Sentenza 16 giugno 2001
Massime • 2
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario, con la conseguenza che detta nullità è sanabile o con la rinnovazione della notifica del ricorso ovvero ove l'intimato abbia svolto, con la notifica del controricorso, la propria attività difensiva.
La norma dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106), che, in deroga all'art. 2103 cod. civ., consente alla contrattazione collettiva di prevedere un termine superiore a quello ordinario di tre mesi perché l'assegnazione alle mansioni superiori di quadro (o di dirigente) divenga definitiva, va interpretata nel senso che essa riguarda la sola ipotesi di passaggio, per esercizio delle relative mansioni, alla categoria dei quadri (o a quella dei dirigenti) da una categoria inferiore nell'ambito delle quattro categorie del personale dipendente previste dall'art. 2095 cod. civ., e non anche per l'acquisizione del diritto all'inquadramento in un livello superiore di quelli eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva all'interno della stessa categoria, e ciò in considerazione della formulazione letterale della disposizione e, sul piano della "ratio legis", del fatto che l'esigenza di particolari garanzie riguardo alle capacità professionali, che è prospettabile per il passaggio alla categoria superiore, non sussiste in maniera analoga per passaggi interni alla stessa.
Commentario • 1
- 1. Il riconoscimento di mansioni superiori non dà diritto alla promozione automaticaAccesso limitatoStefano Rossi · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8166 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' M IN N8166/01 EPU BLICAF DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G.N. 17287/98 - Rel. Consigliere Cron. 18893 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ET BR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato MEREUG.G. BELLI 27, PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGER ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ITALIANE SPA, POSTE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta 2001 delega in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 238/98 del Tribunale di SANREMO, depositata il 08/08/98 R.G.N. 303/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MEREU;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 28 novembre 1996, la sig.ra UN VE ricorreva al Pretore --giudice del lavoro di Ventimiglia nei confronti del datore di lavoro Ente Poste Italiane e, deducendo di essere inquadrata in base al c.c.n.l. 26 novembre 1994 nell'area quadri di II livello (ex 7^ categoria) e di avere tuttavia espletato per oltre tre mesi (dal 6 novembre 1994 al 20 maggio 1995) mansioni superiori (ex cat.8^), chiedeva l'attribuzione della qualifica superiore e del trattamento economico relativo con decorrenza dal 26 febbraio 1995. Con sentenza 6 marzo 1997, il Pretore accoglieva il ricorso e condannava l'ente a riconoscere alla lavoratrice la qualifica di quadro di 1° livello dal 26 febbraio 1995 ed a corrisponderle le differenze retributive. Su appello dell'Ente Poste Italiane, la domanda veniva, invece, respinta dal Tribunale -Sezione del lavoro di S.Remo con sentenza in data 17 luglio 18 agosto 1998. Ha ritenuto il giudice di secondo grado che l'art.37 del c.c.n.l. di settore stabilisce, conformemente all'art.2103 c.civ., che, in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle dell'area di inquadramento, il lavoratore, sempre che non abbia sostituito lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta ed all'assegnazione definitiva della stessa, ove l'esercizio continuativo delle mansioni superiori sia procrastinato per oltre tre mesi. Per contro, l'art.38, comma settimo, c.c.n.l. cit., in applicazione dell'art.6 della legge 13 maggio 1985, n.190, stabilisce che il passaggio all'area quadri 1728798.doc 3 avviene in caso di svolgimento delle corrispondenti mansioni per un periodo di oltre sei mesi. Erroneamente il Pretore aveva ritenuto che l'art.38 c.c.n.l. dovesse applicarsi solo per il passaggio da un'area inferiore alla categoria dei quadri o alle funzioni dirigenziali, mentre nel caso di specie, il lavoratore, che apparteneva già all'area quadri rivendicava l'attribuzione del livello superiore della medesima area per cui non sarebbe stato necessario l'espletamento delle relative funzioni per sei mesi, ma, secondo la regola generale di cui all'art.2103 c.civ. e dell'art.37 c.c.n.l., sarebbe stato sufficiente il loro esercizio per tre mesi. Ha rilevato il Tribunale, nel contrastare tale interpretazione, che il c.c.n.l. fa riferimento