Sentenza 30 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18 lett. e) L. 22 aprile 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", quando l'ordinamento e la prassi processuale di quest'ultimo assicurano in concreto che l'imputato sarà al più presto portato a giudizio o altrimenti scarcerato. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria dell'Ungheria, il cui ordinamento prevede termini di durata massima della custodia cautelare nella sola fase delle indagini preliminari, nei confronti di persona raggiunta da atto di citazione per il giudizio nelle more della procedura di consegna davanti ai giudici italiani).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria di Ungheria di E. Gioacchino, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale; la consegna è stata subordinata alla condizione che, assunto l'interrogatorio, il predetto sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione. Al ricorrente è contestato, in qualità di legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e con sede in Ungheria, di avere acquistato in Italia vari prodotti …
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La realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio iura novit curia. Nell'adempiere a tale obbligo conoscitivo - nella specie al fine di colmare eventuale lacune inoramtive - devono essere richiamati i pertinenti riferimenti normativi dello Stato di emissione belga che ben …
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria di Ungheria di E. Gioacchino, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale; la consegna è stata subordinata alla condizione che, assunto l'interrogatorio, il predetto sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione. Al ricorrente è contestato, in qualità di legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e con sede in Ungheria, di avere acquistato in Italia vari prodotti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 30/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 2144
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 53230/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 23/10/2014 della Corte di Appello di Venezia;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 28.1.2014 dal giudice delle indagini preliminari della Pretura di Eger (Repubblica di ER) per finalità processuali nei confronti del cittadino moldavo GA IO, sottoposto ad indagini per il reato di omicidio colposo stradale in concorso di cause previsto dall'art. 187 c.p. ungherese in relazione al decesso di un cittadino polacco avvenuto il 27.8.2011 in territorio ungherese all'esito di un sinistro autoveicolare, in cui è stata coinvolta una vettura guidata dal CH.
Contenendo già il mandato di arresto ungherese, espressamente emesso con validità anche di mandato di arresto nazionale ungherese (secondo la legislazione magiara attuativa della decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio U.E. in tema di procedura di consegna penale tra Stati membri), tutte le necessarie informazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, la Corte di Appello ha altresì richiesto e ricevuto documentazione di supporto dell'autorità giudiziaria ungherese costituita dal documento denominato "atto di accusa" emesso dal Procuratore distrettuale di Eger il 30.1.2014 nei confronti del GA (cioè dalla sua citazione a giudizio con indicazione delle fonti di prova). Per l'effetto, ritenuta la punibilità del fatto ascritto al prevenuto anche secondo la legge penale italiana (art. 589 c.p.), la Corte lagunare ha rilevato sussistere i necessari gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando, desumibili dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria ungherese nell'immediatezza e sul luogo del sinistro stradale, ivi inclusa l'assunzione di testimonianze sull'accaduto, nonché l'assenza di situazioni ostative alla consegna sussumibili nella casistica di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18. Consegna che tuttavia, stante il ritenuto radicamento residenziale in territorio italiano del prevenuto, è stata subordinata al rinvio in Italia del GA dopo lo svolgimento del processo a suo carico (L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c).
2. Contro la decisione favorevole all'esecuzione dell'euromandato di arresto ungherese ha proposto ricorso per cassazione il difensore di GA IO, deducendo i motivi di doglianza di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU. L'art. 111 Cost. afferma il principio del giusto processo;
l'art. 6 CEDU afferma il diritto di ogni persona di essere informata nel più breve tempo possibile del contenuto dell'accusa elevata contro di lui.
Il mandato di arresto ungherese è contraddittorio nella parte in cui si indica come inesistente il domicilio indicato dal GA in fase di Indagini sul sinistro stradale in cui è stato coinvolto, ipotizzandone una sostanziale irreperibilità. Così non è, perché il consegnando è sempre stato residente in provincia di OV (nel Comune di Porto Viro) all'indirizzo riferito quando il 19.3.2012 è stato interrogato dalla polizia ungherese.
2.2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a) e art. 18, lett. t).
La richiesta di integrazione documentale avanzata dalla stessa Corte di Appello di Venezia non ha trovato appagante risposta dell'autorità ungherese. Manca, infatti, la necessaria relazione sui fatti addebitati e il mandato di arresto non reca idonea motivazione, atteso che le fonti di prova sono elencate in modo del tutto generico e tale da impedire di analizzare la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale mortale che si assume causato anche dal concorso di colpa del consegnando.
2.3. Erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e). Incongruamente la Corte di Appello, eludendo il canone iura novit curia, non ha attribuito rilevanza alla mancata verifica (o comunicazione al riguardo, la relativa richiesta essendo rimasta priva di risposta) sull'esistenza di limiti massimi della carcerazione preventiva almeno fino alla sentenza di condanna di primo grado. In tale situazione il ricorrente è esposto ad una custodia cautelare indeterminata, giacche il mandato ungherese non reca alcuna indicazione in proposito.
3. L'impugnazione proposta nell'interesse di GA IO non può trovare accoglimento, perché i descritti motivi di censura sono privi di pregio.
