegata esclusivamente all'esito di un giudizio penale conclusosi con la pronuncia di assoluzione per taluni fatti e per la declaratoria di prescrizione dei reati contestati, senza positivo accertamento della responsabilità, anche per i connessi limiti probatori discendenti dalla regola di giudizio prevista dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) Con ulteriore rilievo, la difesa deduce l'applicazione retroattiva della misura di prevenzione personale e patrimoniale, in quanto al momento di realizzazione delle condotte ipotizzate (nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2003) la I. 575/1965 non contemplava tra le categorie dei soggetti suscettibili di esser sottoposti a misure di prevenzione, in quanto "socialmente pericolosi", coloro che avessero commesso reati di quella specie, ipotesi espressamente vietata sulla scorta della previsione della legge di delega 103/2017 (art. 1, comma 16); il provvedimento impugnato ha ritenuto di superare la deduzione difensiva richiamando precedenti di legittimità tutti anteriori (e, come tali, non decisivi per la risoluzione della questione) rispetto alla data della modifica normativa. Quanto, poi, al profilo della disposta misura patrimoniale la difesa segnala come l'affermazione della natura giuridica "non penale" della confisca operata dal provvedimento impugnato sia smentita dall'evoluzione dell'istituto (l'estensione della confisca ai reati fiscali;
la progressiva espansione del sequestro per equivalente nella prospettiva della confisca) nella direzione di una palese caratterizzazione in termini sanzionatori, senza considerare la palese violazione del canone convenzionale dell'irretroattività di norme sfavorevoli (art. 7 CEDU) che trova applicazione indipendentemente dalla formale attribuzione della qualità di "pena", attraverso la verifica delle caratteristiche della "sanzione" che la qualificano come sostanzialmente penale;
allo stesso modo la giurisprudenza convenzionale da tempo ha affermato la sottoposizione della misura della confisca al rispetto del principio di irretroattività del trattamento più sfavorevole, imponendo che essa venga disposta esclusivamente per condotte qualificabili rilevanti come presupposto della misura solo se commesse dopo l'entrata in vigore della norma che prevede le condizioni per emettere il provvedimento di confisca. Infine, la difesa sottolinea la decisività del tema della prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla commissione dei fatti oggetto di contestazione nel processo penale, sia quanto alla prognosi di pericolosità del proposto (all'epoca dei fatti limitata ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, ex I. 575/1965 e solo dopo le modifiche introdotte con la I. n. 94/2009 e con la I. 4/2010 3 estesa anche ai c.d. pericolosi generici) sia per la conseguente ablazione dei beni a lui riferibili;
aggiunge che la condotta di esercizio abusivo dell'attività finanziaria svolta nell'anno 1990 è stata considerata alla luce della disciplina successiva del d. Igs. 385/1993, con evidente violazione del principio di irretroattività della legge sfavorevole;
rileva che il sistema delle misure di prevenzione àncora il giudizio di pericolosità non alla generica commissione di reati, ma alla realizzazione di condotte previste da più ristrette categorie di delitti, connotati da peculiari caratteristiche. In questo senso ha assunto carattere dirimente, nella valutazione dell'effettiva prevedibilità delle previsioni che impongono sanzioni, anche al di fuori dell'area strettamente penale, la base legale della norma intesa come descrizione dotata della necessaria chiarezza e precisione, anche in relazione agli sviluppi dell'interpretazione giurisprudenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Va preventivamente dato atto che la circostanza messa in rilievo dalla difesa con il deposito della memoria difensiva in data 9 gennaio 2023 - ossia, la mancata comunicazione della requisitoria scritta del P.G. alla difesa - è irrilevante nel procedimento in esame, che si è svolto secondo le disposizioni dell'art. 611 cod. proc. pen., in cui non è previsto alcun obbligo di comunicazione delle conclusioni della parte pubblica (non trovando applicazione il disposto dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, la cui applicazione è stata prorogata ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15). 1.2. La prospettazione dei ricorrenti, che fondano l'istanza di revocazione sul difetto dei presupposti originari del provvedimento ablativo, e precisamente sul difetto di "base legale" per carenza di prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla commissione di reati (sia in termini di giudizio di pericolosità del soggetto proposto, sia per l'effetto dell'emissione di provvedimenti in grado di incidere sui diritti di proprietà), si rivela in parte reiterativa di aspetti e questioni già esaminati nel giudizio che ha condotto all'applicazione del provvedimento di confisca;