all'assegnazione alla categoria quadri senza distinguere tra assegnazione (in verticale) da categoria inferiore ed assegnazione (in orizzontale) da altro livello della medesima categoria, trattandosi comunque di posizioni di lavoro differenziate, con due inquadramenti in qualifiche differenti per mansioni e retribuzioni e autonome, tra loro in rapporto di gerarchia. Ne derivava che le due sottocategorie non potevano ricomprendersi in un'unica entità giuridica, ma erano inquadramenti autonomi, con differenti responsabilità tecniche e gestionali, al pari delle altre aree. Il che era pure evincibile dal dato normativo secondo cui, al di là della nuova classificazione, soltanto agli impiegati appartenenti all'area quadri di 1° livello è attribuita la massima responsabilità gestionale fuori dalla categoria dei dirigenti e la conferibilità di incarichi di rappresentanza esterna. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 23 settembre 1998, ricorre la VE con atto notificato il 7 ottobre 1998 alla parte (ma presso il domicilio eletto dal procuratore costituito nel giudizio di appello) e il 26 gennaio 1728798.doc 2001, al di lei procuratore, in detto domicilio, a seguito di ordinanza di questa -Corte e propone un unico motivo di annullamento illustrato con memoria. L'Ente resiste con controricorso col quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la non specialità della procura e per essere decorso il termine annuale, peraltro nella parte illustrativa dell'eccezione è fatto riferimento al termine di sessanta giorni dalla sentenza, effettuata il 23 settembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE. L'eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere disattesa secondo il principio della sanabilità della notificazione del ricorso per cassazione fatta non al procuratore costituito, ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, in quanto tale notifica non può ritenersi effettuata presso persona o in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario dell'atto e pertanto non è inesistente, ma soltanto nulla e detta nullità è sanabile o con la rinnovazione della notifica del ricorso o ad opera della notificazione del controricorso, ipotesi, nell'ordine, entrambe verificatesi, non essendovi dubbio, nel caso in esame, per quanto risulta dall'esposizione che precede, sulla tempestività della prima notificazione del ricorso, nei sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (Cass. 15 marzo 2001, n.3796; 22 novembre 2000, n.15082; 12 agosto 2000, n.10767; 19 aprile 2000, n.5148; 18 aprile 2000, n.5011). Del pari infondata è l'eccezione di nullità del mandato in quanto lo stesso, per il riferimento esplicito alla presente causa e per essere apposto a margine del ricorso (come richiamato anche nell'epigrafe dell'atto di rinnovazione della notificazione dello stesso atto) si riferisce in modo inequivocabile al giudizio di 1728798.doc 5 legittimità, malgrado altre espressioni afferenti ad ogni fase e grado anche di esecuzione o di opposizione (Cass. 15 giugno 1999. n.5945). Col motivo di ricorso, la lavoratrice denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.civ., così come modificato dall'art. 13 legge 20 maggio 1970, n.300 con riferimento all'interpretazione degli artt.37 e 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 e dell'art.6 della legge 13 maggio 1985, n.190 sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi e sostiene che non a caso l'art.37 del c.c.n.l., nel recepire l'art.2103 c.civ., si riferisce alla nozione di area di inquadramento (l'art.41 dello stesso c.c.n.l. prevedeva infatti quattro aree di classificazione del personale: di base, operativa, quadri di 2° livello e quadri di 1° livello). Per espressa disposizione di legge, l'art.2103 c.civ. era derogabile, quanto al termine ivi previsto, solo nell'ipotesi tassativamente prevista dall'art.6 della legge 13 maggio 1985, n.190, relativa, appunto, al riconoscimento dei quadri intermedi (in aggiunta alle categorie dei dirigenti, degli impiegati e degli operai). L'interpretazione estensiva dell'art.2103 c.civ. adottata dal Tribunale è vietata dall'ultimo comma dello stesso articolo e contrasta con il disposto dell'art.6 della legge 190/1985 cit. che prevede il maggior termine, stabilito in sede collettiva, soltanto per l'accesso alle categorie dei quadri e dei dirigenti. Il motivo è fondato. Secondo la non contestata enunciazione contenuta nella sentenza impugnata e secondo la trascrizione contenuta nel controricorso, l'art.38, comma settimo, del c.c.n.l., dispone che l'applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri