Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 10
CASS
Sentenza 2 gennaio 2002

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La negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa. (Nella specie, alla stregua del principio enunciato in massima, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva accolto la domanda di risarcimento avanzata nei confronti della RAI da un soggetto che, dopo essere stato assunto dal predetto ente per lo svolgimento delle mansioni di attore di terza categoria, regolarmente svolte per i primi tre anni, nei successivi sedici anni, pur continuando a ricevere la retribuzione, non era stato impiegato in alcuna attività).

La consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione della prova acquisita. Pertanto, la decisione di ricorrere o meno ad essa rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, quando in essa siano state indicate le ragioni della ritenuta indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 10
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10
Data del deposito : 2 gennaio 2002

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