Sentenza 13 novembre 2018
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'efficacia della pronuncia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di colpevolezza resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed è finalizzata alla caducazione della misura cautelare, mentre non vincola il giudice del merito quanto all'apprezzamento della responsabilità penale. (Conf. Sez. U, n. 20 del 12/10/1993 Rv. 195352)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2018, n. 34453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34453 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2018 |
Testo completo
34453-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO GALLO - Presidente - UDIENZA PUBBLICA DEL 13/11/2018 Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - SENTENZA Dott. LUCIANO IMPERIALI Rel. Consigliere - - N. 3174 Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - N. 20617/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AG N. IL 15/02/1992 MU RV N. IL 29/04/1989 avverso la sentenza n. 322/2017 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 29/09/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCA ZACCO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Udito, per la parte eivile, l'Avv Udipildifensor Avv. GENEROSO GRASSOниil MU, accogliments del ricoes che ha chiests Il' RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/11/2016 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, ALesito di giudizio abbreviato, riconosceva la penale responsabilità di AN AG e MU VI in ordine ai delitti, commessi in concorso anche con HO NI, di furto in abitazione e di rapina aggravata perché commessa da più persone riunite, con l'uso di armi e con volti travisati ed in una privata abitazione, peraltro accanto alla precedente, allo stesso civico di via Alessandria n. 10 in Mugnano di Perugia, e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
2. La Corte di Appello di Perugia con sentenza del 29/9/2917, decidendo sull'appello proposto da entrambi i predetti imputati, in parziale riforma della sentenza impugnata, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, concedeva ALAN le attenuanti generiche, rideterminando conseguentemente la pena nella misura concordata. La Corte confermava, invece, la sentenza impugnata in relazione al MU.
3. Propongono ricorso per Cassazione entrambi gli imputati.
3.1. L'AN deduce il vizio di motivazione per non aver argomentato la Corte territoriale in ordine ALinsussistenza di eventuali cause di proscioglimento.
3.2. Il ricorso del MU si articola, invece, in tre motivi di impugnazione:
3.2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per non essere stata valutata oltre ogni ragionevole dubbio la posizione processuale del predetto ricorrente, essendosi limitata la Corte territoriale a richiamare le argomentazioni del primo giudice con un veloce trattazione dei motivi di impugnazione, che si assume limitata ad una mera elencazione delle fonti di prova. a) Si duole, in particolare, il ricorrente che non siano state accolte le censure difensive in ordine alle preclusioni derivanti dal giudicato cautelare formatosi sul provvedimento del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. b) Lamenta, inoltre, l'assenza di prove dirette e circostanziate che il MU sia l'utilizzatore delle utenze citate nella sentenza, ed assume, a tal riguardo, essere una mera supposizione quella secondo cui da una di tali utenze vi sarebbero stati più contatti con l'utenza albanese dei genitori del ricorrente. c) Infine, viene contestato il giudizio espresso dalla Corte territoriale, con motivazione che si assume apparente, secondo cui la distanza tra il luogo della rapina e la cella di ER (PG) agganciata quella notte da una delle predette utenze non sarebbe incompatibile con la partecipazione alla rapina.
3.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il MU deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla penale responsabilità del ricorrente anche in ordine al furto nell'abitazione del LI, di cui al capo A) dell'imputazione, ignorandosi l'orario di commissione di questo e non esistendo nemmeno alcun elemento idoneo a consentire di attribuire agli imputati l'effrazione e l'intrusione nell'abitazione della persona offesa. 1 3.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti o almeno equivalenti alle contestate aggravanti, così come concesse sulla base degli stessi elementi ritenuti contraddittoriamente non specifici per il MU, ed in ordine alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso proposto dALAN è inammissibile, perché questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di rilevare che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dALart. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522).
5. Il ricorso proposto dal MU, invece, è solo parzialmente fondato.
5.1. Il primo motivo del ricorso, volto a contestare la responsabilità del ricorrente in ordine alla rapina di cui al capo B) dell'imputazione è manifestamente infondato, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata 5.1.1. Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, infatti, nessun rilievo ai fini della decisione può avere l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva annullato per L mancanza di gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza cautelare che era stata emessa nei confronti del ricorrente, atteso che in tema di misure cautelari personali l'efficacia della pronunzia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsabilità resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed è finalizzata soltanto ALeliminazione della misura cautelare. Essa non vincola, invece, ne' l'apprezzamento dell'ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, ne' quello del G.I.P., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352).
