Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 2
La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario "extra districtum" per il giudizio di appello anziché presso il procuratore costituito per lo stesso giudizio ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. non è inesistente ma nulla e, perciò, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio del resistente.
In tema di interpretazione del contratto collettivo è utilizzabile anche il criterio ermeneutico di cui al secondo comma dell'art. 1362 cod. civ., in forza del quale per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto medesimo. Tale principio va inteso nel senso che nel comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto collettivo, da cui può desumersi la volontà delle parti, devono ricomprendersi anche le trattative e gli accordi delle parti collettive e, perfino, il contenuto dello stesso contratto o accordo collettivo successivo al contratto o accordo collettivo da interpretare (nella specie l'accordo del 4 marzo 1994, il C.C.N.L. del 18 novembre 1994 e l'accordo collettivo del 13 gennaio 1995, in relazione all'accordo collettivo del 3 novembre 1992 e con riferimento all'indennità di utilizzazione prevista per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato SpA dall'accordo integrativo del 9 aprile 1992 - cosiddetto integrativo bis).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7609 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS - FERROVIE DELLO STATO, SOCIETAIDI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 2^ 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO MILONE, VINCENZA SCARDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 376/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 25/06/99 R.G.N. 180/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato BUZZI per delega MILONI-SCARDINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 maggio 1997 LA UT, premettendo di essere dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A., conveniva in giudizio tale società davanti al Pretore di Termini Imerese chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto a percepire per il periodo 1^ gennaio 1992 - 31 dicembre 1994 l'indennità di utilizzazione prevista dall'accordo integrativo del 9 aprile 1992 (cosiddetto integrativo bis) con condanna della società Ferrovie dello Stato al pagamento dei relativi importi rivalutati e maggiorati di interessi legali e spese di lite.
Con sentenza in data 13 novembre 1998 - 5 febbraio 1999 il Pretore adito accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento degli importi, con accessori, del richiesto emolumento retributivo.
Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza in data 15 giugno - 25 giugno 1999 rigettava l'appello interposto dalla società datrice di lavoro e la condannava alle spese del giudizio di gravame. Il giudice dell'appello premetteva che era inapplicabile alla fattispecie l'art. 2 settimo comma del D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, secondo cui le aziende produttrici di servizi di pubblica utilità non potevano adottare modifiche al trattamento del personale, ove tali modifiche avessero comportato un peggioramento del loro bilancio o, comunque, avessero comportato una variazione del costo del personale superiore al tasso programmato di inflazione.
Il Tribunale, infatti, rilevava che: 1) la norma non conteneva principi inderogabili ma soltanto di natura programmatica;
2) gli incrementi salariali richiesti erano stati concordati con le organizzazioni sindacali in data anteriore all'entrata in vigore della norma in questione;
3) in ogni caso le Ferrovie dello Stato non avevano offerto la prova della sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma (costituiti dall'incidenza del cosiddetto integrativo bis sul saldo del bilancio della società o dall'aumento del costo del personale in misura superiore al tasso di inflazione programmato).
In riferimento all'interpretazione delle clausole dell'accordo del 3 novembre 1992 e del comunicato congiunto delle parti sociali, dal quale era ricostruibile la loro volontà, il Tribunale affermava che esse, nel prevedere in via programmatica la possibilità di pagare i previsti emolumenti in forma diversa dalla corresponsione in danaro, non esclusa l'attribuzione di obbligazioni, non avevano inteso prevedere che in caso di mancato accordo sul contenuto della concordata programmazione si doveva intendere che tali emolumenti fossero sospesi.
Il giudice del gravame, altresì, negava efficacia al contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 novembre 1994, con il quale a decorrere dal 31 ottobre 1992 era stata stabilita la cessazione della corresponsione degli emolumenti previsti a titolo di integrativo bis. Con tale contratto collettivo, infatti, le parti contraenti avevano in sostanza realizzato - riteneva il Tribunale - una transazione avente ad oggetto un diritto soggettivo perfetto dei singoli lavoratori senza che questi ultimi avessero loro conferito specifico mandato, non avendo le organizzazioni sindacali alcun potere di rappresentanza legale nei confronti dei detti lavoratori o alcun potere di disposizione dei loro diritti già entrati a far parte del loro patrimonio.
