Sentenza 26 marzo 2002
Massime • 1
La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63, anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari (la Corte ha precisato che la disposizione transitoria non ricollega alcun effetto alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini, in quanto la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti è condizionata unicamente dalla circostanza che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e che, quindi, le dichiarazioni non siano state acquisite al fascicolo del dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 20071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20071 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 26/03/2002
Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 1321
Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 040394/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT LD N. IL 23/055/1960
avverso ORDINANZA del 02/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle del difensore avv. Giuseppe Mazzotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 2/8/2001 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza 16/7/2001, con la quale il G.I.P. del Tribunale in sede aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GE IN, sottoposto a indagini per gli omicidi di ZA IO, PA ES e AN UC. Preliminarmente il Tribunale rigettava la richiesta di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti, osservando che le stesse risultavano ritualmente rinnovate dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 26 co. 2 L. 63/2001 e che in sede di rinnovazione i collaboranti avevano confermato il contenuto accusatorio delle precedenti dichiarazioni.
Nel merito il Tribunale - dopo aver illustrato per sommi capi l'attività svolta dai due sodalizi contrapposti di stampo mafioso operanti in provincia di Cosenza e facenti capo alle famiglie ER NO da un lato e -S dall'altro - riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, desunti dalle dichiarazioni di più collaboranti convergenti tra loro, tra i quali quelle di PI ES e AR IL, che avevano riferito della attiva partecipazione dell'indagato alle due riunioni nelle quali erano stati decisi gli omicidi.
Sussistenti dovevano ritenersi anche le esigenze cautelari, in quanto la presunzione della loro sussistenza non era stata superata dalla acquisizione di elementi favorevoli all'indagato. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 407 co. 3 c.p.p. sul rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti non potevano essere utilizzate, sia perché rese dopo la chiusura delle indagini preliminari, sia perché solo confermative delle precedenti dichiarazioni già dichiarate inutilizzabili con precedente ordinanza. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione sul rilievo che dalle dichiarazioni dei collaboranti PI ed AR non potevano essere desunti i gravi indizi di colpevolezza, in quanto le stesse erano in contraddizione tra loro sul punto relativo alla partecipazione dell'indagato alla fase organizzativa dell'omicidio. Inoltre il collaborante ES non aveva neanche fatto cenno della presenza del GE alle riunioni. Pertanto, tenuto anche conto che la mera presenza del GE alle riunioni non costituiva elemento significativo della sua volontà omicidiaria, mancavano elementi per poter affermare il concorso morale del GE nella commissione degli omicidi.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, va rilevato che le dichiarazioni rese dai collaboranti sono pienamente valide ed utilizzabili, in quanto le stesse, non essendo state ancora acquisite al fascicolo del dibattimento, ai sensi della norma transitoria prevista dall'art. 26 co. 2 L. 63/2001, ben potevano essere rinnovate da parte del Pubblico
Ministero. Tale rinnovazione è stata validamente effettuata mediante richiamo delle precedenti dichiarazioni, che sono state confermate dai collaboranti nel rispetto della norma prevista dall'art. 64 c.p.p. (come modificato dalla L. 63/2001), di guisa che correttamente il giudice di merito ha ritenuto utilizzabili le suddette dichiarazioni.
Nè può ritenersi che tali dichiarazioni siano inutilizzabili, in quanto rinnovate dopo la chiusura delle indagini preliminari. Infatti l'art. 26 L. 63/2001 distingue l'ipotesi in cui le dichiarazioni siano state già acquisite al fascicolo del dibattimento da quella in cui il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. In quest'ultimo caso la norma transitoria prescrive che il Pubblico Ministero debba rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p. senza distinguere l'ipotesi in cui le dichiarazioni riguardino un procedimento in relazione al quale siano già scaduti i termini di durata massima delle indagini da quella in cui tali termini non siano ancora scaduti. Pertanto deve ritenersi che, qualora il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero possa sempre procedere alla rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p.. Altrimenti si avrebbe una definitiva dispersione di elementi di prova correttamente e legittimamente raccolti secondo la normativa vigente al momento della loro formazione. Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato.
Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti (convergenti ed autonome dichiarazioni di due collaboranti), tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione dei reati contestati all'indagato. In particolare il Tribunale ha valorizzato tali dichiarazioni, previa verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti, evidenziando altresì che il collaborante ES non aveva escluso la partecipazione del GE alle riunioni in cui furono decisi gli omicidi. Ne consegue che le censure dedotte dal ricorrente non sono idonee ad incrinare il grave quadro indiziario descritto dal Tribunale, tanto più che non sono nemmeno state specificate le contraddizioni in cui sarebbero incorsi i due collaboranti.
Pertanto, poiché il giudizio espresso dal Tribunale anche in relazione alle ritenute esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura (per le quali non sono stati proposti motivi specifici) è immune da vizi logico-giuridici, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2002