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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. RI IN Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 528 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Carbonia presso lo studio dell'avv.
IS OS, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], CF. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Cugia n. 1 presso lo studio C.F._2
dell' avv. Massimo Angelo Fenza, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione: Pronuncia della separazione con le conseguenze di legge: 2) La figlia minore nata il [...] rimane affida congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna in Assemini via Po 7;
3) La minore starà con la madre e con il padre in accordo tra gli stessi e la figlia con i seguenti tempi: dalla domenica alle ore 18,00 fino al martedì alle ore 8,00 con il padre;
dal martedì alle ore
8,00 al venerdì alle ore 8,00 con la madre;
dal venerdì alle ore 8,00 al sabato alle ore 14, con il padre;
dal sabato alle ore 14 alla domenica alle ore 18,00 con il padre;
durante le vacanze estive e le principali festività e compleanni la minore starà con ciascuno dei genitori previo accordo tra gli stessi;
4) verserà alla a titolo di mantenimento della figlia minore la somma CP_2 Pt_1
mensile di euro 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il divorzio Controparte_1
fra loro.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 30.04.2025. Controparte_1
All'udienza dell'11 giugno 2025, il Giudice, ha prospettato la possibilità di definire il giudizio mediante l'accordo sulla misura del contributo di mantenimento per la figlia minore tenendo Per_1
conto della lieve sproporzione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Il Giudice ha inizialmente proposto la determinazione dell'assegno in euro 150,00 mensili a carico del padre, sig. Quest'ultimo ha tuttavia formulato una controproposta, indicando la somma CP_1
di euro 100,00 mensili come contributo di mantenimento. La parte ricorrente, sig.ra ha Pt_1
accettato tale proposta.
Raggiunto l'accordo, le parti hanno convenuto di chiedere la pronuncia della separazione personale con le seguenti condizioni:
– affidamento congiunto della figlia minore nata il [...], con collocazione Persona_1
prevalente e residenza presso la madre, sig.ra in Assemini, via Po n. 7; Pt_1
– disciplina dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore come segue: con il padre dalla domenica alle ore 18.00 al martedì alle ore 8.00 e dal venerdì alle ore 8.00 al sabato alle ore
14.00; con la madre dal martedì alle ore 8.00 al venerdì alle ore 8.00; dal sabato alle ore 14.00 alla domenica alle ore 18.00 la minore starà ancora con il padre. Durante le vacanze estive, le principali festività e i compleanni, la bambina trascorrerà periodi con ciascun genitore secondo accordi tra le parti;
– il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la CP_1 Pt_1
somma mensile di euro 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il Giudice, preso atto degli accordi raggiunti e ritenendo non necessaria ulteriore istruttoria, ha disposto in conformità ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e ha trattenuto la causa in decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile. Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, Controparte_1
in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e della prole.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
CA (CA) e , nato a [...] il [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25, parte II,
serie A, anno 2010 - Comune di Assemini );
2) dispone l'affido condiviso della figlia minore nata il [...] con collocazione Persona_1
prevalente e residenza presso l'abitazione materna in Assemini via Po 7;
3) La minore starà con la madre e con il padre in accordo tra gli stessi e la figlia con i seguenti tempi: dalla domenica alle ore 18,00 fino al martedì alle ore 8,00 con il padre;
dal martedì alle ore
8,00 al venerdì alle ore 8,00 con la madre;
dal venerdì alle ore 8,00 al sabato alle ore 14, con il padre;
dal sabato alle ore 14 alla domenica alle ore 18,00 con il padre;
durante le vacanze estive e le principali festività e compleanni la minore starà con ciascuno dei genitori previo accordo tra gli stessi;
4) dispone che verserà alla a titolo di mantenimento della figlia minore Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di euro 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. 5) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
6) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 11.11.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. RI IN Dott. Latti Giorgio
TRIBUNALE ORDINARIO DI CA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. RI IN Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 528 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Carbonia presso lo studio dell'avv.
IS OS, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], CF. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Cugia n. 1 presso lo studio C.F._2
dell' avv. Massimo Angelo Fenza, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Vista la sentenza emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale, pronunziata la separazione personale dei coniugi
P.Q.M.
Dato che la causa deve continuare essendo proposta contestuale domanda di divorzio.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo rinvia per la comparizione delle parti all'udienza del 25.6.2025 ad ore 9.30 davanti al giudice istruttore dott.
RI IN, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Così deciso in Cagliari in data 11.11.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti