Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3249
CASS
Sentenza 3 aprile 1999

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L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La parte che denuncia la violazione di tali regole ha, poi, l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse.

Commentario1

  • 1Lavoratore, condanna penale, effetti, sanzione disciplinareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3249
Data del deposito : 3 aprile 1999

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