5.1.2. La Corte territoriale, peraltro, senza incorrere in vizi logici, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato ad attribuire al MU l'uso delle utenze telefoniche, sulla base delle risultanze dei tabulati telefonici, dai quali è risultato che entrambe le utenze in questione erano in uso alla stessa persona, che il coimputato OX si era premurato di far conoscere a tale Menna Maria, nella cui casa più tardi sarebbe stato arrestato il MU, il numero dell'utenza di quest'ultimo; soprattutto, poi, l'attribuzione delle predette utenze al MU è stata ritenuta inequivocabilmente confermata dal rilievo che dalla relazione riepilogativa delle indagini di P.G. era emerso che entrambe le utenze avevano contatti ripetuti con i genitori del ricorrente che, peraltro, risulta aver abitato agli arresti domiciliari proprio al civico a fianco a quello interessato dalla rapina. 2 Si tratta di motivazione congrua, in relazione alla quale al Giudice di legittimità è preclusa in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento - della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte di Cassazione resta giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965) Anche l'assunto del ricorrente secondo cui difetterebbe la certezza che l'utenza ripetutamente contattata da quelle indicate in sentenza fosse proprio l'utenza dei genitori del MU, non si confronta con il preciso richiamo operato in sentenza, a tal riguardo, alle pagg. 255 e ss. della relazione di P.G., né il ricorrente ha dedotto, sul punto, alcun travisamento della prova, peraltro nemmeno deducibile nella vicenda in esame, trattandosi di un caso di cosiddetta "doppia conforme", in relazione al quale non può essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Rv. 258438).
5.1.3. L'assunto secondo cui la Corte territoriale solo con motivazione apparente avrebbe sostenuto che la distanza tra il luogo della rapina e la cella di ER (PG) agganciata quella notte da una delle predette utenze, sarebbe comunque compatibile con la partecipazione dell'utilizzatore dell'utenza alla rapina, infine, deve ritenersi aspecifico, in quanto non si confronta con i rilievi della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici, ha evidenziato da un lato l'approssimazione con la quale poteva indicarsi il momento della rapina sulla base dlle dichiarazioni delle persone offese ("verso le ore tre") e, dALaltro, che la distanza di meno di 30 km era evidentemente percorribile in ora notturna ed in assenza di traffico nei tempi indicati, procedendo a velocità superiore a quella consentita.
5.2. E' fondato, invece, il secondo motivo del ricorso proposto dal MU, atteso che l'unico elemento indicato nella sentenza impugnata che possa collegare il ricorrente con il furto di cui al capo A) nell'abitazione, di tale LI Alcide, è il fatto che si tratta di un furto nell'abitazione adiacente a quella ove è stata commessa la rapina di cui al capo B), scoperto 3 dallo stesso LI nel rientrare nella sua abitazione dopo aver soccorso le vittime della rapina. Si tratta, però, di circostanza che, riguardando la mera scoperta del reato e non la sua commissione, nemmeno può consentire di riconoscere una sequenza criminosa tra i due delitti: la mera contiguità tra i due appartamenti, pertanto, non può essere ritenuta elemento sufficiente a dimostrare in modo incontrovertibile che gli autori della rapina, e tra essi nessuno escluso, siano anche gli autori del furto di cui al capo A). Conseguentemente, la pronuncia di condanna del MU in relazione a tale reato va annullata senza rinvio per non avere il predetto commesso il fatto.
5.3. Non può trovare accoglimento, invece, l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il MU si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti o almeno equivalenti alle contestate aggravanti, concesse invece al coimputato AN, atteso che in tema di ricorso per cassazione non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, anche con riferimento al riconoscimento o ALesclusione di circostanze attenuanti o aggravanti (Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, Rv. 274091). Più in generale, anche la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo la Corte territoriale giustificato la pena inflitta al MU con riferimento alla realizzazione del reato mentre era latitante, avvalendosi di conoscenze acquisite durante la sottoposizione agli arresti domiciliari nella medesima zona dei fatti, e ponendo in essere manovre pericolose in autostrada per sfuggire alle forze dell'ordine, fino a lasciare l'autovettura rubata a cavallo delle corsia di marcia e di sorpasso, così generando anche grave pericolo per la pubblica incolumità. All'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ALaffermazione della responsabilità del MU in ordine al reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto consegue, però, l'eliminazione della relativa pena: giacché, pertanto, la pena per il reato di rapina è stata indicata in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3000,00 di multa, prima della riduzione per la scelta del rito, considerando tale riduzione la pena per il predetto residuo reato va rideterminata in anni cinque di reclusione ed euro 2000,00 di multa
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MU VI limitatamente ALaffermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto, ed elimina la relativa pena;
ridetermina la pena per il residuo reato in anni cinque di reclusione ed euro 2000,00 di multa. Rigetta nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di AN AG che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 alla Cassa dell'Ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore and ImperialiLuciano Domenico Gallo Feelеее دی DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 LUG 2019 IL "CANCELLIERE E R S UD LL P E U T S R Z N O A I O C 5