Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 1
La disciplina di cui agli artt. 152, 153 e 331 cod. proc. civ., che attribuisce natura perentoria al termine concesso nel grado o nella fase dell'impugnazione per la integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (o tra loro dipendenti), non consente che esso possa essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche per forza maggiore, che abbia impedito la tempestiva notificazione dell'ordinanza di integrazione, poiché si tratta di una disciplina giustificata da esigenze di economia processuale, che non viola il diritto di difesa, essendo invece la normativa in materia, pur con la indicata limitazione, finalizzata ad attribuire alle parti del processo un rimedio alle conseguenze negative della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio in quel grado o fase a causa del vincolo del litisconsorzio.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. NI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, difeso dall'avvocato RESTIVO SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL ME, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARCÌ NI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TI IS;
- intimata con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 359/97 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 24/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. NI SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso preliminarmente, per accoglimento dell'istanza relativa all'integrazione del contraddittorio;
nel merito rigetto del 1^ motivo, accoglimento del 2^, assorbimento del 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 18.7.85, OM MB - premesso che era proprietario d'un fondo sito in territorio di NO (PA) al quale era possibile accedere mediante una via vicinale molto scoscesa non percorribile dai mezzi meccanici indispensabili alla coltivazione del fondo - conveniva innanzi al pretore di NO NI, LI e SA FO, nonché MA AZ AG, proprietari d'un fondo confinante, onde sentir dichiarare costituita una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo ed a carico del fondo di costoro.
Fatta eseguire una c.t.u., con sentenza 6.2.87 il pretore di NO dichiarava costituita la servitù di passaggio domandata dall'attore, questi dichiarando tenuto a corrispondere ai convenuti la somma di L. 681.000 a titolo d'indennità.
Avverso tale sentenza NI FO proponeva appello innanzi al tribunale di Termini Imerese;
costituendosi, OM MB ne chiedeva il rigetto;
il contraddittorio veniva esteso ad LI FO che rimaneva contumace.
Fatta a sua volta eseguire ulteriore consulenza, con sentenza 24.06.97, l'adito tribunale - ritenuto che, tra le soluzioni alternative ipotizzate al fine di consentire al MB un accesso con mezzi meccanici dalla pubblica via al suo fondo, il tracciato individuato sul fondo appartenente al FO e più rispondente ai dettami dell'art. 1052 CC fosse quello individuato dal consulente Angelo Florio, anziché quello, più lungo e tortuoso, indicato dal consulente Alagna e recepito dal primo giudice - in parziale riforma dell'impugnata sentenza, costituiva la servitù de qua sul fondo FO secondo il tracciato individuato nella consulenza Florio e quantificava l'ammontare dell'indennità nella misura di L. 1.500.000.
Avverso tale decisione NI FO ricorreva per cassazione con tre motivi illustrati anche da successiva memoria. Resisteva con controricorso OM MB.
Con ordinanza 23.11.99, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di FO LI e di AG MA AZ concedendo all'uopo il termine di novanta giorni dalla comunicazione, che aveva luogo per l'Avv. Marcì il 18.2.2000 e per l'Avv. Restivo il 21.2.2000.
