Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15152 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
BOLLI REGISTRAZIONE E N. 689 ART. 23 L. 24-11-1981 modifiche al sistema penaleUBBLICA ITALIANA 15152/03 ESENTE DA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO Oggetto SANZIONI SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21299/00 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.30808 Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 14/03/2003 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CARTARIA ELLEBI DI ER AF & C. SNC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso l'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE SPIZUOCO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI RAVENNA;
2003 intimato - 640 avverso la sentenza n. 110/00 del Tribunale di RAVENNA, 1 depositata il 03/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo;
Svolgimento del processo 1 La polizia stradale di Ravenna, in data 1 feb- braio 1999, contestava a TA FR, conducente di un autocarro di proprietà della TA EB s.n.c. di TE ER e C., la violazione degli artt. 15 comma 3, del d.lgsv. 5 febbraio 1997 n. 22 per @ 52, effettuato un trasporto di rifiuti pericolosi avere " senza il prescritto formulario di identificazione. In data 2 febbraio 1999 la polizia stradale di Ravenna no- tificava al legale rappresentante della cartaria Elle- pi, TA AR EL, detto verbale, con alcune precisazioni e rettifiche, fra le quali che avverso il verbale era proponibile ricorso al sindaco di Castel Bolognese, entro trenta giorni dalla notifica. In data 10 febbraio 1999 la polizia stradale di Ravenna notifi- cava a TA FR altra copia del su detto verbale, con ulteriori e diverse precisazioni e rettifiche. La TA EB, in persona del legale rappre- 1 2 sentante TA AR EL, con ricorso in data 26 febbraio 1999, depositato presso il Tribunale di Raven- na, proponeva opposizione avverso il verbale notifica- tole, prospettando vari motivi di opposizione. Il Tri- bunale disponeva la instaurazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Ravenna ed in contu- macia dell'Amministrazione, con sentenza depositata il 3 luglio 2000, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto contro un verbale di accertamento che non era ancora diventato titolo esecutivo e che, per tale ragione, a suo giudizio non era impugnabile. Avverso la sentenza la TA EB ha propo- sto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 26 ottobre 2000 al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Ravenna presso l'Avvocatura generale dello Stato. Le parti intimate non hanno formulato difese. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 55, comma 2, del d. lgsv. 5 febbraio 1997, n. 22, 22 e 23 della legge n -> 689 del 1981, nonché 30 aprile 1992, n. 285, dell'art. 203 del d. lgsv. avendo il Tribunale errato nell'applicare, oltre tutto inesattamente, all'opposizione de qua principi attinen- ti alle opposizioni avverso sanzioni amministrative ir- rogate per la violazione di norme del codice della 1 3 strada, così dichiarando inammissibile l'opposizione. Si deduce che l'art. 55, comma 2, del d. lgsv. n. 22 del 1997, applicabile alla fattispecie, richiama per le opposizioni alle sanzioni amministrative irroga- te ai sensi di esso d. lgsv., l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e non le disposizioni del codice della strada;
comunque anche in materia di sanzioni ammini- strative attinenti alla circolazione stradale il verba- le di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 1994, è impugnabile già prima che diventi titolo esecu- tivo. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 15, 52, comma 3, e 57, comma 5, del d.lgsv. n. 22 del 1997, deducendosi che il Tribunale avrebbe do- vuto accogliere il ricorso, in quanto detto art. 57, alla data della contestata infrazione, escludeva l'applicabilità alla fattispecie delle norme sanziona- torie. 2 Il ricorso è infondato ancorché la motivazione della sentenza impugnata va corretta ai sensi dell'art. 384 c..c. Erroneamente, infatti, la sentenza impugnata ha affermato la inammissibilità dell'opposizione per esse- re stata proposta avverso un verbale di accertamento 4 : che non costituiva ancora titolo esecutivo, con riferi- mento a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 1994, riguardante le opposizioni avversO sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada. A parte, infatti la erroneità di tale assunto anche con riferimento alle opposizioni su dette che in questa sede non rileva - nel caso di - quella degli specie la normativa applicabile non artt. 200 e segg. del codice della strada, relativa al- le opposizioni in materia di violazioni del codice del- la strada, ma quella degli artt. 14 e segg. della legge 689 del 1981 e, quanto all'opposizione, la disposi- n. zione dell'art. 23 di tale legge, espressamente richia- mata dall'art. 55 del d. lgsv n. 22 del 1997, applica- - bile alla fattispecie, trattandosi di opposizione rela- tiva ad una violazione di detto d.lgsv. In proposito va considerato che, nel sistema del- la legge n. 689 del 1981, a differenza che in quello del codice della strada, il giudizio di opposizione può essere instaurato unicamente avverso il provvedimento che applica la sanzione amministrativa, cioè avverso l'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi dell'art. 18, con la conseguente inammissibilità sotto tale aspetto dell'opposizione proposta avverso il verbale di accer- tamento della violazione. 5 Nel procedimento previsto dalla legge n. 689, in- fatti, il verbale di accertamento non è idoneo a costi- tuire titolo, se non impugnato dall'interessato, per la riscossione della sanzione (come invece avviene secondo la normativa del codice della strada), la quale deve in ogni caso essere determinata e irrogata con la succes- siva ordinanza-ingiunzione, la cui emanazione deve av- venire di ufficio, non essendo subordinata alla propo- sizione (come avviene secondo la normativa del codice amministrativo da parte della strada) di un ricorso dell'interessato. Come questa Corte ha già statuito (Cass. 19 mag- gio 2000, n. 6485), non esistono pertanto le ragioni per applicare, in relazione alle sanzioni amministrati- ve disciplinate procedimentalmente dalla legge n. 689 del 1981, i principi stabiliti nelle sentenze nn. 255 e 311 del 1994 della Corte costituzionale in materia di sanzioni relative alla circolazione stradale, i quali presuppongono la possibilità per il verbale di accerta- mento di diventare, in mancanza di ricorso amministra- tivo, titolo esecutivo, con la conseguente alternativi- tà, in via di interpretazione adeguatrice in relazione al diritto alla tutela giurisdizionale, fra ricorso am- ministrativo e ricorso giurisdizionale. Ne deriva che l'opposizione era inammissibile per 6 tale ragione e, corretta nei sensi sopra indicati la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato. Nulla va statuito sulle spese non avendo le parti intimate presentato difese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile il 14 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Francesco Felicetti) (Giovanni Olla) Гранизовать from Ph CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima S Civile CANCELLIERE Depositato Gitarla Andrea Blancki 2003 } #CANCELLIERE 7