Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 40827
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

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In tema di errore determinato da altrui inganno, il privato non risponde dell'atto ideologicamente falso costituito dal pubblico ufficiale il quale dia per certa una certa qualificazione edificatoria della zona sulla base di quanto sottopostogli dal privato medesimo, allorchè quest'ultimo si sia limitato esclusivamente ad allegare un grafico informale dell'area a corredo della propria istanza di concessione edilizia: il privato può ritenersi infatti autore mediato del delitto solo a condizione che abbia dolosamente indotto in equivoco (eludendone le possibilità di controllo) il pubblico ufficiale, a questi, in ogni altro caso, spettando il potere-dovere di verificare la corrispondenza tra la rappresentazione data dal richiedente e il piano regolatore dell'area.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 40827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40827
    Data del deposito : 21 settembre 2004

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