Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2756
CASS
Sentenza 26 febbraio 2001

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Massime1

La disciplina di cui agli artt. 152, 153 e 331 cod. proc. civ., che attribuisce natura perentoria al termine concesso nel grado o nella fase dell'impugnazione per la integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (o tra loro dipendenti), non consente che esso possa essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche per forza maggiore, che abbia impedito la tempestiva notificazione dell'ordinanza di integrazione, poiché si tratta di una disciplina giustificata da esigenze di economia processuale, che non viola il diritto di difesa, essendo invece la normativa in materia, pur con la indicata limitazione, finalizzata ad attribuire alle parti del processo un rimedio alle conseguenze negative della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti che dovevano partecipare al giudizio in quel grado o fase a causa del vincolo del litisconsorzio.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2756
Data del deposito : 26 febbraio 2001

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