L'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. ricorre per cassazione con unico articolato motivo.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso la società ricorrente deduce che il Tribunale non aveva tenuto in debita considerazione il tenore della legge 8 agosto 1992 n. 359, secondo la quale le aziende produttrici di servizi di pubblica utilità non potevano adottare in materia di retribuzioni e normazione del personale deliberazioni che, rimanendo invariate le tariffe dei servizi prodotti, comportassero il peggioramento dei rispettivi saldi di bilancio o aumenti del costo del personale superiore al tasso programmato di inflazione. Avuto riguardo a tale quadro normativo, invece, il giudice del gravame avrebbe dovuto interpretare gli accordi intervenuti in data 3 novembre 1992 e in data 4 marzo 1994 tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale nel senso che, disposto da parte della società il pagamento del cosiddetto integrativo bis per il periodo 1^ giugno - 31 ottobre 1992, si era inteso disporre una sospensione per la corresponsione degli emolumenti con decorrenza successiva in attesa di concordare un pagamento di tali competenze con mezzi diversi dalla erogazione di danaro, addivenendo quindi, in data 18 novembre 1994, alla cessazione di efficacia di quanto previsto a titolo di integrativo bis dagli accordi sindacali intervenuti a far data dal 1991.
Con l'accordo del 13 gennaio 1995, poi, le parti davano attuazione alle intese pattuite con il contratto collettivo che prevedeva la corresponsione per il personale dell'integrativo bis maturato dal 1^ novembre 1992 sino al 31 dicembre 1994 mediante azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato.
L'art. 2 settimo comma del D.L. n. 333 del 1992, perciò, - aggiunge la società ricorrente - viene a rilevare soltanto al fine di delineare il quadro normativo in cui era maturato l'accordo del 3 novembre 1992 e, perciò, al fine di consentirne l'esatta interpretazione.
In particolare l'Ente Ferrovie rileva che "il Giudice di appello, inoltratosi su una strada sbagliata", aveva "omesso del tutto di considerare, o per altro verso" aveva "del tutto frainteso, il significato da attribuire, alla stregua dell'art. 1362, 2^ co. c.c., al comportamento complessivo anche posteriore, tenuto dalle parti" (v. pag. 9 rigo 4 e segg. del ricorso).
Conseguentemente - conclude la società ricorrente - con il successivo accordo collettivo non era intervenuta una non consentita transazione ad opera delle organizzazioni sindacali avente ad oggetto diritti soggettivi perfetti dei lavoratori - come aveva ritenuto il Tribunale - bensì una diversa disciplina collettiva dei rapporti di lavoro consentita dall'ordinamento giuridico anche nell'ipotesi in cui con essa vengano a subire peggioramenti i trattamenti previsti dai precedenti contratti collettivi, ferme restando le attribuzioni patrimoniali maturate a seguito di prestazioni lavorative eseguite nella vigenza degli abrogati contratti collettivi. Con il controricorso il lavoratore in via preliminare eccepisce l'inesistenza dell'impugnazione per inesistenza della notifica. In particolare il controricorrente rileva che il ricorso per cassazione era stato notificato alla parte presso lo studio dell'avv. Salvatore Sparacino, nonostante che i suoi procuratori costituiti fossero gli avvocati Mario Milone e Vincenza Scardina, entrambi del foro di Palermo.
Lo studio dell'avv. Salvatore Sparacino, infatti, costituiva - secondo quanto precisava il controricorrente - soltanto il domicilio eletto "extra districtum".
Nel merito il lavoratore contesta la fondatezza del proposto ricorso aderendo alle tesi della sentenza impugnata.
La Corte osserva preliminarmente che deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza del ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente al fine di ottenere il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
L'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione sussiste soltanto quando essa sia stata effettuata in un modo assolutamente non previsto dall'art. 330 c.p.c., rimanendo, pertanto, inidonea a realizzare alcuna delle forme tipiche e alternative di notificazione indicate da tale norma.
