Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
In tema di errore determinato da altrui inganno, il privato non risponde dell'atto ideologicamente falso costituito dal pubblico ufficiale il quale dia per certa una certa qualificazione edificatoria della zona sulla base di quanto sottopostogli dal privato medesimo, allorchè quest'ultimo si sia limitato esclusivamente ad allegare un grafico informale dell'area a corredo della propria istanza di concessione edilizia: il privato può ritenersi infatti autore mediato del delitto solo a condizione che abbia dolosamente indotto in equivoco (eludendone le possibilità di controllo) il pubblico ufficiale, a questi, in ogni altro caso, spettando il potere-dovere di verificare la corrispondenza tra la rappresentazione data dal richiedente e il piano regolatore dell'area.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 40827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40827 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1265
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 041426/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AU NN N. IL 14/04/1940;
2) AN AR N. IL 22/09/1937;
3) IU OR N. IL 11/01/1953;
avverso SENTENZA del 14/04/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO.
Udita la richiesta di inammissibilità dei ricorsi del P.M., il S.P.G. Dott. PIVETTI Marco;
uditi i difensori Avv. Di Paola, per TA e Avv. Sbezzi, per RI e Di Stefano.
RITENUTO
1 - La Corte di Catania, su appello del P.M., in riforma di sentenza del Tribunale di Ragusa, che li aveva assolti perché il fatto non costituisce reato, ha condannato con generiche TA NN e IS LO a m. 8 rec. ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 - 48 - 479 C.P. (per avere, TA quale progettista e IS quale proprietario del suolo, indotto con l'inganno di dichiarare falsamente che la zona dove doveva sorgere un fabbricato era qualificata B4 - edificarle - la prima Commissione edilizia ad esprimere parere favorevole, e quindi il sindaco al rilascio della concessione edilizia), nonché RI, geometra dell'U.T.C., ai sensi dell'art. 479 C.P. (per avere confermato la qualificazione B4 nel suo parere, laddove la zona era destinata parte a verde pubblico e parte ad attrezzature religiose), e per concorso nel reato ascritto agli altri due imputati.
Il Giudice di 1^ grado stabiliva, su scorta di consulenza, che la zona per la quale era stata chiesta la concessione era inedificabile, ma riconosceva che le vicende urbanistiche del Comune, sino all'emanazione del P.R.G., nonché la stessa peculiarità del territorio, dove si trovava il lotto di IS, come affermato dal Consulente e confermato da riprese fotografiche, consentivano le confusioni documentate dalla difesa in ordine alla sua classificazione (lettera F, non B). Di più, in precedenza, la stessa Commissione edilizia era incorsa in equivoco, esprimendo parere contrario ad una richiesta di concessione, non perché la zona fosse inedificabile, ma perché il lotto era inferiore al minimo prescritto.
In questa luce riteneva non determinante per la prova del dolo di TA il fatto che avesse adottato una planimetria in scala 1:
2000, tratta da un vecchio stradario comunale, per indicare l'ubicazione del terreno, invece che, come prescritto, quella in iscala 1:5000 dell'estratto del P.R.G., da cui non si evinceva la viabilità significativa della delimitazione.
Rimarcava poi che lo stesso geometra TA aveva presentato altri tre progetti privi della tavola del P.R.G., ma pienamente rispettosi delle norme urbanistiche di zona.
Analogamente riteneva che il mancato rilievo da parte di RI dell'informante della documentazione non era sufficiente a dimostrarne il dolo, incontestata la prassi di produrre ed accettare planimetrie diverse da quella ufficiale, accertato il suo conforme comportamento in casi analoghi, nonché l'assenza di motivi per favorire nella specie i coimputati. Egli, all'epoca, istruiva ca. 70 pratiche settimanali, e poiché la situazione della zona si prestava a fraintendimenti, non si poteva escluderne leggerezza o negligenza. Il Giudice d'appello ha invece ritenuto la responsabilità di tutti perché, a stregua dei sopralluoghi effettuati l'1.2. ed il 4.3, è dimostrata facilmente accertarle la qualificazione dell'area in oggetto come ZTO "F" e solo la costruzione di IS risultava approvata in difformità. Le qualifiche professionali del progettista (che avrebbe dovuto riportare le indicazioni di piano) e del tecnico comunale, e quest'ultimo avrebbe dovuto allarmarsi per l'uso di una diversa documentazione, ed aveva l'obbligo di verificare di persona, escludono la possibilità di errore di ciascuno, proprio per il precedente citato nella sentenza di 1^ grado, che la CE aveva sospeso una pratica per contrasto con il P.R.G.
