Sentenza 16 ottobre 2017
Massime • 1
Integra il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale avente natura di certificato, in realtà inesistente o contraffatto. (Fattispecie in tema di fotocopia di carta di identità, in cui l'imputato aveva contraffatto il documento originale, cancellando la scritta "non valida per l'espatrio").
Commentari • 2
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più… - 2. La formazione della copia di un atto inesistente non è falso materialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 agosto 2019
Il fatto Con sentenza del 6 aprile 2017 la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, aveva assolto W. M. dall'imputazione del reato di falso materiale di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste. All'imputato era stata contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di S. S. in favore della “P. I.” s.n.c., società della quale egli era amministratore, esibita al capo dell'ufficio tecnico di quel Comune (ing. G. D.) da un perito (geom. G. M.) incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della società “P. I.”, in relazione ad …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2017, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2017 |
Testo completo
0465 1-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 16/10/2017 MARIA VESSICHELLI - Presidente Sent. n. sez. - 2211/2017 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.5764/2016 FRANCESCA MORELLI -Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI MA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/05/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avvocato Tiberi chiede l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20.5.2015 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Vigevano del 6.4.2010, con la quale LI RO era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 477-482 c.p. per aver contraffatto pe rsonalmente, o a mezzo di soggetto rimasto ignoto, la carta di identità apparentemente rilasciata a suo nome, senza riprodurre a tergo il timbro con la dicitura "non valida per l'espatrio" esistente sull'originale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, lamentando, con un unico motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), d) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., non essendo configurabile il reato in questione;
invero nel caso in esame occorre stabilire se la fotocopia della carta di identità, presentata all'ufficio anagrafe ed accettata come tale, possa costituire oggetto di falso penalmente rilevante, laddove la fotocopia per sua natura è priva di capacità o valenza probatoria del documento che riproduce;
nel caso di specie, infatti, la fotocopia è stata presentata come tale dal ricorrente ed accettata dal funzionario dell'Ufficio anagrafe, il quale, tra l'altro, si è immediatamente accorto che la fotocopia non corrispondeva al documento originale, per quanto riferito dal teste Cislaghi;
la decisione assunta dalla Corte d'Appello che conferma la sentenza di primo grado, si fonda su un orientamento giurisprudenziale che ritiene integrato il reato di falso quando la fotocopia risulti idonea a trarre in inganno i terzi di buona fede, ma nella fattispecie il funzionario dell'ufficio anagrafe, cui è stata presentata la fotocopia artefatta del documento d'identità, si è reso conto immediatamente che quella fotocopia non poteva riprodurre un certificato originale, in quanto presentava delle vistose anomalie già dal punto di vista grafico e, quindi, si trattava di una fotocopia, che, per sua natura, non poteva trarre in alcun modo in inganno il funzionario, sicchè non poteva integrare la fattispecie di reato contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Va in primo luogo rilevato che il reato in questione, benchè risalente al 30.1.2007 non si è prescritto a tutt'oggi, in dipendenza dei periodi di sospensione e della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, ritenuta dal giudice di primo grado e confermata dai giudici d'appello.
2.In fatto occorre premettere che, secondo quanto si rileva dalla sentenza impugnata, l'imputato si presentava allo sportello dell'Ufficio Anagrafe per fare una richiesta di residenza;
allo stesso veniva richiesta -come d'abitudine-la fotocopia della carta di identità e l'imputato consegnava appunto una fotocopia 1 del documento di identità, ottenuta dalla contraffazione dell' originale, ossia effettuata sul modulo autentico, ovvero sulla carta di identità n. AJ6069644, effettivamente rilasciata all'imputato, con scadenza il 22\7\08, ossia quella del documento originale, ma nel documento consegnato all'ufficio anagrafe era stata cancellata la scritta "non valida per l'espatrio", ed era stata sostituita la foto dell'interessato.