La notificazione è, invece, soltanto nulla - nullità sanabile "ex tunc" in virtù della costituzione dell'intimato a norma dell'art. 156 ultimo comma c.p.c. (venendo in tal modo raggiunto lo scopo della conoscenza legale, cui la notificazione dell'atto è preordinata) - allorché, pur se eseguita in un luogo diverso da quello stabilito dalla legge, abbia, tuttavia, un qualche riferimento al destinatario (v. Cass. 11 aprile 1991 n. 3819; Cass. 23 dicembre 1994 n. 11086;
Cass. 18 novembre 1995 n. 11693; Cass. 12 febbraio 2000 n. 1583;
Cass. 18 aprile 2000 n. 5011). Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario per il giudizio di appello anziché presso il procuratore costituito per lo stesso giudizio ai sensi dell'art. 330 c.p.c. non è inesistente ma nulla e, perciò, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio del resistente (v. Cass. 5 novembre 1998 n. 11111). Sono, perciò, da condividere le sentenze di questa Suprema Corte invocate dal controricorrente e cioè le sentenze n. 4026 del 6 luglio 1982 e n. 1143 del 29 gennaio 1993 allorché affermano l'esatto principio secondo cui l'atto di impugnazione è inesistente e in quanto tale non suscettibile di sanatoria e assoggettabile alla declaratoria di inammissibilità se la sua esecuzione è avvenuta in luogo o presso persona che non abbia .alcun riferimento diretto con la controparte destinataria dell'atto; ma non sono condivisibili allorché da tale principio traggono la conseguenza che l'atto di impugnazione sarebbe inesistente se eseguito nei confronti del destinatario non già presso il suo procuratore costituito nel giudizio di appello bensì presso il suo domiciliatario. Nella specie il ricorso era stato notificato presso lo studio dell'avv. Salvatore Sparacino, indicato dal lavoratore come domiciliatario eletto per il giudizio di appello, senza che tale indicazione fosse stata modificata in sede di notificazione della sentenza del Tribunale allorché erano stati nominati come procuratori gli avvocati Mario Milone e Vincenza Scardino, senza dichiarata sostituzione dell'avv. Salvatore Lo Re, procuratore costituito nel giudizio di appello.
A rigore, perciò, la notifica del ricorso per cassazione si sarebbe dovuta eseguire o a mani degli avvocati Mario Milone e Vincenza Scardino, nominati dal lavoratore in sede di notifica della sentenza impugnata, ovvero a mani dell'avvocato Salvatore Lo Re, procuratore costituito nel giudizio di appello e di cui non risultava essere stata disposta la sostituzione all'atto della nomina da parte del UT degli avvocati Milone e Scardina in sede di notifica della sentenza impugnata.
A tutto concedere, però, si era verificata nella specie una mera nullità della notificazione, sanata ex tunc dalla avvenuta costituzione del resistente con controricorso, posto che il domicilio eletto dell'avvocato Salvatore Sparacino, presso cui era stata eseguita la notificazione del ricorso per cassazione e indicato nella memoria di costituzione in appello dal UT unitamente alla nomina dell'avvocato Salvatore Lo Re, designato come difensore di fiducia ai fini del giudizio di appello, aveva, comunque, un certo riferimento al destinatario della notificazione come indicato dall'art. 330 c.p.c. -. Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione. Nella specie non si può negare che - in conformità a quanto sostenuto dall'Ente Ferrovie ricorrente - non sono configurabili diritti quesiti dei singoli lavoratori che non possano essere incisi dalla contrattazione collettiva a meno che non si tratti di diritti già entrati a far parte dei loro patrimoni (v. Cass. 12 febbraio 2000 n. 1576). Ne consegue che nel caso in cui a una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura, si realizza l'immediata sostituzione delle clausole nuove a quelle precedenti pur se la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, posto che il divieto di deroga in "pejus" previsto dall'art. 2077 c.c. concerne esclusivamente il contratto individuale di lavoro in relazione a quello collettivo (v. Cass. 18 dicembre 1998 n. 12716). D'altra parte va, però, precisato che il nostro ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali, secondo i principi desumibili dalla Costituzione e dallo Statuto dei Lavoratori, la funzione di stipulare contratti collettivi nell'interesse dei lavoratori, ma non anche il potere di rappresentarli con facoltà di disporre dei loro diritti soggettivi acquisiti (v. Cass. 13 maggio 1987 n. 4408; Cass. 3 settembre 1988 n. 5016; Cass. 11 novembre 1988 n. 6116). Il Tribunale aveva, intanto, premesso che era inapplicabile l'art. 2 settimo comma del D.L. n. 333 del 1992 sia perché entrato in vigore dopo che erano stati concordati con le organizzazioni sindacali gli incrementi salariali e sia perché le Ferrovie non avevano offerto la prova circa la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma (non erogabilità degli aumenti salariali perché superiori al tasso programmato di inflazione o perché suscettibili di peggiorare il saldo di bilancio in quanto adottati senza preventivo aumento delle tariffe per i servizi prodotti). Tale ultima statuizione, non oggetto di impugnazione da parte dell'Ente Ferrovie ricorrente, è rimasta coperta dal giudicato ai sensi dell'art. 329 c.p.c. -. Tuttavia la ritenuta inapplicabilità della norma citata, pur non potendo più essere messa in discussione, può essere presa in considerazione - come rileva l'Ente ricorrente - al fine di desumere quale fosse la volontà delle parti al momento della stipula dell'accordo del 3 novembre 1992.
