Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 49
CASS
Sentenza 30 dicembre 2014

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18 lett. e) L. 22 aprile 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", quando l'ordinamento e la prassi processuale di quest'ultimo assicurano in concreto che l'imputato sarà al più presto portato a giudizio o altrimenti scarcerato. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria dell'Ungheria, il cui ordinamento prevede termini di durata massima della custodia cautelare nella sola fase delle indagini preliminari, nei confronti di persona raggiunta da atto di citazione per il giudizio nelle more della procedura di consegna davanti ai giudici italiani).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria di Ungheria di E. Gioacchino, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale; la consegna è stata subordinata alla condizione che, assunto l'interrogatorio, il predetto sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione. Al ricorrente è contestato, in qualità di legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e con sede in Ungheria, di avere acquistato in Italia vari prodotti …

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  • 2Giudice deve conoscere legislazione degli Stati UE (Cass. 3085/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022

    La realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio iura novit curia. Nell'adempiere a tale obbligo conoscitivo - nella specie al fine di colmare eventuale lacune inoramtive - devono essere richiamati i pertinenti riferimenti normativi dello Stato di emissione belga che ben …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 7 settembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria di Ungheria di E. Gioacchino, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale; la consegna è stata subordinata alla condizione che, assunto l'interrogatorio, il predetto sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione. Al ricorrente è contestato, in qualità di legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e con sede in Ungheria, di avere acquistato in Italia vari prodotti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 49
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49
Data del deposito : 30 dicembre 2014

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