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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Santa Caterina presso lo studio dell'avv. Gigliotti
Fernanda, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 23/09/2024; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 166 presso lo studio dell'avv.
Dionesalvi Salvatore, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.11.2024; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 17.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 23/09/2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
AM il 20/02/1994 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte
1 II, serie A, anno 1994), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 287/2006 pubblicata il 19.04.2006, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, Pt_1 ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, dando atto che “i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i Controparte_1 presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio”, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 24.09.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
2.11.2024. Lo stesso, aderendo a quanto ex adverso dedotto, si è associato alle richieste attoree, però con la compensazione delle spese di lite.
Fissata l'udienza del 9.12.2024 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse hanno chiesto un rinvio della causa, onde formalizzare un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, fissata l'udienza del 17.02.2025 con sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, provvedendo a tale incombente, hanno congiuntamente chiesto la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, essendo economicamente indipendenti. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, con ordinanza del 18.02.2025, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, in data 19.02.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 287/2006 pubblicata il 19.04.2006, passata in giudicato, il Tribunale di Paola, ratificando le condizioni concordate tra le parti, ha pronunciato la separazione personale tra e , che si è protratta Parte_1 Controparte_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa della condizione (indicata nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in conseguenza della sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza
2 fissata in data 17.02.2025) di seguito riportata: “dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (come da esse congiuntamente richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 973/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AM il 20/02/1994 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune al n 4, parte II, serie A, anno 1994);
- omologa la condizione inerente ai rapporti economici riportata in parte motiva, qui da intendersi trascritta;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AM perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 21/02/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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