Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La parte che denuncia la violazione di tali regole ha, poi, l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse.
Commentario • 1
- 1. Lavoratore, condanna penale, effetti, sanzione disciplinareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato Santojanni Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Natale Capitanio Consigliere
Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere
Dott. Raffaele Foglia Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE LE, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 35, presso l'avv. Oberdan T. Scozzafava, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall' avv. Roberto Colica;
ed ora domiciliato d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro la società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1111 del 15 luglio 1996, depositata il 25.9.96, R.G. n^ 840/96 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1111 in data 15 luglio 1996 il Tribunale di Catanzaro revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di quella Città in data 25 luglio 1994 su ricorso di SE LE e a carico delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il pagamento della somma di lire 608.112 a titolo di differenze salariali. Riformava così la sentenza con la quale detto Pretore aveva respinto l'opposizione delle Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso il cennato provvedimento monitorio.
A sostegno della decisione osservava che risultava incontroversa la ricostruzione cronologica degli avvenimenti sindacali relativi all'integrativo bis, succedutisi dal 1992 in poi (intese del marzo 1992 - comunicato congiunto del 3.11.1992 - intesa del 4.3.1994 - nuovo CCNL 1994/ 1995 -accordo 13.11.1995). Peraltro nessuna influenza potevano spiegare i DD.LL. n. 333 e 389 del 1992, convertiti rispettivamente nelle leggi nn. 359 e 438 del 1992, nei quali nulla si disponeva in ordine all'emolumento in questione. Aggiungeva che l'incentivo relativo al periodo 1.631.10.1992 era stato interamente corrisposto, secondo le modalità previste nel comunicato congiunto del 3.11.1992 e, per il periodo successivo al 31.10.1992, dal medesimo comunicato congiunto emergeva la sospensione della liquidazione in denaro dell'incentivo per il tempo necessario al raggiungimento di un'intesa relativa a forme alternative di soddisfacimento del credito, da individuarsi da parte della costituenda Commissione mista FF.SS.-00.SS.. Qualificava il termine del 31.11.1992, previsto nel comunicato per l'ultimazione dei lavori della Commissione, come procedimentale con funzione acceleratoria e non già di adempimento ex art. 1183 c.c.. Reputava applicabile a decorrere dal 1.11.1992, come effetto della disposta sospensione, il disposto del nuovo C.C.N.L. del 18.11.1994, per il quale il pregresso debito da incentivo doveva essere estinto mediante il trasferimento di azioni della società Le Ferrovie dello Stato, con conseguente novazione dell'originaria obbligazione.
Concludeva quindi che la liquidazione in denaro dell'incentivo, sospesa per effetto del menzionato comunicato congiunto e novata dal contratto collettivo del 1994, non costituiva per il dipendente un diritto quesito. Avverso la sentenza resa in grado di appello propone ricorso per cassazione l'SE e deduce due motivi. La Società intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, in relazione all'art. 350 n. 3 C.P.C.,
sotto il profilo della erronea interpretazione del comunicato congiunto 3 novembre 1992, col quale le parti disponevano circa il pagamento delle differenze salariali in contestazione. La doglianza non è fondata. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav.,21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921, Cass.30 gennaio 1995 n. 1092; Cass. 19 gennaio 1995 n. 551; Cass. 13 marzo
1996 n. 2058), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n.5346). La specificazione dei singoli punti che si assume essere stati trascurati e valutati insufficientemente o illogicamente costituisce infatti una condizione necessaria perché la Suprema Corte possa controllare la sussistenza della virtuale decisività del punto controverso e dell'inadeguatezza della motivazione in rapporto ad esso, mentre, in mancanza di siffatta specificazione, la censura formalmente correlata ad uno dei vizi previsti nell'ambito della citata disposizione, configura una richiesta di non consentita revisione in sede di legittimità delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito (Cass. 13 marzo 1996 n. 2058, Cass, 27 giugno 1997 n. 5734). Il ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe superato il dato letterale facendo ricorso agli altri criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti codice civile, aventi carattere meramente sussidiario. Afferma che ciò sarebbe consentito solo quando le espressioni usate dalle parti contraenti siano ambigue e di oscuro significato.
Invero la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale si pone come strumento fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni usate siano di chiara e inequivoca significazione, la ricerca della comune volontà è esclusa, restando superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seg. c.c. (v. da ultimo: Cass. 15 febbraio 1994 n. 1487;
Cass. 30 maggio 1996 n. 6050; Cass. 18 aprile 1995 n. 4333). Altre pronunzie hanno affermato la necessità, per ogni singolo caso di interpretazione di un contratto e qualunque sia il grado di comprensione letterale del medesimo, di far luogo all'utilizzo graduale e coordinato di tutti i criteri ermeneutici legali, in primo luogo quelli di cui agli artt. da 1362 e 1365 c.c. (cfr. da ultimo:
Cass. 3 settembre 1994 n. 7641), ponendo, altresì, in evidenza che l'utilizzazione del criterio (sussidiario) del comportamento complessivo delle parti è prescritto dall'art. 1362 c.c., ove (senza conferire al senso letterale delle parole usate alcun valore preminente) si stabilisce che, ai fini della determinazione della volontà comune, l'indagine non può limitarsi all'elemento letterale, ma deve estendersi anche alla condotta dei contraenti (Cass. 23 dicembre 1993 n. 12- 58). Va senz'altro condivisa la prevalente opinione che privilegia il criterio dell'interpretazione letterale ma alla condizione che essa "consenta di cogliere la comune intenzione delle parti" (Cass. 30 gennaio 1992 n. 965) . Di una dichiarazione può, infatti, affermarsi la chiarezza unicamente qualora la lettera sia coerente con la volontà e tale coerenza può essere dimostrata solo attraverso un'indagine ermeneutica extra testuale, altrimenti il significato letterale costituisce soltanto un risultato parziale, suscettibile di essere modificato o corretto alla luce dell'applicazione degli altri criteri ermeneutici (Cass., Sez. Lav. Sent. n. 5734 del 27 giugno 1997). Al riguardo la sentenza denunciata, lungi dal superare arbitrariamente la lettera del comunicato congiunto, ha preso le mosse dal rilievo che il punto 1) dispone il pagamento delle competenze afferenti al contratto integrativo fino al 31 ottobre 1992, mentre il punto 2) prevede la ricerca di una forma di corresponsione tale da tutelare i lavoratori, cui si assicura un trattamento equivalente, e anche l'ipotesi di utilizzare l'emissione di obbligazioni a salvaguardia del bilancio aziendale "per quanto riguarda il 1993", restando così apparentemente oscura la sorte del bimestre novembre - dicembre 1993.