in altra parte, si pone in contrasto logico con la natura e la finalità del giudizio di revocazione, rimedio che - come ribadito ancora di recente dalla Sezioni unite della Corte - rappresenta, a differenza dello strumento della revoca delle misure di prevenzione personali per fatti sopravvenuti, «uno specifico gravame straordinario riservato ai soli provvedimenti applicativi della confisca di prevenzione, con la "finalità di svincolare tale istituto dalla sfera di operatività di 4 quello della revoca dei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali, misure qualificate da maggiore instabilità del giudicato (essendo, sotto questo profilo, parificabili alle misure cautelari personali regolate dal codice di rito)" e di "assicurare al provvedimento reale ablatorio un connotato di maggiore definitività e irreversibilità, dunque di maggiore stabilità" (Sez. 6, n. 31937 del 06/06/2019, Fiorani, Rv. 276472; conf. Sez. 5, n. 33146 del 2020, Corvino, cit.)» (Sez. unite, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01). 1.3. Per ciò che concerne il difetto di base legale, quanto alla riconosciuta appartenenza del soggetto proposto alla categoria di cui all'art. 1, lett. b), d. Igs. 159/2011, va rilevato immediatamente l'errato ricorso al rimedio della revocazione;
proprio la decisione a Sez. Unite Fiorentino, richiamata dal ricorrente, ha osservato che mentre per le ipotesi di confisca fondate sull'accertamento della pericolosità sociale, alla stregua del disposto dell'art. 1, lett. a) d. Igs. 159/2011, l'intervento demolitorio del Giudice delle leggi aveva inciso sul presupposto della "base legale" della misura ablativa, facendo venir meno la condizione soggettiva rilevante a quel fine, «il "valore persuasivo" della sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, è stato pienamente valorizzato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737). E' di tutta evidenza, però, che tale "valore persuasivo" in ordine all'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. Proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione» (§§ 7.2. e 7.3.). Anche le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti non meritano accoglimento: la tesi che lamenta il difetto di prevedibilità circa le conseguenze delle condotte attribuite al proposto RI EA (ossia, le attività di usura e intermediazione finanziaria) - in quanto nel momento in cui erano state realizzate esse non potevano fondare la base per il correlato giudizio di pericolosità e la conseguente applicazione delle misure di prevenzione personale - aveva già formato oggetto di devoluzione nell'ambito dei motivi di ricorso in sede di legittimità avverso il provvedimento applicativo delle misure di prevenzione, con statuizione della Corte di cassazione che ne aveva decretato l'infondatezza (n. 2509 dell' 8/11/2019, dep. 2020, pagg. 6 e s.); in ogni caso, all'epoca in cui le condotte significative della 5 "pericolosità generica" furono poste in essere, vigeva la disposizione dell'art. 1, n. 2, I. 27 dicembre 1956 n. 1423, come modificata dall'art. 2, I. 3 agosto 1988 n. 327, che contemplava - tra i soggetti nei cui confronti potevano essere applicate le misure di prevenzione personali, ove pericolosi - "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Non è, infine, riconducibile al "difetto di base legale" la contestazione, evidentemente tesa ad un'inammissibile rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio di prevenzione, dell'operato giudizio di pericolosità; né i ricorrenti pongono a fondamento del denunciato difetto elementi nuovi, sopravvenuti e inconciliabili rispetto a quelli valutati dal giudice della prevenzione (ciò che, comunque, non implicherebbe necessariamente e in modo automatico la fondatezza della richiesta di revocazione, pur in presenza di una sentenza assolutoria successivamente intervenuta, atteso che la revocazione « non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati»: Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Husovic, Rv. 275778 - 01). 