3. Tanto premesso in fatto si osserva che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto in tale condotta pienamente integrato il reato di falso materiale in contestazione. Innanzitutto la contestazione della fattispecie di cui all'art. 477 c.p., nel caso in esame, si pone in linea con l'indirizzo di questa Corte, secondo cui il falso materiale riguardante la carta di identità ( non valida per l'espatrio) in tegra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 477 e non quella di cui all'art. 479 cod. pen., posto che la carta d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato -e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità è solo quella di consentire l'esatta identificazione delle persone (Sez. 5, n. 508 del 28/09/2006). Nella fattispecie non vi è dubbio, come detto, e, comunque, non risulta contestato, che la fotocopia esibita all'ufficio anagrafe del Comune da parte dell'imputato riproducesse la carta di identità a lui rilasciata, ma manipolata od artefatta, mediante l'eliminazione della scritta "non valida per l'espatrio" e la sostituzione della fotografia.
3.1. Ciò posto, occorre dar conto della censura dell'imputato secondo cui, trattandosi della fotocopia di un documento priva di valenza probatoria, essa sarebbe inidonea in sé alla lesione della pubblica fede e conseguentemente ad integrare il reato in contestazione, ciò sulla base anche di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un atto in sostanza inesistente, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente (arg. ex Sez. 5, n.8870de/09/10/2014).
3.2. Tale censura non coglie nel segno. La Corte territoriale ha evidenziato come risulti contestata all'imputato innanzitutto la contraffazione della carta di identità dalla quale poi è stata estratta la copia esibita all'ufficio anagrafe;
in tale contesto il fatto che all'ufficio anagrafe del Comune sia stata, poi, esibita solo la fotocopia della carta di identità suddetta non esclude la ricorrenza del reato in 2 contestazione, posto che nella fattispecie in esame non trattasi di fotocopia spacciata per originale ed utilizzata come tale, bensì di una fotocopia esibita come riproducente esattamente l'originale.
3.3. Sul punto sono stati in sostanza correttamente evocati i principi enunciati da questa Corte ai quali si intende dare continuità, secondo cui integra, comunque, il reato di falso (nella fattispecie di cui agli artt. 482-477 cod. pen.) la formazione di un documento presentato come la riproduzione fotostatica di un atto (nella specie di atto assimilabile ad un certificato ai sensi dell'art. 477 c.p.), invero inesistente in originale -quantomeno nelle modalità rappresentate fotograficamente (arg. ex Sez.5, n.40415 de/17/05/2012) - del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori, perché esso è idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (Sez. 6, Sentenza n. 6572 del 10/12/2007, Capodicasa;
conf. sez. 5, n. 7566 del 15/04/1999, Domenici;
v. anche sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010, Pezone;
sez. 5, n. 14308 del 19.03.2008, Maresta). L'esistenza di una fotocopia avente contenuto apparente di un atto pubblico (o come nella specie di un certificato) dimostra che tale atto presupposto è stato contraffatto, per poterne trarre una copia fotostatica, ovvero che è stato alterato un documento pubblico esistente;
in ogni caso è sufficiente che attraverso la falsa rappresentazione della realtà operata dalla fotocopia (es. attraverso un fotomontaggio) tale atto appaia esistente, con lesione della pubblica fede (Sez. 5, n.40415de/17/05/2012).
3.3. Il vero è che la falsità è integrata anche dalla mendace e attuale rappresentazione di una realtà creata appunto attraverso una immagine cartolare (fotocopia o anche fotomontaggio), che è intrinsecamente idonea a ledere (e lede) il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice costituito dalla pubblica affidabilità di un atto, qualunque esso sia, proveniente dalla pubblica amministrazione. Sicché ben può una fotocopia fatta passare come prova dell'esistenza di un atto originale -che non esiste o quantomeno non esiste così come fotograficamente rappresentato- del quale intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori, integrare una falsità penalmente rilevante ai sensi dell'art. 477 c.p. (arg. ex Sez. 6, n.6572 del 10/12/2007e Sez. 5, 15.4.1999 n. 7566, Domenici, rv. 213624).
4. Il ricorso per le ragioni dette va, dunque, va respinto.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16.10.2017 Il Consigliere estensoreNe bositato Il Presidente epositato in Cancelleria Roma - GEN 2018 CANCELLERE HL CANCELLIERE Rossane Carene