Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 2
Il principio contenuto nell'art. 1399, primo comma cod. civ. in base al quale la ratifica deve avere la stessa forma prescritta per il contratto cui si riferisce trova applicazione anche con riferimento alla ratifica dei contratti contenenti le condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341, secondo comma cod. civ. Consegue, che essendo necessaria la forma scritta per l'approvazione delle condizioni generali elencate nella disposizione indicata, la stessa forma è imposta anche per la ratifica.
la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus" incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto idonea ratifica (scritta) del contratto concluso dal "falsus procurator" il rilascio della procura alle liti per citare in giudizio l'altra parte onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale).
Commentari • 5
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Leggi di più… - 5. Tribunale Grosseto: ammissibilità sequestro polizza vita e contratti swapFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 24 febbraio 2006
così composto: dott. Michele Sfrecola Presidente dott. Vincenzo Pedone giudice dott. Francesco Luigi Branda giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ORDINANZA A scioglimento della riserva assunta nel procedimento n.35/05 registro reclami, vertente TRA Tizio, elettivamente domiciliato in Arcidosso c/o Park Hotel Luce Sorgente, e rappresentato e difeso dall'Avv.Renato Galassi per delega in atti. Reclamante E Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del l.r., elettivamente domicili in Grosseto, viale G.Matteotti n. 43 presso lo studio dell'Avvocato Raffaele De Luca che lo rappresenta e difende, unitamente all' Avvocato Claudio Scognamiglio, per delega in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
ECO ERIDANIA SRL, corrente in Savignone (Ge), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PANTELLERIA 14, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE SESTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO SOLARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SDA EXPRESS COURIER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, che la difende, giusta delega in atti;
- resistente - avverso la sentenza n. 1120/98 del Tribunale di GENOVA, emessa il 16/12/97 e depositata il 28/4/98 (R.G. 4386/95);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/3/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha chiesto si respinga il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 giugno 1998, la Eco Eridania S.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Genova, pronunziando sulla domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale dalla stessa proposta nei confronti della Sda Express Courier S.r.l., ha accolto l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Genova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha dedotto, a fondamento del ricorso, che il contratto era stato sottoscritto da soggetto privo dei poteri necessari a rappresentare la società; che la clausola derogativa della competenza per territorio richiede, a norma dell'art. 1341 c.c., la specifica approvazione per iscritto;
che lo stesso rigore formale è richiesto per la ratifica a norma dell'art. 1399 c.c.;
che, a fronte di ciò non poteva ritenersi idonea una materiale ratifica per facta concludentia.
Il ricorso è privo di fondamento.
Questa Corte ha più volte statuito, in applicazione dell'art. 1399, primo comma c.c. che la ratifica deve avere la stessa forma prescritta per il contratto cui si riferisce (Cass. 11 marzo 1997, n. 2174; 13 gennaio 1997, n. 249). La statuizione trova ovviamente applicazione anche con riferimento alla ratifica dei contratti contenenti le condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341, secondo comma c.c.: essendo richiesta la forma scritta per l'approvazione di tali condizioni generali, la stessa forma è imposta anche per la ratifica.
Il principio va, peraltro coordinato, con l'orientamento di questa Corte secondo il quale la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, bensì può essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus" incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (Cass. 21 ottobre 1991, n. 11123; 3 novembre 1994, n. 9037; 19 maggio 1989, n. 2406; 3 novembre 1994, n. 9037). Nel caso di specie pur prescindendo dalla sottoscrizione delle lettere di vettura indicate dall'intimata, deve ritenersi idonea ratifica (scritta) del contratto concluso dal falsus procurator il rilascio della procura alle liti per citare in giudizio l'altra parte contrattuale onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dedotto (Cass. 9 giugno 1981, n. 3718; 13 gennaio 1997, n. 249). Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato e dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in lire 1.200.000 per onorari, oltre lire 114.000 per spese.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 25 marzo 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MAGGIO 1999.