3.1. Manifestamente infondati sono i rilievi in ordine alla presunta erroneità del mandato di arresto ungherese sulla reperibilità del consegnando in Italia e sul suo esatto domicilio italiano. Nel provvedimento magiaro si precisa, infatti, che il 19.3.2012 il GA è stato escusso come indagato presso il commissariato di polizia di Fuzesabony e che "in una successiva fase delle indagini si è verificato che l'indirizzo fornito dall'indagato è inesistente in Italia". La mancata reperibilità del consegnando in Italia è riscontrata dagli atti relativi al suo arresto per fini di consegna avvenuto in data 8.5.2014, precisandosi nel pedissequo verbale di p.g. che il GA risiede a Porto Viro (OV) ma ad un indirizzo (Borgo Rivoli n. 10) diverso da quello indicato alla polizia ungherese (Via Torino 11) e riprodotto nella epigrafe dell'euromandato magiaro.
3.2. La censura relativa alla carente motivazione del mandato di arresto ungherese con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza nei confronti del consegnando in rapporto al reato di omicidio colposo contestatogli è infondata.
La sentenza della Corte veneta ha puntualmente evidenziato come il m.a.e. ungherese e la relazione integrativa (il citato "atto di accusa" formulato dal pubblico ministero magiaro) contengano una dettagliata enunciazione delle fonti di prova che suffragano l'imprudente condotta di guida del GA e la sua relazione di diretta causalità concorsuale con il decesso di un automobilista polacco.
Ne discende che il m.a.e. ungherese è adeguatamente corredato da una idonea sintesi dell'episodio incriminato e dalla descrizione della specifica condotta del consegnando nella dinamica spazio-temporale e sequenziale del sinistro stradale. Non ha pregio, quindi, la censurata carenza di motivazione in punto di verifica della gravita del quadro indiziario richiesta ai fini della consegna per motivi processuali dal combinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4 e art. 18, lett. t). Per gli effetti di detto compendio normativo è necessario e sufficiente - per stabile giurisprudenza di questa S.C. - che gli indizi di colpevolezza siano ragionevolmente ritenuti gravi dall'autorità giudiziaria emittente, atteso che in tema di valutazione degli indizi non è fatto alcun rinvio ne' al disposto dell'art. 273 c.p.p. ne' a quello dell'art. 275 c.p.p., comma 2-bis (Sez. 6, n. 16362 del 16.4.2008, Mandaglio, Rv. 239649;
Sez. 6, n. 44911 del 6.11.2013, Stoyanov, Rv. 257466). Di guisa che l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che l'euromandato sia basato su dati indiziari che l'autorità giudiziaria emittente giudichi "seriamente evocativi dei fatti reato commessi dalla persona di cui si chiede la consegna" (cfr.: Sez. U, n. 4614 del 30.1.2007, Ramoci, Rv. 235348; Sez. 6, n. 4528 del 27.1.2012, Baldi, Rv. 251959).
3.3. Infondato è il motivo di ricorso concernente l'asserita ignoranza di eventuali limiti temporali della custodia cautelare nell'ordinamento processuale penale ungherese. Premesso - come dato - storico che il sistema ungherese prevede limiti inderogabili della custodia cautelare nella sola fase delle indagini preliminari (pre- trial), la questione è priva di rilievo nello specifico caso del GA per le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Per un verso non può non osservarsi che per l'ordinamento ungherese non è obbligatorio o comunque necessariamente applicabile un regime di custodia cautelare per il reato di omicidio colposo ascritto al consegnando, bastando al riguardo rilevare che nessuna misura restrittiva l'autorità giudiziaria ungherese ha emesso a suo carico anche in situazione di sua oggettiva presenza in ER (interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria svoltosi nel 2012 in stato di libertà).
Per altro verso congruamente la Corte di Appello di Venezia, richiamando principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non è necessaria la previsione di termini fissi di durata della custodia, ma soltanto che l'ordinamento e la prassi processuale assicurino in concreto che l'imputato sia al più presto portato a giudizio o sia altrimenti scarcerato (Sez. U, n. 4614 del 30.1.2007, Ramoci, Rv. 235352), ha segnalato che - come da produzione del difensore del ricorrente - l'autorità giudiziaria ungherese ha emesso nei confronti del GA atto di citazione per il giudizio per il corrente mese di dicembre 2014.
Ma non basta, a dimostrazione del dato per cui l'euromandato ungherese assume le caratteristiche di un semplice mandato di comparizione o di una citazione in giudizio per lo svolgimento del processo di merito (come si evince dall'atto di accusa del p.m. magiaro), piuttosto che quelle di un provvedimento coercitivo endoprocedimentale, è sufficiente ricordare che la sentenza impugnata ha espressamente condizionato la consegna del GA al suo rinvio in Italia per scontarvi la pena eventualmente irrogatagli in ER ("dispone la consegna subordinatamente alla condizione che lo stesso, dopo essere stato "ascoltato", sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria ungherese"). Di tal che il ricorrente è in definitiva soltanto chiamato a partecipare al processo nell'attuale stato di libertà (alla convalida del suo arresto di p.g. per fini comunitari non ha fatto seguito l'applicazione di alcuna misura cautelare).
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere alla comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015