Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
Integra il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) l'utilizzo, mediante presentazione ai funzionari del competente dipartimento trasporti, di documenti stranieri contraffatti per ottenere l'immatricolazione in Italia di veicoli i cui dati di iscrizione erano falsi. (Nella fattispecie, venivano immatricolati come "veicoli" dei fuoristrada, senza il rispetto dell'originaria qualifica di "autocarri" e, come tali, inidonei alla circolazione stradale in Italia e non suscettibili di rilascio delle targhe e di iscrizione del veicolo al P.R.A. ed era ritenuto, pertanto, legittimo il sequestro di tutti i relativi documenti di circolazione, quale corpo di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 25881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25881 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/05/2004
Dott. PROVIDENTI ES - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier ES - Consigliere - N. 766
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 007387/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ DI VERCELLI;
nei confronti di:
1) MO CE N. IL 26/10/1965;
avverso ORDINANZA del 30/01/2004 TRIB. LIBERTÀ di VERCELLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PANZANI LUCIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. e l'annullamento senza rinvio in ordine al ricorso della parte offesa e restituzione della carta di circolazione subordinata alla regolarizzazione amministrativa. Con ordinanza 30 gennaio 2004 il Tribunale di Vercelli in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da ON ES avverso il decreto di sequestro probatorio 17.11.2003 del Procuratore della Repubblica di Vercelli nel procedimento penale a carico di AN e altri per i reati di cui agli artt. 81, 476, 477, 48 c.p., decreto in virtù del quale erano stati sequestrati la carta di circolazione, il certificato di proprietà e le due targhe dell'autoveicolo Jeep Wrangler tg. BP/488/JJ di proprietà dell'ON, revocava il sequestro con riferimento alle targhe ed al certificato di proprietà. Confermava il provvedimento con riferimento alla carta di circolazione, osservando che la falsità riguardava i documenti tedeschi in base ai quali il veicolo era stato reimmatricolato in Italia, ma che la falsità, di tipo derivato, colpiva anche la carta di circolazione italiana, emessa dal Dipartimento Trasporti Terrestri di Vercelli sulla base dei documenti esteri falsi e dunque dopo che i funzionari erano stati tratti in inganno sulla veridicità dei dati risultanti dai documenti tedeschi. Precisava il Tribunale che la revoca del sequestro non poteva essere disposta nei casi di cui all'art. 240, co. 2^, c.p. e quindi con riferimento alla carta di circolazione il cui uso concreterebbe il reato di cui all'art. 489 c.p. Hanno proposto ricorso sia il Procuratore della Repubblica di Vercelli sia l'ON ES.
Il P.M. ricorrente deduce violazione della legge penale, processuale penale ed amministrativa relativa all'immatricolazione e circolazione dei veicoli. Rileva che sia la carta di circolazione, che le targhe ed il certificato di proprietà deb ritenersi falsi in quanto riportano dati ricavati dai documenti tedeschi, a loro volta falsi. Secondo la disciplina dettata dal codice della Strada i diversi atti derivano da un unico procedimento di immatricolazione e non possono avere vita autonoma. L'art. 100 Codstr. prevede che gli autoveicoli siano muniti di targhe contenenti i dati dell'immatricolazione. Non è consentita la circolazione di veicoli sprovvisti di targhe. Per il certificato di proprietà è previsto che anch'esso riporti i dati della carta di circolazione ed il numero di targa. Anche per questo documento risulta infedele la correlazione con il bene mobile indebitamente registrato. In mancanza d'iscrizione nei termini di legge al P.R.A. è previsto il ritiro della carta di circolazione e delle targhe ed in difetto il fermo amministrativo del veicolo. Targhe e certificato di proprietà costituiscono, in quanto affetti da falsità derivata, corpo del reato e sono pertanto suscettibili di sequestro e confisca obbligatoria, perché il porto od uso non è consentito ed anzi integrerebbe il reato di cui all'art. 489 c.p. Il P.M. conclude per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale nella parte in cui ha revocato il sequestro su targhe e certificato di proprietà. Il ricorrente ON lamenta violazione degli artt. 240, co. 2^, c.p., 321, co. 2^, c.p.p. e della disciplina del codice della Strada.