Con istanza depositata addì 11.8.2000, il ricorrente - premesso che ON (e non AG) MA AZ, già usufruttuaria del fondo da asservire, era deceduta il 25.12.93 dando luogo a consolidazione in favore d'esso deducente (il tutto come da documentazione allegata); che FO LI già alla data dell'introduzione del giudizio più non era comproprietaria del fondo stesso, avendone esso deducente acquisita la quota in sede di divisione per atto 10.2.77 (pure come da documentazione allegata); che l'atto d'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, notificatole a mezzo posta nella di leì residenza in Alseno, alla P.zza XXV Aprile n. 4, era stato restituito per essere risultata la destinataria trasferita in Castell'Arquato, alla Via Fornace Rege n. 51; che ulteriore notifica al detto nuovo indirizzo non aveva avuto esito positivo in quanto il locale ufficiale postale non aveva potuto consegnare il plico per l'assenza della destinataria e costei non s'era presentata a ritirarlo nonostante le fosse stato lasciato avviso ed altri due avvisi le fossero stati in seguito all'uopo inviati;
che, peraltro, dopo aver comunicato quanto sopra, l'ufficiale postale non aveva restituito ne' il plico ne' l'avviso di ricevimento - chiedeva valutarsi nuovamente la questione del contraddittorio e, se del caso, assegnare nuovo termine per provvedere all'integrazione. Il ricorrente depositava, in seguito, ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di revoca dell'ordinanza 23.11.99 non può trovare accoglimento, anzi tutto, in quanto la documentazione ad essa allegata, relativa all'acquisto in capo all'istante della proprietà esclusiva del fondo da asservire, non attenendo ne' alla nullità della sentenza impugnata ne' all'ammissibilità del ricorso, non può trovare ingresso in questa sede, ex art. 372 CPC, e non può, pertanto, essere presa in considerazione.
D'altro canto, pur volendo pretermettere la posizione della MA AZ ON (che, peraltro, agli atti della precedente fase, compreso l'appello redatto dallo stesso ricorrente, risulta AG), deve, comunque, riaffermarsi la posizione di contraddittore necessario della LI FO, per aver costei partecipato ai giudizi di primo grado, essendovi stata convenuta dall'originario attore, e di secondo grado, essendo stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei suo confronti dal giudice dell'appello. Quando, infatti, più soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio da altri soggetti o iussu iudicis, che vi partecipino poi attivamente costituendosi o lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale il quale, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia, alla formazione d'un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili eppertanto impone, nei successivi grado o fase del giudizio, la presenza dei soggetti tutti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi;
onde, nel caso in cui la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altre parti, all'omissione deve supplire ex art. 331 CPC il giudice dell'impugnazione, cui, salva la decisione finale, non è consentito di eludere in limine tale disposizione con un diverso apprezzamento della situazione processuale, essendo, per contro, tenuto in ogni caso a disporre l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata a partecipare ai precedenti grado o fase del giudizio non sia stata citata in quello d'impugnazione (Cass. 30.12.99 n. 14753, 24.6.98 n. 6251, 25.3.96 n. 2628). D'altro canto, v'è altresì da considerare che la qualità di litisconsorte dell'LI FO era stata già in precedenza riconosciuta, come si è evidenziato, così dal giudice di primo grado, il quale aveva disposto il versamento dell'indennità ex art. 1053 CC in favore indistintamente di tutti i convenuti, come dal giudice di secondo grado, il quale, con ordinanza collegiale 15.3.94, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ciò cui l'allora appellante aveva ritualmente provveduto non sollevando eccezioni, senza poi tornare su tale decisione con la sentenza conclusiva del giudizio.
Sull'accertamento, dunque, della qualità di litisconsorte dell'LI NF, non impugnato ne' con l'atto di appello ne' con il ricorso per cassazione, si è formato il giudicato e la questione non può, pertanto, essere ulteriormente delibata.
Non senza considerare, inoltre, che neppure è stato tempestivamente contestato con il ricorso l'accertamento operato dal giudice d'appello, risultante sia dall'ordinanza 15.3.94 sia dalla sentenza 24.6.97, che il trasferimento della quota di proprietà del fondo asservendo dall'LI al NI FO fosse avvenuto "nel corso del giudizio di primo grado", onde il processo doveva necessariamente proseguire anche nei confronti dell'LI, ex art 111, primo comma, CPC, costei non essendo stata estromessa ex terzo comma della stessa norma.
Posto, dunque, che il contraddittorio doveva necessariamente essere integrato nei confronti dell'LI FO e che il relativo adempimento, in ottemperanza all'ordinanza 23.11.1999 comunicata il 21.2.2000 con termine all'uopo di giorni novanta, doveva aver luogo entro il 21.5.2000, neppure può trovare accoglimento l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere una proroga di detto termine o la fissazione d'un nuovo termine.