ovvero a mansioni dirigenziali che non sia 1728798.doc 6 avvenuta in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando sia protratta per un periodo superiore a sei mesi. La norma contrattuale deroga al generale principio dell'art.2103 c.civ. che fissa, in via generale, in mesi tre (o nel minor termine stabilito dalla contrattazione collettiva) il termine massimo entro il quale è consentito al datore di lavoro di assegnare il dipendente a mansioni superiori a quelle sue proprie, senza che si determini la c.d. promozione automatica alle mansioni superiori. Poiché la deroga è consentita alla contrattazione collettiva dall'art.6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi), correttamente la ricorrente sollecita il raffronto della norma contrattuale collettiva, ai fini della sua esatta interpretazione (e, sotto altro profilo, ai fini del controllo della legittimità della stessa normativa contrattuale, ove ad essa venga attribuito il contenuto riconosciutole dal giudice di appello), con il citato art.6 il quale dispone: In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2103 c.civ., come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali [...] diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi. Precisato che le mansioni superiori di cui all'art.2, cui fa riferimento l'art.6 ult. cit., sono quelle proprie della categoria dei quadri, la formulazione letterale dell'art.6 lascia agevolmente intendere come, nel prevedere l'assegnazione temporanea del dipendente alle mansioni della categoria dei quadri, si riferisca a dipendenti che a tale categoria già non appartengano e, proprio in ragione del passaggio di categoria che, in tal modo, si attua, è riconosciuta, con norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art.2103 novellato c.civ., l'eventualità della 1728798.doc 7 previsione, ad opera della contrattazione collettiva, di un maggior periodo (oltre sei mesi, per i dipendenti dell'Ente Poste) di assegnazione temporanea, perché questa diventi definitiva. Il testo normativo, infatti, non si riferisce a mansioni superiori, bensì alle -mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge e cioè – è da intendere - alle mansioni proprie della categoria (v. comma secondo art.6 cit.) dei quadri (richiamate, è da intendere, nel loro complesso). Più chiaro, nello stesso senso, è l'analogo riferimento, puro e semplice, alle mansioni dirigenziali contenuto nello stesso art.
2. La circostanza che, nell'originaria formulazione (novellata con legge 2 aprile 1986, n.106), l'art.6 facesse riferimento all'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art.1 ovvero a mansioni dirigenziali, non sembra deporre per una diversa interpretazione della nuova formulazione della disposizione legislativa;
infatti, la prima versione si riferiva, pur sempre alle categorie dei lavoratori (v. rubrica e comma secondo dell'art.2095 c.civ., il cui primo comma è stato sostituito proprio dall'art.1 della legge n.190/1985 cit.), mentre la norma modificata ha semplicemente inteso restringere la più ampia possibilità di regolamentazione della c.d. promozione automatica ad opera della contrattazione collettiva alle mansioni superiori della categoria dei quadri. Né può trarsi argomento in senso diverso dall'art.56 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 che vieta l'adibizione del lavoratore a mansioni di qualifica superiore in quanto l'effetto che la norma vuole evitare è la promozione automatica, come chiarisce l'articolo seguente, che avviene sia nel passaggio tra qualifiche della medesima categoria sia in quello tra qualifiche di differenti categorie, indipendentemente dal termine in cui essa avvenga. 1728798.doc 8 Il rilievo che nell'ambito delle categorie dei quadri o dei dirigenti vi siano qualifiche che tra di esse presentano differenze di livelli di professionalità maggiori, come ad esempio tra il dirigente e il c.d. pseudo dirigente, di quella riscontrabile tra la massima qualifica della categoria inferiore e la più bassa di quella superiore non è sufficiente a superare il dato interpretativo desumibile dalla interpretazione letterale e la scelta discrezionale compiuta al legislatore che ha legato il maggior termine della promozione automatica al passaggio tra categorie. Proprio in relazione ai c.d. pseudo dirigenti, cioè agli appartenenti a qualifiche dirigenziali create dalla contrattazione collettiva, le cui mansioni però non hanno i connotati propri della categoria dei dirigenti, deve trarsi argomento per ritenere che quando la legge determina l'ambito di applicazione di una normativa in riferimento alla appartenenza ad una delle categorie di cui all'art.2095 c.c., non è dato alla contrattazione collettiva, e all'interprete, di derogare al criterio fissato. Così la qualifica di dirigente attribuita dalla contrattazione collettiva a lavoratori espletanti mansioni sostanzialmente impiegatizie, non ha impedito che a questi pseudo dirigenti si applichino le norme inderogabili sui licenziamenti il cui ambito è espressamente fissato dall'art.10 della legge n.604 del 1966 in riferimento alle categorie degli impiegati e degli operai di cui all'art.2095 c.c. (cfr. Cass., S.u., 29 maggio 1995, n.6041). I quadri, secondo la terminologia della legge n.190 del 1985 e dell'art.2095, novellato, c.civ. costituiscono una delle quattro categorie nelle quali i lavoratori dipendenti si distinguono a norma dello stesso art.2095 c.civ., dal che può trarsi conferma che sia l'art. 6 della legge n.190 del 1985, sia l'art.38 c.c.n.l. (da interpretare necessariamente in conformità alla norma di legge), considerano, 1728798.doc 9 appunto, l'ipotesi dell'assegnazione di un dipendente con mansioni impiegatizie, a mansioni proprie della categoria dei quadri. Ed è in ragione del passaggio di categoria e delle connotazioni proprie dei quadri (prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa: art.2, comma primo legge 190/85), che il legislatore, pur dopo avere stabilito in linea di massima lo stesso termine trimestrale per la c.d. promozione automatica, ha avvertito l'esigenza, in considerazione delle peculiarità del lavoro nei singoli settori di attività, di consentire alla contrattazione collettiva di fissare un termine eventualmente superiore. La deroga alla regola generale, di cui all'art.2103 novellato c.civ., ha pertanto una sua logica, non per una qualsiasi assegnazione temporanea di un quadro a mansioni superiori all'interno della stessa categoria, ma per l'assegnazione a mansioni di quadro di chi provenga da una categoria inferiore. Del resto, la suddivisione da parte del legislatore dei lavoratori dipendenti in quattro categorie perderebbe gran parte del suo significato se ad eventuali ulteriori suddivisioni di livelli, interne a ciascuna categoria, dovesse riconoscersi una rilevanza tale da sminuire o addirittura vanificare quella distinzione per categorie cui il legislatore ha attribuito rilievo generale, tanto da farne oggetto di una specifica norma del codice civile. E' a quest'ultimo proposito significativo rilevare come la norma generale di cui all'art.2103 c.civ., dopo avere considerato (primo periodo) le mansioni cui il lavoratore deve essere adibito, in relazione anche alla possibile acquisizione (non automatica) di una categoria superiore, nel prevedere la possibilità di acquisizione d r 1728798.doc 10 u c.d. automatica del diritto ad assegnazione a mansioni superiori, ha riguardo alle mansioni in sé, indipendentemente dalla qualifica, talché può aversi acquisizione automatica di mansioni superiori sia all'interno di una medesima qualifica che al di sopra di essa. Per contro, nell'istituire la nuova categoria dei quadri, il legislatore ha ritenuto di emanare una norma non riferita genericamente alla prestazione di mansioni superiori, ma specificamente alla assegnazione alle mansioni superiori proprie della nuova categoria (di cui all'art. 2 della presente legge) e la disposizione di cui all'art.6 1. n. 190 del 1985 cit., anche per il suo contenuto letterale, si riferisce perciò solo a chi sia stato per l'innanzi addetto a mansioni di impiegato (o di operaio). Del resto, anche sotto il profilo della ratio legis, è evidente che se maggiori garanzie di capacità professionale sono richieste per il passaggio alla categoria dei quadri, non in egual misura debbano essere richieste per passaggi interni alla stessa (eventualmente pur articolata) categoria. La legge n. 190 del 1985 non prevede suddivisione di livelli all'interno della categoria dei quadri e se da ciò (come si è detto) non può certo dedursi che suddivisioni di tal genere siano incompatibili con i nuovo assetto del lavoro subordinato risultante dall'art.1 della legge medesima (Cass. 4 maggio 1993, n.5136: del resto la contrattazione collettiva è solita dare molteplici articolazioni alle categorie di operai e impiegati), ancor meno può argomentarsi che le suddivisioni interne alla categoria dei quadri impongano per la c.d. promozione automatica dall'una all'altra il termine ultrasemestrale di cui al c.c.n.l. anziché quello generale trimestrale di cui all'art.2103 c.civ.. 1728798.doc 11 Il termine per la c.d. promozione automatica costituisce garanzia, per il lavoratore, che le capacità professionali concretamente in suo possesso non vengano fruite dal datore di lavoro, al di là di un limite ragionevole, senza accollarsi gli oneri connessi ad un conseguente sviluppo di carriera secondo le legittime aspettative del dipendente;
