Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7609
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

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La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario "extra districtum" per il giudizio di appello anziché presso il procuratore costituito per lo stesso giudizio ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. non è inesistente ma nulla e, perciò, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio del resistente.

In tema di interpretazione del contratto collettivo è utilizzabile anche il criterio ermeneutico di cui al secondo comma dell'art. 1362 cod. civ., in forza del quale per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto medesimo. Tale principio va inteso nel senso che nel comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto collettivo, da cui può desumersi la volontà delle parti, devono ricomprendersi anche le trattative e gli accordi delle parti collettive e, perfino, il contenuto dello stesso contratto o accordo collettivo successivo al contratto o accordo collettivo da interpretare (nella specie l'accordo del 4 marzo 1994, il C.C.N.L. del 18 novembre 1994 e l'accordo collettivo del 13 gennaio 1995, in relazione all'accordo collettivo del 3 novembre 1992 e con riferimento all'indennità di utilizzazione prevista per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato SpA dall'accordo integrativo del 9 aprile 1992 - cosiddetto integrativo bis).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7609
    Data del deposito : 5 giugno 2001

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