Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2006, n. 23489
CASS
Sentenza 18 maggio 2006

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In tema di gestione dei rifiuti, il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.

Commentario1

  • 1Reato permanente e consumazione: la Cassazione chiarisce il ruolo delle contestazioni suppletive
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2006, n. 23489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23489
Data del deposito : 18 maggio 2006

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