costituisce, d'altro canto, garanzia anche per le esigenze operative del datore di lavoro cui viene consentito di avvalersi - per un tempo limitato e per contingenti esigenze di flessibilità dell'impiego della forza lavoro di dipendenti con determinate qualifiche in mansioni di qualifica superiori - senza immediatamente dover incorrere negli oneri cui si è fatto cenno e dover riconoscere il diritto del dipendente al passaggio definitivo al livello o qualifica superiore. Del tutto secondario è, invece, l'interesse datoriale a una adeguata maturazione professionale del dipendente nelle superiori mansioni (prima che ne consegua la c.d. promozione automatica, maturazione che del resto è sovente impedita proprio dalla revoca dell'incarico nell'imminenza del termine prescritto o dal frazionamento della adibizione alle mansioni superiori), la cui attribuzione, seppur protratta per un tempo limitato è, di norma, già indice di un certo affidamento del datore di lavoro nel possesso dei necessari requisiti professionali del lavoratore. Peraltro, l'affidamento temporaneo di mansioni superiori alla qualifica (come in genere gli istituti che tendono ad incrementare la flessibilità del lavoro) risponde indubbiamente ad un interesse prevalentemente del datore di lavoro, che può così non assumere o non promuovere altro lavoratore, mentre il dipendente cui quelle mansioni vengono attribuite consegue solo, temporaneamente, il 1728798.doc 12 trattamento economico che il datore avrebbe comunque dovuto erogare all'addetto con qualifica corrispondente alle mansioni. Dunque, nella individuazione, in via interpretativa, delle ipotesi in cui la norma consente all'autonomia collettiva di determinare, per l'adibizione con esclusione della promozione c.d. automatica del lavoratore, un periodo superiore a quello previsto dall'art.2103 c.civ., occorre attenersi a criteri necessariamente restrittivi, anche, e soprattutto, per l'eccezionalità della norma. Non sembra, pertanto, decisivo argomentare in ordine ai criteri seguiti dalla contrattazione collettiva per l'individuazione di quattro aree di dipendenti all'interno delle quali si inseriscono due aree di quadri, rispettivamente di 2^ livello e di 1^ livello, e ai criteri di assegnazione o di accesso dei lavoratori alle aree ed ai livelli, una volta che, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si debba affermare che il maggior impegno, la maggiore qualificazione professionale, la maggiore esperienza, ecc. richiesti comunque per l'esercizio di mansioni superiori, vengono in rilievo, ai fini di un più ampio termine di espletamento per l'acquisizione del diritto a promozione automatica, solo nel passaggio da una categoria inferiore a quella dei quadri. Si tratta di considerazioni assorbenti rispetto alle argomentazioni che possono svolgersi in ordine alla non omogeneità delle rispettive qualificazioni professionali, responsabilità, vie di accesso per i due livelli di articolazione dei quadri (trattandosi di dati indifferenti rispetto alla questione della c.d. promozione automatica la quale presuppone, comunque, il passaggio ad un livello di maggiore qualificazione, responsabilità, ecc.). م ا ت ی 1728798.doc 13 Le considerazioni svolte non consentono il semplice richiamo, nel caso in esame, del generale principio della incensurabilità, in sede di legittimità, della interpretazione dei contratti collettivi operata dal giudice di merito. Tale principio, anzitutto, è soggetto al limite dell'assenza di vizi logici o giuridici e una interpretazione di una volontà delle parti che la ponga contra legem sarebbe comunque censurabile dalla Corte di cassazione ove sia prospettabile anche una ricostruzione di tale volontà secundum ius;
altrimenti, comporterebbe l'affermazione dell'invalidità della pattuizione collettiva interpretata e, comunque, comporta che la controversia, in entrambi i casi, debba essere risolta secondo le disposizioni di legge regolanti la materia, come sopra interpretate. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, la sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell'appello proposto contro la VE. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio. некаCosì deciso in Roma, addì 10 aprile 2001./9 gio 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Kreis Ph 1728798.doc 14 LLIF