1.3. Quanto, poi, alla sollevata questione dell'irretroattività della confisca, perché non prevista all'epoca di commissione dei fatti di reato, così come sul profilo del difetto di prevedibilità (direttamente connesso e dipendente dalla prima asserzione), il ricorso muove da un presupposto in fatto che è palesemente errato. L'evoluzione del quadro normativo che ha disciplinato nel tempo le misure di prevenzione a carattere patrimoniale (accuratamente operata da Sez. unite, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 - 01, §§ 6 - 7.2.) consente di apprezzare come, alla data di commissione dei fatti sintomatici della pericolosità del soggetto proposto (v. il decreto della Corte d'appello, pag. 23, ove si indicano i fatti di usura accertati negli anni 2001 e 2002 e per i quali intervenne sentenza dichiarativa della prescrizione, con accertamento della natura usuraria degli interessi) il regime della confisca di prevenzione era regolato dall'art. 14 della I. 19 marzo 1990, n. 55 (che, al comma 1, nel testo modificato dall'art. 11, comma 1, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni nella I. 18 febbraio 1992, n. 172, e successivamente, dall'art. 9, comma 1, I. 7 marzo 1996, n. 108, stabiliva che «[le] disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10 -sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della 6 legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dagli artt. 629, 630, 644, 648 bis o 648 ter del codice penale ovvero quella di contrabbando». Ricorrevano, dunque, in relazione alla posizione di RI EA, nel momento in cui si manifestava la pericolosità espressa attraverso le condotte di usura accertate, sia i presupposti richiesti dall'art. 1, n. 2 I. 1423/56, come già indicato nel paragrafo che precede, sia quelli fissati dall'art. 14 I. 55/90, poiché i proventi dell'attività delittuosa si riteneva derivassero da condotte riconducibili alla previsione dell'art. 644 cod. pen.; il che rende eccentrico e fuorviante il richiamo insistito dei ricorrenti all'introduzione della misura della confisca di prevenzione, per i soggetti definiti quali "pericolosi generici" solo a partire dalle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 1, d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dall'art. 4 comma 2 I. 15 luglio 2009 n. 94 e dall'art. 6, comma 1 d.l. 4 febbraio 2010 n. 4. Del resto, anche tale interpretazione dell'assetto normativo è smentita dallo « sviluppo legislativo [che] ha determinato il progressivo ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle misure patrimoniali», avviato con l'art. 19 I. n. 152 del 1975 che aveva esteso l'area di applicabilità delle previsioni della legge n. 575 del 1965, anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 2), 3) e 4) della legge n. 1423 del 1956 (ossia, alle categorie dei "pericolosi generici"), richiamo ristretto ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della I. n. 1423 del 1956 dall'art. 13 I. n. 327 del 1988; e successivamente dall'art. 14 I. n. 55 del 1990, su citato, (che limitava l'ambito applicativo ai soggetti indicati nel numero 2 del primo comma dell'art. 1 I. n. 1423 del 1956, a condizione che l'attività delittuosa, ritenuta fonte dei proventi da confiscare, fosse quella relativa ai reati specificamente indicati). L'art. 11 ter d.l. n. 92 del 2008 ha, poi, espressamente abrogato l'art. 14 I. n. 55 del 1990, con l'effetto di comportare la riespansione dell'area di operatività delle misure di prevenzione patrimoniale ai "pericolosi generici", «ossia la piena applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai pericolosi comuni, senza limitazione di sorta» (Sez. unite, Spinelli, cit., § 7.1., che ha dato continuità alle statuizioni di Sez. 5, n. 26044 del 08/06/2011, Autuori, Rv 250923 e Sez. 1, n. 8510 del 05/02/2009, Guarnieri, Rv. 244399). 1.4. Non è superfluo, a completamento dell'esame della censura, osservare che pur volendo per astratto ipotizzare l'impossibilità di adozione della confisca nel momento in cui si è manifestata la pericolosità del proposto, il profilo della mancanza di prevedibilità che viene evocato quale motivo di revocazione della confisca è aspetto che poteva e doveva essere dedotto nel giudizio di prevenzione, 7 non derivando quella qualificazione da alcuna sopravvenienza che abbia modificato i requisiti della base legale della confisca. Diversamente, lo strumento della revocazione diverrebbe mezzo per recuperare, indebitamente, motivi di impugnazione non tempestivamente proposti, ciò che confligge con la natura stessa dell'istituto. 2. Alle statuizioni che precedono consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/1/2023