Il termine assegnato ex art. 331 CPC per l'integrazione del contraddittorio è, infatti, perentorio ed il mancato rispetto di esso, da rilevarsi d'ufficio indipendentemente dalle eccezioni e/o difese della controparte e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione di quest'ultima, non può essere prorogato, neppure sull'accordo delle parti, per l'espresso divieto fattone dall'art. 153 CPC, sì che l'eventuale proroga erroneamente concessa dal giudice è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio (e pluribus: Cass. 26.11.99 n. 13188, 29.9.99 n. 10773, 24.7.99 n. 8009, 10.7.99 n. 7282, 5.5.99 n. 4511, 18.6.96 n. 5572, 24.1.95 n. 791). Nè la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per la mancata tempestiva ottemperanza all'ordine del giudice può trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti del ritardo che la parte possa allegare, salvo l'intervento d'appositi provvedimenti legislativi che, disciplinando ipotesi particolari d'ostacoli frappostisi alla generale attività notificatoria delle parti in sede locale o nazionale, accordino opportune deroghe. È ben vero che alcune pronunzie di questa Corte hanno ritenuto ammissibile la concessione della proroga ove la parte abbia fornito la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo (Cass. 24.7.99 n. 8009, 26.10.92 n. 11626), tuttavia tale indirizzo non appare condivisibile in linea generale e, comunque, non risulta applicabile al caso di specie.
Sotto il primo profilo, il richiamato orientamento non può, infatti, essere condiviso, ravvisandosene un evidente contrasto con i dati normativi e per valutazioni d'ordine sistematico, giacché, anzi tutto, la natura perentoria del termine per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (o tra loro dipendenti) nel giudizio d'impugnazione e la sua improrogabilità sono disposte dalla legge, ai sensi degli artt. 152, 153 e 331 CPC ed il codice stesso non prevede eccezioni all'improrogabilità dei termini perentori;
in secondo luogo, la disciplina de qua ha la sua ratio nell'esigenza di celerità del processo, id est in ragioni d'ordine pubblico processuale ostative di per se stesse ad una possibilità di deroga basata sull'apprezzamento discrezionale del giudice;
in fine, la disciplina stessa non viola il diritto di difesa, anzi ne amplia l'ambito, poiché è solo grazie alla previsione normativa in esame che, pur nei limiti da questa ritenuti compatibili con un rapido svolgimento del processo, è consentito alle parti di sanare un iniziale errore nell'introduzione del giudizio ponendo rimedio alle conseguenze, altrimenti negative, della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio stesso in quel grado o fase a causa del vincolo del litisconsorzio (cfr. Cass 18.6.96 n. 5572). Nel caso di specie, d'altra parte, quand'anche si fosse ritenuto applicabile il diverso citato indirizzo giurisprudenziale, la richiesta proroga non potrebbe essere concessa per due distinte ragioni.
Non risulta, infatti, giustificata da cause di forza maggiore la mancata tempestiva ottemperanza all'ordine d'integrazione del contraddittorio, giacché in tale categoria d'eventi ostativi non può ricondursi il cambiamento di domicilio del destinatario dell'atto ed, in ogni caso, non può escludersi la colpa della parte quando questa siasì attivata per l'adempimento ormai al limite del pur ampio lasso di tempo concessole (nella specie, avendo disponibile il periodo dal 22.2 al 21.5, il ricorrente si è attivato per la prima notifica solo il 10.5 e la seconda è stata passata il 26.5 a termine ormai scaduto).