L'insufficienza del dato testuale giustifica dunque la ricerca della comune intenzione, al di là della formulazione usata e correttamente il Tribunale tiene conto della disciplina del rapporto di lavoro in discorso, facendo notare che, trattandosi di pagamenti che vengono effettuati ogni volta per il bimestre decorso, la sospensione del pagamento in denaro copre in realtà tutto il periodo successivo al 31 ottobre 1992, nonché del comportamento successivo delle parti che, nell'accordo 13 novembre 1995, hanno concordato la corresponsione di tali somme in azioni a far data appunto dal 31 ottobre 1992.
Pienamente accettabile appare dunque la conclusione cui è giunto il Tribunale, nel senso che il comunicato congiunto ha sospeso il pagamento fin dal 31 ottobre 1992.
Nessun effetto possono avere in questa sede le critiche del ricorrente il quale si limita a prospettare una sua diversa ricostruzione del comunicato e contesta che le parti abbiano inteso novare il contratto precedentemente intervenuto, introducendo così un tema non attinente alla lettura data dal Tribunale che ha attribuito a detto comunicato un'efficacia esclusivamente sospensiva fino al raggiungimento di un accordo tra le parti, in termini che vengono appena accennati.
E immune da vizi logici appare anche l'affermazione che il termine fissato nel comunicato congiunto "entro il corrente mese" abbia natura procedimentale con funzione acceleratoria: è infatti incensurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito nel senso che le parti abbiano voluto sospendere ogni pagamento in attesa di un nuovo accordo in materia, giustificata con la prossimità della scadenza, tale da risultare incompatibile con la volontà di fissare un termine perentorio, e col richiamo alla prassi delle trattative sindacali, normalmente destinate a protrarsi fino al soluzione positiva oppure a definitiva rottura.
Nè ha pregio l'eccezione sollevata dal ricorrente laddove afferma che comunicato congiunto del 3 novembre 1992 fu sottoscritto soltanto dalla CGIL, CISL e UIL (pag. 5 del ricorso), atteso che non solo lo stesso ricorrente non precisa di avere sollevato ritualmente tale eccezione nel secondo grado del giudizio (autosufficienza del ricorso), ma non tiene conto che il Tribunale (pag. 15 della sentenza) ha osservato che il presente giudizio si è svolto sul presupposto dell'applicabilità di tutti gli accordi stipulati tra il datore di lavoro ed i sindacati, relativamente all'integrativo bis, al rapporto individuale di lavoro dell'appellato, essendosi dibattuto esclusivamente sul l'interpretazione da dare alla successione di tali contratti ed al loro contenuto. E sul punto non risulta essere stata dedotta nessuna specifica censura.
Col secondo mezzo il ricorrente assume essere illegittimo il contratto collettivo 1994 - 1995 in quanto prevede il pagamento delle differenze salariali in discorso mediante azioni delle Ferrovie dello Stato, siccome discriminatorio per situazioni identiche e peggiorativo del precedente trattamento.
Osserva al riguardo la Corte che il Tribunale ha fatto riferimento al contratto collettivo 94/95 solo per trarre argomenti interpretativi dal comportamento complessivo delle parti, ciò che appare corretto e per nulla inficiato dall'eventuale illegittimità dell'accordo, trattandosi di una res facti, accertata dal giudice di merito e non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ed ancora per ricordare che la revoca del decreto ingiuntivo e la reiezione della domanda introdotta col ricorso monitorio non incidono sul diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione di azioni della società, a tacitazione delle sue spettanze in base al noto accordo integrativo. Trattasi di un chiarimento che non ha influenza alcuna sul decisum, introdotto al fine di precisare la portata della pronuncia. D'altro canto non vengono indicati gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettata l'eccezione relativa all'invalidità ed inefficacia del Contratto Collettivo 94/95 e in particolare della disciplina transitoria per il caso di lavoratori che abbiano ottenuto il pagamento di somme di denaro a titolo di indennità di utilizzazione o integrativo bis. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione. non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) , nei quali l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare il tema come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ. , sez. 11, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ. , sez. 1, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ. , sez. 1, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. 11, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. 11, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n.2905, Cass. civ., sez. 11, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. 11, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. 1, 24 aprile 1993, n. 4841). Tale consolidato orientamento rappresenta un'applicazione del principio per cui a mente dell'art. 161, comma 1, c.p.c. la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Il ricorso va dunque respinto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999