La finalità della carta di circolazione è quella di consentire la circolazione del veicolo e di riportare i dati relativi all'uso dello stesso ed al numero delle persone per cui può essere usato. Debbono essere inoltre contenuti i dati tecnici riportati dal certificato estero quando il veicolo è stato fabbricato all'estero ed è stato importato in Italia (artt. 93, 76, 77, 78 Codstr. e 234-237 Codstr.). Gli artt. 78 e 236, co. 3^, prevedono la possibilità di aggiornare e correggere la carta di circolazione in conseguenza della variazione dei dati tecnici. La confisca della carta di circolazione non potrebbe essere mai disposta ai sensi dell'art. 240, co. 4^, c.p. perché l'uso della stessa sarebbe possibile, previa correzione e regolarizzazione dei dati tecnici riportati sul documento. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato il sequestro relativamente alla carta di circolazione. Entrambi i ricorsi non sono fondati.
Questa Corte ha affermato in fattispecie relativa al delitto ipotizzato dall'art. 468 cod. pen. che la falsa attestazione di regolare revisione, apposta con timbro, sulla carta di circolazione di un autoveicolo, non inficia la validità del documento nella sua interezza. Pertanto, è illegittima la confisca del suddetto documento, mentre è sufficiente che da esso venga eliminata, con la sentenza dichiarativa della falsità, la falsa dicitura impressa (Cass.pen., sez. 5^, 28.3.1996, n. 756, Vallelonga, Rv. 204481;
Cass.pen., sez. 5^, 7.3.2002, n. 9046, P.G. c. Console, rv. 220925). Tuttavia la fattispecie oggi in esame è differente, perché a seguito dell'avvenuta presentazione ai funzionari del Dipartimento Trasporti Terrestri di Vercelli di documenti tedeschi contraffatti venivano immatricolati in Italia veicoli i cui dati di iscrizione erano tutti falsi. In particolare risulta che venivano immatricolati in Italia come "veicoli" dei fuoristrada, senza rispetto dell'originaria qualifica tedesca di "autocarri". I veicoli immatricolati sono inidonei alla circolazione stradale in Italia. La disciplina dell'immatricolazione è unitaria e pertanto non può esservi immatricolazione senza rilascio delle targhe e senza iscrizione nel termine di legge del veicolo al P.R.A. In mancanza di iscrizione la carta di circolazione e le targhe vanno restituite. In difetto è previsto il fermo amministrativo. Tutti i documenti oggetto del sequestro, carta di circolazione - targhe - certificato di proprietà, sono falsi a seguito dell'induzione in errore dei funzionari del Dipartimento Trasporti Terrestri di Vercelli. L'uso di tali atti integra gli estremi del reato di cui all'art. 489 c.p. e tali atti integrano gli estremi di corpo del reato, perché su di essi il reato è stato commesso.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (Sez.Un., 13.2.2004, n. 5876, Ferrazzi in proc. c. Bevilacqua, rv. 226713). Ne deriva che è onere del giudice di merito motivare in ordine alla sussistenza delle finalità probatorie del sequestro ex art. 253 c.p.p. attuato sul corpo del reato, motivazione che nel caso di specie, sia pur sinteticamente, è espressa e deriva dalla ricordata falsità dei dati inseriti nella carta di circolazione, senza che in questa sede si possa sindacare, trattandosi di valutazione di merito, se, come ha osservato il ricorrente ON, a fini probatori potesse essere sufficiente levar copia degli atti oggetto di falsificazione.
Altra e diversa questione è se, come sostiene il P.M. ricorrente, i documenti sequestrati non possano essere lasciati nella disponibilità del terzo proprietario del veicolo, in quanto eventualmente suscettibili di confisca obbligatoria, questione peraltro che attiene all'eventuale imposizione di un provvedimento di sequestro preventivo che, a norma dell'art. 321, co. 2^, e dell'art. 323 c.p.p. è finalizzato alla confisca in caso di condanna. È
peraltro pacifico che il sequestro di cui si discute è stato disposto ai sensi dell'art. 253 e non dell'art. 321 c.p.p., sì che il P.M. ricorrente non può dolersi dell'intervenuta revoca del sequestro probatorio adducendo circostanze che potrebbero essere rilevanti con riferimento a diversa misura cautelare reale. Ne deriva che vanno rigettati entrambi i ricorsi, con condanna dell'ON al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna l'ON al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004