Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9764
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nell'interpretare il "comunicato congiunto" delle Ferrovie dello Stato e delle organizzazioni sindacali in data 3 novembre 1992 sul pagamento di competenze relative al contratto integrativo, aveva escluso che detto accordo avesse inciso sul diritto di credito spettante ai lavoratori, sulla base del rilievo che gli stipulanti avevano semplicemente concordato di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviando alla conclusione di futuri patti collettivi tale revisione, con ciò omettendo di considerare, in violazione del canone ermeneutico fissato dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ., che le parti avevano convenuto che la società avrebbe messo in pagamento, in unica soluzione, le competenze relative al periodo 1 giugno - 31 ottobre 1992; ed aveva ritenuto, in violazione del canone di cui all'art. 1367 cod. civ., che, assumendo l'impegno ad "esaminare la possibilità di corrispondere con l'integrativo bis, con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", le parti avessero considerato l'obbligazione pur sempre esistente e che intendessero negoziare solo sulle modalità di adempimento; aveva omesso di considerare che l'azienda non aveva proceduto a pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 e, in violazione del criterio di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., non aveva considerato tra i comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto, anche le trattative e i successivi accordi collettivi).

Ove un contratto collettivo aziendale stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non più iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare soltanto l'applicazione del primo.

Commentario1

  • 1Contratto collettivo aziendale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Arianna Castelli Scheda sintetica Il contratto collettivo aziendale è un contratto collettivo stipulato dal datore di lavoro (con o senza l'assistenza della propria associazione di categoria) e dai rappresentanti dei lavoratori, solitamente al fine di integrare la disciplina del Ccnl. Attualmente non si dubita che i contratti collettivi aziendali, che prevedono trattamenti migliorativi per i lavoratori, abbiano un'efficacia generalizzata nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa (indipendentemente dall'affiliazione sindacale); al contrario, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla possibilità di applicare contratti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9764
Data del deposito : 5 luglio 2002

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