Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2008, n. 26587
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

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Massime1

In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevanti le deduzioni dell'estradando, cittadino albanese, circa il suo stabile radicamento in Italia).

Commentario1

  • 1Custodia cautelare estradizionale sempre revocata dopo 40 giorni (Cass. 41728/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2023

    In tema di estradizione per l'estero, quando l'eventuale convenzione prevede un termine diverso da quello codicistico per la eventuale revoca della custodia ceutelare estradizionale senza che sia stta ricevuta la domanda di estradizione e la relativa documentazione, deve ritenersi applicabile il termine di quaranta giorni previsto dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 715, comma sesto, cod. proc. pen., stante il carattere meramente opzionale del diverso limite temporale contenuto nella norma pattizia, rimasta priva di una specifica norma di adattamento nell'ordinamento interno. Le norme di diritto internazionale pattizio sono rivolte principalmente agli Stati contraenti: il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2008, n. 26587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26587
Data del deposito : 12 giugno 2008

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