Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2011, n. 6597
CASS
Sentenza 10 gennaio 2011

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Il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore si realizza solo qualora sussista la concreta capacità economica dell'obbligato. (Nell'annullare con rinvio la sentenza di condanna impugnata, la Corte ha stabilito che ai fini dell'applicazione del suddetto principio deve tenersi conto anche degli eventuali concorrenti obblighi alimentari gravanti sull'obbligato, nella specie tenuto alla prestazione dei mezzi di sussistenza in favore di altri due figli minori).

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  • 1Insoliti riconoscimenti dell'impossibilità economica ad adempiere
    Francesco Parisi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    (I) Cass., sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 6597, Pres. De Roberto, rel. Calvanese In materia di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, comma 2, n. 2, c.p.) e ai fini dell'accertamento del requisito della concreta capacità economica dell'obbligato, deve tenersi in adeguata considerazione la circostanza che il genitore inadempiente si trovi in rilevanti difficoltà economiche, dovute all'avvenuto pignoramento presso il datore di lavoro delle retribuzioni, delle indennità di fine rapporto e di altri emolumenti a sé spettanti, nonché al concorrente (e sopravvenuto) obbligo di mantenimento di altri due figli (nella specie, il pignoramento era stato disposto in seguito all'azione …

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  • 2Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili…
    https://www.filodiritto.com/ · 6 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2011, n. 6597
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6597
Data del deposito : 10 gennaio 2011

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