Inoltre, persino laddove trattisi di termine non perentorio ma ordinatorio la proroga può essere concessa solo ove la relativa istanza venga proposta prima che il termine sia venuto a scadenza. È, infatti, principio da considerare di carattere generale nell'ordinamento che il termine fissato dall'autorità competente a disporlo possa essere prorogato dalla stessa autorità, e sempre con adeguata motivazione, solo ove esso non sia ancora scaduto, diversamente difettando il presupposto stesso per il prolungamento del periodo nel quale dev'essere svolta l'attività consentita od ordinata, non potendo essere protratto ciò che è già esaurito e necessitando, se mai, un nuovo provvedimento, ma inteso e limitato a regolare ex nunc e per il futuro la medesima situazione, ove ciò possa ancora essere fatto e salvi, comunque, gli effetti dell'intervenuto inutile decorso del primo termine. Ora, nella specifica fattispecie regolata dall'art. 154 CPC, esaminandosi la prima delle condizioni poste dalla norma e considerata la predeterminazione da parte del legislatore d'un arco temporale definito entro il quale può aver luogo legittimamente l'esercizio del potere di proroga da parte del giudice, sembra consequenziale ritenere che la natura pur solo ordinatoria del termine da questi assegnato non possa che comportare - per tale connessione con un limite posto dalla legge stessa allo spazio di tempo entro il quale legittimamente possa chiedersi e concedersi la sua eventuale proroga - l'improduttività d'effetti del provvedimento emanato in violazione della regola posta dal legislatore;
il rimedio per ovviare alla scadenza del termine ordinatorio, infatti, è stato previsto, ma anche disciplinato, dal legislatore, ed è quello della concessione della proroga prima della sua scadenza, onde il decorso del detto termine - senza almeno la presentazione d'un'istanza intesa ad ottenere il provvedimento de quo - non può non avere gli stessi effetti preclusivi della scadenza d'un termine perentorio e non impedire la concessione d'un nuovo termine per il compimento della medesima attività.
Nell'indicato senso dell'impedimento frapposto alla concessione di nuovo termine successivamente allo spirare del primo - sia per l'effetto preclusivo da tal evento determinato, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l'attività - si è ripetutamente e continuativamente manifestato l'insegnamento di questa Suprema Corte (Cass. 29.1.99 n. 808, 14.10.98 n. 10174, 18.4.97 n. 3340, 25.9.96 n. 8453, 29.11.95 n. 12400, 26.11.92 n. 12640, 25.7.92 n. 8976, 23.1.91 n. 651, 23.2.85 n. 1633, 23.6.80 n. 3933, 22.7.76 n. 2914, Cass.
7.1.75 n. 23, 22.4.74 n. 1119). Non s'ignora che con altro indirizzo, se pur meno frequentemente seguito, si è ritenuto essere consentite la proroga del termine anche dopo la sua scadenza e quindi la fissazione d'un nuovo termine (Cass. 16.8.93 n. 8711, 11.1.92 n. 248, 5.3.87 n. 2322, Cass. 13.2.87 n. 1582, 17.2.79 n. 1046), tuttavia, dei due difformi indirizzi, il primo, che risulta d'altronde quello prevalentemente seguito, appare il più aderente tanto al principio generale cui si è fatto in precedenza riferimento, quanto allo stesso principio ermeneutico basilare posto dall'art. 12 pr. co. Disp. Prel. CC applicato al disposto dell'art. 154 CPC. Diversamente argomentando, non solo si violerebbero i richiamati principi, ma si lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento in genere, ciò che evidentemente il legislatore non ha inteso potesse aver luogo - com'è dimostrato dalla soggezione della possibilità d'ottenere un'ulteriore proroga alla concorrenza di motivi particolarmente gravi e ad un'adeguata motivazione da parte del giudice che la conceda - e, soprattutto, le si consentirebbe di procrastinare a proprio libito, una volta posto in essere l'atto richiesto per l'impedimento d'una decadenza, il tempo dallo stesso legislatore improrogabilmente stabilito perché abbia a verificarsi l'effetto d'immutabilità della situazione regolata ( cfr. Cass. 14.10.98 n. 10174). Ciò stante, pur ammesso ma non concesso che il termine de quo fosse stato prorogabile, l'istanza non avrebbe, comunque, meritato accoglimento per essere stata depositata addì 11.8.2000, ben oltre, dunque, la scadenza del termine stesso, verificatasi il 21.5.2000. Non essendosi, pertanto, provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo stabilito, il ricorso, ex art. 331 sec. co. CPC, va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L.2.121.900, delle quali L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2001