Sotto tale profilo, però, appare contraria ai criteri legali di ermeneutica contrattuale e viziata in motivazione la tesi interpretativa del Tribunale, secondo cui le organizzazioni sindacali - anche perché esse non possono transigere ne' rinunciare a diritti perfetti dei lavoratori in occasione della stipula dei contratti collettivi di lavoro se a ciò non siano esplicitamente e specificamente autorizzati - non avevano inteso rinunciare all'integrativo bis ma soltanto ritardarne il pagamento in attesa di concordare forme di pagamento diverse da quella della corresponsione in danaro degli emolumenti di cui al cosiddetto integrativo bis in relazione al periodo lo novembre 1992 - 31 dicembre 1994. In realtà il Tribunale non aveva considerato che al momento della stipula dell'accordo del 3 novembre 1992, proprio come era desumibile dall'art. 2 settimo comma del D.L. n. 333 del 1992, di cui il giudice di merito aveva dichiarato l'inapplicabilità, l'Ente Ferrovie dello Stato aveva esigenze di bilancio da risanare eventualmente anche con riduzione dei costi del personale opportunamente concordati. Nè poteva dimenticare il principio, ricordato dallo stesso Ente ricorrente, secondo cui non sono configurabili diritti quesiti dei singoli lavoratori che non possano essere incisi dalla contrattazione collettiva, a meno che non si tratti di diritti già entrati a far parte dei loro patrimoni (v. Cass. 12 febbraio 2000 n. 1576). Da ciò avrebbe dovuto trarre la conclusione che nel caso in cui a una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura, si viene a realizzare l'immediata sostituzione delle clausole nuove a quelle precedenti pur se la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori.
Il divieto di deroga "in pejus" previsto dall'art. 2077 c.c. concerne, infatti, esclusivamente il contratto individuale di lavoro in relazione a quello collettivo (v. Cass. 18 dicembre 1998 n. 12716). Essendo, perciò, configurabili successivi contratti collettivi contenenti clausole anche peggiorative per i lavoratori rispetto a emolumenti e prestazioni non ancora sorti (l'indennità di utilizzazione indicata come cosiddetto integrativo bis costituiva, comunque, un emolumento attribuito al dipendente in corrispettivo di una prestazione lavorativa supplementare a lui richiesta) il giudice del gravame non aveva sufficientemente considerato, alla luce di tale principio, quali effetti esso potesse dispiegare sulla circostanza che l'Ente Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali, in rappresentanza del personale, in data 3 novembre 1992 avevano realizzato un accordo collettivo con il quale si stabiliva il pagamento delle competenze relative al cosiddetto integrativo bis soltanto per il periodo 1 giugno - 31 ottobre 1992 e la possibilità per il periodo successivo di convenire una forma di pagamento diversa da quella della corresponsione in danaro.
"Il giudice di merito al fine di interpretare la clausola relativa alla disposta sospensione del pagamento dell'emolumento retributivo di cui al cosiddetto integrativo bis deve accertare se con tale clausola si fosse inteso sospendere o estinguere per il periodo successivo al 31 ottobre 1992 l'obbligo del suo pagamento (con cessazione della relativa prestazione lavorativa supplementare), salva restando la possibilità di una successiva pattuizione collettiva che prevedesse in via transitoria forme indennitarie di pagamento (senza che fosse venuta meno nel frattempo la prestazione dell'attività lavorativa supplementare remunerata con il detto emolumento).
All'uopo il Tribunale deve utilizzare anche il criterio ermeneutico di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c., in forza del quale in tema di interpretazione del contratto collettivo per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto medesimo. Tale principio va inteso nel senso che nel comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto collettivo, da cui può desumersi la volontà delle parti, devono ricomprendersi anche le trattative e gli accordi delle parti collettive e, perfino, il contenuto dello stesso contratto o accordo collettivo successivo al contratto o accordo collettivo da interpretare (nella specie l'accordo del 4 marzo 1994, il C.C.N.L. del 18 novembre 1994 e l'accordo collettivo del 13 gennaio 1995, richiamati dall'Ente ricorrente in relazione all'accordo collettivo del 3 novembre 1992 da interpretare;
v. in proposito: Cass. 3 aprile 1999 n. 3249)". Assorbita ogni altra censura.
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Palermo, la quale nella definizione della controversia si uniformerà ai sopra virgolettati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il ricorso.
Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001