2 - Il ricorso per TA, proposto da un difensore (per l'altro v. quello del comune difensore per IS), denuncia:
1 - vizio di motivazione - violazione dell'art. 479 C.P. (mancata valutazione degli elementi a base della motivazione della sentenza di 1^ grado);
2 - violazione artt. 48 e 479 C.P. (posto che la Commissione edilizia e già RI avevano poteri-doveri di controllo);
3 - violazione artt. 479 e 483 C.P. (nella specie il privato avrebbe dovuto rispondere a titolo di autore mediato circa gli atti ritenuti falsi). Il ricorso per IS denuncia:
1 - vizio di motivazione, laddove la riforma in condanna non ha alcun riferimento alla condotta del ricorrente, in rapporto alla sua ignoranza dei problemi tecnici (donde l'irrilevanza della mancata adozione della corografia);
2 - mancanza dell'elemento psicologico del reato;
3 - mancata assoluzione dell'imputato);
4 - mancanza degli elementi costitutivi del reato. Il ricorso per RI denuncia: vizio di motivazione (irrilevanza della pianta - i sopralluoghi sono successivi di oltre tre anni ai fatti - equivoco nella ragione di sospensione dell'altro progetto - mancata valutazione dell'intensa edificazione della zona).
3 - I ricorsi sono ammissibili, al di là di dati qui inverificabili in atti, o di fatto (per esempio l'assunta inesperienza di IS), in quanto i riferimenti decisivi sono in ciascun caso mutuati dalla sentenza assolutoria di 1^ grado, e sono fondati. L'unica verità di cui dispone il privato che chiede una concessione edilizia è che il terreno su cui intende edificare si trovi in una zona, invece che in altra. Non dispone per contro della qualificazione di edificabilità di alcuna zona. In proposito gli organi comunali non possono difatti affidarsi alla sua dichiarazione, ma devono verificare se la richiesta risponda a quanto la P.A. ha già stabilito con il P.R.G..
Se dunque il privato, come nella specie, allega un grafico informale di zona, il Comune può anche accettarlo. Ma se il grafico non permette di aver certezza di edificabilità, e gli organi preposti non rigettano la richiesta per irritualità della documentazione, devono appunto verificare se il terreno insiste realmente su zona edificabile.
Ne segue che è bensì obiettivamente falso l'atto del pubblico ufficiale che dia per certa una qualificazione erronea data dal privato alla zona, e conseguentemente riconosca l'esercizio dell'ius aedificandi. Ma il privato può ritenersi autore mediato di tale falso, solo se abbia fatto equivocare la stessa dislocazione del suolo, eludendo il dovere di controllo.
Nella specie l'imputazione fraziona i comportamenti, attribuendo da un lato ai privati di essere stati autori mediati del falso in atto della CE (parere) e del Sindaco (concessione), mediante la produzione di una planimetria diversa da quella ufficiale, e poi al solo P.U. preposto a controllo tecnico preventivo e strumentale, RI, sia di avere operato un proprio falso, sia di essere lui stesso concorso in quello 'mediato' dei privati, che per contro non sono stati imputati di concorso nel falso strumentale a lui ascritto. All'evidenza queste ipotesi, ammessa o non che fosse la prassi di allegare planimetrie informali, potevano essere ritenute solo in presenza di prova di collusione tra i privati e RI, in ordine alla rappresentazione di edificabilità del suolo, sull'equivoco della delimitazione di zona in cui lo stesso suolo era inserito. Il Tribunale ha escluso con dettaglio di motivazione conseguita tale prova.
Accogliendo l'appello del P.M., la Corte d'appello l'ha ritenuta, per i risultati di verifica tecnica svolti nel processo e per le qualità professionali di TA (implicitamente colluso con il diretto interessato IS) e RI, che escludono l'allegato errore di tutti. Ma si contraddice sotto il primo aspetto, perché appunto conferma l'insufficienza se non l'equivocità della corografia ufficiale. E non supera sotto l'altro, l'argomento che TA ha prodotto planimetrie informali in altri casi, senza rilievo alcuno. Equivoca inoltre su quanto posto in luce dal Giudice di 1^ grado in ordine a pratica di concessione nella stessa zona, laddove nessuna qualità sgrava chi ne è munito da affidamenti incauti e da possibilità di errore. La negligenza di RI è dunque sicuramente rilevante, come ritenuto dal Giudice di 1^ grado, ma non significa perciò prova del dolo, men che proprio, di altri. Pertanto al di là dell'interesse di IS, della inosservanza formale di TA e della negligenza di RI, la sentenza impugnata, a misura della superficiale valutazione di quanto ritenuto in primo grado, non dimostra la responsabilità di nessuno degl'imputati per fatto proprio, e meno ancora la volontaria confluenza dell'azione di tutti nel far commettere falsi agli organi del Comune.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004